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mercoledì 25 luglio 2018

N. 175 SENTENZA 20 giugno - 23 luglio 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte sul reddito - Facolta' del concessionario di avvalersi della notificazione "diretta" della cartella di pagamento, senza intermediario, mediante invio della raccomandata, con avviso di ricevimento. - Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), art. 26, comma 1, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), e dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione). - (GU n.30 del 25-7-2018 )





N. 175 SENTENZA 20 giugno - 23 luglio 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Riscossione delle imposte sul  reddito  -  Facolta'
  del concessionario di avvalersi della notificazione "diretta" della
  cartella di pagamento, senza intermediario,  mediante  invio  della
  raccomandata, con avviso di ricevimento.
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602
  (Disposizioni sulla riscossione delle imposte  sul  reddito),  art.
  26, comma 1, come modificato dall'art. 12 del  decreto  legislativo
  26  febbraio  1999,  n.  46  (Riordino   della   disciplina   della
  riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge  28
  settembre 1998, n. 337), e dall'art. 1, comma 1,  lettera  c),  del
  decreto  legislativo  27  aprile   2001,   n.   193   (Disposizioni
  integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio  1999,
  n. 46, e 13 aprile 1999, n.  112,  in  materia  di  riordino  della
  disciplina relativa alla riscossione).


(GU n.30 del 25-7-2018 )

 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio  PROSPERETTI,   Giovanni
  AMOROSO, Francesco VIGANO',

     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  26,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),  come
modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,  n.
46 (Riordino della disciplina della  riscossione  mediante  ruolo,  a
norma dell'articolo 1 della  legge  28  settembre  1998,  n.  337)  e
dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  27  aprile
2001, n. 193  (Disposizioni  integrative  e  correttive  dei  decreti
legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile  1999,  n.  112,  in
materia di riordino  della  disciplina  relativa  alla  riscossione),
promosso dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia,  nel
procedimento vertente tra Maria Roggi  e  Equitalia  Nord  spa-agente
della riscossione per la Provincia di Milano e altri,  con  ordinanza
del 22 novembre 2016, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 2017 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  18,  prima
serie speciale, dell'anno 2017.
    Visti l'atto di costituzione di Equitalia servizi di  riscossione
spa, quale societa'  incorporante  di  Equitalia  Nord  spa,  nonche'
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    udito  nell'udienza  pubblica  del  20  giugno  2018  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso;
    uditi l'avvocato  Alfonso  Papa  Malatesta  per  l'Agenzia  delle
entrate-Riscossione  per  i  contribuenti  e  gli   enti   creditori,
subentrata ex lege ad Equitalia servizi di riscossione spa,  societa'
incorporante di Equitalia Nord spa,  e  l'avvocato  dello  Stato  Pio
Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.- Con ordinanza del 22 novembre  2016  (reg.  ord.  n.  59  del
2017),  la  Commissione  tributaria  regionale  della  Lombardia   ha
sollevato questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  26,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito), come modificato dall'art. 12  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46 (Riordino  della  disciplina  della  riscossione
mediante ruolo, a norma dell'articolo  1  della  legge  28  settembre
1998, n. 337) e  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 27  aprile  2001,  n.  193  (Disposizioni  integrative  e
correttive dei decreti legislativi 26 febbraio  1999,  n.  46,  e  13
aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa
alla riscossione), in riferimento agli  artt.  3,  primo  comma;  24,
primo  e  secondo  comma,  e  111,  primo  e  secondo  comma,   della
Costituzione, «nella parte in cui  abilita  il  Concessionario  della
Riscossione alla notificazione diretta, senza intermediario, mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento,  della  cartella  di
pagamento» nonche' «nella parte in cui non prevede che la notifica di
cartella  di  pagamento  tramite  il  servizio  postale  avvenga  con
l'osservanza dell'art. 7 legge n. 890/82, cosi' come  modificato  con
la  legge  n.  31  del  2008  di  conversione  del  decreto-legge  n.
248/2007».
    La  CTR  rimettente  riferisce  di  dover  decidere  sull'appello
promosso da una contribuente avverso la sentenza di primo  grado  con
cui la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva  dichiarato
inammissibile il ricorso avente ad  oggetto  un  preavviso  di  fermo
amministrativo  di  autovettura  e  tre  cartelle  esattoriali,   con
relativi provvedimenti impositivi, inerenti a tasse e tributi  locali
della cui esistenza la contribuente asseriva di aver appreso solo con
la ricezione dell'impugnato preavviso. Nella specie la  notificazione
delle cartelle, cosi'  come  denunciato  dall'appellante,  era  stata
effettuata direttamente dal concessionario per la riscossione a mezzo
di invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza seguire  le
procedure previste dall'art. 7 della legge 20 novembre 1982,  n.  890
(Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta
connesse con la notificazione di atti giudiziari).
    Evidenziate le differenze tra la procedura seguita  nel  caso  in
esame e le regole stabilite dall'art. 149  del  codice  di  procedura
civile, la CTR richiama il testo dell'art. 26, primo comma, d.P.R. n.
602  del  1973  e  menziona   il   consolidato   orientamento   della
giurisprudenza di legittimita' secondo cui e' valida la notificazione
"diretta" della  cartella  ad  opera  dell'agente  della  riscossione
mediante il servizio postale, in quanto la seconda  parte  del  primo
comma dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 prevede  una  modalita'  di
notifica,  integralmente  affidata   al   concessionario   stesso   e
all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella  prevista  dalla
prima parte della medesima disposizione, di competenza esclusiva  dei
soggetti ivi indicati.
    Muovendo da questa interpretazione, che ha acquisito i  connotati
del "diritto vivente", la CTR  rimettente  deduce  innanzi  tutto  la
irragionevolezza di una regola che abilita un soggetto privato, nella
specie  il  concessionario   (poi   agente)   per   la   riscossione,
all'esercizio   di   una   funzione   pubblicistica,   qual   e'   la
notificazione.  E   infatti,   mentre   per   i   soggetti   pubblici
l'ordinamento contempla ipotesi di notificazione "diretta" (artt.  12
e 14 legge n. 890 del 1982), per i soggetti privati tale facolta'  e'
concessa eccezionalmente e solo per specifici atti, per  lo  piu'  di
natura processuale (come  nel  caso  delle  notificazioni  effettuate
dagli avvocati). Dunque, non sarebbe «costituzionalmente  compatibile
con gli articoli 24 e 111 della Costituzione un potere  notificatorio
di tale ampiezza, sganciato da oneri di  osservanza  di  qualsivoglia
efficace formalita', esercitato da parte di un soggetto privato».
    La CTR pone poi in rilievo che la mancanza di intermediario  puo'
comportare seri pregiudizi anche all'esercizio del diritto di  difesa
(art. 24 Cost.) e alla regola  di  «parita'  delle  armi»  (art.  111
Cost.). Infatti, nonostante la cartella (per  la  duplice  natura  di
comunicazione dell'estratto di ruolo e di intimazione  ad  adempiere)
abbia la stessa  importanza  del  titolo  esecutivo  e  dell'atto  di
precetto nel rito ordinario, il concessionario non ha  oneri  ne'  di
relata di notifica, ne' di  assolvimento  di  particolari  formalita'
nella predisposizione e consegna al servizio  postale  -  che  compie
direttamente - dell'atto o degli  atti  (ove  plurimi)  inseriti  dal
mittente medesimo nel plico chiuso da inviare al destinatario.
    Infine,  la  CTR  lamenta  la  diminuzione   della   tutela   del
notificatario derivante dal fatto che il recapito del plico,  essendo
regolato  dalle  disposizioni   concernenti   il   servizio   postale
ordinario, non richiede l'osservanza dell'art. 7 della legge  n.  890
del 1982; manca in particolare la comunicazione di avvenuta  notifica
ove il plico sia stato consegnato  al  portiere,  come  nel  caso  di
specie.
    In  sintesi,  le  formalita'  eccessivamente   semplificate   non
sarebbero  giustificabili  ne'  compatibili  con  l'attuale  generale
assetto ordinamentale delle notificazioni.
    2.- Con atto depositato il 23 maggio 2017, si  e'  costituita  in
giudizio  Equitalia  servizi  di  riscossione  spa,  quale   societa'
incorporante di Equitalia Nord spa, domandando che le questioni siano
dichiarate inammissibili o, comunque, nel merito, infondate.
    Preliminarmente Equitalia spa rileva che le questioni sono  state
formulate in modo ancipite, in quanto il giudice a quo  ha  domandato
sia  l'eliminazione,  con  pronuncia  ablativa,  della  notificazione
"diretta",  sia  il  mantenimento  della   stessa   con   l'aggiunta,
attraverso una pronuncia additiva, delle tutele previste dall'art.  7
della legge n. 890 del 1982.
    La  parte,  poi,   osserva   che   la   CTR   -   nel   ravvisare
l'irragionevolezza della disposizione nella parte in cui  abilita  un
soggetto privato, nella specie il concessionario per la  riscossione,
all'esercizio di una funzione pubblicistica, qual e'  l'attivita'  di
notificazione - ha fondato il proprio ragionamento su un  presupposto
errato. Infatti, gia' prima della riforma del sistema nazionale della
riscossione effettuata ad opera  dell'art.  3  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto  all'evasione  fiscale  e
disposizioni  urgenti   in   materia   tributaria   e   finanziaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
era assolutamente  pacifica  l'attribuzione  ai  concessionari  della
riscossione  della  qualifica  di  organi  indiretti  della  Pubblica
Amministrazione,  cui   veniva   delegato   l'esercizio   di   poteri
pubblicistici funzionali alla riscossione delle entrate pubbliche.
    La scelta del legislatore sarebbe frutto di un bilanciamento  tra
contrapposti interessi pubblici:  da  un  lato  l'interesse  volto  a
garantire la conoscibilita' degli  atti  da  parte  dei  destinatari;
dall'altro l'interesse ad una riscossione  efficiente  e  rapida.  Si
tratterebbe di una  valutazione  compiuta,  peraltro,  tenendo  conto
dell'elevatissimo numero di atti che Equitalia servizi di riscossione
spa e' tenuta a notificare (circa venti milioni l'anno).
    Quanto all'asserito contrasto della  disposizione  impugnata  con
l'art. 111 Cost. sotto il profilo della violazione  della  regola  di
«parita' delle armi», la parte reputa la censura inammissibile, oltre
che infondata nel merito, in quanto la CTR rimettente non solo non ne
ha esplicitato le ragioni, ma non ha nemmeno considerato  che  l'art.
111 Cost., tutelando il  principio  del  giusto  processo,  non  puo'
essere invocato con  riferimento  alla  notifica,  procedura  che  si
colloca in un momento antecedente al giudizio.
    Per cio' che  attiene  alla  lamentata  violazione  dell'art.  24
Cost.,  ravvisata  nella   mancata   previsione   nell'ambito   della
notificazione  "diretta"  dell'accertamento  da  parte  del  pubblico
ufficiale circa la conformita' tra atto  consegnato  e  atto  emesso,
Equitalia spa contesta la stessa  configurabilita'  della  discrasia,
evidenziando che il plico notificato contiene l'atto originale, unico
documento emesso dall'esattore.
    3.- Con atto depositato il 23  maggio  2017,  e'  intervenuto  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che   le
questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o,  comunque,
manifestamente infondate.
    Preliminarmente,  sotto  il   profilo   soggettivo,   la   difesa
dell'interveniente sostiene che le questioni, oltre che  irrilevanti,
siano inammissibili, in quanto fondate sull'errato presupposto che la
disposizione impugnata abiliti un soggetto privato  all'esercizio  di
una funzione pubblica. In  realta',  l'attivita'  di  riscossione  e'
demandata all'Agenzia delle entrate ed e' stata svolta  dapprima  per
il tramite di Equitalia spa e poi, a decorrere dal  1°  luglio  2017,
dall'Agenzia delle entrate-Riscossione per i contribuenti e gli  enti
creditori, ente pubblico  economico  sottoposto  alla  vigilanza  del
Ministero dell'economia e delle finanze.
    Sotto il profilo oggettivo, l'Avvocatura generale  evidenzia  che
la censura relativa alla mancanza di garanzie  circa  la  conformita'
tra atto notificato e originale e' priva di fondamento poiche' l'atto
originale e' contenuto nel plico notificato. Oltre tutto,  l'esigenza
dell'attestazione di conformita' insorge solo quando nel procedimento
interviene l'ufficiale giudiziario  che  riceve  dal  mittente  copia
dell'atto da consegnare e non in  caso  di  notificazione  "diretta".
Inoltre, la censura riferita all'omessa previsione di un  ordine  dei
soggetti consegnatari sarebbe infondata,  in  quanto  l'art.  26  del
d.P.R. n.  602  del  1973,  pur  discostandosi  da  quanto  stabilito
dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982, indica comunque un ordine di
priorita'.
    4.- Con memoria depositata il 30  maggio  2018,  l'Agenzia  delle
entrate-Riscossione  per  i  contribuenti  e  gli   enti   creditori,
subentrata ex lege  ad  Equitalia  servizi  di  riscossione  spa,  ha
ribadito le difese da questa precedentemente svolte.
    5.- Con  memoria  depositata  il  30  maggio  2018,  l'Avvocatura
generale ha parimenti confermato le proprie difese, ponendo ancora in
rilievo la natura pubblica del soggetto incaricato della  riscossione
e  sottolineando  che  la  peculiarita'  dell'attivita'   svolta   da
quest'ultimo giustifica, alla luce di un bilanciamento di  interessi,
la scelta operata  dal  legislatore  nel  predisporre  uno  strumento
semplificato per il perfezionamento della notifica.

                       Considerato in diritto

    1.- Con ordinanza del 22 novembre  2016  (reg.  ord.  n.  59  del
2017), la Commissione tributaria regionale (di  seguito:  CTR)  della
Lombardia  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  26,  primo  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla  riscossione
delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 12 del  decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina  della
riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1  della  legge  28
settembre 1998, n. 337)  e  dall'art.  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 27  aprile  2001,  n.  193  (Disposizioni  integrative  e
correttive dei decreti legislativi 26 febbraio  1999,  n.  46,  e  13
aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa
alla riscossione), in riferimento agli  artt.  3,  primo  comma;  24,
primo  e  secondo  comma,  e  111,  primo  e  secondo  comma,   della
Costituzione, «nella parte in cui  abilita  il  Concessionario  della
Riscossione alla notificazione diretta, senza intermediario, mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento,  della  cartella  di
pagamento» nonche' «nella parte in cui non prevede che la notifica di
cartella  di  pagamento  tramite  il  servizio  postale  avvenga  con
l'osservanza dell'art. 7 legge n. 890/82, cosi' come  modificato  con
la  legge  n.  31  del  2008  di  conversione  del  decreto-legge  n.
248/2007».
    Il  primo   comma   della   disposizione   censurata,   rubricata
«Notificazione della cartella di pagamento», cosi' dispone (nel testo
vigente alla data dell'ordinanza  di  rimessione):  «La  cartella  e'
notificata dagli ufficiali della  riscossione  o  da  altri  soggetti
abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero,
previa eventuale convenzione tra comune e concessionario,  dai  messi
comunali o dagli agenti della polizia municipale.  La  notifica  puo'
essere eseguita anche mediante invio di raccomandata  con  avviso  di
ricevimento; in tal caso, la cartella e' notificata in plico chiuso e
la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso  di
ricevimento sottoscritto da una delle persone  previste  dal  secondo
comma o dal portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio  o
l'azienda».
    La CTR rimettente sottolinea la «assoluta anomalia» dell'avere il
legislatore abilitato un soggetto di diritto privato - l'agente della
riscossione (nella specie Equitalia Nord spa)  -  ad  esercitare  una
funzione eminentemente pubblicistica, quale e' quella  dell'esercizio
delle funzioni di notificazione diretta delle cartelle di  pagamento,
tipici atti di natura tributaria. La mancanza di alcun  intermediario
nella  notificazione  comporterebbe  -  secondo  la   CTR   -   «seri
pregiudizi» all'esercizio del diritto di difesa  (art.  24,  primo  e
secondo  comma,  Cost.)  e  alla  regola  di  «parita'  delle   armi»
congiuntamente al canone del  giusto  processo  (art.  111,  primo  e
secondo  comma,  Cost.)  e  ridonderebbe  in  un  «anacronistico»  ed
«ingiustificabile  privilegio»  (art.  3,  primo  comma,  Cost.).  In
particolare, le regole di recapito della cartella  di  pagamento,  in
quanto semplificate, determinerebbero una diminuzione di  tutela  per
il notificatario sotto piu' profili: non e' richiesta  la  relata  di
notifica; non e' rispettato l'ordine preferenziale nella consegna del
plico, prescritto dall'art. 7, secondo e terzo comma, della legge  20
novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di  atti  a  mezzo  posta  e  di
comunicazioni a mezzo posta connesse con  la  notificazione  di  atti
giudiziari); non e' previsto l'obbligo dell'invio della  raccomandata
informativa dell'avvenuta notifica nel caso, come  nella  specie,  di
avvenuta consegna del plico al portiere.
    2.- La parte costituita e l'Avvocatura generale dello Stato hanno
preliminarmente  eccepito  l'inammissibilita'  delle   questioni   di
costituzionalita' perche' formulate in modo alternativo ed ancipite.
    L'eccezione e' infondata.
    Il dispositivo dell'ordinanza  di  rimessione,  che  indica  come
disposizione indubbiata unicamente l'art. 26,  primo  comma,  citato,
presenta pero' un duplice capo perche' la censura e' mossa: a)  nella
parte in  cui  tale  disposizione  abilita  il  concessionario  della
riscossione alla notificazione diretta, senza intermediario, mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento,  della  cartella  di
pagamento; b) nella parte in cui non prevede che  la  notifica  della
cartella  di  pagamento  tramite  il  servizio  postale  avvenga  con
l'osservanza dell'art. 7 legge n. 890 del 1982, cosi' come modificato
dal decreto-legge 31  dicembre  2007,  n.  248  (Proroga  di  termini
previsti  da  disposizioni  legislative  e  disposizioni  urgenti  in
materia finanziaria), convertito, con modificazioni, nella  legge  28
febbraio 2008, n. 31.
    Se anche, in generale, l'ordinanza di rimessione delle  questioni
di legittimita' costituzionale non necessariamente  deve  concludersi
con un dispositivo recante altresi' un petitum,  essendo  sufficiente
che dal tenore complessivo della motivazione emerga con chiarezza  il
contenuto ed il verso  delle  censure,  questa  Corte  ritiene  pero'
inammissibili   le   questioni   sollevate   con   una   formulazione
contraddittoria  ed  ambigua  o  con  una  conclusione  ancipite  (ex
plurimis, sentenze n. 22 del 2016 e n. 248 del 2014; ordinanza n. 221
del 2017). Tale sarebbe, in ipotesi, la prospettazione alternativa di
una censura diretta, al contempo, ad  ampliare  o  a  restringere  il
campo di applicazione della disposizione indubbiata. L'alternativita'
irrisolta della prospettazione della questione  non  consentirebbe  a
questa Corte di identificare il verso della  censura  e  ridonderebbe
nella sua inammissibilita'.
    Ma ben puo', invece, il giudice rimettente prospettare in termini
gradatamente sequenziali, e quindi  subordinati,  i  possibili  esiti
dello scrutinio di costituzionalita' pur senza una formale e testuale
qualificazione   di   ciascuna   conclusione   rispettivamente   come
«principale» e «subordinata» (sentenze n. 127 del 2017 e n.  280  del
2011).
    Ed e' cio' che ha fatto la CTR rimettente che ha  ipotizzato,  in
via principale, la radicale caducazione della  notificazione  diretta
ad opera del concessionario, poi agente della riscossione, e, in  via
subordinata,  la  sua  (asserita)  reductio  ad   legitimitatem   con
l'innesto delle prescrizioni  previste  per  l'ordinaria  notifica  a
mezzo del servizio postale dall'art. 7 legge n. 890 del 1982.
    3.- Le questioni sono ammissibili anche sotto  il  profilo  della
loro rilevanza.
    La CTR della Lombardia e' chiamata a decidere l'appello  proposto
da una contribuente che si era  vista  dichiarare  inammissibile,  in
primo grado, il suo ricorso cumulativo con cui aveva impugnato, oltre
al preavviso di fermo amministrativo (atto ritenuto  non  impugnabile
dalla commissione tributaria provinciale, giudice  di  primo  grado),
anche tre cartelle di pagamento poste a  fondamento  di  tale  misura
cautelare.
    La nullita' della notifica delle cartelle di  pagamento,  dedotta
dall'appellante, inciderebbe, in particolare,  sulla  decorrenza  del
termine per  l'impugnazione  delle  cartelle  stesse.  Nella  specie,
dall'ordinanza di rimessione  risulta  che  l'appellante  non  si  e'
limitata a censurare la pronuncia di primo grado nella parte  in  cui
ha ritenuto valide le notifiche "dirette" delle cartelle di pagamento
(ai sensi dell'art. 26, primo comma, censurato) -  cio'  che  avrebbe
altrimenti  fatto  dubitare   della   rilevanza   dell'incidente   di
costituzionalita' in ragione della possibile inammissibilita' di  una
censura in ipotesi non estesa  anche  al  merito  della  legittimita'
delle cartelle di  pagamento  -  ma,  sul  presupposto  dell'allegata
nullita'  di  tali   notifiche,   ha   sostenuto   la   tempestivita'
dell'impugnazione delle cartelle stesse deducendo,  tra  l'altro,  la
decadenza del  potere  impositivo  e  comunque  la  prescrizione  del
credito tributario.
    Sussiste quindi  la  rilevanza  della  questione  incidentale  di
costituzionalita'   perche'   la   parte   appellante   sostiene   la
illegittimita'  della  notificazione  delle  cartelle  di   pagamento
eseguita secondo la  disciplina  della  corrispondenza  ordinaria  in
plico raccomandato  (nella  specie,  con  consegna  dello  stesso  al
portiere),   come   la   disposizione   censurata    facoltizza    il
concessionario, poi agente della riscossione,  a  fare;  disposizione
che quindi la CTR e' chiamata ad applicare e della  cui  legittimita'
costituzionale dubita nella parte in cui le modalita' semplificate di
tale forma di notificazione sarebbero in contrasto  con  gli  evocati
parametri.
    Non rileva  invece,  sul  piano  del  sindacato  di  legittimita'
costituzionale  della  disposizione,  la  circostanza  di   fatto   -
menzionata   nell'ordinanza   di   rimessione   -    della    dedotta
illeggibilita' della  firma  del  portiere,  apposta  sull'avviso  di
ricevimento del  plico,  costituendo  questo,  invece,  un  ordinario
profilo di legittimita', o  no,  della  notifica,  prospettato  dalla
parte appellante come motivo di impugnazione per violazione di legge.
    4.- Nel merito le questioni non sono fondate.
    5.- La disposizione censurata  (art.  26,  primo  comma,  citato)
prevede una disciplina specifica della  notifica  delle  cartelle  di
pagamento, che - estesa (dal successivo art. 49) anche alla  notifica
di tutti gli atti dell'espropriazione forzata - e' speciale  rispetto
a quella dettata dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre  1973,  n.  600
(Disposizioni comuni in materia di  accertamento  delle  imposte  sui
redditi), per gli avvisi di accertamento  ed  altri  atti  di  natura
tributaria indirizzati al contribuente. Sia l'art. 26 del  d.P.R.  n.
602 che l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 sono fatti espressamente
salvi dall'art. 14 della legge n. 890 del 1982 che,  con  riferimento
all'utilizzo, nella materia  tributaria,  del  servizio  postale  (in
generale consentito dall'art. 149 del codice  di  procedura  civile),
detta prescrizioni specifiche per la notificazione  degli  «atti  che
per legge devono essere notificati al contribuente».
    Il reticolo normativo delle regole che governano la notificazione
degli atti in materia tributaria risulta  complesso  e  stratificato,
anche diacronicamente. La stessa disposizione  censurata,  introdotta
dal d.P.R. n.  602  del  1973  per  la  notifica  delle  cartelle  di
pagamento, e' stata modificata piu'  volte  ed  in  particolare,  per
quanto qui rileva, in occasione del riordino della  disciplina  della
riscossione mediante ruolo, dapprima dall'art. 12 del  d.lgs.  n.  46
del 1999, ed in seguito dall'art. 1, comma 1, lettera c), del  d.lgs.
n. 193 del 2001.
    Nella sua originaria formulazione, il primo  comma  dell'art.  26
censurato aveva un duplice  contenuto  normativo.  Stabiliva  da  una
parte chi era legittimato alla notifica delle cartelle  di  pagamento
(i messi notificatori dell'esattoria, gli ufficiali esattoriali,  gli
ufficiali giudiziari, i messi comunali e i messi  di  conciliazione).
D'altra  parte  introduceva  una  speciale  forma  di   notificazione
"diretta" prevedendo che essa poteva essere eseguita  anche  mediante
invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso  di
ricevimento. Questa parte della disposizione si  saldava  con  quello
che era l'originario  comma  successivo,  in  tal  modo  prevedendosi
altresi' che  la  notificazione  si  aveva  per  avvenuta  alla  data
indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone
legittimate a ricevere l'atto: destinatario o persone di  famiglia  o
addette alla casa, all'ufficio o all'azienda. Siffatta  notificazione
"diretta"  era  altresi'  "semplificata",  nel  senso  che  trovavano
applicazione le disposizioni ordinarie del d.P.R. 29 marzo  1973,  n.
156,  recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni»
(d'ora in avanti: codice postale), e non  gia'  quelle  della  citata
legge n. 890 del  1982  sulla  notificazione  a  mezzo  del  servizio
postale.
    Peraltro, nella materia tributaria  una  forma  di  notificazione
"diretta", senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, era  -
ed e' tuttora - prevista in generale dal citato art. 14 legge n.  890
del 1982, secondo cui la notificazione degli  avvisi  e  degli  altri
atti che per legge devono  essere  notificati  al  contribuente  puo'
eseguirsi anche a mezzo  del  servizio  postale  «direttamente  dagli
uffici finanziari».
    In particolare, quindi, per le cartelle  di  pagamento  si  aveva
che,  in  forza  dell'art.  26,  primo  comma,  l'esattore  aveva   a
disposizione, oltre  alle  forme  ordinarie  per  il  tramite  di  un
intermediario (quale innanzi tutto  l'ufficiale  giudiziario),  anche
uno strumento agile per la loro notificazione: l'invio di una lettera
raccomandata con avviso di  ricevimento  e  con  consegna,  da  parte
dell'agente postale, vuoi direttamente al destinatario  (raggiungendo
cosi' il risultato della  conoscenza  effettiva  dell'atto),  vuoi  a
soggetti il cui rapporto (familiare, di  lavoro,  di  collaborazione)
con il destinatario fosse tale da fondare una ragionevole presunzione
di consegna dell'atto a quest'ultimo,  realizzando  in  tal  modo  la
conoscenza legale dell'atto, stante - secondo  la  giurisprudenza  di
legittimita' (Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza  29
luglio 2016, n.  15795)  -  il  generale  canone  di  presunzione  di
conoscenza di cui all'art. 1335 del codice civile.
    Questa modalita' di notificazione  "diretta"  delle  cartelle  di
pagamento (e degli atti dell'espropriazione forzata) per lungo  tempo
non ha dato luogo, per i giudici che si sono trovati ad applicare  la
disposizione   che   la   prevedeva,   a   dubbi   di    legittimita'
costituzionale.
    6.-  L'art.  26,  primo  comma,  d.P.R.  n.  602  del  1973,  pur
conservando la stessa struttura nel suo contenuto essenziale, muta in
occasione del riordino  della  riscossione  mediante  ruolo  e  viene
riformulata nel testo di cui e' chiamata a fare applicazione  la  CTR
rimettente. Da una parte, viene aggiornato il catalogo  dei  soggetti
abilitati a procedere alla notifica delle cartelle di pagamento nelle
forme  ordinarie:  ufficiali  della  riscossione  o  altri   soggetti
abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge,  messi
comunali, agenti  della  polizia  municipale.  Dall'altra  parte,  e'
ribadita - nel secondo periodo, che e' quello specificamente  attinto
dalle  censure  mosse  dalla  CTR  rimettente  -  la  facolta'  della
notificazione "diretta" senza intermediazione dei menzionati soggetti
abilitati alla notifica; si precisa, inoltre, che la  notifica  della
cartella di pagamento deve avvenire  in  plico  chiuso  e,  altresi',
viene aggiunto, tra i possibili consegnatari del plico,  il  portiere
dello  stabile  dove  e'  l'abitazione,  l'ufficio  o  l'azienda  del
contribuente. Ma soprattutto non viene ripetuto testualmente  che  la
facolta'   della   notificazione   "diretta"   e'    attribuita    al
concessionario (poi agente) della riscossione, diversamente da quanto
prevedeva l'originario primo comma dell'art. 26  citato,  che  invece
espressamente  riferiva  tale  facolta'  all'esattore.  Sicche',   la
giurisprudenza, soprattutto, si e' interrogata se  tale  possibilita'
di notificazione "diretta" permanesse,  come  in  passato,  o  invece
dovesse ritenersi  riservata  agli  stessi  soggetti  abilitati  alla
notificazione secondo l'indicazione  del  parimenti  novellato  primo
periodo dell'art. 26.
    La questione ha poi assunto maggiore rilievo ed  importanza  dopo
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale  (sentenza  n.  280
del 2005) dell'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973,  come  modificato  dal
d.lgs n. 193 del 2001, nella parte in cui non prevedeva  un  termine,
fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario dovesse
notificare al contribuente la cartella di  pagamento  delle  imposte;
sicche', dalla legittimita', o no, della notifica "diretta" ad  opera
del concessionario (poi agente) della riscossione dipendeva la stessa
facolta' dell'amministrazione finanziaria di agire in executivis.
    Per lungo tempo i dubbi  interpretativi  hanno  visto  divisa  la
giurisprudenza  di  merito,  ma  alla   fine,   in   epoca   peraltro
relativamente recente (ex  plurimis,  Corte  di  Cassazione,  sezione
quinta civile, ordinanza  13  luglio  2017,  n.  17248),  sono  stati
risolti da un costante e ripetuto orientamento  della  giurisprudenza
di legittimita', di cui da' conto l'ordinanza di  rimessione.  Si  e'
riconosciuto, in linea di continuita' con quanto in passato  ritenuto
nella vigenza dell'originario primo comma dell'art. 26 citato, che la
notificazione "diretta", anche  dopo  la  riforma  della  riscossione
coattiva, continua ad essere una  facolta'  del  concessionario,  poi
divenuto agente, della riscossione.
    Occorre, quindi, muovere da  questo  presupposto  interpretativo,
radicato ormai in una situazione di diritto vivente,  come  riconosce
la  stessa  ordinanza  di  rimessione.  Del  resto,  questo   approdo
interpretativo  della  giurisprudenza  di  legittimita'  appare  piu'
coerente con il riordino (d.lgs. n. 46 del 1999) e poi con la riforma
della riscossione coattiva ex art. 3 del decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti  in  materia  tributaria  e  finanziaria),  convertito,   con
modificazioni, nella  legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  che  hanno
accentuato il ruolo pubblicistico dell'agente della riscossione,  ben
piu'  di  quello  che  in  passato  aveva  l'esattore,  avvicinandolo
all'attivita' di amministrazione diretta degli uffici finanziari.
    7.- Tutto cio' premesso in ordine al presupposto interpretativo e
al quadro normativo di  riferimento,  venendo  ora  alle  censure  di
incostituzionalita' mosse  dalla  CTR  rimettente  alla  disposizione
indubbiata, e' innanzi tutto non  fondata  quella  consistente  nella
denunciata mancanza di  giustificazione  (ex  art.  3,  primo  comma,
Cost.) del regime differenziato della notificazione "diretta",  quale
asserito privilegio in favore dell'agente della riscossione.
    La disciplina speciale recata dalla disposizione  censurata,  per
cui attualmente l'agente  per  la  riscossione  puo'  procedere  alla
notificazione diretta ex art. 26,  primo  comma,  delle  cartelle  di
pagamento, come per anni ha fatto l'esattore, trova, ancor  piu'  che
in   passato,   giustificazione    nella    natura    sostanzialmente
pubblicistica della posizione e dell'attivita' del primo,  il  quale,
secondo l'espressa previsione dell'art. 24  del  d.P.R.  n.  602  del
1973,  e'  depositario   del   ruolo   formato   dall'amministrazione
finanziaria e, per conto di  quest'ultima,  procede  per  legge  alla
riscossione coattiva. Si  tratta,  quindi,  di  un  organo  indiretto
dell'amministrazione finanziaria,  cui  e'  delegato  l'esercizio  di
poteri  pubblicistici  funzionali  alla  riscossione  delle   entrate
pubbliche. Cio' e' tanto piu' vero  a  seguito  dell'istituzione  del
sistema nazionale della riscossione, secondo la previsione  dell'art.
3 del d.l.  n.  203  del  2005,  con  l'attribuzione  delle  relative
funzioni all'Agenzia delle entrate che  le  ha  esercitate,  fino  ad
epoca recente, mediante una societa' a capitale interamente  pubblico
(Riscossione spa, poi divenuta Equitalia spa).  Le  societa'  facenti
parte del gruppo Equitalia sono, quindi, soggetti pubblici, ancorche'
aventi la struttura privatistica della societa' per  azioni,  tant'e'
che,   coerentemente,   risultano    inserite    nell'elenco    delle
amministrazioni   centrali   del    cosiddetto    "conto    economico
consolidato", predisposto in attuazione dell'art. 1, comma  3,  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
pubblica).
    Dal 1º luglio 2017 le societa' del gruppo  Equitalia  sono  state
sciolte -  in  forza  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e per  il  finanziamento  di
esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni,  nella  legge
1º dicembre 2016, n. 225 - e l'esercizio delle funzioni relative alla
riscossione e' ora demandato  all'Agenzia  delle  entrate-Riscossione
per  i  contribuenti  e  gli  enti  creditori,  nuovo  ente  pubblico
economico  strumentale  dell'Agenzia  delle  Entrate;  ente  che   ha
connotazioni ancora piu' marcatamente pubblicistiche.
    Questa  Corte  ha  piu'  volte   evidenziato   come   il   regime
differenziato  della  riscossione  coattiva  delle  imposte  risponde
all'esigenza,  di   rilievo   costituzionale,   di   assicurare   con
regolarita' le risorse necessarie alla finanza  pubblica,  affermando
che «la disciplina speciale della riscossione coattiva delle  imposte
non pagate  risponde  all'esigenza  della  pronta  realizzazione  del
credito fiscale  a  garanzia  del  regolare  svolgimento  della  vita
finanziaria dello Stato» (sentenze n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011).
In questo contesto, l'agente per la riscossione svolge  una  funzione
pubblicistica finalizzata  al  raggiungimento  di  questo  scopo.  E'
questa particolare funzione svolta dall'agente per la  riscossione  a
giustificare un regime differenziato, qual e' la censurata previsione
della speciale facolta' del medesimo di avvalersi della notificazione
"diretta" delle cartelle di pagamento.
    Deve, quindi, ritenersi non fondata, sotto questo primo  profilo,
la  sollevata  questione   di   legittimita'   costituzionale   della
disposizione censurata, in  riferimento  essenzialmente  all'art.  3,
primo comma, Cost., nella parte  in  cui  facoltizza  l'agente  della
riscossione alla notifica "diretta" delle cartelle esattoriali.
    8.- Parimenti non fondate - ma con una puntualizzazione in chiave
di interpretazione adeguatrice di  cui  si  dira'  oltre  -  sono  le
censure che riguardano la denunciata diminuzione di garanzie  per  il
soggetto notificatario quando l'agente  per  la  riscossione  procede
alla  notifica  "diretta"  delle   cartelle   di   pagamento,   senza
intermediazione  dell'ufficiale  giudiziario  (o  di  altro  soggetto
abilitato) e nel rispetto  delle  prescrizioni  del  codice  postale,
piuttosto che alla notifica ordinaria a mezzo del servizio postale.
    Anche  se,  come  pone  in  rilievo   la   CTR   rimettente,   la
semplificazione  insita  nella  notificazione  diretta  comporta,  in
quanto  eseguita  nel  rispetto  del  citato  codice   postale,   uno
scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo
del servizio postale ai sensi della legge n. 890  del  1982,  non  di
meno - per quanto si viene ora a rilevare - e' comunque garantita  al
destinatario un'effettiva possibilita' di conoscenza  della  cartella
di pagamento notificatagli ai sensi dell'art. 26, primo comma, d.P.R.
n. 602 del 1973.
    9.-  Un  primo  tratto  della  semplificazione  che  connota   la
notificazione "diretta" consiste nella mancanza  della  relazione  di
notificazione di cui agli artt. 148 cod. proc. civ. e 3 legge n.  890
del 1982,  relazione  deputata  ad  attestare  i  dati  significativi
dell'avvenuta notificazione. Pero', d'altro canto, nella forma  della
notificazione "diretta" ex art. 26, primo comma, d.P.R.  n.  602  del
1973 c'e'  il  completamento  dell'avviso  di  ricevimento  da  parte
dell'operatore postale che, in forma  sintetica,  fornisce  la  prova
dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o  al  consegnatario
legittimato a riceverlo; plico recante, di norma,  l'originale  della
cartella  di  pagamento,  estratta  dal  ruolo   formato   da   parte
dell'amministrazione  finanziaria  e  consegnato   all'agente   della
riscossione per essere notificato al contribuente quale atto di avvio
del procedimento di riscossione coattiva,  assimilabile  all'atto  di
precetto  nell'ordinaria  esecuzione  forzata.  La  notifica  -  come
prescrive l'art. 26 nella formulazione del 1999 -  e'  effettuata  in
plico chiuso e  rilevano  le  disposizioni  concernenti  il  servizio
postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati.  Prescrive
l'art. 8 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, recante «Approvazione del
regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle
telecomunicazioni (norme generali e servizi  delle  corrispondenze  e
dei pacchi)» che l'agente postale, il quale  consegna  il  plico  con
avviso di ricevimento, fa firmare quest'ultimo dal  destinatario;  se
il destinatario rifiuta di firmare, e'  sufficiente,  ai  fini  della
prova  dell'avvenuta   consegna,   che   l'agente   postale   apponga
sull'avviso   stesso   la   relativa   dichiarazione.   L'avviso   di
ricevimento,    cosi'    completato,    viene    rispedito     subito
all'interessato. Analogamente  dispone  l'art.  33  del  decreto  del
Ministro delle comunicazioni 15 febbraio 2006, n. 134  (Modifiche  ed
integrazioni  al  regolamento  recante  disposizioni  in  materia  di
autorizzazioni generali nel settore postale, adottato con decreto del
Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75), che prevede  la
sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte  del  destinatario
del plico.
    Come  ha  chiarito  la  giurisprudenza  di   legittimita',   alle
indicazioni contenute nell'avviso  di  ricevimento  non  puo'  essere
riconosciuta  fede  privilegiata,  nella  parte   non   riconducibile
all'agente postale, posto  che  l'art.  6  d.P.R.  n.  655  del  1982
prescrive che gli avvisi di ricevimento, di cui  all'art.  37  codice
postale, sono predisposti dagli  interessati.  Tuttavia  l'avviso  di
ricevimento  e'  avviato  all'indirizzo  del   destinatario   insieme
all'oggetto cui si riferisce (art.  7  d.P.R.  n.  655  del  1982)  e
l'agente postale, che consegna  il  plico,  fa  firmare  l'avviso  di
ricevimento al destinatario o al consegnatario (art. 8, primo  comma,
del suddetto d.P.R.), provvedendo a spedire subito all'interessato la
ricevuta cosi'  completata  (art.  8,  secondo  comma,  dello  stesso
d.P.R.). Tale formalita' comporta  che  le  indicazioni  dell'avviso,
ritualmente prodotto  agli  atti  del  giudizio  tributario,  debbano
essere valutate  sul  piano  presuntivo,  al  fine  dell'assolvimento
dell'onere della prova della ricezione del plico e della  presunzione
di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.
    A  seguito  della  piu'  recente  modifica  introdotta  dall'art.
19-octies, comma  2,  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148
(Disposizioni  urgenti  in  materia  finanziaria   e   per   esigenze
indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre
2017, n. 172 - l'art. 26, primo comma, d.P.R. n.  602  del  1973  ora
stabilisce,  nel  suo  primo  periodo,  che  quando   ai   fini   del
perfezionamento della notifica sono necessarie  piu'  formalita',  le
stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non  superiore
a trenta giorni, e va distintamente  certificata  l'attivita'  svolta
mediante  relazione  datata  e  sottoscritta.  Tale  modifica  ha  in
sostanza un valore confermativo, perche' viene espressamente prevista
la relazione di notifica solo nel primo periodo, con  riferimento  ai
soggetti legittimati ad eseguire la notificazione in via ordinaria, e
non gia' nel secondo periodo, che riguarda la  notificazione  diretta
ad iniziativa dell'agente della riscossione, rimasta invariata.
    Vi e' poi che per la consegna del plico l'operatore postale segue
l'ordine previsto dal decreto del  Ministero  delle  comunicazioni  9
aprile 2001 (Approvazione  delle  condizioni  generali  del  servizio
postale), il cui art. 39 prevede che sono abilitati  a  ricevere  gli
invii  di  posta  presso  il  domicilio  del  destinatario  anche   i
componenti del nucleo familiare,  i  conviventi  ed  i  collaboratori
familiari dello stesso  e,  se  vi  e'  servizio  di  portierato,  il
portiere. Tale ordine, anche se non e'  pienamente  sovrapponibile  a
quello dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, ha una  fonte  legale
(la citata normativa subprimaria) ed  assicura  che  il  plico  sara'
consegnato  dall'operatore  postale  allo  stesso  destinatario  o  a
persona legittimata a riceverlo in ragione del  rapporto  (familiare,
di lavoro o di collaborazione) che lo lega al destinatario.
    10.- Ma il tratto differenziale piu' significativo  attiene  alla
mancata  previsione  della   comunicazione   di   avvenuta   notifica
(cosiddetta CAN).
    L'operatore postale, dopo aver consegnato il plico  e  completato
l'avviso di ricevimento facendolo  sottoscrivere  al  destinatario  o
consegnatario  dell'atto,  provvede  ad  inviarlo  all'agente   della
riscossione notificante, ma - come ritiene la CTR rimettente  secondo
un'interpretazione testuale, nonche' conforme alla giurisprudenza  di
legittimita' (Corte di Cassazione, sezione quinta civile, sentenza 11
maggio 2017,  n.  11619)  -  non  spedisce  al  notificatario  alcuna
comunicazione dell'avvenuta notificazione, a differenza di quanto  in
generale  prescritto  (alla  data   dell'ordinanza   di   rimessione)
dall'art. 7 legge n. 890 del  1982  per  le  notifiche  a  mezzo  del
servizio postale.
    L'obbligo della comunicazione informativa e' stato introdotto nel
citato art. 7 (dopo il quinto comma) dal comma 2-quater dell'art.  36
d.l. n. 248 del  2007;  disposizione  questa  che,  in  un'ottica  di
rafforzamento delle garanzie del notificatario, ha previsto che se il
piego non viene consegnato personalmente al  destinatario  dell'atto,
l'agente postale  da'  notizia  a  quest'ultimo  della  sua  avvenuta
notificazione a mezzo di lettera raccomandata.
    In precedenza era l'art. 139 cod. proc. civ. a prevedere  -  come
prevede tuttora - un'ipotesi di comunicazione di  avvenuta  notifica,
operando pero' una distinzione: l'ufficiale giudiziario  da'  notizia
al destinatario  dell'avvenuta  notificazione,  a  mezzo  di  lettera
raccomandata, solo se l'atto sia stato consegnato al portiere o ad un
vicino di casa che accetti di riceverlo, non anche  se  consegnato  a
una  persona  di  famiglia  o  addetta  alla  casa,   all'ufficio   o
all'azienda,  sul  presupposto  che   l'effettiva   possibilita'   di
conoscenza dell'atto sia maggiore in questi ultimi casi  -  e  quindi
non bisognevole della comunicazione di avvenuta notifica -  e  minore
nei primi, che invece  richiedono  l'approntamento  di  una  garanzia
ulteriore.
    In termini piu' ampi, ma in una fattispecie  ben  piu'  limitata,
l'art.  660,  ultimo  comma,  cod.  proc.   civ.   prevede   che   se
l'intimazione di licenza o di sfratto non e' stata notificata in mani
proprie, l'ufficiale giudiziario  deve  spedire  avviso  all'intimato
dell'effettuata notificazione a  mezzo  di  lettera  raccomandata,  e
allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione. 
    Nella materia tributaria, la comunicazione di  avvenuta  notifica
continua ad essere prevista dall'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, come
modificato dall'art. 37, comma 27, lettera a),  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il  contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di  entrate  e  di  contrasto
all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, nella  legge  4
agosto 2006, n. 248, che, in materia di notificazioni degli avvisi  e
degli  altri  atti  che  per  legge  devono  essere   notificati   al
contribuente, prescrive in generale che «se il consegnatario  non  e'
il destinatario dell'atto o dell'avviso» l'agente notificatore, oltre
a svolgere una serie di formalita'  che  condizionano  l'integrazione
della conoscenza legale e quindi il perfezionamento  della  notifica,
da' notizia dell'avvenuta notificazione  dell'atto  o  dell'avviso  a
mezzo di  lettera  raccomandata,  rafforzando  cosi'  la  tutela  del
destinatario dell'atto.
    In queste fattispecie, l'obbligo dell'invio  della  comunicazione
di avvenuta notifica, con un contenuto piu' o  meno  esteso,  vale  a
integrare le formalita' del procedimento notificatorio e, se violato,
comporta  la  nullita'  della  notifica,  secondo  la  piu'   recente
giurisprudenza di legittimita' (Corte di  Cassazione,  sezioni  unite
civili, ordinanza interlocutoria 31 luglio 2017, n. 18992), mentre un
precedente orientamento affermava esservi solo una mera irregolarita'
del procedimento notificatorio.
    Tale obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione
e di difesa (art. 24, primo e secondo comma, Cost.) del  destinatario
dell'atto. Ma non costituisce, nella disciplina della  notificazione,
una  condizione   indefettibile   della   tutela   costituzionalmente
necessaria di tale, pur fondamentale, diritto.
    Prima della ricordata novella del 2008, il citato art. 7 legge n.
890 del 1982 non contemplava affatto  la  comunicazione  di  avvenuta
notifica  e  questa  Corte,  pronunciandosi  in  riferimento  a  tale
disposizione  nella  sua  formulazione  originaria,   ha   dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
della stessa, nella parte in  cui  non  prevedeva  che,  avvenuta  la
consegna del piego al portiere dello stabile, fosse data  notizia  al
destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera
raccomandata. Ha affermato questa Corte che «non e' irragionevole non
prevedere l'invio di una lettera raccomandata da parte dell'ufficiale
postale che ha proceduto  alla  consegna  dell'atto  al  portiere  in
quanto  tale  raccomandata  avrebbe   le   medesime   caratteristiche
"postali" dell'atto del quale dovrebbe dare notizia al  destinatario»
(ordinanza n. 131 del 2007).
    Con  riferimento  alle  cartelle  di  pagamento  e'   poi   stata
introdotta al secondo comma dell'art. 26 d.P.R. n. 602  del  1973  la
possibilita' di notificazione mediante posta elettronica  certificata
ad opera dell'art. 38, comma 4,  lettera  b),  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122,  che  parimenti  -
come la disposizione attualmente censurata - non  contiene  l'obbligo
della comunicazione informativa.
    Recentemente, il citato art. 7 legge n. 890  del  1982  e'  stato
nuovamente  riformulato  dall'art.  1,  comma  461,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e
non  contiene  piu'  la  comunicazione  dell'avvenuta  notificazione,
evidentemente ritenuta non essenziale dal legislatore in un'ottica di
semplificazione ed anche di allineamento alla notificazione  mediante
posta elettronica certificata, che  parimenti  non  prevede  siffatta
formalita' ulteriore.
    Neppure la disposizione censurata (art.  26,  primo  comma),  pur
modellando la fattispecie della notificazione diretta  ad  iniziativa
dell'agente della riscossione in  termini  non  dissimili  da  quelli
dell'art. 7, prevede la comunicazione dell'avvenuta notificazione  al
destinatario nel caso in cui il plico non sia consegnato direttamente
a  quest'ultimo  dall'operatore  postale  e  neppure  nel  caso  piu'
specifico di consegna del plico al portiere.
    Anche in cio' sta la semplificazione che il legislatore ha voluto
per  la  notificazione  "diretta",   ad   opera   dell'agente   della
riscossione, delle cartelle di pagamento  al  fine  di  accelerare  e
snellire le operazioni della riscossione coattiva.
    11.- Considerati nel loro complesso, i rilevati scostamenti della
disposizione   censurata   rispetto   al   regime   ordinario   della
notificazione a mezzo del  servizio  postale,  che  costituiscono  il
proprium della semplificazione insita nella  notificazione  "diretta"
ex art. 26, primo comma, d.P.R.  n.  602  del  1973  segnano  si'  un
arretramento del diritto di difesa del destinatario dell'atto, ma non
superano il limite di compatibilita' con i  parametri  evocati  dalla
CTR rimettente.
    Va infatti considerato  che  -  venendo  in  rilievo  l'ordinaria
disciplina del servizio postale  quanto  alle  ipotesi  di  effettiva
reperibilita'  del  destinatario  dell'atto  o  di   altro   soggetto
legittimato a riceverlo - la notificazione "diretta"  delle  cartelle
di pagamento  ad  opera  dell'agente  della  riscossione,  della  cui
legittimita' costituzionale la rimettente CTR dubita, costituisce una
forma semplificata di notificazione, di cui e' predicato  il  normale
buon  esito  con  la  consegna  del  plico  al  destinatario   o   al
consegnatario.  A  questa  ipotesi  si   riferisce   l'ordinanza   di
rimessione della CTR che e' chiamata a pronunciarsi  in  ordine  alla
validita', o no, di una notifica "diretta" ex art. 26,  primo  comma,
effettuata con consegna del  plico  al  portiere,  con  le  modalita'
semplificate del servizio postale ordinario ed in  particolare  senza
comunicazione dell'avvenuta notifica.
    Con riferimento, quindi, alla forma di  notificazione  "diretta",
con consegna del plico al destinatario o  a  chi  sia  legittimato  a
riceverlo,  puo'  dirsi  che  le  modalita'  pur   semplificate   del
procedimento notificatorio soddisfano il requisito - richiesto  dalla
giurisprudenza di questa Corte -  della  «effettiva  possibilita'  di
conoscenza» dell'atto (sentenze n. 346 del 1998 e n. 360  del  2003).
La disposizione censurata non viola i  parametri  evocati  dalla  CTR
rimettente, sotto il profilo della ipotizzata violazione del  diritto
di azione e di difesa del notificatario (art.  24,  primo  e  secondo
comma, Cost.) e del principio della "parita'  delle  armi"  integrato
dal canone del giusto processo (art.  111,  primo  e  secondo  comma,
Cost.) perche' non e' superato  quel  «limite  inderogabile»  che  la
giurisprudenza di questa Corte pone alla discrezionalita' che  ha  il
legislatore  nel   regolare   il   procedimento   notificatorio,   in
particolare prevedendo ipotesi  di  conoscenza  legale  dell'atto  da
notificare. Questa  Corte  ha  infatti  affermato  in  proposito  che
rientra nella discrezionalita' del legislatore la conformazione degli
istituti processuali e, quindi, la  disciplina  delle  notificazioni,
con il «limite inderogabile» derivante  dal  diritto  di  difesa  del
notificatario,  al  quale  deve  essere  assicurata  una   «effettiva
possibilita' di conoscenza» dell'avvenuto deposito dell'atto.  E  ha,
altresi', precisato che  la  discrezionalita'  del  legislatore  deve
comunque assicurare il «fondamentale diritto del  destinatario  della
notificazione  ad  essere  posto  in  condizione  di  conoscere,  con
l'ordinaria diligenza e senza necessita' di  effettuare  ricerche  di
particolare complessita', il contenuto dell'atto  e  l'oggetto  della
procedura instaurata nei  suoi  confronti,  non  potendo  ridursi  il
diritto di difesa  del  destinatario  medesimo  ad  una  garanzia  di
conoscibilita' puramente teorica dell'atto  notificatogli»  (sentenza
n. 346 del 1998).
    Ma le ipotesi di insufficienti  garanzie  per  il  notificatario,
ritenute tali da questa Corte, sono relative a  prescrizioni  formali
del  procedimento  notificatorio,  integranti  la  conoscenza  legale
dell'atto, senza che l'atto sia stato consegnato a chi,  per  ragioni
varie (riferibili a rapporti familiari, di convivenza,  di  servizio,
di  lavoro),  sia  chiamato  a  notiziarne  il   destinatario   cosi'
realizzando una ragionevole  presunzione  di  «effettiva  conoscenza»
dell'atto. Tra tali ipotesi - che hanno richiesto la  correzione  del
procedimento  notificatorio  mediante  pronunce   di   illegittimita'
costituzionale   -   puo'   ricordarsi   quella   della    cosiddetta
irreperibilita' relativa (id est  evenienze  riconducibili  a  quelle
previste  dall'art.  140  cod.   proc.   civ.)   sia   nell'ordinario
procedimento notificatorio a mezzo posta (sentenza n. 346 del  1998),
sia nel regime del codice  di  rito  ex  art.  140  cod.  proc.  civ.
(sentenza n. 3 del 2010); nonche' quella della temporanea irrilevanza
delle variazioni anagrafiche del contribuente (sentenza  n.  360  del
2003)  e  quella  della  notificazione  al   contribuente   residente
all'estero (sentenza n. 366 del 2007).
    Anche con piu' specifico riferimento alla notifica di cartelle di
pagamento  relative  a  debiti  previdenziali   secondo   l'ordinario
procedimento di notifica a mezzo del servizio postale ex lege n.  890
del  1982,   questa   Corte   -   nel   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale  del  terzo  comma   (corrispondente   all'attualmente
vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del  1973  -  ha
affermato che non e' «riconducibile ad alcuna ragionevole ratio,  con
violazione dell'art. 3 della Costituzione» che  la  notificazione  di
una cartella di  pagamento  nei  casi  di  irreperibilita'  relativa,
previsti dall'art. 140 cod. proc. civ., possa avvenire  (ex  art.  60
del d.P.R. n. 600 del 1973) con la semplice affissione nell'albo  del
Comune, secondo «modalita' improntate ad un criterio legale tipico di
conoscenza   della   cartella»,   anziche'   secondo   il   «criterio
dell'effettiva conoscibilita' dell'atto» (sentenza n. 258 del 2012).
    Rispetto a tali ipotesi si ha invece che, nella fattispecie della
notificazione "diretta" ex art. 26, primo comma, qui in esame, vi  e'
un piu' elevato livello di conoscibilita' - ossia di possibilita' che
si raggiunga, per il notificatario, l'effettiva conoscenza  dell'atto
- stante  l'avvenuta  consegna  del  plico  (oltre  che  allo  stesso
destinatario,  anche  alternativamente)  a  chi  sia  legittimato   a
riceverlo, sicche' il «limite  inderogabile»  della  discrezionalita'
del legislatore non e' superato e non e' compromesso  il  diritto  di
difesa del destinatario della notifica, non  diversamente  -  mutatis
mutandis - da quanto accade nell'ipotesi di  una  notificazione,  che
anch'essa puo' dirsi semplificata,  eseguita  per  posta  elettronica
certificata, ritenuta da questa Corte compatibile con il  diritto  di
difesa del notificatario (sentenza n. 146 del 2016).
    12.- A questa conclusione - che predica il  mancato  superamento,
nella  fattispecie  in  esame,  del   «limite   inderogabile»   della
«effettiva possibilita' di conoscenza» dell'atto  notificato  -  puo'
pervenirsi anche perche' dall'art. 6 della legge 27 luglio  2000,  n.
212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente)
- che prevede espressamente che, ferme le disposizioni in materia  di
notifica degli atti  tributari,  l'amministrazione  finanziaria  deve
assicurare la «effettiva conoscenza» da parte del contribuente  degli
atti a lui destinati - e' possibile ricavare un canone interpretativo
che vale a compensare, su un piano diverso - quello della  rimessione
in termini - lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza  effettiva.
Anche la  citata  sentenza  n.  146  del  2016  di  questa  Corte  ha
evidenziato in via interpretativa  un  "correttivo"  della  modalita'
semplificata della notificazione mediante  PEC  del  ricorso  per  la
dichiarazione di fallimento riconoscendo al notificatario piu'  ampie
facolta' di contestazione in sede di reclamo  avverso  la  successiva
sentenza dichiarativa di fallimento.
    Analogamente, nella fattispecie della  notifica  "diretta"  delle
cartelle di pagamento, lo scarto tra conoscenza legale  e  conoscenza
effettiva e' suscettibile  di  essere  riequilibrato  per  soddisfare
l'esigenza di assicurare l'effettiva conoscenza degli  atti.  Si  ha,
infatti, che  il  richiamato  canone  generale,  recato  dall'art.  6
citato, influenza, in termini di  interpretazione  costituzionalmente
orientata, la portata della rimessione in termini, nel senso  che  la
mancanza, in concreto, di «effettiva conoscenza» dell'atto, per causa
non imputabile, puo' legittimare  il  destinatario  a  richiedere  la
rimessione in termini ai sensi dell'art.  153,  secondo  comma,  cod.
proc.  civ.  -  disposizione  la  cui  applicabilita'   al   giudizio
tributario e'  riconosciuta  dalla  giurisprudenza  di  legittimita',
anche  con  riferimento  alle  decadenze  ad   esse   esterne,   come
l'impugnazione degli atti impositivi (Corte  di  Cassazione,  sezione
sesta civile, sottosezione-T, ordinanza 20 gennaio 2017, n.  1486)  -
per poter ricorrere avverso la cartella di pagamento, fermi  restando
gli effetti derivanti  dal  perfezionamento  della  notifica  per  il
notificante - agente della riscossione per conto dell'amministrazione
finanziaria -  in  ragione  dell'osservanza  delle  formalita'  della
notificazione "diretta" ex art. 26, primo comma, d.P.R.  n.  602  del
1973, con conseguente  rispetto  del  termine  di  decadenza  per  la
notifica  della  cartella   di   pagamento   al   contribuente   dopo
l'iscrizione a ruolo.
    Altrimenti detto, come la disposizione censurata agevola, con  la
(finora esaminata) notificazione  "diretta"  in  forma  semplificata,
l'agente della riscossione nella notifica della cartella di pagamento
perche' sia rispettato, per l'amministrazione finanziaria, il termine
di decadenza di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, e l'attivita'
di riscossione coattiva non subisca ritardi,  cosi'  l'art.  6  dello
statuto  dei  diritti  del  contribuente  legittima   un'applicazione
estensiva dell'istituto della rimessione in termini, si' da  tutelare
il contribuente che non abbia avuto «effettiva conoscenza»  dell'atto
restituendolo nel termine  di  decadenza,  di  cui  all'art.  19  del
decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul
processo tributario in attuazione della delega al  Governo  contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991,  n.  413),  per  impugnare
l'atto.
    E'  rimesso  al  prudente   apprezzamento   del   giudice   della
controversia valutare ogni comprovato elemento presuntivo (art.  2729
cod. civ.), offerto dal destinatario della notifica  "diretta"  della
cartella di pagamento - il quale, pur essendo integrata un'ipotesi di
conoscenza legale in ragione del  rispetto  delle  formalita'  (tanto
piu' che semplificate) dell'art. 26, primo  comma,  secondo  periodo,
assuma di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per  causa  a
lui non imputabile - al fine di accogliere, o  no,  la  richiesta  di
rimessione in termini.

     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara non  fondate,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 26,  primo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni  sulla  riscossione   delle   imposte   sul   reddito),
sollevate, in riferimento agli artt. 3,  primo  comma;  24,  primo  e
secondo comma, e 111, primo  e  secondo  comma,  della  Costituzione,
dalla  Commissione   tributaria   regionale   della   Lombardia   con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2018.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                     Giovanni AMOROSO, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2018.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA


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