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sabato 12 maggio 2018
TAR aprile 2018: "per l'annullamento quanto al ricorso n. .. del 2009: del provvedimento in data 18 giugno 2009, con cui il Direttore Generale del DAP ha decretato che le infermità di cui alle istanze in data 18 giugno 2004 e 22 settembre 2004, da cui è affetto il ricorrente, sono non dipendenti da causa di servizio;"
Pubblicato il 10/04/2018
N. 03953/2018 REG.PROV.COLL.
N. 08838/2009 REG.RIC.
N. 09426/2010 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8838 del 2009, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Nathalie Gambardella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Priscilla, 59/A;
contro
Ministero della Giustizia - D.A.P., non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 9426 del 2010, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Nathalie Gambardella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Priscilla, 59/A;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. .. del 2009:
del provvedimento in data 18 giugno 2009, con cui il Direttore Generale del DAP ha decretato che le infermità di cui alle istanze in data 18 giugno 2004 e 22 settembre 2004, da cui è affetto il ricorrente, sono non dipendenti da causa di servizio;
quanto al ricorso n. 9426 del 2010:
del provvedimento del 12 marzo 2010 con cui l’infermità di cui all’istanza del 10 gennaio 2006 è stata ritenuta non dipendente da causa di servizio.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2018, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso iscritto al n. 8838/2009 R.G. il sig. -OMISSIS-, assistente capo della Polizia Penitenziaria, ha impugnato il provvedimento in data 18 giugno 2009, con cui il Direttore Generale del DAP ha decretato che le infermità di cui alle istanze in data 18 giugno 2004 e 22 settembre 2004, ossia “-OMISSIS-, da cui è affetto il ricorrente, sono “non dipendenti da causa di servizio".
Con successivo ricorso iscritto al n. 9426/2010 R.G. il ricorrente ha, altresì, impugnato il provvedimento del 12 marzo 2010 con cui l’infermità “-OMISSIS-", di cui all’istanza del 10 gennaio 2006, è stata ritenuta non dipendente da causa di servizio.
L’amministrazione si è costituita solo nel secondo giudizio.
Con istanza del 14 marzo 2012 il ricorrente ha chiesto la riunione dei giudizi.
All’udienza pubblica del 6 aprile 2018 entrambe le cause sono state trattenute in decisione.
2. Il ricorrente, Assistente Capo -OMISSIS-, arruolato nell'Amministrazione Penitenziaria dal 13 luglio 1988, in servizio dapprima presso il carcere di Rebibbia e, dal 6 maggio 1996, comandato presso il Reparto Vigilanza e Sicurezza del Ministero della Giustizia, riferisce di essere stato adibito a servizi gravosi, come da ordini di servizio depositati, e afferma che il procrastinarsi delle pessime condizioni lavorative e l’alimentazione disordinata che ne è conseguita, sono stati determinanti per il verificarsi delle patologie da cui è affetto.
Riferisce di aver svolto turni massacranti, spesso per molte ore in piedi, anche in violazione delle nome previste dall’Accordo Quadro Nazionale; tali situazioni avrebbero causato le suindicate patologie, che la Commissione Medica Ospedaliera, a differenza del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ha riconosciuto dipendenti da causa di servizio.
Ritenendo illegittimi i decreti di reiezione, il ricorrente li ha impugnati censurandoli per eccesso di potere e violazione di legge, in sintesi lamentando, con riferimento a entrambi, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonchè il superamento del tempo ragionevole previsto per la conclusione del procedimento; inoltre, nel secondo ricorso, ha censurato anche la mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
3. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei giudizi, stante la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
Nel merito deve premettersi che, nel vigente sistema delineato dal D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, come in quello previgente, gli accertamenti svolti dalla Commissione medica ospedaliera ed i pareri resi dal Comitato di Verifica per le cause di servizio rientrano nella discrezionalità tecnica di detti organi consultivi, le cui valutazioni conclusive sono assunte sulla base di cognizioni della scienza medica e specialistica sulle quali non è ammesso un sindacato di merito del giudice amministrativo, ma soltanto quello di legittimità nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2683).
3.1. Nel caso di specie i giudizi dati dal Comitato di verifica con riferimento alle quattro suindicate patologie, come desumibile dagli atti, non appare ex sé illogico o irragionevole.
D’altra parte, il ricorrente si è limitato a depositare in entrambi i giudizi un ordine di servizio del 26 aprile 2004, relativo al potenziamento dell’organico del Reparto vigilanza e sicurezza del Ministero della Giustizia del 26 aprile 1996 e il brogliaccio di servizio degli anni 2000/2003.
Si tratta di documentazione dalla quale sono ricavabili i turni di lavoro ma che resta del tutto neutrale al fine di documentare eventuali situazioni lavorative individuali di esposizione a particolari rischi, valutabili come eccedenti la normale soglia di usura o di stress connaturata alla tipologia di servizio cui sono addetti tutti gli appartenenti al corpo di Polizia.
Inoltre il ricorrente ha allegato un certificato medico in data 6 aprile 2004 (nel primo giudizio) e uno del 23 gennaio 2006 (nel secondo giudizio), entrambi a firma del dott. -OMISSIS-, che si limitano a certificare il primo lo stato depressivo e il secondo la gastrite cronica, patologie che, in ogni caso, l’amministrazione non ha negato essere state riscontrate al ricorrente, avendo solo ritenuto che le stesse non siano dipendenti da causa di servizio.
Le circostanze di fatto riferite nei ricorsi, di aver svolto servizio di sentinella, con esposizione anche condizioni metereologiche avverse, di aver dovuto mantenere un’alimentazione disordinata a causa dei turni di servizio, di aver prestato servizio al Ministero della Giustizia dove ha ripetutamente svolto turni indossando il giubbotto antiproiettile, in realtà nel complesso descrivono attività di servizio normali per un operatore di Polizia.
Null’altro di specifico o dirimente è stato allegato, né sono stati provati fatti di rilevanza tale da poter inficiare le valutazioni del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Per sconfessare la valutazione medica resa da tale organo il ricorrente avrebbe dovuto addurre fatti e accadimenti specifici, occorsi in servizio, totalmente estranei al normale grado di stress e usura che caratterizza il lavoro del personale di polizia, tali da rendere credibile un possibile nesso eziologico tra i fatti suddetti e le patologie da cui egli è risultato affetto (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I Quater, 13 ottobre 2017, n. 10329; id. 27 luglio 2016, n. 8605).
A ciò si aggiunga che la parte ricorrente non ha neanche tentato di spiegare in cosa consisterebbero le ipotetiche lacune dei giudizi resi dal Comitato di Verifica, essendosi limitato a sostenere, in modo pressochè apodittico, che l’amministrazione non avrebbe svolto una adeguata istruttoria: ne discende che i ricorsi presentano perfino profili di inammissibilità per genericità.
3.2. Quanto alla lamentata lunghezza dei procedimenti, denunciata in entrambi i gravami, deve osservarsi che il ricorrente non ha mai proposto ricorso avverso il silenzio inadempimento, in modo da compulsare l'amministrazione ad una rapida definizione dei procedimenti; in ogni caso il ritardo nel provvedere non può essere considerato causa di invalidità dell’atto tardivamente adottato (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Quater, 22 maggio 2017, n. 6052).
3.3. Infondata è anche la censura di violazione dell'art. 10 bis, L. 241/90 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, formulata nel secondo ricorso, sia perché il procedimento in questione risulta analiticamente disciplinato dal D.P.R. n. 461/2001, per cui la disciplina speciale prevale su quella generale dettata dalla legge sul procedimento amministrativo, sia perché l'ultimo periodo dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, che disciplina il preavviso di rigetto, statuisce che tale istituto non si applica ai "procedimenti in materia previdenziale e assistenziale", dunque anche ai procedimenti volti a conseguire il riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio (v. T.A.R. Basilicata, 1 aprile 2016, n. 301).
Inoltre, nei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, il parere del Comitato di verifica, come sancito dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l'Amministrazione procedente, sicché quest’ultima non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, in quanto l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, dato che l'Amministrazione procedente non può non conformarsi al predetto parere (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 25 gennaio 2016, n. 11; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 16 marzo 2015, n. 721; Cons. Stato, sez. II, 29 aprile 2015, n. 748).
Anche a tale proposito, per completezza, si osserva in ogni caso che il ricorrente non ha allegato quali siano i fatti specifici, le circostanze o i documenti significativi - la cui produzione gli sarebbe stata preclusa dal mancato confronto procedimentale - che sarebbero stati, in ipotesi, idonei a determinare un diverso contenuto del provvedimento.
Conclusivamente i ricorsi riuniti devono essere respinti.
5. Le spese di lite possono compensarsi stante la costituzione formale dell’amministrazione solo nel secondo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8 D.Lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Laura Marzano Salvatore Mezzacapo
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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