TAR 2018: “Con la
statuizione di cui in epigrafe il Ministero della giustizia, ai sensi
della l. 24 marzo 2001, n. 89, veniva condannato a corrispondere
all’odierno ricorrente, quale difensore antistatario, la somma di
euro 1.888,00 oltre accessori di legge, nonché euro 8,00 per
esborsi, a titolo di spese legali nel giudizio instaurato per il
riconoscimento di equa riparazione per la eccessiva durata del
processo.
Il ricorrente ha
rappresentato che, nonostante il carattere definitivo della pronunzia
e l’avvenuta notifica della stessa in formula esecutiva, nonché,
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 sexies L. 24/3/2001
n. 89, l’invio al Ministero della Giustizia, a mezzo Pec, in atti,
della dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, completa della documentazione richiesta, il
Ministero della Giustizia non ha provveduto al pagamento nel termine
di sei mesi dall’invio della suddetta dichiarazione né ha dato
esecuzione spontaneamente al giudicato formatosi sul detto decreto.”
Pubblicato il
30/08/2018
N. 09095/2018
REG.PROV.COLL.
N. 05973/2017
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 5973 del 2017, proposto da
XXX XXX,
rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto presso il
suo studio in Roma, via Gregorio XI n. 13;
contro
Ministero della
Giustizia non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del Decreto
decisorio n. 8312 emesso della Corte d'Appello di Roma - sezione equa
riparazione – in data 9 giugno 2014.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l 'art. 114
cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nella
camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 il dott. Roberto
Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la statuizione
di cui in epigrafe il Ministero della giustizia, ai sensi della l. 24
marzo 2001, n. 89, veniva condannato a corrispondere all’odierno
ricorrente, quale difensore antistatario, la somma di euro 1.888,00
oltre accessori di legge, nonché euro 8,00 per esborsi, a titolo di
spese legali nel giudizio instaurato per il riconoscimento di equa
riparazione per la eccessiva durata del processo.
Il ricorrente ha
rappresentato che, nonostante il carattere definitivo della pronunzia
e l’avvenuta notifica della stessa in formula esecutiva, nonché,
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 sexies L. 24/3/2001
n. 89, l’invio al Ministero della Giustizia, a mezzo Pec, in atti,
della dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, completa della documentazione richiesta, il
Ministero della Giustizia non ha provveduto al pagamento nel termine
di sei mesi dall’invio della suddetta dichiarazione né ha dato
esecuzione spontaneamente al giudicato formatosi sul detto decreto.
Il predetto, ha
quindi, domandato che, in accoglimento del presente mezzo di tutela,
proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’adito giudice
amministrativo:
- dichiari, in
esecuzione della statuizione di cui sopra, l’obbligo del Ministero
della giustizia di provvedere al pagamento in favore della parte
ricorrente delle somme dovute in forza del titolo giudiziario, oltre
interessi sulla somma sopra indicata;
- disponga che a
tanto provveda, pel caso di perdurante inadempimento, un commissario
ad acta;
- disponga la
condanna del Ministero al pagamento alla penalità di mora di cui
all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
- condanni
l’amministrazione alle spese di lite del presente giudizio.
Il Ministero della
Giustizia, nel presente giudizio, non si è costituito.
Il ricorso, alla
camera di consiglio del 16 maggio 2018, è stato trattenuto per la
decisione.
Osserva il Collegio.
Il ricorso è
fondato e deve essere accolto.
Nel caso di specie
ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo
il decreto in questione divenuto definitivo, in seguito alla mancata
proposizione di impugnazione avverso lo stesso, come da certificato
della competente cancelleria depositato in giudizio, ed essendo
trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica
del decreto decisorio in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 14,
comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 convertito in legge 28 febbraio
1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, senza che il
Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice
civile.
Risulta inoltre
essere stato ottemperato l’adempimento previsto dalla Legge
Finanziaria 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208) che, intervenendo
sulla legge n. 89 del 2001 con l’inserimento dell’art. 5-sexies,
ha prescritto che “Al fine di ricevere il pagamento delle somme
liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia
all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata
riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni
giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che
l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di
riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo,
nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei
decreti di cui al comma 3” (comma 1), prevedendo altresì che
l’Amministrazione possa effettuare il pagamento entro sei mesi
dalla data in cui è stato integralmente assolto l’obbligo
dichiarativo (comma 5) e che, prima che sia decorso detto termine, “i
creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica
dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del
provvedimento” (comma 7).
L’art. 112, comma
2 c.p.a., ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale
secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3
della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti
soggettivi, ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con
conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di
ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484; Cons. Stato,
Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484).
Quanto all’oggetto
dell’accoglimento, il Collegio rileva come, nel caso di specie, il
ricorso per l’ottemperanza riguardi solo gli importi liquidati alla
parte originariamente ricorrente, oltre agli interessi come per legge
dovuti.
Va invece respinta
la richiesta di condanna alla penalità di mora, di cui all’art.
114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerato che, in merito all’ordine
giudiziale di pagamento delle spese legali in favore del legale
dichiaratosi antistatario nel procedimento ex lege Pinto,
l’orientamento di questo Tribunale, confermato dal Consiglio di
Stato, è nel senso della non spettanza della indicata penalità di
mora al difensore suddetto (Tar Lazio, I bis, nn. 6421 e 6426 del
2015; Cons. Stato, IV, n. 1442 del 2016).
Deve, pertanto,
essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare
esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento in favore di
parte ricorrente dell’importo liquidato a suo favore nel medesimo
decreto, a titolo di indennizzo, maggiorato dagli interessi legali
dalla data di decorrenza indicata nel decreto stesso e sino al
soddisfo.
L’Amministrazione
darà quindi esecuzione al predetto decreto entro sessanta giorni
dall’integrale adempimento da parte del ricorrente degli obblighi
di comunicazione suindicati; e ciò a decorrere dalla notificazione a
istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della
presente sentenza.
In caso di inutile
decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario
ad acta il Dirigente responsabile p.t. dell’Ufficio I Direzione
Contenzioso e Diritti Umani del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della Giustizia, (purché non sia titolare di
incarichi di Governo, di incarichi dirigenziali generali e/o Capo
Dipartimento, come stabilito dall’art. 5-sexies, comma 8, della
legge 89/2001), che entro l’ulteriore termine di sessanta giorni
dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente)
e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento
degli obblighi di comunicazione, darà corso al pagamento, compiendo
tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di
bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il compenso del
Commissario ad acta rientra nell'onnicomprensività della
retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies
(Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come previsto
dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n.
208.
Le spese seguono la
soccombenza, tenendo conto di quanto stabilito con il D.M. 10 marzo
2014 n. 55 e dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, con riferimento ai
parametri dettati per le esecuzioni mobiliari, in relazione al valore
della controversia (conf.: Cons. Stato, Sez. III 30.1.2015 n. 453),
tenendo altresì conto che trattasi di ricorsi che non presentano
particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie
il proposto ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione e, per
l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare
esecuzione in favore della parte ricorrente al decreto azionato, nei
sensi e nei termini di cui in parte motiva.
Nel caso di
ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta il
Dirigente responsabile pro tempore dell’Ufficio I Direzione
Contenzioso e Diritti Umani del Dipartimento per gli affari di
giustizia del Ministero della Giustizia che provvederà ai sensi e
nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari
all’esecuzione del predetto decreto.
Condanna il
Ministero della Giustizia del pagamento, in favore della parte
ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 250,00
(duecentocinquanta), oltre accessori di legge.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Concetta Anastasi,
Presidente
Antonella Mangia,
Consigliere
Roberto Vitanza,
Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Roberto
Vitanza Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
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