TAR aprile 2018:Con
ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti, dipendenti
del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in servizio presso la Scuola
di Formazione di Base di Roma Capannelle, agivano per il
riconoscimento del diritto alla percezione della c.d. “indennità
di turno” prevista dall’art. 22 del C.C.N.L. in ragione dello
svolgimento di “turni continuativi 12/24 e 12/48” e delle
“turnazioni particolari 12/36”.
Pubblicato il
23/04/2018
N. 04434/2018
REG.PROV.COLL.
N. 05574/2007
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 5574 del 2007, proposto da
xxx, rappresentati e
difesi dall'Avvocato Giampiero Fantozzi presso il quale eleggono
domicilio, in Roma, via Paolo Emilio n. 28;
contro
Ministero
dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è ex
lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'accertamento
del diritto alla
percezione dell’indennità di turno ai sensi dell'art. 22 del
C.C.N.L. Comparto Amministrazioni Autonome dello Stato a far data dal
31 dicembre 2003;
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza smaltimento del giorno 13 aprile 2018 il dott. Marco
Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso
ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti, dipendenti del
Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in servizio presso la Scuola
di Formazione di Base di Roma Capannelle, agivano per il
riconoscimento del diritto alla percezione della c.d. “indennità
di turno” prevista dall’art. 22 del C.C.N.L. in ragione dello
svolgimento di “turni continuativi 12/24 e 12/48” e delle
“turnazioni particolari 12/36”.
A sostegno della
loro pretesa, deducevano la violazione del citato art. 22, nonché,
eccesso di potere per “ingiustizia manifesta” in virtù della
mancata corresponsione di detta indennità che “determina una
disparità di trattamento economico, disparità assolutamente
ingiustificata e che comporta una sostanziale differenza retributiva
a parità di servizio” (pag. 3 del ricorso).
L’Amministrazione
si costituiva in giudizio con sola memoria formale.
Con memoria
depositata il 13 marzo 2018 in vista dell’udienza di discussione
del ricorso, i ricorrenti insistevano per l’accoglimento del
ricorso rappresentando, a conferma della dedotta disparità di
trattamento rispetto al personale operativo, che anche il loro
profilo di impiego comporta l’espletamento di attività di soccorso
in occasione di calamità naturali (terremoti e alluvioni) o eventi
sportivi e concerti (per servizi di vigilanza).
All’esito della
pubblica udienza del 13 aprile 2018 la causa veniva decisa.
Il ricorso è
infondato.
L’art. 22, comma
1, del “Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto
delle Amministrazioni Autonome dello Stato ad ordinamento autonomo”
dispone che “a decorrere dal 31 dicembre 2003 al personale del
settore operativo, inserito nei turni continuativi 12/24 – 12/48 o
nelle turnazioni particolari di cui all’art. 45 del CCNL del 5
aprile 1996 e compreso nel dispositivo del soccorso tecnico con
esclusine del personale elicotterista, sommozzatore e portuale, è
attribuita per ogni turno di servizio di 12 ore svolto per un massimo
di 133 turni annui, un’indennità di turno, finalizzata a
riconoscere la maggiore esposizione ai rischi connessi agli
interventi …”.
L’indennità
pretesa, pertanto, spetta al solo “personale del settore operativo”
e, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non trova causa
nelle modalità di turnazione ma nella “maggiore esposizione ai
rischi connessi agli interventi”.
I ricorrenti,
impiegati presso una scuola, non documentano, né affermano, di far
parte del settore operativo e non comprovano di essere ordinariamente
esposti a rischi derivanti dall’esecuzione di interventi se non in
occasione di eventi straordinari.
La straordinarietà
dell’impiego in attività operative, non consente di riconoscere ai
ricorrenti la spettanza in via continuativa dell’indennità in
questione.
Per quanto precede
il ricorso deve essere respinto disponendo la compensazione delle
spese di giudizio fra le parti stante l’assenza di attività
difensiva da parte della resistente Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Concetta
Anastasi, Presidente
Marco
Poppi, Consigliere, Estensore
Francesca
Romano, Referendario
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Marco
Poppi Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
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