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mercoledì 25 luglio 2018

TAR 2018: esclusa dal concorso all.marescialli GdF per "Tatuaggio localizzato su parte del corpo non coperta dall'uniforme di cui al titolo XIX lettera a) n.221 sub a) dell'allegato 1 al decreto n.61772 del 25.2.2016 del Comandante Generale della Guardia di finanza". Pubblicato il 14/05/2018 N. 05297/2018 REG.PROV.COLL. N. 11203/2017 REG.RIC.





TAR 2018: esclusa dal concorso all.marescialli GdF per "Tatuaggio localizzato su parte del corpo non coperta dall'uniforme di cui al titolo XIX lettera a) n.221 sub a) dell'allegato 1 al decreto n.61772 del 25.2.2016 del Comandante Generale della Guardia di finanza".



Pubblicato il 14/05/2018

N. 05297/2018 REG.PROV.COLL.

N. 11203/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11203 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla signora xxx xxx, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Bischi, con domicilio eletto presso lo studio avv.Giacomo Bianchi in Roma, via Mazzini, 55;

contro

Guardia di Finanza - Comando Generale, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva,

con ricorso introduttivo

- del provvedimento della Guardia di Finanza Sottocommissione per la visita medica di revisione, del 5.9.2017, emanato nell'ambito del Concorso per titoli ed esami, per l'ammissione di 461 Allievi Marescialli all' 89° Corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per l'anno accademico 2017-2018, tramite il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea al servizio nella Guardia di finanza quale Allievo Maresciallo ed esclusa dal concorso;

- per quanto possa occorrere, del provvedimento della Guardia di Finanza - Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, datato 6.7.2017, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea al servizio della Guardia di finanza come Allievo Maresciallo ed esclusa dal concorso e degli atti presupposti e connessi in quanto lesivo ancorché ignoti,

con atto recante motivi aggiunti,

- della determina del Comando Generale della Guardia di finanza n.340302 del 10.11.2017, reso noto agli interessati in data 16.11.2017, con la quale sono state approvate le graduatorie finali del concorso, con proclamazione dei candidati vincitori oltre all'estensione del numero degli allievi ammessi al corso nei vari contingenti resi accessibili;

- delle allegate graduatorie da considerarsi parte integrante della determina di approvazione sopra citata ex art. 2 della richiamata Determinazione e degli atti presupposti e connessi in quanto lesivi ancorché ignoti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza - Comando Generale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2018 il Cons.Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.Con ricorso introduttivo la signora xxx xxx riferisce di aver partecipato al concorso per titoli ed esami per l'ammissione di 461 allievi Marescialli all' 89° Corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per l'anno accademico 2017-2018, con superamento delle prove preliminari e quella scritta, ma non dell'accertamento della sussistenza della capacità psicofisica.

Con provvedimento in data 6.7.2017 la Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento ha dichiarato la sig.ra xxx non idonea al servizio della Guardia di finanza quale Allievo Maresciallo, escludendola dal concorso con la seguente motivazione: "Tatuaggio localizzato su parte del corpo non coperta dall'uniforme di cui al titolo XIX lettera a) n.221 sub a) dell'allegato 1 al decreto n.61772 del 25.2.2016 del Comandante Generale della Guardia di finanza".

La Sig ra xxx ha chiesto in pari data di poter esser sottoposta a visita di revisione, ai sensi dell'art. 14, comma 8, lett.a) del bando, e la Sottocommissione competente con provvedimento definitivo in data 5.9.2017 ha ribadito il giudizio di non idoneità, gia' espresso dalla prima Sottocommissione, con la seguente motivazione: "tatuaggio localizzato su parte del corpo non coperta dall' uniforme raffigurante una figura stilizzata di colore scuro in regione perimalleolare esterna piede destro. Sebbene il tatuaggio sia in fase di rimozione, lo stesso risulta pienamente visibile - di cui al titolo XIX lettera a) n.221 sub a) dell'allegato 1 al Decreto 61772 del 25.2.2016 del Comandante Generale della Guardia di finanza"; sulla base di ciò è stata esclusa dalla partecipazione alle successive prove e dal concorso.

1.1.Avverso tali provvedimenti la Sig.ra xxx ha proposto ricorso ed ha allegato quali motivi di impugnazione: 1) Eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza e abnormita' del giudizio assegnato alla candidata: per l’assenza di accertamento e della motivazione che farebbe sussumere il tatuaggio della ricorrente tra le alterazioni congenite e acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o che per sede determinino alterazioni funzionali o fisionomiche ai sensi del Titolo XIX lettera a) dell' allegato 1 al Decreto 61772 del 25.2.2016 del Comandante Generale della Guardia di finanza. Lamenta la incompletezza e la carenza dei presupposti nel giudizio di non idoneità, giacché la corretta applicazione del punto n.221 lettera a) del Titolo XIX dell'allegato 1 al Decreto 61772 del 25.2.2016 del Comandante Generale della Guardia di finanza presupporrebbe il preventivo accertamento del tatuaggio da inquadrare come alterazione cronica della cute e degli annessi, estesa o determinante per sede alterazioni funzionali e fisiognomiche. Le due Sottocommissioni avrebbero omesso ogni valutazione sul punto, motivando l'esclusione sulla base della semplice visibilità del tatuaggio, con una interpretazione parziale della normativa e senza aver considerato quanto certificato in data 23.8.2017, da professionista di parte esercente attività presso la Clinica Laser di Perugia srl, sulla possibilità di rimozione del tatuaggio in totale sicurezza. E ciò a dimostrazione che il tatuaggio non potrebbe esser sussunto tra le malattie croniche e invalidanti di cui alla normativa del concorso.

2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti a giustificazione dell'azione amministrativa: il giudizio sarebbe stato formato sottoponendo la candidata alla prova della sola uniforme dotata di gonna, laddove se fosse stata eseguita tramite l'uniforme munita di pantaloni avrebbe determinato un giudizio opposto, non risultando visibile il tatuaggio. Riferisce altresì che secondo la circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n.0368911/09 del 4.9.2009 l'utilizzo della gonna o dei pantaloni, quale vestiario femminile, sarebbe discrezionale e non obbligatorio, con conseguenti profili di illegittimità per disparità di trattamento, irragionevolezza e abnormita' dell'azione della P.A. Conclude con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, previa sospensione dell'efficacia dello stesso.

1.2.Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata in resistenza, opponendosi al gravame alla luce delle prescritte disposizioni normative in materia. In particolare ha rilevato che anche all’esito della visita medica di revisione, nonostante le intervenute sedute di laser per l’eliminazione del tatuaggio, lo stesso risulterebbe ancora evidente al momento dell'accertamento e localizzato sulla parte del corpo non coperta dall'uniforme, costituendo ciò motivo di non idoneità al servizio indipendentemente dalla tipologia e dalla dimensione del tatuaggio stesso, e quindi a prescindere dalla sua deturpanza. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la gonna costituirebbe un capo dell'uniforme con utilizzo obbligatorio in talune circostanze specificate e discrezionale in altre, potendo tra l’altro essere comunque disposto l'uso della stessa, senza poter rinvenire alcuna discriminazione di genere.

Alla Camera di consiglio del 18 dicembre 2017 il ricorso è stato cancellato dal ruolo delle sospensive su richiesta di parte, come da verbale.

2. Con successivo atto recante motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la determina del Comando Generale della G.d.F. n. 340302 del 10.11.2017 con la quale sono state approvate le graduatorie finali del concorso ed ha proposto gli analoghi motivi di impugnazione già dedotti con il ricorso introduttivo, cui si rinvia.

Alla Camera di consiglio del 28 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione per essere decisa nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del cpa, previe le avvertenze di rito alle parti presenti in Camera di consiglio circa la completezza e regolarità del contraddittorio e dell’istruttoria.

3. I gravami proposti sono infondati per le seguenti ragioni.

3.1. Con i motivi di impugnazione, analoghi nei due atti proposti, viene censurato, nella sostanza, l’esito del giudizio di accertamento della idoneità psico-fisica della candidata mediante argomenti che solo dichiaratamente sono ricondotti a censure di legittimità, risolvendosi al contrario in una critica di merito all’operato delle Sottocommissioni competenti, in disparte comunque i profili processuali ostativi per la mancata autonoma impugnazione della causa escludente prevista nelle disposizioni regolamentari di seguito indicate e nel bando (art.14) che le richiama.

3.2. Va rilevato preliminarmente che il bando di concorso prescrive al predetto art. 14 che l’accertamento della idoneità psico-fisica è effettuato dalla competente Sottocommissione “in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Per il conseguimento dell’idoneità psico-fisica gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l’idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.155, e successive modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza. Tali provvedimenti sono disponibili sul sito del Corpo…”.

Orbene le competenti Sottocommissioni per la visita medica (di primo accertamento e di revisione), come emerge dai verbali in data 6 luglio 2017 e 25 agosto 2017, hanno svolto gli accertamenti in questione sulla base delle prescrizioni normative di cui al D.M. 17 maggio 2000, n. 155, “Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di Finanza” e succ. modif., quali nello specifico:

- il D.M. 16 dicembre 2014, n. 197, recante “Aggiornamento dell’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 2139, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66”; - il Decreto dirigenziale 25 febbraio 2016, n. 61772, recante l’aggiornamento delle nuove direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni e alle infermità, costituenti causa di non idoneità al servizio nel Corpo della Guardia di Finanza, adottate con decreto n. 45755 del 2015; - il Decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza 7 maggio 2012, recante modificazioni al punto XIX dell’allegato 2 del Decreto del Comandante Generale del 15 dicembre 2003 (riguardo la causa escludente di specie).

Al riguardo va evidenziato che:

- il predetto D.M. n.197 del 2014 emanato in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2139, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, concerne il “Regolamento recante l’aggiornamento dell’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio nella Guardia di Finanza” e indica nell’elenco di tali imperfezioni e infermità, il titolo XIX dell’allegato 1 rubricato “Dermatologia”, lettera a): le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o che, per sede, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche;

- il successivo Decreto dirigenziale 25 febbraio 2016, n. 61772, nel recepire le modifiche apportate dall’art. 1 lettera d) del Decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 7 maggio 2012 (modificativo del punto XIX dell’allegato 2 del Decreto del Comandante Generale del 15 dicembre 2003), ha ulteriormente specificato nella tabella XIX – Dermatologia: “ a) le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o che, per sede, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche, tra cui: ….221 i tatuaggi, qualora ricorra anche una sola delle seguenti circostanze: a. siano localizzati sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme; b. per la loro natura, siano deturpanti anche se non visibili con l’uniforme; c. per il loro contenuto, siano indice di personalità abnorme (In tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici)”.

Orbene la Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento (verbale 6 luglio 2017) ha riscontrato sulla candidata la presenza di vari tatuaggi, chiedendo nello specifico l’approfondimento fotografico per quello indicato alla lett. E) “tatuaggio di 11 x 4 cm raffigurante disegno maori su zona perimalleolare esterna piede destro” ed ha formulato il seguente giudizio diagnostico: “tatuaggio localizzato su parte del corpo non coperta dall’uniforme”, con giudizio conclusivo di non idoneità della candidata “ai sensi al titolo XIX lettera a) n. 221 sub. a) dell’allegato 1 al Decreto n. 61772 del 25/02/2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza”.

La Sottocommissione per la visita medica di revisione (verbale in data 5.9.2017) ha ribadito il giudizio di non idoneità, con la seguente motivazione: "tatuaggio localizzato su parte del corpo non coperta dall' uniforme raffigurante una figura stilizzata di colore scuro in regione perimalleolare esterna piede destro. Sebbene il tatuaggio sia in fase di rimozione, lo stesso risulta pienamente visibile - di cui al titolo XIX lettera a) n.221 sub a) dell'allegato 1 al Decreto 61772 del 25.2.2016 del Comandante Generale della Guardia di finanza".

Sulla base della predetta normativa di riferimento, richiamata nel bando (D.M. 17 maggio 2000, n. 155 e successive modificazioni e integrazioni e Direttive tecniche adottate con Decreto del Comandante Generale della G.d.F., come sopra indicati), applicata quale presupposto nel giudizio espresso dalle Sottocommissioni, non è condivisibile la censura di illegittimità dei provvedimenti impugnati per la carenza della motivazione riguardo l’indicazione della semplice visibilità del tatuaggio e del mero richiamo del punto n. 221 sub a) del Titolo XIX lettera a), in assenza di alcuna valutazione della fattispecie concreta alla luce del più ampio contesto normativo di riferimento, come sostenuto da parte ricorrente.

E ciò proprio dal combinato disposto dei due decreti (DM n.155 del 2000 e succ. mod. e DM n.197 del 2014), che indicano le linee guida e l’elenco delle macro- aree delle imperfezioni e infermità e del Decreto dirigenziale n.61772 del 2016, che recepisce le modifiche apportate con il Decreto del Comandante Gen. della G.d.F. 7.5.2012 e individua espressamente le tipologie di affezioni che determinano inidoneità (come nella specie per i tatuaggi): nella specifica materia, per effetto della suddetta tecnica legislativa (Decreto ministeriale- Direttive -Decreto dirigenziale) l’individuazione delle imperfezioni-infermità è rimessa all’Amministrazione che nell’esercizio della discrezionalità tecnica, alla stessa riconosciuta, è legittimata a indicare i canoni fisici cui deve essere in possesso un appartenente al Corpo.

Pertanto la predetta norma di cui al Decreto dirigenziale 25 febbraio 2016, n. 61772, indica le caratteristiche di esimenza per le quali, ogniqualvolta un tatuaggio può essere inquadrato in una delle sottostanti categorie, integra un’alterazione che deve essere considerata incompatibile con gli standard richiesti per l’accesso nel Corpo della Guardia di Finanza in previsione dell’utilizzo delle uniformi, ossia “i tatuaggi, qualora….. siano localizzati sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme” (fattispecie autonoma accanto alla quale sussistono le altre due categorie dei tatuaggi che “per la loro natura, siano deturpanti anche se non visibili con l’uniforme” e quelli che “per il loro contenuto, siano indice di personalità abnorme”). E così il riscontro della tipologia di alterazione - tatuaggio localizzato su parte del corpo non coperta dall'uniforme – come nella specie, vincola la Sottocommissione nell’adozione del giudizio, ipso facto, senza che residui alcun margine di discrezionalità, ovvero che si possa dare corso ad un apprezzamento di elementi diversi ed ulteriori, e l’accertamento del tatuaggio costituisce così motivo di non idoneità per la sola circostanza che non è coperto dall’uniforme, indipendentemente dalla tipologia e dalla dimensione dello stesso, e quindi a prescindere dalla sua “deturpanza”.

La circostanza fattuale della visibilità del tatuaggio indossando l’uniforme assume efficacia dirimente sul piano dispositivo come prescritto dalle citate disposizioni e non un rilievo desunto in via interpretativa; invece nel caso in cui la visibilità non venga obiettivamente riscontrata e il tatuaggio, per le sue intrinseche caratteristiche, non costituisca fattore deturpante né sia indice di personalità abnorme o deviante, la sua riscontrata presenza non costituisce legittima causa di esclusione dalla procedura concorsuale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2011, n. 1200; idem, 2 marzo 2011, n. 1352; idem, 20 dicembre 2011, n.6761, in quanto l’alterazione cutanea non visibile dalla divisa né deturpante non può porre in discussione il decoro del Corpo e neppure, non costituendo fattore di riconoscimento, è suscettibile di mettere in pericolo l’incolumità o la vita dell’interessato); e ciò trova conferma anche nell’ambito del comparto sicurezza-difesa (vedi anche D.M.30 giugno 2003, n.198 Tabella 1 - cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato) nonché principio affermato in giurisprudenza con orientamento costante (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 20 maggio 2009, n.3115; idem, 4 ottobre 2011, n.5542; 21 febbraio 2012, n. 950; ordinanza, n. 687/2013; ordinanza n. 2505 del 2014), rispetto alle isolate pronunce segnalate dalla ricorrente.

Ebbene ritiene il Collegio che i provvedimenti adottati nei confronti della aspirante Allieva M.llo siano stati legittimamente emessi dall’Amministrazione, rivelandosi conformi alla normativa tecnica in questione e adottati in applicazione della stessa; inoltre nessuna rilevanza può assumersi alle sedute di trattamento di rimozione cui la ricorrente si è sottoposta dopo la visita medica di primo accertamento, attesa la non certezza della eliminazione completa del tatuaggio (e dell’eventualità della permanenza di cicatrici o alterazioni funzionali o fisiognomiche della pelle, comunque rilevanti ai sensi della regolamentazione), tenuto conto altresì che ai sensi dell’art.14 del bando per l’accertamento della idoneità psico-fisica le condizioni del candidato rilevano al momento della visita medica (e in entrambe le visite cui si è sottoposta la ricorrente è stato riscontrato il tatuaggio visibile e non coperto dall’uniforme).

Sulla base di quanto sopra considerato il primo motivo di impugnazione proposto con i due atti è infondato.

4. Riguardo poi la dedotta carenza di presupposti, irragionevolezza, disparità di trattamento (secondo mezzo) relativamente all’accertamento effettuato con l’utilizzo della uniforme munita di gonna e della visibilità del tatuaggio, laddove l’utilizzo della uniforme munita di pantaloni avrebbe determinato un giudizio opposto e sulla asserita discrezionalità dell’utilizzo della gonna, rileva il Collegio che la circolare n. 368911 del 4.11.2009 del Comando Generale della Guardia di Finanza, richiamata nel ricorso, reca la disciplina dell’uso dell’uniforme e precisa (punto 3, lettera f.) con riferimento all’uso della gonna che la stessa:

- “è prevista quale capo dell’uniforme in analogia a quanto avviene nelle altre FF.AA. e Corpi di Polizia”;

- dovrà essere utilizzata “negli eventi sociali, quali cerimonie nuziali, trattenimenti, spettacoli ecc., con: l’Uniforme Ordinaria; l’Uniforme da Cerimonia e derivate”;

- potrà essere utilizzata, in alternativa ai pantaloni: - in occasione di manifestazioni che prevedano il solo personale femminile inquadrato (parate, cerimonie o eventi rappresentativi) con l’Uniforme Ordinaria e con la Grande Uniforme; - secondo il principio della discrezionalità, durante l’attività in ufficio con l’uniforme di servizio.

Sulla base di tali indicazioni emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente la gonna costituisce un capo dell’uniforme il cui utilizzo in talune circostanze è obbligatorio e in altre è discrezionale, ma può essere comunque disposto; e ciò in analogia con quanto previsto nell’ambito delle altre Forze Armate e di Polizia (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1° aprile 2016, n. 1300; idem,14 giugno 2012, n.3525).

In relazione a ciò non è condivisibile la asserita “discriminazione di genere” ravvisabile, secondo la ricorrente, nella circostanza che un tatuaggio, localizzato ad es. su una gamba di un uomo, non sarebbe visibile in quanto sempre coperto dal pantalone della uniforme: una discriminazione può riscontrarsi nel caso in cui a parità di condizioni è adottato un trattamento diverso, fattispecie che non può configurarsi nel caso in esame, attese le differenze anatomiche tra i due sessi e il conseguente differente abbigliamento, tra uomo e donna, con diversa disciplina e rilevanza di situazioni come quella in questione.

Tuttavia malgrado la specifica diversità di uniformi tra uomo e donna, il Collegio rileva l’orientamento che si è consolidato anche con riferimento alle uniformi maschili, secondo il quale la presenza del tatuaggio in zona visibile dalla divisa – anche estiva, maniche corte o tenuta ginnica - rende legittima l’esclusione del candidato dal concorso (cfr. Cons.Stato, sez. IV, 4 dicembre 2012, n. 6191; idem, 24 febbraio 2011, n. 1200; idem, 3 marzo 2011, n. 1352; Tar Lazio – Roma, sez. I bis, 22 settembre 2016, n. 9903; idem, 19 giugno 2017, n. 7126). Da ciò risulta come non possa essere accolta la doglianza di parte ricorrente riguardo ad un’asserita discriminazione di trattamento tra uomini e donne per quanto concerne la tipologia di abbigliamento (donna/pantalone) prevista per il Corpo della Guardia di finanza.

5. In definitiva, l’operato delle Sottocommissioni risulta legittimo in quanto conforme alle disposizioni di riferimento, come sopra indicate (Decreto ministeriale, Direttive tecniche contenute nel Decreto dirigenziale, richiamati dal bando di concorso) e comunque logico e ragionevole e pertanto, il ricorso introduttivo e l’atto recante motivi aggiunti in quanto infondati vanno respinti.

La particolare natura della materia controversa giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art.60 c.p.a. sul ricorso introduttivo e sull’atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti
Pietro Morabito
 

 

 

 

 


IL SEGRETARIO

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