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mercoledì 25 luglio 2018

TAR 2018: escluso dal concorso carabinieri per la presenza di un tatuaggio visibile dall uniforme-Pubblicato il 05/06/2018 N. 06194/2018 REG.PROV.COLL. N. 02428/2015 REG.RIC.






TAR 2018: escluso dal concorso ccper la presenza di un tatuaggio visibile dall uniforme



Pubblicato il 05/06/2018

N. 06194/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02428/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2428 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Caroti e Marco Maialetti, domiciliato presso la PEC dei difensori come risultante dal Reginde, con domicilio fisico eletto presso lo studio Studio Legale Caroti Maialetti in Roma, via della Giuliana, 101;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in via digitale come da pubblici registri, con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento prot.n. 33447/2-10 del 26.1.2015 e notificato in pari data con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli accertamenti sanitari - ha comunicato all'odierno ricorrente "l'inidoneità" dal concorso per titoli ed esami per l'ammissione al 5° Corso triennale (2015-2018) di 300 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri; nonchè di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2018 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte ricorrente ha fatto domanda di ammissione concorso per titoli ed esami per l'ammissione al 5° Corso triennale (2015-2018) di 300 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri.

Ha superato la prova preliminare e quelle di efficienza fisica ma, a seguito degli accertamenti sanitari, è stato escluso dal concorso in quanto " il candidato presenta un tatuaggio in Regione gamba destra visibile con l'uniforme (articolo 10, comma 7, lettera B, del bando di concorso)”.

Ha impugnato il provvedimento di esclusione articolando i seguenti motivi:

- violazione dell'articolo 10-bis della Legge n. 241 del 90 per mancata comunicazione della comunicazione dei motivi ostativi alla prosecuzione della procedura concorsuale;

- violazione e falsa applicazione del decreto n. 279/1D, che all'articolo 7 prevede l'inidoneità dei candidati che presentino tatuaggi 1)... "visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta)...2) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). Deduce che il tatuaggio è situato in una parte coperta da qualsiasi tipo di divisa anche quella ginnica che comunque è usata solo all’interno delle strutture militari e, inoltre, non ha carattere deturpante, nè dimensioni, soggetto o caratteristiche non idonee tale da giustificare l’esclusione automatica;

- violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Si è costituito in giudizio il Comando dell’Arma dei Carabinieri per il tramite dell’Avvocatura dello Stato.

L’adito T.A.R., con ordinanza n.1200/2015, ha rigettato l’istanza cautelare in quanto “la condizione della visibilità del tatuaggio è espressamente contemplata quale causa di inidoneità dal bando di concorso (cfr. T.A.R. Lazio, sezione I bis, n. 2320/2015) e che, nella specie, detta visibilità appare incontestabile, quantomeno per determinate divise/tenute indossate dagli appartenenti all’Arma”.

DIRITTO

1) Il ricorso si rivela infondato.

2) Infondato è il motivo di ricorso incentrato sulla supposta violazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241 del 90 per mancata comunicazione della comunicazione dei motivi ostativi alla prosecuzione della procedura concorsuale.

La norma dell'art. 10-bis, legge n. 241 del 1990 per espressa previsione normativa (comma 2 dello stesso art. 10-bis), non si applica alle "procedure concorsuali" (T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 03-04-2018, n. 3696). Si deve, peraltro, evidenziare che la nozione di procedura concorsuale utilizzata dal legislatore non si riferisce esclusivamente ai concorsi per l'accesso ad un pubblico impiego, ma deve essere intesa in senso lato, in modo da comprendere tutti i procedimenti aperti alla partecipazione di una pluralità soggetti e caratterizzati da una selezione effettuata da parte di un organo collegiale all'uopo costituito, ossia tutti quei procedimenti nei quali l'instaurazione del contraddittorio con l'Amministrazione risulta incompatibile con le esigenze di celerità della procedura (T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 24-01-2007, n. 98; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 06/03/2006, n. 2642).

Quanto agli altri motivi di ricorso, il tatuaggio è posto sul polpaccio della gamba destra e, in quanto tale, nonostante quanto genericamente sostenuto da parte ricorrente, è visibile quantomeno nella tenuta ginnica costituita da pantaloncini e maglietta.

Il bando di concorso prevede, all'art. 7, l'inidoneità dei candidati che presentino tatuaggi 1)... "visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta)... 2) posti anche in parte coperti dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto andatura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibili indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnosi)".

E’ evidente che la presenza di tatuaggi visibili con ogni tipo di uniforme sia sufficiente a costituite

causa di esclusione dal concorso.

Inoltre, la previsione in questione è fondata su una ragione sostanziale, solo se si considera che i Carabinieri sono potenzialmente destinati a svolgere anche servizi durante i quali possono indossare i pantaloni corti (es. i bermuda in servizio su navi in mare) e che una gamba con un tatuaggio potrebbe anche trasformarsi in uno strumento di identificazione del militare, in tal modo potenzialmente destinato ad affrontare condizioni di maggior rischio nello svolgimento della sua attività istituzionale di contrasto alla criminalità (conf.: Cons. Stato, Sez. IV, 18/03/2011 n. 1690);

Non si può, altresì, escludere che il tatuaggio in questione, oltre a costituire un segno di riconoscimento, possa recare possibili controindicazioni per l'espletamento dei variegati e delicati compiti istituzionali cui gli appartenenti all’Arma sono chiamati a svolgere (su fattispecie analoga T.A.R. Lazio Roma, Sez. I Bis, 19 giugno 2017, n. 7126).

Infine, non risulta avere pregio il profilo di sollevata violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, sostanzialmente incentrato sulla circostanza che in una sentenza del T.A.R. Lombardia Milano (Sez. III, 5 maggio 2011, n. 1189) ha ritenuto sanzionabile con la sola misura disciplinare del richiamo nel caso in cui il tatuaggio sia stato riscontrato su militare già in servizio. In primo luogo, l'esclusione nel caso di tatuaggio visibile con l'uniforme è riconducibile alle ragioni già indicate e in tal senso del tutto ragionevole. Inoltre, non può prendersi a parametro per evidenziare la violazione del principio di uguaglianza una sentenza del T.A.R. che, come tale, va disciplinare singolo caso concreto e non a porre una disciplina di carattere generale. la violazione del principio di uguaglianza può essere sollevata o a livello costituzionale nei confronti di una norma contraria al suddetto principio, o, sotto il profilo di legittimità, nei confronti del comportamento dell'amministrazione che tratti fattispecie simili in modo diseguale. Non risulta nel caso di specie che l'amministrazione abbia assunto comportamenti difformi per altri casi simili e, in ogni caso, le censure disparità di trattamento possono essere sollevate solamente in presenza di attività discrezionale e non nelle ipotesi di attività vincolata, come quella in questione, nella quale l'amministrazione si è limitata ad applicare la disposizione di bando di concorso.

2) Per le suesposte ragioni il ricorso va rigettato.

In considerazione della specifiche circostanze inerenti alla vicenda e delle questioni sottostanti la decisione sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare ………….

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore
 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Fabrizio D'Alessandri
Concetta Anastasi
 

 

 

 

 


IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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