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giovedì 6 settembre 2018

TAR 2018: “Con la statuizione di cui in epigrafe il Ministero della giustizia, ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89, veniva condannato a corrispondere all’odierno ricorrente, quale difensore antistatario, la somma di euro 1.888,00 oltre accessori di legge, nonché euro 8,00 per esborsi, a titolo di spese legali nel giudizio instaurato per il riconoscimento di equa riparazione per la eccessiva durata del processo. Il ricorrente ha rappresentato che, nonostante il carattere definitivo della pronunzia e l’avvenuta notifica della stessa in formula esecutiva, nonché, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 sexies L. 24/3/2001 n. 89, l’invio al Ministero della Giustizia, a mezzo Pec, in atti, della dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, completa della documentazione richiesta, il Ministero della Giustizia non ha provveduto al pagamento nel termine di sei mesi dall’invio della suddetta dichiarazione né ha dato esecuzione spontaneamente al giudicato formatosi sul detto decreto.” Pubblicato il 30/08/2018 N. 09095/2018 REG.PROV.COLL. N. 05973/2017 REG.RIC.



TAR 2018: “Con la statuizione di cui in epigrafe il Ministero della giustizia, ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89, veniva condannato a corrispondere all’odierno ricorrente, quale difensore antistatario, la somma di euro 1.888,00 oltre accessori di legge, nonché euro 8,00 per esborsi, a titolo di spese legali nel giudizio instaurato per il riconoscimento di equa riparazione per la eccessiva durata del processo.
Il ricorrente ha rappresentato che, nonostante il carattere definitivo della pronunzia e l’avvenuta notifica della stessa in formula esecutiva, nonché, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 sexies L. 24/3/2001 n. 89, l’invio al Ministero della Giustizia, a mezzo Pec, in atti, della dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, completa della documentazione richiesta, il Ministero della Giustizia non ha provveduto al pagamento nel termine di sei mesi dall’invio della suddetta dichiarazione né ha dato esecuzione spontaneamente al giudicato formatosi sul detto decreto.”

Pubblicato il 30/08/2018

N. 09095/2018 REG.PROV.COLL.

N. 05973/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5973 del 2017, proposto da
XXX XXX, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gregorio XI n. 13;

contro

Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del Decreto decisorio n. 8312 emesso della Corte d'Appello di Roma - sezione equa riparazione – in data 9 giugno 2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con la statuizione di cui in epigrafe il Ministero della giustizia, ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89, veniva condannato a corrispondere all’odierno ricorrente, quale difensore antistatario, la somma di euro 1.888,00 oltre accessori di legge, nonché euro 8,00 per esborsi, a titolo di spese legali nel giudizio instaurato per il riconoscimento di equa riparazione per la eccessiva durata del processo.

Il ricorrente ha rappresentato che, nonostante il carattere definitivo della pronunzia e l’avvenuta notifica della stessa in formula esecutiva, nonché, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 sexies L. 24/3/2001 n. 89, l’invio al Ministero della Giustizia, a mezzo Pec, in atti, della dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, completa della documentazione richiesta, il Ministero della Giustizia non ha provveduto al pagamento nel termine di sei mesi dall’invio della suddetta dichiarazione né ha dato esecuzione spontaneamente al giudicato formatosi sul detto decreto.

Il predetto, ha quindi, domandato che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., l’adito giudice amministrativo:

- dichiari, in esecuzione della statuizione di cui sopra, l’obbligo del Ministero della giustizia di provvedere al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme dovute in forza del titolo giudiziario, oltre interessi sulla somma sopra indicata;

- disponga che a tanto provveda, pel caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta;

- disponga la condanna del Ministero al pagamento alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;

- condanni l’amministrazione alle spese di lite del presente giudizio.

Il Ministero della Giustizia, nel presente giudizio, non si è costituito.

Il ricorso, alla camera di consiglio del 16 maggio 2018, è stato trattenuto per la decisione.

Osserva il Collegio.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione divenuto definitivo, in seguito alla mancata proposizione di impugnazione avverso lo stesso, come da certificato della competente cancelleria depositato in giudizio, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto decisorio in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.

Risulta inoltre essere stato ottemperato l’adempimento previsto dalla Legge Finanziaria 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208) che, intervenendo sulla legge n. 89 del 2001 con l’inserimento dell’art. 5-sexies, ha prescritto che “Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3” (comma 1), prevedendo altresì che l’Amministrazione possa effettuare il pagamento entro sei mesi dalla data in cui è stato integralmente assolto l’obbligo dichiarativo (comma 5) e che, prima che sia decorso detto termine, “i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento” (comma 7).

L’art. 112, comma 2 c.p.a., ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484; Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484).

Quanto all’oggetto dell’accoglimento, il Collegio rileva come, nel caso di specie, il ricorso per l’ottemperanza riguardi solo gli importi liquidati alla parte originariamente ricorrente, oltre agli interessi come per legge dovuti.

Va invece respinta la richiesta di condanna alla penalità di mora, di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerato che, in merito all’ordine giudiziale di pagamento delle spese legali in favore del legale dichiaratosi antistatario nel procedimento ex lege Pinto, l’orientamento di questo Tribunale, confermato dal Consiglio di Stato, è nel senso della non spettanza della indicata penalità di mora al difensore suddetto (Tar Lazio, I bis, nn. 6421 e 6426 del 2015; Cons. Stato, IV, n. 1442 del 2016).

Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento in favore di parte ricorrente dell’importo liquidato a suo favore nel medesimo decreto, a titolo di indennizzo, maggiorato dagli interessi legali dalla data di decorrenza indicata nel decreto stesso e sino al soddisfo.

L’Amministrazione darà quindi esecuzione al predetto decreto entro sessanta giorni dall’integrale adempimento da parte del ricorrente degli obblighi di comunicazione suindicati; e ciò a decorrere dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Dirigente responsabile p.t. dell’Ufficio I Direzione Contenzioso e Diritti Umani del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, (purché non sia titolare di incarichi di Governo, di incarichi dirigenziali generali e/o Capo Dipartimento, come stabilito dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge 89/2001), che entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente) e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Il compenso del Commissario ad acta rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Le spese seguono la soccombenza, tenendo conto di quanto stabilito con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, con riferimento ai parametri dettati per le esecuzioni mobiliari, in relazione al valore della controversia (conf.: Cons. Stato, Sez. III 30.1.2015 n. 453), tenendo altresì conto che trattasi di ricorsi che non presentano particolare complessità.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie il proposto ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione in favore della parte ricorrente al decreto azionato, nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta il Dirigente responsabile pro tempore dell’Ufficio I Direzione Contenzioso e Diritti Umani del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto.

Condanna il Ministero della Giustizia del pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

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