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sabato 12 maggio 2018

TAR aprile 2018:Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti, dipendenti del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in servizio presso la Scuola di Formazione di Base di Roma Capannelle, agivano per il riconoscimento del diritto alla percezione della c.d. “indennità di turno” prevista dall’art. 22 del C.C.N.L. in ragione dello svolgimento di “turni continuativi 12/24 e 12/48” e delle “turnazioni particolari 12/36”.



TAR aprile 2018:Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti, dipendenti del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in servizio presso la Scuola di Formazione di Base di Roma Capannelle, agivano per il riconoscimento del diritto alla percezione della c.d. “indennità di turno” prevista dall’art. 22 del C.C.N.L. in ragione dello svolgimento di “turni continuativi 12/24 e 12/48” e delle “turnazioni particolari 12/36”.


Pubblicato il 23/04/2018
N. 04434/2018 REG.PROV.COLL.

N. 05574/2007 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5574 del 2007, proposto da
xxx, rappresentati e difesi dall'Avvocato Giampiero Fantozzi presso il quale eleggono domicilio, in Roma, via Paolo Emilio n. 28;
contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'accertamento

del diritto alla percezione dell’indennità di turno ai sensi dell'art. 22 del C.C.N.L. Comparto Amministrazioni Autonome dello Stato a far data dal 31 dicembre 2003;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 aprile 2018 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti, dipendenti del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in servizio presso la Scuola di Formazione di Base di Roma Capannelle, agivano per il riconoscimento del diritto alla percezione della c.d. “indennità di turno” prevista dall’art. 22 del C.C.N.L. in ragione dello svolgimento di “turni continuativi 12/24 e 12/48” e delle “turnazioni particolari 12/36”.

A sostegno della loro pretesa, deducevano la violazione del citato art. 22, nonché, eccesso di potere per “ingiustizia manifesta” in virtù della mancata corresponsione di detta indennità che “determina una disparità di trattamento economico, disparità assolutamente ingiustificata e che comporta una sostanziale differenza retributiva a parità di servizio” (pag. 3 del ricorso).

L’Amministrazione si costituiva in giudizio con sola memoria formale.

Con memoria depositata il 13 marzo 2018 in vista dell’udienza di discussione del ricorso, i ricorrenti insistevano per l’accoglimento del ricorso rappresentando, a conferma della dedotta disparità di trattamento rispetto al personale operativo, che anche il loro profilo di impiego comporta l’espletamento di attività di soccorso in occasione di calamità naturali (terremoti e alluvioni) o eventi sportivi e concerti (per servizi di vigilanza).

All’esito della pubblica udienza del 13 aprile 2018 la causa veniva decisa.

Il ricorso è infondato.

L’art. 22, comma 1, del “Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto delle Amministrazioni Autonome dello Stato ad ordinamento autonomo” dispone che “a decorrere dal 31 dicembre 2003 al personale del settore operativo, inserito nei turni continuativi 12/24 – 12/48 o nelle turnazioni particolari di cui all’art. 45 del CCNL del 5 aprile 1996 e compreso nel dispositivo del soccorso tecnico con esclusine del personale elicotterista, sommozzatore e portuale, è attribuita per ogni turno di servizio di 12 ore svolto per un massimo di 133 turni annui, un’indennità di turno, finalizzata a riconoscere la maggiore esposizione ai rischi connessi agli interventi …”.

L’indennità pretesa, pertanto, spetta al solo “personale del settore operativo” e, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non trova causa nelle modalità di turnazione ma nella “maggiore esposizione ai rischi connessi agli interventi”.

I ricorrenti, impiegati presso una scuola, non documentano, né affermano, di far parte del settore operativo e non comprovano di essere ordinariamente esposti a rischi derivanti dall’esecuzione di interventi se non in occasione di eventi straordinari.

La straordinarietà dell’impiego in attività operative, non consente di riconoscere ai ricorrenti la spettanza in via continuativa dell’indennità in questione.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto disponendo la compensazione delle spese di giudizio fra le parti stante l’assenza di attività difensiva da parte della resistente Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Poppi Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO

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