Pubblicato il
07/05/2018
N. 00772/2018
REG.PROV.COLL.
N. 02014/2012
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione
Seconda
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
-sul ricorso numero
di registro generale 2014 del 2012, proposto da:
xxx xxx xxx,
rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio
eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via 95° Rgt
Fanteria, 157;
contro
Ministero della
Difesa, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce,
presso i cui Uffici in Lecce, via Rubichi, è domiciliato;
-per l'annullamento
-del decreto del
Ministero della Difesa n. xxx/N datato 19.3.2012, notificato il
18.9.2012, con cui é stata negata la dipendenza da causa di servizio
della patologia denunciata dal ricorrente, nonché del parere emesso
dal C.V.C.S. nell'adunanza n. 44/2012 e di tutti gli atti agli stessi
preordinati, connessi e/o consequenziali nonché per la declaratoria
del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio,
con tutte le conseguenze di legge a ciò connesse ivi compresa la
liquidazione dell'equo indennizzo spettante.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2017 il dott. Carlo
Dibello e uditi i difensori avv. D. Lorenzo per il ricorrente e avv.
dello Stato D. De Feis;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Maresciallo xxx
xxx xxx ha presentato domanda, in data 24 maggio 2007, per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità:”
Tiroidite cronica di Hashimoto”, diagnosticatagli in seguito ad
esame ecografico della tiroide del 27 marzo 2007.
Il militare
rappresenta, quale elemento di fatto rilevante, di avere svolto una
missione all’estero, ed in particolare, in Kosovo, dal novembre
2002 al marzo 2003.
Con verbale del 26
febbraio 2008, la Commissione Militare Ospedaliera dell’Ospedale
Militare di Milano ha stimato il xxx affetto da “ipotiroidismo
secondario a tiroidite cronica autoimmune in terapia sostitutiva”
ma il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha espresso,
nella seduta del 9 febbraio 2012, il parere negativo sulla dipendenza
da causa di servizio della predetta infermità.
Con decreto del 19
marzo 2012, la competente Divisione Ministeriale ha dunque respinto
la domanda del xxx stabilendo che “l’infermità Ipotiroidismo
secondario a tiroidite cronica autoimmune in terapia sostitutiva
sofferta dal M.llo 1 Cl xxx xxx Daminao...è riconosciuta Non
dipendente da causa di servizio.”
Il ricorrente si è
così rivolto al Tar per conseguire l’annullamento della
determinazione ministeriale sfavorevole ed ha dedotto la seguente
censura:
Violazione di legge,
in particolare dell’art. 64 del d.p.r. n. 1092/1973, in combinato
disposto con il d.p.r. n. 461/01; eccesso di potere per omessa
valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta:
motivazione manifestamente errata.
Il Ministero della
Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del
quale ha chiesto che il Tar pronunci l’irricevibilità,
l’inammissibilità o l’infondatezza nel merito.
La controversia è
passata in decisione alla pubblica udienza del 14 giugno 2017.
DIRITTO
Con unico motivo di
ricorso, il xxx lamenta che il Comitato di verifica per le cause di
Servizio sia erroneamente pervenuto ad un parere negativo sulla
dipendenza da fatti di servizio dell’infermità a carico della
tiroide, riscontrata sulla persona del ricorrente.
Più in particolare,
la censura muove dal concetto di concausalità rilevante, ai fini del
giudizio attinente alla dipendenza da causa di servizio di una
patologia riportata dal militare, accolta dal nostro ordinamento in
forza dell’art. 64 del D.p.r. 1092/1973.
Si sarebbe
trascurata del tutto, nella fattispecie concreta, in applicazione
della norma sopra richiamata, la rilevanza che la missione svolta
all’estero dal dipendente avrebbe avuto nell’insorgenza della
malattia a carico della tiroide.
Ciò perché “tale
missione ha comportato lo svolgimento dell’attività lavorativa e
degli incarichi assegnati in condizioni estreme quali elevata
tensione emotiva, continua e prolungata ipervigilanza in constante
pericolo di vita nell’ambito di missioni svolte in teatro bellico
di assoluta eccezionalità e con alto rischio personale e
collettivo...”.
Né va dimenticato
che l’esposizione prolungata a nano particelle sprigionatesi in
seguito all’esplosione di ordigni bellici nelle zone teatro di
conflitto è considerata fattore predisponente dell’alterazione del
funzionamento della ghiandola tiroidea.
Anche le
vaccinazioni cui il xxx ha dovuto sottoporsi prima di partire in
missione avrebbero avuto un ruolo nel determinare la malattia della
tiroide avendo inciso sul complessivo funzionamento del sistema
immunitario.
Sarebbe pertanto
superficiale ed erroneo il parere emesso dal Comitato di Verifica per
le cause di Servizio che non avrebbe tenuto in minima considerazione
i fatti di servizio per come si sono svolti e per come erano stati
precisamente indicati dal militare nella domanda di riconoscimento
della causa di servizio.
La censura non può
essere condivisa.
La circostanza di
avere svolto missione militare all’estero in zone caratterizzate da
presenza di uranio impoverito ha valenza generica ai fini del
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia
tiroidea, tanto più in mancanza di un riferimento specifico circa il
contatto e la prolungata esposizione alle nanoparticelle del militare
istante.
La letteratura
scientifica citata dal ricorrente appare in proposito insufficiente;
in ogni caso, non sussistono allo stato chiare evidenze in merito.
Il parere negativo
del Comitato di Verifica per le cause di Servizio è stato espresso,
del resto, in termini inequivoci da organo consultivo
dell’Amministrazione della Difesa che, per la sua composizione di
elevato profilo, con all’interno medici e giuristi, è atto a
garantire un adeguato giudizio sulla base delle più accreditate
conoscenze medico legali del momento storico.
Detto pronunciamento
è frutto di discrezionalità tecnica ed è, pertanto, sindacabile,
solo quando appare trascolorare in una valutazione di manifesta
irragionevolezza, non riscontrabile nella specie.
Né può ignorarsi
che il parere è stato reso “... dopo aver esaminato e valutato,
senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo
svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti
di servizio risultanti dagli atti”.
La giurisprudenza
amministrativa ha, peraltro, espresso il convincimento secondo il
quale solo in presenza di fatti di servizio di natura del tutto
eccezionale e realmente capaci di porsi in rapporto di causalità
efficiente del sorgere di una condizione morbosa può pervenirsi al
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità
che il militare certifica di avere contratto durante l’attività
lavorativa.
A tal riguardo, la
consueta attività di servizio di un militare, per il fatto di essere
connotata da una più che normale esposizione a indice di penosità
maggiore rispetto ad altre attività lavorative, va senz’altro
espunta dalla nozione di causalità efficiente rilevante ai fini del
giudizio di dipendenza da causa di servizio di una infermità.
Diversamente
opinando si perverrebbe al paradossale risultato di considerare
fattore causale idoneo a sviluppare condizioni morbose e a dare
accesso a provvidenze economiche, qualunque precedente di servizio.
Alla stregua delle
su esposte considerazioni, il ricorso va respinto.
Le spese processuali
possono essere compensate in considerazione della natura della
controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lgs.
196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di
diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di
salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in
Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con
l'intervento dei magistrati:
Eleonora Di
Santo, Presidente
Carlo
Dibello, Consigliere, Estensore
Claudia
Lattanzi, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Carlo
Dibello Eleonora Di Santo
IL SEGRETARIO
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