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mercoledì 25 luglio 2018
N. 164 ORDINANZA 4 - 19 luglio 2018 Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
N. 164 ORDINANZA 4 - 19 luglio 2018
Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato.
Disposizioni plurime in materia elettorale - Conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato promosso da un soggetto, nella
"duplice variante" di "elettore e soggetto politico" nei confronti
della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del
Governo.
- Legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica); legge 6
maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della
Camera dei deputati); legge 3 novembre 2017, n. 165 (Modifiche al
sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi
elettorali uninominali e plurinominali); legge 24 gennaio 1979, n.
18 (Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti
all'Italia), artt. 1, 11, primo comma, 12, commi dal primo al
quinto, 13, primo e secondo comma, 15, primo comma, 18, primo
comma, n. 1, 20, primo comma, n. 2, 21, primo comma, numeri 1,
1-bis, 2, 3, e secondo, e 22, primo comma; d.P.R. 30 marzo 1957, n.
361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati), artt. 1, primo comma, 18-bis,
commi primo e terzo, 22, terzo comma, 83, commi 3, 4 e 5, 92, primo
comma, n. 2, primo periodo; decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del
Senato della Repubblica), artt. 1, comma 2, 9, commi 2, primo
periodo, 3, 4 e 5, 16, 19, 20, comma 1, lettera a), primo periodo,
e b), primo e quarto periodo, e 27; legge 27 dicembre 2001, n. 459
(Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero), art. 8, commi 1, lettera c), e 3; codice del
processo amministrativo, artt. 11, 52, comma 5, 54, commi 1, 2 e 3,
95, comma 6, 126, comma 1, 128, 129, commi 1, 2 e 10, 130, 132,
comma 1, e 135, comma ; Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno
2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo); legge 2 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la
parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), art. 4,
comma 2, lettera b).
-
(GU n.30 del 25-7-2018 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo'
ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO',
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
promosso da Lamberto Roberti, nella qualita' di cittadino elettore e
soggetto politico, con ricorso depositato in cancelleria il 9 gennaio
2018 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri 2018 (fase
di ammissibilita'), in relazione alle leggi 21 dicembre 2005, n. 270
(Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica), 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in
materia di elezione della Camera dei deputati), 3 novembre 2017, n.
165 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei
collegi elettorali uninominali e plurinominali), agli artt. 1, 11,
primo comma, 12, commi dal primo al quinto, 13, primo e secondo
comma, 15, primo comma, 18, primo comma, n. 1, 20, primo comma, n. 2,
21, primo comma, numeri 1, 1-bis, 2, 3, e secondo, e 22, primo comma,
della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all'Italia), agli artt. 1, primo comma,
18-bis, commi primo e terzo, 22, terzo comma, 83, commi 3, 4 e 5, 92,
primo comma, n. 2, primo periodo, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati), agli artt. 1, comma 2, 9, commi
2, primo periodo, 3, 4 e 5, 16, 19, 20, comma 1, lettera a), primo
periodo, e b), primo e quarto periodo, e 27 del decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica), all'art. 8, commi 1, lettera
c), e 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero),
agli artt. 11, 52, comma 5, 54, commi 1, 2 e 3, 95, comma 6, 126,
comma 1, 128, 129, commi 1, 2 e 10, 130, 132, comma 1, e 135, comma
1, del codice del processo amministrativo, Allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo), e all'art. 4, comma 2, lettera
b), della legge 2 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parita'
di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e
referendarie e per la comunicazione politica).
Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2018 il Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 9 gennaio 2018,
Lamberto Roberti ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, del Senato della
Repubblica e del Governo «nell'espressione della Presidenza del
Consiglio e del Ministero dell'Interno e della Giustizia
Amministrativa»;
che il ricorrente denuncia in riferimento agli artt. 1, secondo
comma, 2, 4, 48, 51, 56, 58, 67, 70, 72 e 94 della Costituzione, le
menomazioni all'asserito suo «potere di determinare la politica
nazionale, in quanto rappresentante in pectore della Nazione»,
derivanti dalle leggi 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme
per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica), 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di
elezione della Camera dei deputati) e 3 novembre 2017, n. 165
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei
collegi elettorali uninominali e plurinominali);
che secondo il ricorrente, dall'entrata in vigore della legge n.
270 del 2005, sarebbe preclusa la candidatura individuale alle
elezioni politiche, oltre alla possibilita' di «esprimere
preferenze», in quanto tutti i candidati sarebbero scelti dai partiti
attraverso «i cosiddetti listini bloccati», in lesione delle
attribuzioni del corpo elettorale;
che, cio' premesso, il ricorrente denuncia anche ulteriori norme
di legge attinenti alla materia elettorale, nelle parti in cui
impedirebbero a vario titolo, la candidatura individuale;
che, in particolare, gli artt. 1, 11, primo comma, 12, commi dal
primo al quinto, 13, primo e secondo comma, 15, primo comma, 18,
primo comma, n. 1, 20, primo comma, n. 2, 21, commi primo, numeri 1),
1-bis), 2) e 3), e secondo, e 22, primo comma, della legge 24 gennaio
1979, n. 18, recante «Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia» e le norme del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
intitolato «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati» (artt. 1, comma 1, 18-bis,
commi 1 e 3, 22, terzo comma, 83, commi 3, 4 e 5, 92, primo comma, n.
2, primo periodo), si porrebbero in contrasto con gli artt. 1,
secondo comma, 2, 3, 48, secondo e terzo comma, 49, 51, 56, 58, primo
comma, 67 e 117, primo comma, Cost., in relazione: all'art. 3 del
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmato a Parigi il
20 marzo 1952; «all'art. 39, preambolo, 2° capoverso, articolo 10,
12, 20 e 21» della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
(CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a
Strasburgo il 12 dicembre 2007; agli artt. 2, 6, 9, 10 e 14 del
Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio
1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993; agli artt. 20, 22, 223 e
224 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e
ratificato dalla legge 2 agosto 2008 n. 130 e all'«art. 1 comma 1
numeri 2), 3) e 8) della Decisione 2002/772/CE [...];
che il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, intitolato
«Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
della Repubblica» (artt. 1, comma 2, 9, commi 2, primo periodo, 3, 4
e 5; 16; 19; 20, comma 1, lettere a, primo periodo, e b, primo e
quarto periodo, e 27) e l'art. 8, commi 1, lettera c), e 3, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di
voto dei cittadini italiani residenti all'estero), violerebbero gli
artt. 1, secondo comma, 2, 3, 48, secondo e terzo comma, 51, 56,
primo comma (solo il denunciato d.lgs. n. 533 del 1993), 58, primo
comma (solo il denunciato art. 8, legge n. 459 del 2001), 67 e 117,
primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 del Prot. addiz. CEDU;
che gli artt. 11, 52, comma 5, 54, commi 1, 2 e 3, 95, comma 6,
126, comma 1, 128, 129, commi 1, 2 e 10, 130, comma 1, 132 e 135,
comma 1, del codice del processo amministrativo, Allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per
il riordino del processo amministrativo), sarebbero viziati in
riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 24, primo comma, 76 e
113, primo e secondo comma, Cost., nonche' agli artt. 6 e 13 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e
all'art. 3 del Prot. addiz. CEDU, a causa delle ridotte garanzie che
appresterebbero nell'ambito dei giudizi elettorali;
che l'art. 4, comma 2, lettera b), della legge 2 febbraio 2000,
n. 28 (Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica), determinerebbe una disciplina
discriminatoria degli spazi radiotelevisivi, in violazione degli
artt. 3 e 51 Cost.;
che, quanto al requisito soggettivo di ammissibilita' del
conflitto, il ricorrente si qualifica «elettore e soggetto politico»;
che dichiara di "ergersi" «a Potere dello Stato appartenente al
Corpo Elettorale», allo scopo di far valere la lesione delle
prerogative dell'organo stesso, nonche' del proprio «diritto
elettorale attivo, attraverso il voto» e del proprio diritto
elettorale «passivo, attraverso la candidatura», quali «espressioni
del potere del popolo»;
che, quanto al requisito oggettivo, il ricorrente chiede a questa
Corte di dichiarare «l'illegittimita' della menomazione» del proprio
«potere di determinare la politica nazionale, in quanto
rappresentante in pectore della Nazione» e, conseguentemente,
«l'annullamento parziale, previa sospensione», delle leggi e degli
atti «ad esse propedeutici o da esse derivati e conseguenti».
Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte e' chiamata a
verificare in camera di consiglio e senza contraddittorio, se il
ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della
«materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza», valutando, in particolare, se sussistano i requisiti
oggettivo e soggettivo di un conflitto di attribuzione fra poteri
dello Stato;
che, sotto il profilo soggettivo, il conflitto e' palesemente
inammissibile in quanto proposto da un singolo cittadino, il quale si
qualifica «Potere dello Stato appartenente al Corpo Elettorale»;
che questa Corte ha costantemente affermato che il singolo
cittadino, seppure vanti la qualita' di elettore, non e' investito di
funzioni tali da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione,
«non essendogli conferita, in quanto singolo, alcuna attribuzione
costituzionalmente rilevante» (ordinanza n. 277 del 2017; nello
stesso senso, ordinanze n. 256 del 2016, n. 121 del 2011, n. 85 del
2009, n. 434, n. 284 e n. 189 del 2008, n. 296 del 2006);
che tale valutazione e' assorbente, pur essendo palese anche
l'assenza dell'elemento oggettivo del conflitto, lamentando il
ricorrente la lesione di plurimi parametri costituzionali senza
«motivare la ridondanza delle asserite lesioni sulla propria sfera di
attribuzioni costituzionali» (sentenza n. 262 del 2017; ordinanza n.
280 del 2017).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2018.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
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