LEGGE 15 febbraio 2012, n. 12
Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalita' informatica. (12G0027) (GU n. 45 del 23-2-2012 )
testo in vigore dal: 9-3-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al codice penale in materia di confisca obbligatoria dei
beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di
reati informatici
1. All'articolo 240 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, dopo il numero 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che
risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la
commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater,
615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e
640-quinquies»;
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del
capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo
strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al
reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si
applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».
--------------------------------------------------------------------------------
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 240 del Codice
penale, come modificato dalla presente legge:
"Art. 240. Confisca.
Nel caso di condanna, il giudice puo' ordinare la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto
o il profitto.
E' sempre ordinata la confisca:
1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o
telematici che risultino essere stati in tutto o in parte
utilizzati per la commissione dei reati di cui agli
articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,
617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e
640-quinquies.
2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la
detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato,
anche se non e' stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e
1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa
o il bene o lo strumento informatico o telematico
appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del
numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa
appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione,
l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono
essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.".
Art. 2
Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o
confiscati in quanto utilizzati per la commissione di reati
informatici
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, dopo l'articolo 86 e' inserito il seguente:
«Art. 86-bis. - (Destinazione dei beni informatici o telematici
sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei
reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater,
615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e
640-quinquies del codice penale). - 1. I beni e gli strumenti
informatici o telematici oggetto di sequestro che, a seguito di
analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto o in parte
utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473,
474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter,
617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,
635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale sono
affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale con
facolta' d'uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi
di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di
contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello Stato
per finalita' di giustizia.
2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1, ove acquisiti dallo
Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca, sono
assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne
abbiano avuto l'uso ovvero, ove non vi sia stato un precedente
affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne
facciano richiesta per l'impiego in attivita' di contrasto ai crimini
informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalita' di
giustizia».
--------------------------------------------------------------------------------
Note all'art. 2:
Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ( Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale), modificato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1989, n. 182, S.O.
Art. 3
Destinazione dei beni informatici o telematici confiscati in quanto
utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II,
titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale
1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il comma
9 e' inserito il seguente:
«9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto
utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo
XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli
organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del
comma 9».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2271):
Presentato dal Sen. Felice Casson ed altri il 12 luglio 2010.
Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il
28 luglio 2010 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente il 3 e 9
novembre 2010.
Assegnato nuovamente alla 2ª Commissione (giustizia), in sede
deliberante, l'11 gennaio 2011 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, il 25
gennaio 2011; il 1° e 16 febbraio 2011; ed approvato il 2 marzo 2011.
Camera dei deputati (atto n. 4166):
Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il
14 marzo 2011 con pareri delle Commissioni I, V, IX, X e XII.
Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 7 e 8
giugno 2011; il 31 agosto 2011; il 18 ottobre 2011; il 14 dicembre
2011.
Esaminato in aula il 10 gennaio 2012 ed approvato, con
modificazioni,l'11 gennaio 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 2271-B):
Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede deliberante,
il 19 gennaio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, il 25
gennaio 2012 ed approvato il 7 febbraio 2012.
--------------------------------------------------------------------------------
Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 16
marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il
crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 ), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 9. Operazioni sotto copertura.
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice
penale, non sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e
648-ter, nonche' nel libro II, titolo XII, capo III,
sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi,
munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12,
commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, nonche' ai delitti previsti dal testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
anche per interposta persona, danno rifugio o comunque
prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono,
sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti,
sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che
sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il
reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro
provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attivita'
prodromiche e strumentali;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti
agli organismi investigativi della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attivita' di
contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della
guardia di finanza competenti nelle attivita' di contrasto
al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
commessi con finalita' di terrorismo o di eversione, anche
per interposta persona, compiono le attivita' di cui alla
lettera a).
1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si
applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e
agli ausiliari che operano sotto copertura quando le
attivita' sono condotte in attuazione di operazioni
autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo.
La disposizione di cui al precedente periodo si applica
anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui
al comma 1.
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono
utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,
rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare
o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu'
presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio
delle attivita'.
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2
e' disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro
delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno
provinciale, secondo l'appartenenza del personale di
polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione
centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis
e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in
relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, di seguito denominate «attivita' antidroga», e'
specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i
servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli
organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi
responsabili di livello almeno provinciale, secondo
l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria
impiegato.
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni
di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione
all'autorita' giudiziaria competente per le indagini.
Dell'esecuzione delle attivita' antidroga e' data immediata
e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i
servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le
indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico
ministero e, per le attivita' antidroga, anche dalla
Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato il
nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria
responsabile dell'operazione, nonche' quelli degli
eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il
pubblico ministero deve comunque essere informato senza
ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso
dell'operazione, delle modalita' e dei soggetti che vi
partecipano, nonche' dei risultati della stessa.
5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1
e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi
di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di
interposte persone, ai quali si estende la causa di non
punibilita' prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione
delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione
temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di
copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la
realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o
scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono
stabilite altresi' le forme e le modalita' per il
coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini
informativi e operativi tra gli organismi investigativi.
6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i
delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli
articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di
polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, e le autorita' doganali, limitatamente ai
citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere
o ritardare gli atti di propria competenza, dandone
immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero,
che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso
pubblico ministero motivato rapporto entro le successive
quarantotto ore. Per le attivita' antidroga, il medesimo
immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per
i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche
in ambito internazionale .
6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la
cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo
630 del codice penale, il pubblico ministero puo'
richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni,
denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni
controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le
modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico
ministero puo', con decreto motivato, ritardare
l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura
cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine
di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi
di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti
provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il
relativo decreto deve essere emesso entro le successive
quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla
polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo
degli sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i
provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente
per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero
attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito
in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel
territorio dello Stato delle cose che sono oggetto,
prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'
delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i
provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del
comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo
pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte
d'appello. Per i delitti indicati all'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione e'
trasmessa al procuratore nazionale antimafia.
9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o
i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facolta'
d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano
richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui
al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti
d'istituto.
9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in
quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al
libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria
che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9.
10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi
degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che
effettuano le operazioni di cui al presente articolo e'
punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
con la reclusione da due a sei anni.
11. Sono abrogati:
a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356;
c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998,
n. 269;
e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n.
374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2001, n. 438;
f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni.".
Nessun commento:
Posta un commento