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sabato 12 maggio 2018

TAR aprile 2018: “per l'accertamento- dell'illegittimità dell'esercizio dell'azione di ripetizione dell'amministrazione di appartenenza, evocata nei confronti del pubblico impiegato, ovvero del diritto di quest'ultimo a trattenere le retribuzioni percepite in buona fede (2001-2006)”



TAR aprile 2018: “per l'accertamento- dell'illegittimità dell'esercizio dell'azione di ripetizione dell'amministrazione di appartenenza, evocata nei confronti del pubblico impiegato, ovvero del diritto di quest'ultimo a trattenere le retribuzioni percepite in buona fede (2001-2006)”


Pubblicato il 04/04/2018
N. 00406/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00522/2013 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 522 del 2013, proposto da:
xxx xxx, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Antonioli, Paolo M. Grande, Daniele Cericola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Daniele Cericola in Torino, via del Carmine 2;
contro

Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, via Arsenale, 21;
Comando Generale Arma dei Carabinieri non costituito in giudizio;
per l'annullamento

A) per l'accertamento:

- dell'illegittimità dell'esercizio dell'azione di ripetizione dell'amministrazione di appartenenza, evocata nei confronti del pubblico impiegato, ovvero del diritto di quest'ultimo a trattenere le retribuzioni percepite in buona fede (2001-2006);

- del diritto, in ogni caso, del medesimo alla percezione dell'assegno integrativo di legge, ovvero dell'indennità di servizio, in relazione all'intero periodo (2001-2012) in cui ha prestato servizio all'estero, all'Aja, presso l'Europol;

- dell'illegittimità, comunque, della richiesta al lordo delle somme erogate, nonchè dell'eventuale ripetibilità soltanto di quanto è stato effettivamente percepito, al netto delle ritenute di legge;

B) per la condanna:

alla restituzione, maggiorate di interessi di legge e di accessori, delle somme non dovute, eventualmente restituite nelle more, ovvero trattenute sulle retribuzioni, oltre alla rifusione delle spese processuali, ivi inclusi gli accessori di legge;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 febbraio 2018 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, dipendente dell’Arma dei Carabinieri con il grado di Tenente Colonnello, essendo stato selezionato da Europol per coprire un posto di un “analista strategico”, con decreto 2 gennaio 2001 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri è stato trasferito a prestare servizio presso l’Europol, a l’Aja, con decorrenza dal 1° novembre 2001.

2. Il ricorrente ha ricoperto l’incarico sino all’ottobre 2012.

3. Con comunicazione del 5 settembre 2006 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha contestato al ricorrente la percezione, nel periodo 1° novembre 2001 – 28 febbraio 2006, di competenze stipendiali da considerarsi non dovute (dalla Amministrazione), ai sensi dell’art. 6 L. 1114/62, nella misura di E. 185.986,66 al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali, l’ha avvisato che in mancanza di spontanea restituzione avrebbe avviato il procedimento di recupero forzoso, e l’ha invitato entro i successivi 30 giorni a presentare eventuali osservazioni.

4. Dopo scambio di note, nel corso della quale il ricorrente ha sostenuto la propria buona fede e la spettanza di un assegno integrativo dell’importo di circa Euro 135.000 da portare in compensazione, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha ribadito la doverosità del recupero, concedendo tuttavia la rateizzazione del debito in Euro 1.400,00 mensili.

5. Il ricorrente ha quindi introitato il ricorso in epigrafe indicato, a mezzo del quale ha chiesto accertarsi, in principalità, la infondatezza della pretesa azionata dalla Amministrazione, e comunque la spettanza della indennità integrativa speciale per tutto il periodo in cui ha prestato servizio presso Europol; in subordine ha chiesto limitare la pretesa della Amministrazione alle somme effettivamente percepite, al netto delle ritenute assistenziali, fiscali e previdenziali.

6. A fondamento delle domande il ricorrente ha dedotto:

- che l’Amministrazione non può pretendere, essendo contrario a ragionevolezza, all’art. 36 Cost., al principio del legittimo affidamento, nonché all’art. 21 nonies L. 241/90, di ripetere somme corrisposte spontaneamente, sia pure indebitamente, e percepite in perfetta buona fede, avviando il recupero cinque anni dopo la prima richiesta;

- che ai sensi degli artt. 3 e 6 della L. 1114/62, in combinato disposto con l’art. 174 del D.P.R. n. 18/67, per tutto il periodo di svolgimento all’estero delle funzioni gli competeva e quindi doveva essergli riconosciuto un assegno integrativo a titolo di indennità di servizio all’estero;

- che l’Amministrazione insiste per la ripetizione dei trattamenti stipendiali corrisposti al ricorrente al lordo di tutte le trattenute, mentre invece il ricorrente le ha percepite al netto, e quindi, in via subordinata, sarebbero da restituire solo gli emolumenti effettivamente percepiti.

7. L’Amministrazione si è costituita in giudizio insistendo per la reiezione del ricorso.

8. Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 5 aprile 2017, allorché il Collegio ha disposto istruttoria, invitando il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri a chiarire: a) l’ammontare totale lordo delle somme complessivamente corrisposte dall’Arma dei Carabinieri al ricorrente tra il 1.11.2001 ed il 28.02.2006, distinguendo tra esse le somme (eventualmente) corrisposte a titolo di “trattamento stipendiale ordinario” da quelle (eventualmente) corrisposte a titolo di indennità di missione o comunque di trattamento aggiuntivo dovuto in dipendenza del trasferimento del ricorrente presso Europol; b) l’ammontare delle trattenute fiscali e previdenziali effettuate sulle somme (eventualmente) corrisposte a titolo di “trattamento stipendiale ordinario” e l’ammontare delle trattenute fiscali e previdenziali effettuate, se del caso, sulle somme (eventualmente) corrisposte a titolo di indennità aggiuntive; c) se il ricorrente, nel periodo compreso tra il 1.11.2001 ed il 28.02.2006 abbia percepito un trattamento stipendiale e/o di missione da Europol.

9. L’Amministrazione ha evaso l’ordinanza con nota del 5 giugno 2017 che è stata depositata dalla difesa erariale il 17 agosto 2017, unitamente alla copia di un cedolino relativo ad emolumenti corrisposti da Europol al ricorrente.

10. Il ricorso è stato chiamato ed introiato a decisione alla pubblica udienza del 21 febbraio 2018, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori memorie insistendo nelle rispettive istanza. Gli emolumenti relativi al trattamento stipendiale ordinario

11. L’istruttoria espletata in corso di causa ha accertato che il ricorrente tra il 1° novembre 2001 ed il 28 febbraio 2006 ha percepito dal Comando Generale dei Carabinieri il trattamento stipendiale ordinario, per un ammontare lordo di Euro 185.986,66: il trattamento è stato, come ovvio, corrisposto al netto delle ritenute di legge, delle quali E. 25.457,76 di natura assistenziale/previdenziale ed E. 40.159,17 per imposte sui redditi. L’istruttoria ha inoltre acclarato che il ricorrente non ha percepito, nello stesso periodo, altri emolumenti a diverso titolo – segnatamente a titolo di indennità di trasferta all’estero – e che Europol ha invece corrisposto al ricorrente un trattamento che – come emerge dall’unico cedolino di paga emesso da Europol acquisito agli atti del giudizio – comprendeva sia un trattamento stipendiale (“basic salary”) sia altre indennità dirette a coprire spese di vario tipo.

12. Tanto premesso in fatto il Collegio passa ad esaminare le varie domande formulate dal ricorrente.

13. Va precisato, preliminarmente, che oggetto della domanda in esame è certamente una posizione di diritto soggettivo (TAR Lazio, sez. III, 10/03/2015, n. 3934 : “In capo all'Amministrazione che abbia effettuato un pagamento indebitamente dovuto ad un proprio dipendente si riconosce, perciò, una posizione soggettiva che deve essere qualificata come diritto soggettivo alla restituzione, alla quale si contrappone, avendo gli atti che si riferiscono ad un credito derivante da un rapporto di impiego natura paritetica e non autoritativa, una correlativa obbligazione del dipendente.”. Gli atti adottati al riguardo dalla Amministrazione non sono, pertanto, espressione di discrezionalità e la loro legittimità non può essere valutata alla stregua di canoni concepiti per valutare se la discrezionalità amministrativa sia stata correttamente esercitata: sono quindi stati impropriamente evocati, dal ricorrente, i principi di tutela dell’affidamento nella legittimità degli atti degli atti amministrativi, o il principio secondo cui l’autotutela deve essere esercitata entro un ragionevole lasso di tempo.

14. Deve essere respinta la domanda con la quale il ricorrente chiede accertarsi che alcuna somma, di quelle percepite dalla Amministrazione tra il 1° novembre 2001 ed il 28 febbraio 2006, deve essere restituita.

14.1. In punto di fatto l’istruttoria espletata in corso di causa ha chiarito che l’Arma dei Carabinieri ha corrisposto al ricorrente, dal 1° novembre 2001 al 28 febbraio 2006 il trattamento stipendiale ordinario e ciò nonostante la chiara previsione di cui all’art. 6 della L. 1114/62, secondo la quale per gli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito che assumano un impiego presso un organismo o istituzione estera “cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano”. Lo stesso trattamento stipendiale, peraltro, il ricorrente risulta averlo percepito anche da Europol. Il ricorrente, quindi, ha ricevuto un doppio trattamento stipendiale, sicché la pretesa di trattenere quello indebitamente versatogli dall’Arma dei Carabinieri non risulta in alcun modo giustificabile, come forse avrebbe potuto ritenersi ove Europol avesse omesso di farsi carico del trattamento economico dovuto al ricorrente, potendosi in tal caso ravvisare un responsabilità della Amministrazione datrice di lavoro – che aveva il dovere di assicurarsi che il proprio dipendente trasferito alle dipendenze della istituzione straniera ricevesse gli emolumenti dovutigli –.

14.2. Il Col. xxx è quindi tenuto alla restituzione della somme di che trattasi a titolo di rimborso di un indebito e la buona fede che egli invoca non può avere efficacia paralizzante della pretesa fatta valere dalla Amministrazione. Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, “In materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un’amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 c.c. per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi.” (Cass. Civ. n. 4323 del 20 febbraio 2017); inoltre “Il recupero delle somme indebitamente corrisposte ai dipendenti pubblici ha natura di atto dovuto ex art. 2033 c.c., con la conseguenza che la buona fede del percettore rileva ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere effettuato, in modo cioè da non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze di vita del dipendente. Pertanto lo stato psicologico del debitore, in ipotesi in buona fede, di per sé non preclude l'attività di recupero dell'indebito, ma impone l'obbligo di una più approfondita valutazione degli interessi implicati, in particolare sotto il profilo del grado di lesione di quello del dipendente. Ne consegue che l'interesse del dipendente a trattenere gli emolumenti percepiti non può prevalere su quello pubblico alla ripetizione delle somme erogate indebitamente, che è di per sé sempre attuale e concreto” (TAR Lazio, sez. III, 10/03/2015, n. 3934; nello stesso senso: T.A.R. Napoli, sez. V, 02/01/2015, n. 14; Consiglio di Stato, sez. V, 04/11/2014, n. 5435; Consiglio di Stato, sez. VI, 27/10/2014, n. 5314).

15. E’ invece fondata la domanda subordinata, con la quale il ricorrente chiede accertarsi la debenza nella sola misura delle somme effettivamente percepite, al netto delle trattenute assistenziali/previdenziali e fiscali.

15.1. Le trattenute fiscali e previdenziali indebitamente versate dall’Arma dei Carabinieri non possono infatti giovare in alcun modo al ricorrente, che non riceverà alcun beneficio particolare dal fatto di aver versato tali somme. Né il fatto che esse possano essere portate in detrazione (gli importi versati a titolo di imposte dirette) ovvero in deduzione (le trattenute assistenziali e previdenziali) può giustificare la pretesa della Amministrazione a vedersi rimborsare dal ricorrente le somme che non sono state a costui versate, che l’Amministrazione può ripetere dalla Agenzia delle Entrate ovvero dalle altre Istituzioni beneficiarie e che l’Arma dei Carabinieri ha a suo tempo versato a causa di un errore proprio, e non già del ricorrente. Basti poi pensare al fatto che: a) le trattenute che il ricorrente potrebbe portare in deduzione produrrebbero solo un abbattimento dell’imponibile, e quindi il ricorrente non potrebbe recuperarle integralmente, beneficiando solo di un abbattimento della imposta; b) le somme che il ricorrente potrebbe portare in detrazione produrrebbero, è vero, un immediato credito di imposta a favore del ricorrente, che però non è certo che egli possa recuperare istantaneamente o in tempi brevi. Quindi non si comprende proprio per quale motivo il ricorrente dovrebbe impoverirsi, tenendo indenne la Amministrazione delle somme da questa versate per errore, senza avere la garanzia di recuperare l’esborso integralmente o in tempi ragionevoli.

16. Deve , infine, essere dichiarata la inammissibilità della domanda con la quale il ricorrente ha chiesto accertarsi il suo diritto a percepire l’indennità integrativa che egli ritiene dovutagli in base all’art. 3 L. 1114/62: ciò per la ragione che dalla documentazione prodotta nel presente giudizio non risulta che l’Amministrazione si sia già pronunciata sulla istanza inoltrata a tal fine dal ricorrente, e ciò impone al Collegio di astenersi dal pronunciarsi al proposito onde evitare di incorrere nella violazione dell’art. 34 comma 2 c.p.a. secondo cui “In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.”.

16.1. Tale previsione prescinde dalla natura della posizione soggettiva azionata e quindi trova applicazione anche nei casi in cui la domanda abbia ad oggetto una posizione di diritto soggettivo, dal momento che in entrambi i casi il potere di provvedere spetta alla autorità amministrativa alla quale il giudice non può sostituirsi. Del resto è agevole osservare che anche nel caso in cui venga in considerazione una posizione di diritto soggettivo, il potere di agire in via giurisdizionale per il riconoscimento di essa non può prescindere dalla sussistenza di un concreto interesse ad agire, ravvisabile solo nel caso in cui il diritto fatto valere sia contestato.

16.2. Nel caso di specie il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha inoltrato ai competenti uffici la richiesta del ricorrente di riconoscimento dell’indennità integrativa prevista per il personale trasferito all’estero: tuttavia nulla si sa su cosa sia stato deciso al riguardo, e certamente agli atti del presente giudizio non è stato acquisito un provvedimento dal quale risulti che la predetta indennità é stata negata. Al momento, pertanto, la domanda finalizzata ad accertare la spettanza al ricorrente della predetta indennità deve essere considerata inammissibile.

17. Il ricorso va conclusivamente accolto nei limiti sopra indicati.

18. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ogni diversa domanda rigettata, accoglie la domanda subordinata, e per l’effetto accerta e dichiara che il ricorrente, Col. xxx xxx, è tenuto a restituire al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, a titolo di trattamento salariale indebitamente percepito nel periodo 1° febbraio 2001 – 28 febbraio 2006, solo le somme effettivamente percepite, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, pari ad E. 120.369,73.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

Antonino Masaracchia, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberta Ravasio Domenico Giordano
IL SEGRETARIO


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