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mercoledì 25 luglio 2018

Corte dei Conti 2018: Richiesta in ordine alla corresponsione dell'indennità di vigilanza al personale assegnato alla Polizia municipale con contratto a termine e a tempo parziale, in misura intera o proporzionata all'orario di lavoro settimanale. Deliberazione n.115/2018/PAR

 Corte dei Conti 2018: Richiesta in ordine alla corresponsione dell'indennità di vigilanza al personale assegnato alla Polizia municipale con contratto a termine e a tempo parziale, in misura intera o proporzionata all'orario di lavoro settimanale.



Deliberazione n.115/2018/PAR


REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell’adunanza generale del 9 maggio 2018;

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e, in particolare, l’art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR/PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco di Longi;

vista l’ordinanza n. 180/2018/CONTR con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di consiglio;

udito il magistrato relatore 1° Referendario dott. Sergio Vaccarino.

FATTO

Con nota assunta al protocollo della segreteria della Sezione di Controllo, n. 3371 del 10 aprile 2018, il Sindaco del Comune di Longi (ME) inoltrava richiesta di parere, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della L. 131 del 2003.

Nello specifico, il Sindaco chiede se al dipendente assegnato alla Polizia Municipale con contratto a termine e in regime di tempo parziale, l’indennità di vigilanza, di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6 luglio 1995, come integrata dall’art. 16 del CCNL del 20 gennaio 2004, possa essere corrisposta per intero ovvero in misura proporzionale in relazione all’orario di lavoro settimanale.

DIRITTO

Preliminarmente, è necessario verificare se ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 131 del 2003 e in base agli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, la Sezione ritiene la predetta richiesta di parere ammissibile sotto i profili “soggettivo” ed “oggettivo”.

Circa il primo aspetto la richiesta è ammissibile in quanto proveniente dall’organo di vertice dell’Ente.

Per quanto concerne, invece, il profilo oggettivo, si fa rilevare che, ai sensi della normativa con cui la funzione consultiva è stata attribuita alla Corte dei conti, la stessa non ha una portata generale, ma è limitata alla “materia di contabilità pubblica”, intesa come l’insieme dei principi e delle norme che regolano la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato e degli enti pubblici (delibera n. 5/2006 della Sezione delle Autonomie).

Secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Sezione delle Autonomie con la predetta delibera e che questa Sezione condivide pienamente, sussiste l’esigenza che la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, “assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”.

Inoltre, ulteriore perimetrazione alla funzione consultiva della Corte dei conti è data dalla circostanza che solo le richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale vi possano trovare ingresso, con la conseguenza che la locuzione “materia di contabilità pubblica” non può essere oggetto di alcuna interpretazione estensiva che possa determinare il risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali. Inoltre, è necessario che venga sempre rispettato il principio di non interferenza tra la funzione consultiva e le altre funzioni attribuite alla Corte dei conti o le attribuzioni giurisdizionali di altre magistrature.

Una diversa interpretazione, non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali.

Orbene, ad avviso di questa Sezione, nel caso di specie non sono ravvisabili le coordinate ermeneutiche sopra delineate.

Infatti, il parere richiesto riguarda l’applicazione di un beneficio economico previsto dal CCNL, materia che, sebbene possa avere riflessi di natura finanziaria sul bilancio dell’ente, purtuttavia non rientra nella nozione “materia di contabilità pubblica” così come delineata dalla Sezione delle Autonomie con la delibera su richiamata.

Inoltre, appare utile sottolineare che tanto la nota dell’Aran, prot. 7945/2017 del 2 novembre 2017, quanto la nota del MEF – RGS, prot. n. 60862 del 28 luglio 2015, sono sufficientemente chiare e inequivoche, idonee, pertanto, a orientare le scelte decisionali dell’Ente.

P.Q.M.

La Sezione del Controllo per la Regione siciliana dichiara inammissibile la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Longi.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all’Amministrazione richiedente, nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 9 maggio 2018.

Il Relatore Il Presidente

Sergio Vaccarino Maurizio Graffeo

Depositato in Segreteria il 21 maggio 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Fabio Guiducci)

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