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mercoledì 25 luglio 2018

N. 164 ORDINANZA 4 - 19 luglio 2018 Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.





N. 164 ORDINANZA 4 - 19 luglio 2018

Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato.

Disposizioni  plurime  in   materia   elettorale   -   Conflitto   di
  attribuzione tra poteri dello Stato promosso da un soggetto,  nella
  "duplice variante" di "elettore e soggetto politico" nei  confronti
  della Camera dei  deputati,  del  Senato  della  Repubblica  e  del
  Governo.
- Legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione
  della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica);  legge  6
  maggio 2015, n. 52  (Disposizioni  in  materia  di  elezione  della
  Camera dei deputati); legge 3 novembre 2017, n. 165  (Modifiche  al
  sistema di elezione della Camera dei deputati e  del  Senato  della
  Repubblica. Delega al Governo per  la  determinazione  dei  collegi
  elettorali uninominali e plurinominali); legge 24 gennaio 1979,  n.
  18  (Elezione  dei  membri   del   Parlamento   Europeo   spettanti
  all'Italia), artt. 1, 11, primo  comma,  12,  commi  dal  primo  al
  quinto, 13, primo e secondo  comma,  15,  primo  comma,  18,  primo
  comma, n. 1, 20, primo comma, n. 2,  21,  primo  comma,  numeri  1,
  1-bis, 2, 3, e secondo, e 22, primo comma; d.P.R. 30 marzo 1957, n.
  361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per  la
  elezione della Camera dei deputati), artt. 1, primo comma,  18-bis,
  commi primo e terzo, 22, terzo comma, 83, commi 3, 4 e 5, 92, primo
  comma, n. 2, primo periodo; decreto legislativo 20  dicembre  1993,
  n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme  per  l'elezione  del
  Senato della Repubblica), artt. 1,  comma  2,  9,  commi  2,  primo
  periodo, 3, 4 e 5, 16, 19, 20, comma 1, lettera a), primo  periodo,
  e b), primo e quarto periodo, e 27; legge 27 dicembre 2001, n.  459
  (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei  cittadini  italiani
  residenti all'estero), art. 8, commi 1, lettera c), e 3; codice del
  processo amministrativo, artt. 11, 52, comma 5, 54, commi 1, 2 e 3,
  95, comma 6, 126, comma 1, 128, 129, commi 1, 2  e  10,  130,  132,
  comma 1, e 135, comma ; Allegato 1 al decreto legislativo 2  luglio
  2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44  della  legge  18  giugno
  2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo
  amministrativo); legge 2 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per  la
  parita' di accesso ai mezzi di  informazione  durante  le  campagne
  elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), art. 4,
  comma 2, lettera b).


(GU n.30 del 25-7-2018 )

 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO',

     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
promosso da Lamberto Roberti, nella qualita' di cittadino elettore  e
soggetto politico, con ricorso depositato in cancelleria il 9 gennaio
2018 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri 2018 (fase
di ammissibilita'), in relazione alle leggi 21 dicembre 2005, n.  270
(Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica), 6  maggio  2015,  n.  52  (Disposizioni  in
materia di elezione della Camera dei deputati), 3 novembre  2017,  n.
165 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione  dei
collegi elettorali uninominali e plurinominali), agli  artt.  1,  11,
primo comma, 12, commi dal primo  al  quinto,  13,  primo  e  secondo
comma, 15, primo comma, 18, primo comma, n. 1, 20, primo comma, n. 2,
21, primo comma, numeri 1, 1-bis, 2, 3, e secondo, e 22, primo comma,
della  legge  24  gennaio  1979,  n.  18  (Elezione  dei  membri  del
Parlamento Europeo spettanti all'Italia), agli artt. 1, primo  comma,
18-bis, commi primo e terzo, 22, terzo comma, 83, commi 3, 4 e 5, 92,
primo comma, n. 2, primo periodo, del d.P.R. 30 marzo  1957,  n.  361
(Approvazione del testo  unico  delle  leggi  recanti  norme  per  la
elezione della Camera dei deputati), agli artt. 1, comma 2, 9,  commi
2, primo periodo, 3, 4 e 5, 16, 19, 20, comma 1,  lettera  a),  primo
periodo, e b), primo e quarto periodo, e 27 del  decreto  legislativo
20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti  norme  per
l'elezione del Senato della Repubblica), all'art. 8, commi 1, lettera
c), e 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per  l'esercizio
del diritto di voto dei  cittadini  italiani  residenti  all'estero),
agli artt. 11, 52, comma 5, 54, commi 1, 2 e 3,  95,  comma  6,  126,
comma 1, 128, 129, commi 1, 2 e 10, 130, 132, comma 1, e  135,  comma
1, del codice del processo  amministrativo,  Allegato  1  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44  della
legge 18 giugno 2009,  n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il
riordino del processo amministrativo), e all'art. 4, comma 2, lettera
b), della legge 2 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per  la  parita'
di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali  e
referendarie e per la comunicazione politica).
    Udito nella camera di consiglio del  4  luglio  2018  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera.
    Ritenuto che, con ricorso depositato  in  data  9  gennaio  2018,
Lamberto Roberti ha promosso conflitto  di  attribuzione  tra  poteri
dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, del Senato della
Repubblica e  del  Governo  «nell'espressione  della  Presidenza  del
Consiglio  e   del   Ministero   dell'Interno   e   della   Giustizia
Amministrativa»;
    che il ricorrente denuncia in riferimento agli artt.  1,  secondo
comma, 2, 4, 48, 51, 56, 58, 67, 70, 72 e 94 della  Costituzione,  le
menomazioni all'asserito  suo  «potere  di  determinare  la  politica
nazionale,  in  quanto  rappresentante  in  pectore  della  Nazione»,
derivanti dalle leggi 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle  norme
per  l'elezione  della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato   della
Repubblica), 6  maggio  2015,  n.  52  (Disposizioni  in  materia  di
elezione della Camera  dei  deputati)  e  3  novembre  2017,  n.  165
(Modifiche al sistema di elezione della Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione  dei
collegi elettorali uninominali e plurinominali);
    che secondo il ricorrente, dall'entrata in vigore della legge  n.
270 del  2005,  sarebbe  preclusa  la  candidatura  individuale  alle
elezioni   politiche,   oltre   alla   possibilita'   di   «esprimere
preferenze», in quanto tutti i candidati sarebbero scelti dai partiti
attraverso  «i  cosiddetti  listini  bloccati»,  in   lesione   delle
attribuzioni del corpo elettorale;
    che, cio' premesso, il ricorrente denuncia anche ulteriori  norme
di legge attinenti  alla  materia  elettorale,  nelle  parti  in  cui
impedirebbero a vario titolo, la candidatura individuale;
    che, in particolare, gli artt. 1, 11, primo comma, 12, commi  dal
primo al quinto, 13, primo e secondo  comma,  15,  primo  comma,  18,
primo comma, n. 1, 20, primo comma, n. 2, 21, commi primo, numeri 1),
1-bis), 2) e 3), e secondo, e 22, primo comma, della legge 24 gennaio
1979, n. 18, recante «Elezione  dei  membri  del  Parlamento  europeo
spettanti all'Italia» e le norme del d.P.R. 30 marzo  1957,  n.  361,
intitolato «Approvazione del testo unico delle  leggi  recanti  norme
per la elezione della Camera dei deputati» (artt. 1, comma 1, 18-bis,
commi 1 e 3, 22, terzo comma, 83, commi 3, 4 e 5, 92, primo comma, n.
2, primo periodo), si  porrebbero  in  contrasto  con  gli  artt.  1,
secondo comma, 2, 3, 48, secondo e terzo comma, 49, 51, 56, 58, primo
comma, 67 e 117, primo comma, Cost., in  relazione:  all'art.  3  del
Protocollo addizionale  alla  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmato a Parigi  il
20 marzo 1952; «all'art. 39, preambolo, 2°  capoverso,  articolo  10,
12, 20 e 21» della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
(CDFUE),  proclamata  a  Nizza  il  7  dicembre  2000  e  adattata  a
Strasburgo il 12 dicembre 2007; agli artt. 2,  6,  9,  10  e  14  del
Trattato sull'Unione europea, firmato  a  Maastricht  il  7  febbraio
1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993; agli artt. 20, 22, 223 e
224  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea,   come
modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e
ratificato dalla legge 2 agosto 2008 n. 130 e  all'«art.  1  comma  1
numeri 2), 3) e 8) della Decisione 2002/772/CE [...];
    che il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533,  intitolato
«Testo unico delle leggi recanti  norme  per  l'elezione  del  Senato
della Repubblica» (artt. 1, comma 2, 9, commi 2, primo periodo, 3,  4
e 5; 16; 19; 20, comma 1, lettere a, primo  periodo,  e  b,  primo  e
quarto periodo, e 27) e l'art. 8, commi 1, lettera  c),  e  3,  della
legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto  di
voto dei cittadini italiani residenti all'estero),  violerebbero  gli
artt. 1, secondo comma, 2, 3, 48, secondo  e  terzo  comma,  51,  56,
primo comma (solo il denunciato d.lgs. n. 533 del  1993),  58,  primo
comma (solo il denunciato art. 8, legge n. 459 del 2001), 67  e  117,
primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 del Prot. addiz. CEDU;
    che gli artt. 11, 52, comma 5, 54, commi 1, 2 e 3, 95,  comma  6,
126, comma 1, 128, 129, commi 1, 2 e 10, 130, comma  1,  132  e  135,
comma 1, del  codice  del  processo  amministrativo,  Allegato  1  al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104  (Attuazione  dell'articolo
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al  governo  per
il  riordino  del  processo  amministrativo),  sarebbero  viziati  in
riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 24, primo comma, 76  e
113, primo e secondo comma, Cost., nonche' agli artt. 6  e  13  della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva con  legge  4  agosto  1955,  n.  848,  e
all'art. 3 del Prot. addiz. CEDU, a causa delle ridotte garanzie  che
appresterebbero nell'ambito dei giudizi elettorali;
    che l'art. 4, comma 2, lettera b), della legge 2  febbraio  2000,
n.  28  (Disposizioni  per  la  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e  per  la
comunicazione    politica),     determinerebbe     una     disciplina
discriminatoria degli  spazi  radiotelevisivi,  in  violazione  degli
artt. 3 e 51 Cost.;
    che,  quanto  al  requisito  soggettivo  di  ammissibilita'   del
conflitto, il ricorrente si qualifica «elettore e soggetto politico»;
    che dichiara di "ergersi" «a Potere dello Stato  appartenente  al
Corpo  Elettorale»,  allo  scopo  di  far  valere  la  lesione  delle
prerogative  dell'organo  stesso,  nonche'   del   proprio   «diritto
elettorale  attivo,  attraverso  il  voto»  e  del  proprio   diritto
elettorale «passivo, attraverso la candidatura»,  quali  «espressioni
del potere del popolo»;
    che, quanto al requisito oggettivo, il ricorrente chiede a questa
Corte di dichiarare «l'illegittimita' della menomazione» del  proprio
«potere   di   determinare   la   politica   nazionale,   in   quanto
rappresentante  in  pectore  della  Nazione»   e,   conseguentemente,
«l'annullamento parziale, previa sospensione», delle  leggi  e  degli
atti «ad esse propedeutici o da esse derivati e conseguenti».
    Considerato che, ai sensi dell'art. 37,  terzo  e  quarto  comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul
funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte e' chiamata a
verificare in camera di consiglio  e  senza  contraddittorio,  se  il
ricorso  sia  ammissibile  sotto  il  profilo  dell'esistenza   della
«materia  di  un  conflitto  la  cui  risoluzione  spetti  alla   sua
competenza», valutando, in particolare,  se  sussistano  i  requisiti
oggettivo e soggettivo di un conflitto  di  attribuzione  fra  poteri
dello Stato;
    che, sotto il profilo soggettivo,  il  conflitto  e'  palesemente
inammissibile in quanto proposto da un singolo cittadino, il quale si
qualifica «Potere dello Stato appartenente al Corpo Elettorale»;
    che questa  Corte  ha  costantemente  affermato  che  il  singolo
cittadino, seppure vanti la qualita' di elettore, non e' investito di
funzioni tali da legittimarlo a sollevare conflitto di  attribuzione,
«non essendogli conferita, in  quanto  singolo,  alcuna  attribuzione
costituzionalmente rilevante»  (ordinanza  n.  277  del  2017;  nello
stesso senso, ordinanze n. 256 del 2016, n. 121 del 2011, n.  85  del
2009, n. 434, n. 284 e n. 189 del 2008, n. 296 del 2006);
    che tale valutazione e'  assorbente,  pur  essendo  palese  anche
l'assenza  dell'elemento  oggettivo  del  conflitto,  lamentando   il
ricorrente la  lesione  di  plurimi  parametri  costituzionali  senza
«motivare la ridondanza delle asserite lesioni sulla propria sfera di
attribuzioni costituzionali» (sentenza n. 262 del 2017; ordinanza  n.
280 del 2017).

     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara inammissibile il ricorso per conflitto  di  attribuzione
tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2018.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore
                    Filomena PERRONE, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2018.

                           Il Cancelliere
                       F.to: Filomena PERRONE


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