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domenica 10 agosto 2014

LEGGE 15 febbraio 2012, n. 12 Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalita' informatica. (12G0027) (GU n. 45 del 23-2-2012 )





LEGGE 15 febbraio 2012, n. 12 
 Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalita' informatica. (12G0027) (GU n. 45 del 23-2-2012 )
testo in vigore dal: 9-3-2012
      
  
    
    
   
   
         
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

Modifiche al codice penale in materia di  confisca  obbligatoria  dei
  beni informatici o telematici  utilizzati  per  la  commissione  di
  reati informatici
  1. All'articolo 240 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al secondo comma, dopo il numero 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che
risultino essere  stati  in  tutto  o  in  parte  utilizzati  per  la
commissione dei reati  di  cui  agli  articoli  615-ter,  615-quater,
615-quinquies,   617-bis,   617-ter,    617-quater,    617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,  635-quinquies,  640-ter  e
640-quinquies»;
    b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
      «Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e  1-bis  del
capoverso precedente non si applicano se la  cosa  o  il  bene  o  lo
strumento informatico o telematico appartiene a persona  estranea  al
reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso  precedente  si
applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta  delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

    
  
  
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                      Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  240  del  Codice
          penale, come modificato dalla presente legge:
              "Art. 240. Confisca.
              Nel caso di  condanna,  il  giudice  puo'  ordinare  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato, e delle cose, che ne sono il  prodotto
          o il profitto.
              E' sempre ordinata la confisca:
              1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
              1-bis.  dei  beni  e  degli  strumenti  informatici   o
          telematici che risultino essere stati in tutto o  in  parte
          utilizzati  per  la  commissione  dei  reati  di  cui  agli
          articoli  615-ter,  615-quater,   615-quinquies,   617-bis,
          617-ter, 617-quater,  617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,
          635-ter,    635-quater,    635-quinquies,     640-ter     e
          640-quinquies.
              2. delle cose, la fabbricazione, l'uso,  il  porto,  la
          detenzione o l'alienazione delle quali  costituisce  reato,
          anche se non e' stata pronunciata condanna.
              Le disposizioni della prima parte  e  dei  numeri  1  e
          1-bis del capoverso precedente non si applicano se la  cosa
          o  il  bene  o  lo  strumento  informatico   o   telematico
          appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del
          numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche  nel
          caso di applicazione della pena su richiesta delle parti  a
          norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
              La disposizione del n. 2 non  si  applica  se  la  cosa
          appartiene a persona estranea al reato e la  fabbricazione,
          l'uso, il porto,  la  detenzione  o  l'alienazione  possono
          essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.".

        
      
    
  
                                       Art. 2

Destinazione  dei  beni  informatici  o  telematici   sequestrati   o
  confiscati  in  quanto  utilizzati  per  la  commissione  di  reati
  informatici
  1. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, dopo l'articolo 86 e' inserito il seguente:
    «Art. 86-bis. - (Destinazione dei beni informatici  o  telematici
sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione  dei
reati  di  cui  agli  articoli   473,   474,   615-ter,   615-quater,
615-quinquies,   617-bis,   617-ter,    617-quater,    617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,  635-quinquies,  640-ter  e
640-quinquies del codice  penale).  -  1.  I  beni  e  gli  strumenti
informatici o telematici oggetto  di  sequestro  che,  a  seguito  di
analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto o  in  parte
utilizzati per la commissione dei reati di  cui  agli  articoli  473,
474,   615-ter,   615-quater,   615-quinquies,   617-bis,    617-ter,
617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter,  635-quater,
635-quinquies,  640-ter  e  640-quinquies  del  codice  penale   sono
affidati  dall'autorita'  giudiziaria  in  custodia  giudiziale   con
facolta' d'uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi
di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego  in  attivita'  di
contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello  Stato
per finalita' di giustizia.
  2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1,  ove  acquisiti  dallo
Stato  a  seguito  di  procedimento  definitivo  di  confisca,   sono
assegnati alle amministrazioni che ne facciano  richiesta  e  che  ne
abbiano avuto l'uso ovvero,  ove  non  vi  sia  stato  un  precedente
affidamento in custodia giudiziale, agli organi  di  polizia  che  ne
facciano richiesta per l'impiego in attivita' di contrasto ai crimini
informatici ovvero ad altri  organi  dello  Stato  per  finalita'  di
giustizia».

    
  
  
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                      Note all'art. 2:
              Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  (  Norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale),  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1989, n. 182, S.O.

        
      
    
  
                               Art. 3

Destinazione dei beni informatici o telematici confiscati  in  quanto
  utilizzati per la commissione dei  delitti  di  cui  al  libro  II,
  titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale
  1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il  comma
9 e' inserito il seguente:
    «9-bis. I beni informatici  o  telematici  confiscati  in  quanto
utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II,  titolo
XII, capo III, sezione I,  del  codice  penale  sono  assegnati  agli
organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del
comma 9».
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 15 febbraio 2012

                             NAPOLITANO

                         Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino


                         LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2271):
    Presentato dal Sen. Felice Casson ed altri il 12 luglio 2010.
    Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente,  il
28 luglio 2010 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.
    Esaminato dalla 2ª Commissione,  in  sede  referente  il  3  e  9
novembre 2010.
    Assegnato nuovamente alla 2ª  Commissione  (giustizia),  in  sede
deliberante, l'11 gennaio 2011 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.
    Esaminato dalla  2ª  Commissione,  in  sede  deliberante,  il  25
gennaio 2011; il 1° e 16 febbraio 2011; ed approvato il 2 marzo 2011.
Camera dei deputati (atto n. 4166):
    Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente,  il
14 marzo 2011 con pareri delle Commissioni I, V, IX, X e XII.
    Esaminato dalla II Commissione, in  sede  referente,  il  7  e  8
giugno 2011; il 31 agosto 2011; il 18 ottobre 2011;  il  14  dicembre
2011.
    Esaminato  in  aula  il  10  gennaio  2012  ed   approvato,   con
modificazioni,l'11 gennaio 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 2271-B):
    Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in  sede  deliberante,
il 19 gennaio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.
    Esaminato dalla  2ª  Commissione,  in  sede  deliberante,  il  25
gennaio 2012 ed approvato il 7 febbraio 2012.

    
  
  
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                      Note all'art. 3:
              Si riporta il testo  dell'articolo  9  della  legge  16
          marzo  2006,  n.  146   (Ratifica   ed   esecuzione   della
          Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro  il
          crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
          generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001  ),  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 9. Operazioni sotto copertura.
              1. Fermo quanto disposto dall'articolo  51  del  codice
          penale, non sono punibili:
              a) gli ufficiali di polizia giudiziaria  della  Polizia
          di Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
          guardia   di   finanza,   appartenenti    alle    strutture
          specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
          limiti delle proprie competenze,  i  quali,  nel  corso  di
          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine
          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
          previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis  e
          648-ter, nonche'  nel  libro  II,  titolo  XII,  capo  III,
          sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti  armi,
          munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12,
          commi  1,  3,  3-bis  e  3-ter,  del  testo   unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   e   successive
          modificazioni, nonche' ai delitti previsti dal testo  unico
          delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.   309,
          dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
          anche per interposta  persona,  danno  rifugio  o  comunque
          prestano assistenza agli associati,  acquistano,  ricevono,
          sostituiscono  od  occultano   denaro,   armi,   documenti,
          sostanze stupefacenti o psicotrope, beni  ovvero  cose  che
          sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere  il
          reato o altrimenti ostacolano l'individuazione  della  loro
          provenienza o ne consentono l'impiego o compiono  attivita'
          prodromiche e strumentali;
              b) gli ufficiali di  polizia  giudiziaria  appartenenti
          agli organismi  investigativi  della  Polizia  di  Stato  e
          dell'Arma dei carabinieri specializzati  nell'attivita'  di
          contrasto al terrorismo e all'eversione e del  Corpo  della
          guardia di finanza competenti nelle attivita' di  contrasto
          al finanziamento del terrorismo,  i  quali,  nel  corso  di
          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine
          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
          commessi con finalita' di terrorismo o di eversione,  anche
          per interposta persona, compiono le attivita' di  cui  alla
          lettera a).
              1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si
          applica agli ufficiali e agenti di  polizia  giudiziaria  e
          agli  ausiliari  che  operano  sotto  copertura  quando  le
          attivita'  sono  condotte  in  attuazione   di   operazioni
          autorizzate e documentate ai sensi del  presente  articolo.
          La disposizione di cui al  precedente  periodo  si  applica
          anche alle interposte persone che compiono gli atti di  cui
          al comma 1.
              2.  Negli  stessi  casi  previsti  dal  comma  1,   gli
          ufficiali e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  possono
          utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,
          rilasciati dagli organismi competenti secondo le  modalita'
          stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare
          o entrare in contatto con soggetti e  siti  nelle  reti  di
          comunicazione, informandone il pubblico ministero  al  piu'
          presto e comunque  entro  le  quarantotto  ore  dall'inizio
          delle attivita'.
              3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e  2
          e' disposta  dagli  organi  di  vertice  ovvero,  per  loro
          delega,  dai  rispettivi  responsabili  di  livello  almeno
          provinciale,  secondo  l'appartenenza  del   personale   di
          polizia giudiziaria impiegato, d'intesa  con  la  Direzione
          centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere
          per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3,  3-bis
          e 3-ter, del testo unico di cui al decreto  legislativo  25
          luglio  1998,   n.   286,   e   successive   modificazioni.
          L'esecuzione delle operazioni di cui ai  commi  1  e  2  in
          relazione ai delitti previsti dal testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309,  di  seguito  denominate  «attivita'  antidroga»,   e'
          specificatamente disposta dalla Direzione  centrale  per  i
          servizi antidroga o,  sempre  d'intesa  con  questa,  dagli
          organi di vertice ovvero, per loro delega,  dai  rispettivi
          responsabili  di  livello   almeno   provinciale,   secondo
          l'appartenenza  del  personale   di   polizia   giudiziaria
          impiegato.
              4. L'organo che dispone l'esecuzione  delle  operazioni
          di cui ai commi 1 e 2 deve  dare  preventiva  comunicazione
          all'autorita'  giudiziaria  competente  per  le   indagini.
          Dell'esecuzione delle attivita' antidroga e' data immediata
          e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale  per  i
          servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le
          indagini.  Se  necessario  o  se  richiesto  dal   pubblico
          ministero  e,  per  le  attivita'  antidroga,  anche  dalla
          Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato  il
          nominativo   dell'ufficiale    di    polizia    giudiziaria
          responsabile   dell'operazione,   nonche'   quelli    degli
          eventuali ausiliari  e  interposte  persone  impiegati.  Il
          pubblico ministero deve  comunque  essere  informato  senza
          ritardo,  a   cura   del   medesimo   organo,   nel   corso
          dell'operazione, delle modalita'  e  dei  soggetti  che  vi
          partecipano, nonche' dei risultati della stessa.
              5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi  1
          e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi
          di  agenti  di  polizia  giudiziaria,  di  ausiliari  e  di
          interposte persone, ai quali si estende  la  causa  di  non
          punibilita' prevista per i medesimi casi. Per  l'esecuzione
          delle operazioni puo'  essere  autorizzata  l'utilizzazione
          temporanea di beni mobili  ed  immobili,  di  documenti  di
          copertura,   l'attivazione   di   siti   nelle   reti,   la
          realizzazione e la gestione  di  aree  di  comunicazione  o
          scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro della giustizia e  con  gli  altri
          Ministri  interessati.  Con  il   medesimo   decreto   sono
          stabilite  altresi'  le  forme  e  le  modalita'   per   il
          coordinamento,  anche  in  ambito  internazionale,  a  fini
          informativi e operativi tra gli organismi investigativi.
              6.  Quando  e'  necessario  per   acquisire   rilevanti
          elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
          dei responsabili dei delitti previsti dal comma  1,  per  i
          delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi  previsti  agli
          articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e  74,  gli  ufficiali  di
          polizia   giudiziaria,   nell'ambito    delle    rispettive
          attribuzioni, e le  autorita'  doganali,  limitatamente  ai
          citati articoli 70, commi 4, 6 e 10,  73  e  74  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
          309 del 1990, e successive modificazioni, possono  omettere
          o  ritardare  gli  atti  di  propria  competenza,   dandone
          immediato avviso, anche oralmente, al  pubblico  ministero,
          che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo  stesso
          pubblico ministero motivato rapporto  entro  le  successive
          quarantotto ore. Per le attivita'  antidroga,  il  medesimo
          immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per
          i servizi antidroga per il necessario  coordinamento  anche
          in ambito internazionale .
              6-bis. Quando e'  necessario  per  acquisire  rilevanti
          elementi  probatori,  ovvero  per  l'individuazione  o   la
          cattura dei responsabili dei delitti  di  cui  all'articolo
          630  del  codice  penale,  il   pubblico   ministero   puo'
          richiedere che sia autorizzata  la  disposizione  di  beni,
          denaro o altra  utilita'  per  l'esecuzione  di  operazioni
          controllate per il pagamento del riscatto,  indicandone  le
          modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato.
              7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico
          ministero   puo',   con   decreto    motivato,    ritardare
          l'esecuzione dei provvedimenti  che  applicano  una  misura
          cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine
          di esecuzione di pene detentive o del sequestro.  Nei  casi
          di  urgenza,  il  ritardo  dell'esecuzione   dei   predetti
          provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente,  ma  il
          relativo decreto deve essere  emesso  entro  le  successive
          quarantotto ore.  Il  pubblico  ministero  impartisce  alla
          polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo
          degli  sviluppi  dell'attivita'  criminosa,  comunicando  i
          provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente
          per il luogo in cui l'operazione  deve  concludersi  ovvero
          attraverso il quale si prevede sia effettuato  il  transito
          in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata  nel
          territorio  dello  Stato  delle  cose  che  sono   oggetto,
          prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'
          delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
          all'articolo 70 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni.
              8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e  6-bis  e  i
          provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi  del
          comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura  del  medesimo
          pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte
          d'appello. Per i delitti indicati  all'articolo  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione  e'
          trasmessa al procuratore nazionale antimafia.
              9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o
          i beni sequestrati in  custodia  giudiziale,  con  facolta'
          d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che  ne  facciano
          richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui
          al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei  compiti
          d'istituto.
              9-bis. I beni informatici o  telematici  confiscati  in
          quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui  al
          libro II, titolo XII,  capo  III,  sezione  I,  del  codice
          penale sono assegnati agli organi  di  polizia  giudiziaria
          che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9.
              10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi
          degli  ufficiali  o  agenti  di  polizia  giudiziaria   che
          effettuano le operazioni di cui  al  presente  articolo  e'
          punito, salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,
          con la reclusione da due a sei anni.
              11. Sono abrogati:
              a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
          419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
          1992, n. 172, e successive modificazioni;
              b) l'articolo  12-quater  del  decreto-legge  8  giugno
          1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 1992, n. 356;
              c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
              d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3  agosto  1998,
          n. 269;
              e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre  2001,  n.
          374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
          2001, n. 438;
              f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
              f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio  1991,
          n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  marzo
          1991, n. 82, e successive modificazioni.".

        
      
    

  

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