Translate

sabato 12 maggio 2018

TAR maggio 2018: "per l'annullamento -del decreto del Ministero della Difesa n. xxx/N datato 19.3.2012, notificato il 18.9.2012, con cui é stata negata la dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata dal ricorrente, nonché del parere emesso dal C.V.C.S. nell'adunanza n. 44/2012 e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali nonché per la declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con tutte le conseguenze di legge a ciò connesse ivi compresa la liquidazione dell'equo indennizzo spettante."



Pubblicato il 07/05/2018
N. 00772/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02014/2012 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

-sul ricorso numero di registro generale 2014 del 2012, proposto da:
xxx xxx xxx, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via 95° Rgt Fanteria, 157;
contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui Uffici in Lecce, via Rubichi, è domiciliato;
-per l'annullamento

-del decreto del Ministero della Difesa n. xxx/N datato 19.3.2012, notificato il 18.9.2012, con cui é stata negata la dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata dal ricorrente, nonché del parere emesso dal C.V.C.S. nell'adunanza n. 44/2012 e di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali nonché per la declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con tutte le conseguenze di legge a ciò connesse ivi compresa la liquidazione dell'equo indennizzo spettante.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2017 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. D. Lorenzo per il ricorrente e avv. dello Stato D. De Feis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Maresciallo xxx xxx xxx ha presentato domanda, in data 24 maggio 2007, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità:” Tiroidite cronica di Hashimoto”, diagnosticatagli in seguito ad esame ecografico della tiroide del 27 marzo 2007.

Il militare rappresenta, quale elemento di fatto rilevante, di avere svolto una missione all’estero, ed in particolare, in Kosovo, dal novembre 2002 al marzo 2003.

Con verbale del 26 febbraio 2008, la Commissione Militare Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Milano ha stimato il xxx affetto da “ipotiroidismo secondario a tiroidite cronica autoimmune in terapia sostitutiva” ma il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha espresso, nella seduta del 9 febbraio 2012, il parere negativo sulla dipendenza da causa di servizio della predetta infermità.

Con decreto del 19 marzo 2012, la competente Divisione Ministeriale ha dunque respinto la domanda del xxx stabilendo che “l’infermità Ipotiroidismo secondario a tiroidite cronica autoimmune in terapia sostitutiva sofferta dal M.llo 1 Cl xxx xxx Daminao...è riconosciuta Non dipendente da causa di servizio.”

Il ricorrente si è così rivolto al Tar per conseguire l’annullamento della determinazione ministeriale sfavorevole ed ha dedotto la seguente censura:

Violazione di legge, in particolare dell’art. 64 del d.p.r. n. 1092/1973, in combinato disposto con il d.p.r. n. 461/01; eccesso di potere per omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta: motivazione manifestamente errata.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto che il Tar pronunci l’irricevibilità, l’inammissibilità o l’infondatezza nel merito.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 14 giugno 2017.

DIRITTO

Con unico motivo di ricorso, il xxx lamenta che il Comitato di verifica per le cause di Servizio sia erroneamente pervenuto ad un parere negativo sulla dipendenza da fatti di servizio dell’infermità a carico della tiroide, riscontrata sulla persona del ricorrente.

Più in particolare, la censura muove dal concetto di concausalità rilevante, ai fini del giudizio attinente alla dipendenza da causa di servizio di una patologia riportata dal militare, accolta dal nostro ordinamento in forza dell’art. 64 del D.p.r. 1092/1973.

Si sarebbe trascurata del tutto, nella fattispecie concreta, in applicazione della norma sopra richiamata, la rilevanza che la missione svolta all’estero dal dipendente avrebbe avuto nell’insorgenza della malattia a carico della tiroide.

Ciò perché “tale missione ha comportato lo svolgimento dell’attività lavorativa e degli incarichi assegnati in condizioni estreme quali elevata tensione emotiva, continua e prolungata ipervigilanza in constante pericolo di vita nell’ambito di missioni svolte in teatro bellico di assoluta eccezionalità e con alto rischio personale e collettivo...”.

Né va dimenticato che l’esposizione prolungata a nano particelle sprigionatesi in seguito all’esplosione di ordigni bellici nelle zone teatro di conflitto è considerata fattore predisponente dell’alterazione del funzionamento della ghiandola tiroidea.

Anche le vaccinazioni cui il xxx ha dovuto sottoporsi prima di partire in missione avrebbero avuto un ruolo nel determinare la malattia della tiroide avendo inciso sul complessivo funzionamento del sistema immunitario.

Sarebbe pertanto superficiale ed erroneo il parere emesso dal Comitato di Verifica per le cause di Servizio che non avrebbe tenuto in minima considerazione i fatti di servizio per come si sono svolti e per come erano stati precisamente indicati dal militare nella domanda di riconoscimento della causa di servizio.

La censura non può essere condivisa.

La circostanza di avere svolto missione militare all’estero in zone caratterizzate da presenza di uranio impoverito ha valenza generica ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia tiroidea, tanto più in mancanza di un riferimento specifico circa il contatto e la prolungata esposizione alle nanoparticelle del militare istante.

La letteratura scientifica citata dal ricorrente appare in proposito insufficiente; in ogni caso, non sussistono allo stato chiare evidenze in merito.

Il parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di Servizio è stato espresso, del resto, in termini inequivoci da organo consultivo dell’Amministrazione della Difesa che, per la sua composizione di elevato profilo, con all’interno medici e giuristi, è atto a garantire un adeguato giudizio sulla base delle più accreditate conoscenze medico legali del momento storico.

Detto pronunciamento è frutto di discrezionalità tecnica ed è, pertanto, sindacabile, solo quando appare trascolorare in una valutazione di manifesta irragionevolezza, non riscontrabile nella specie.

Né può ignorarsi che il parere è stato reso “... dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.

La giurisprudenza amministrativa ha, peraltro, espresso il convincimento secondo il quale solo in presenza di fatti di servizio di natura del tutto eccezionale e realmente capaci di porsi in rapporto di causalità efficiente del sorgere di una condizione morbosa può pervenirsi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità che il militare certifica di avere contratto durante l’attività lavorativa.

A tal riguardo, la consueta attività di servizio di un militare, per il fatto di essere connotata da una più che normale esposizione a indice di penosità maggiore rispetto ad altre attività lavorative, va senz’altro espunta dalla nozione di causalità efficiente rilevante ai fini del giudizio di dipendenza da causa di servizio di una infermità.

Diversamente opinando si perverrebbe al paradossale risultato di considerare fattore causale idoneo a sviluppare condizioni morbose e a dare accesso a provvidenze economiche, qualunque precedente di servizio.

Alla stregua delle su esposte considerazioni, il ricorso va respinto.

Le spese processuali possono essere compensate in considerazione della natura della controversia.




P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Claudia Lattanzi, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Dibello Eleonora Di Santo
IL SEGRETARIO



Nessun commento: