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sabato 12 maggio 2018
TAR aprile 2018: "per l'annullamento, del parere nr. 25736/2006 reso in data 25 febbraio 2007 dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell’adunanza nr. 39/2007, con il quale si è ritenuto che le infermità “-OMISSIS-” -OMISSIS-” e “-OMISSIS-” non possono riconoscersi dipendenti da fatti di servizio, nonché del decreto n. 1204/D – posizione 622520/A in data 25 giugno 2007 (notificato al ricorrente in data 17 settembre 2007) del Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari congedati e della Leva – III Reparto – 7° Divisione – 5° Sezione con il quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio della predetta patologia; e per l’accertamento ed il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle infermità “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-” di cui è stato riconosciuto affetto il M. C. -OMISSIS-, nonché l’accertamento ed il riconoscimento della ricorrente a percepire il corrispondente equo indennizzo."
Pubblicato il 23/04/2018
N. 04454/2018 REG.PROV.COLL.
N. 08994/2007 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8994 del 2007, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comitato di Verifica, per le Cause di Servizio non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
del parere nr. 25736/2006 reso in data 25 febbraio 2007 dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell’adunanza nr. 39/2007, con il quale si è ritenuto che le infermità “-OMISSIS-” -OMISSIS-” e “-OMISSIS-” non possono riconoscersi dipendenti da fatti di servizio, nonché del decreto n. 1204/D – posizione 622520/A in data 25 giugno 2007 (notificato al ricorrente in data 17 settembre 2007) del Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari congedati e della Leva – III Reparto – 7° Divisione – 5° Sezione con il quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio della predetta patologia;
e per l’accertamento ed il riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle infermità “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-” di cui è stato riconosciuto affetto il M. C. -OMISSIS-, nonché l’accertamento ed il riconoscimento della ricorrente a percepire il corrispondente equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 13 aprile 2018 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto:
che il Sig. -OMISSIS-ha impugnato il parere nr. 25736/2006, reso in data 15 febbraio 2007 e nell’adunanza n. 39/2007, del Comitato di verifica per le cause di servizio con il quale si è ritenuto che l’“-OMISSIS-” -OMISSIS-” e “-OMISSIS-” non possono riconoscersi da fatti di servizio”, nonché il decreto nr. 1204/D- posizione 622520/A del 25 giugno 2007 del Ministero della Difesa con il quale è stata negata la dipendenza da causa di servizio della predetta patologia;
che il ricorrente dichiara di aver presentato un’istanza per il riconoscimento da causa di servizio delle infermità suddette, in relazione alla quale il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha espresso il parere nr. 25736/2006, indicando che “le infermità: 1) -OMISSIS-”, 2) “-OMISSIS-” non possono riconoscersi dipendenti da fatti di servizio in quanto trattasi di un quadro di tipo autoimmune e anche costituzionale; che l'infermità "-OMISSIS-" non può riconoscersi da fatti di servizio in quanto nei precedenti di servizio dell'interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di con causalità non sussistendo altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso neoplastico";
che detto parere è stato recepito dal Ministero della Difesa che ha emesso il decreto di rigetto nr. 1204/D denegando il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sopra citate;
che il ricorrente, in qualità di militare dell’esercito, sostiene l’esistenza di un nesso causale tra la patologia riscontrata e le attività svolte a seguito della partecipazioni a numerose missioni internazionali di pace (in particolare nel corso della missione in Bosnia), rilevando in particolare l’esistenza dei seguenti vizi:
1. l’illegittimità per violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90, l’eccesso di potere e violazione del principio del giusto procedimento, in quanto non sarebbe stato comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto, non consentendogli di partecipare al relativo procedimento;
2. l’eccesso di potere per erronea interpretazione e travisamento della situazione di fatto, in quanto l'insorgenza della patologia tumorale avrebbe dovuto essere valutata in relazione al contesto dell'utilizzo di armamenti all'uranio impoverito ed al complessivo inquinamento bellico insistente nei luoghi dove il ricorrente ha prestato servizio;
che nel ricorso si è costituito il Ministero della Difesa con una relazione che ha sostenuto l’insussistenza di fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica, escludendo ogni nesso di causalità;
Ritenuto che precedenti studi svolti da organismi internazionali hanno evidenziato l’esistenza di una probabile connessione tra l’esposizione all’uranio impoverito, presente nelle aree dove ha operato il ricorrente, e l’insorgenza di gravi patologie anche di natura oncologica;
Considerato che, pertanto, è necessario preliminarmente verificare la sussistenza del nesso causale tra la patologia che ha riguardato il ricorrente ed il servizio effettivamente svolto da quest’ultimo;
Rilevato che, a tal fine, è necessario disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 del cpa, incaricando l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomo-Patologiche, affinché detta struttura e per essa il Capo Dipartimento, predisponga una relazione riassuntiva degli accertamenti sanitari svolti e diretti a verificare l’esistenza del sopra citato nesso causale;
Ritenuto che la verificazione dovrà essere svolta sulla base dei seguenti criteri:
- la Commissione, previa acquisizione della documentazione ritenuta necessaria ed in possesso dell’Amministrazione resistente, dovrà chiarire se in base alle attuali conoscenze scientifiche si possa ritenere verosimile, o altamente probabile, che la specifica patologia sofferta dal ricorrente, tenuto conto anche dei tempi di insorgenza e delle modalità di evoluzione, sia riconducibile all’effetto derivante dall’esposizione a polveri dell’uranio impoverito e, più in generale, all’attività svolta dal ricorrente o, al contrario, se detto rapporto di causalità possa essere ragionevolmente escluso;
- l’Amministrazione intimata fornirà tutta la documentazione al riguardo richiesta dall’Organo di verificazione;
- sia parte ricorrente che l’Amministrazione intimata potranno produrre ogni documentazione ritenuta utile e potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;;
- se ritenuto necessario dall’Organo della verificazione, il ricorrente potrà essere sottoposto a visita diretta;
- la relazione sulla verificazione, comprensiva di motivato e documentato parere sulla sussistenza o meno del rapporto causale tra il servizio prestato dal ricorrente e le patologie accusate, dovrà essere depositata nella Segreteria di questa Sezione entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore, della presente ordinanza, cui è onerata la parte ricorrente;
- per la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, si provvederà al momento della definizione del presente giudizio;
Considerato come sia necessario fissare, per il prosieguo della trattazione del ricorso, l’udienza pubblica del giorno 20 luglio 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone la verificazione nei termini di cui in motivazione.
Fissa, per il prosieguo della trattazione del ricorso l’udienza pubblica del giorno 20 luglio 2018.
Spese al definitivo.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Laura Marzano, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Ricchiuto Germana Panzironi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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