Consiglio di Stato
2018: “Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto dalla signora xxx xxx, nata il 5 giugno 1993 in xxxx e
residente in xxxx, contro il Ministero dell’interno, in persona del
Ministro p. t., per l’annullamento, previa sospensiva:
- della esclusione
dal concorso pubblico indetto con decreto del Capo della Polizia del
18.05.2017 per il reclutamento, ex art. 1, comma 1, lett. a),
medesimo decreto, di 893 Allievi Agenti della Polizia di Stato,
incrementato sino a 1182 posti con successivo decreto del 23.10.2017,
pubblicata in data 27.10.2017 sul sito Internet della Polizia di
Stato, e per l’effetto dell’allegato calendario di convocazione
dei candidati alle prove di efficienza fisica ed accertamenti
psicofisici ed attitudinali, nella parte lesiva afferente la mancata
convocazione della ricorrente utilmente collocata nella graduatoria
della prova scritta approvata con decreto direttoriale - Dipartimento
della Pubblica sicurezza - del 27.10.2017;”
Numero 02009/2018 e
data 02/08/2018 Spedizione
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REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione
del 11 luglio 2018
NUMERO AFFARE
00971/2018
OGGETTO:
Ministero
dell'interno.
Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora
xxx xxx, nata il 5 giugno 1993 in xxxx e residente in xxxx, contro il
Ministero dell’interno, in persona del Ministro p. t., per
l’annullamento, previa sospensiva:
- della esclusione
dal concorso pubblico indetto con decreto del Capo della Polizia del
18.05.2017 per il reclutamento, ex art. 1, comma 1, lett. a),
medesimo decreto, di 893 Allievi Agenti della Polizia di Stato,
incrementato sino a 1182 posti con successivo decreto del 23.10.2017,
pubblicata in data 27.10.2017 sul sito Internet della Polizia di
Stato, e per l’effetto dell’allegato calendario di convocazione
dei candidati alle prove di efficienza fisica ed accertamenti
psicofisici ed attitudinali, nella parte lesiva afferente la mancata
convocazione della ricorrente utilmente collocata nella graduatoria
della prova scritta approvata con decreto direttoriale - Dipartimento
della Pubblica sicurezza - del 27.10.2017;
- per l’effetto,
dell’art. 12, comma 1, del richiamato decreto del Capo della
Polizia del 18.05.2017 recante “Convocazioni alle prove di
efficienza fisica ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali
“nella seguente parte lesiva: <<per il concorso di cui
all’art. 1, primo comma, lettera a), del presente bando sarà
convocato, seguendo l’ordine della relativa graduatoria, un numero
sufficiente di candidati, tale da garantire la copertura dei posti
messi a concorso>>;
- di ogni altro atto
presupposto e/o connesso e consequenziale, ancorché ignoto, in
quanto lesivo, ivi compreso ogni ulteriore
provvedimento/atto/verbale, reso nella procedura selettiva dagli
organi della P.A. resistente, di arbitraria limitazione dei candidati
idonei da ammettere alle prove di efficienza fisica ed agli
accertamenti psicofisici ed attitudinali.
LA SEZIONE
Visto il ricorso del
24 gennaio 2018 depositato direttamente presso il Consiglio di Stato;
vista la nota del
Presidente della Sezione in data 22 maggio 2018, con richieste
istruttorie;
esaminati gli atti
ed udito il relatore, consigliere Aurelio Speziale.
Premesso e
considerato.
Il ricorso in
oggetto è stato presentato direttamente presso il Consiglio di
Stato;
ordinariamente ed al
di fuori della procedura prevista dall’articolo 11 del d.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199, in sede consultiva gli atti devono essere
trasmessi al Consiglio di Stato dal Ministero competente;
l’articolo 3,
comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha disciplinato la
sospensione cautelare dell’atto impugnato con ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, dispone che: “La sospensione è
disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi
dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato”,
sicché anche l’istanza di sospensiva deve essere trasmessa dal
Ministero, il quale deve formulare una richiesta limitatamente alla
sola istanza cautelare anche prima dell’invio della relazione da
parte del Ministro;
è pertanto
necessario che, dando seguito anche alla nota del Presidente della
Sezione in epigrafe indicata, il Ministero competente, acquisiti i
necessari elementi, riferisca con urgenza sulla predetta istanza di
sospensiva e trasmetta successivamente la relazione di merito;:
P.Q.M.
la Sezione sospende,
pertanto, ogni ulteriore pronuncia sul ricorso in esame e dispone
l’adempimento di cui in motivazione.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Aurelio
Speziale Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO
Maria Cristina
Manuppelli
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