TAR 2018: “Con
ricorso notificato in data 8 gennaio 2001 il sig. XXX XXX XXXha
impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 3876\128\01 del 24
ottobre 2001, recante il rigetto del ricorso gerarchico avverso
l’atto della MCTC di Genova con cui, a seguito di un incidente
stradale occorso nel Comune di XXX il 17 marzo 2001 (per il quale è
stato redatto verbale di Polizia stradale il giorno successivo),
senza danni a persone o a cose, al ricorrente (cui era stata
contestata la violazione dell’art. 141 commi III e VIII del Codice
della Strada per avere condotto il veicolo a velocità inadeguata) è
stato imposto di sottoporsi alla revisione della patente di guida
mediante nuovo esame di idoneità tecnica.”
Pubblicato il
22/05/2018
N. 05652/2018
REG.PROV.COLL.
N. 00494/2002
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 494 del 2002, proposto da:
XXXXXX XXX, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'avvocato Antonio Canini, con domicilio eletto presso il suo
studio in Roma, via Appia Nuova 37 Sc A, come da procura in atti;
contro
Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n.
3876/128/01 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti datato 24
ottobre 2001 con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico
avverso il provvedimento n. 21228 dell’01/06/2001 che disponeva la
revisione della patente di guida del ricorrente.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza smaltimento del giorno 13 aprile 2018 il consigliere
Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso
notificato in data 8 gennaio 2001 il sig. XXX XXX XXXha impugnato,
chiedendone l’annullamento, il provvedimento del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti n. 3876\128\01 del 24 ottobre 2001,
recante il rigetto del ricorso gerarchico avverso l’atto della MCTC
di Genova con cui, a seguito di un incidente stradale occorso nel
Comune di XXX il 17 marzo 2001 (per il quale è stato redatto verbale
di Polizia stradale il giorno successivo), senza danni a persone o a
cose, al ricorrente (cui era stata contestata la violazione dell’art.
141 commi III e VIII del Codice della Strada per avere condotto il
veicolo a velocità inadeguata) è stato imposto di sottoporsi alla
revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità
tecnica.
2. – Con tre
motivi di gravame il ricorrente lamenta:
1) Violazione
dell’art. 200 del Codice della strada in combinato disposto con
l’art. 141 commi III, VIII e XV del medesimo, in quanto il verbale
non è stato redatto nell’immediatezza dell’incidente, bensì il
giorno successivo, e, inoltre, applicherebbe il comma XV dell’art.
141 citato, presupponendo danni all’infrastruttura stradale che,
invece, non si sarebbero verificati.
2) Eccesso di poter
per travisamento dei presupposti, poiché l’Autorità ha applicato
il comma III dell’art. 141 ricordato, sanzionando l’assenza di
una velocità ritenuta “non commisurata” alle circostanze, mentre
nel luogo dell’accaduto (autostrada A26) il limite di velocità in
caso di pioggia sarebbe di 100 km\h, e non risulterebbe violazione
alcuna del limite stesso da parte del ricorrente anche perché nel
verbale di polizia stradale non sussisterebbero segnalazioni di una
velocità inadeguata tenuta dal conducente, né erano presenti
autovelox o strumenti di misurazione, sicchè l’incidente bene
avrebbe potuto essere frutto di aquaplaining o comunque di cause non
imputabili al ricorrente.
3) Eccesso di potere
per ingiustizia manifesta, atteso che la revisione della patente di
guida ai sensi dell’art. 128 del Codice della strada sarebbe
prevista per casi di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
o psicotrope, evenienza non ascrivibile al caso di specie.
3. – Con ordinanza
n. 815\2002 è stata respinta l’istanza cautelare.
Con decreto n.
6909\2011 il ricorso era stato dichiarato perento ai sensi dell’art.
1 dell’Allegato n. 3 al d.lgs. n. 104\2010; esso è stato
reiscritto sul ruolo ordinario di merito (a seguito di dichiarazione
di interesse depositata il 25 gennaio 2012) in virtù di decreto
presidenziale n. 7795\2015.
Il MIT si è
costituito in giudizio senza depositare memorie.
4. – In occasione
della pubblica udienza del 13 aprile 2018 il ricorso è stato posto
in decisione.
5. - Esso è
infondato, e va respinto.
Le tre censure di
cui consta il ricorso possono essere congiuntamente esaminate per
comodità espositiva, in quanto esse contestano, tutte, la
sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura revisoria
assunta dalla M.C.T.C. in relazione ai fatti esposti dal ricorrente.
Come affermato da
questa sezione (si veda, da ultimo, la sentenza n. 2314 del 18 aprile
2018), in materia di revisione della patente di guida per sospetta
inidoneità, ai sensi dell’art. 128 CdS, le norme di riferimento
non prevedono un tempo entro cui disporre la revisione della patente
dal momento del verificarsi di fatti che fanno sorgere il dubbio
dell’idoneità alla guida.
Inoltre, si tratta
di un atto privo di finalità punitive e sanzionatorie, in quanto
esso ed è finalizzato, nell'interesse pubblico, ad evitare che la
conduzione di autoveicoli sia affidata a soggetti incapaci o inidonei
sicchè esso non presuppone neppure l'accertamento di una violazione
delle norme sul traffico (che qui, peraltro, si è avverata, è stata
sanzionata e ha visto il pagamento da parte del ricorrente) o di una
disposizione penale o civile, ma può collegarsi a qualunque
episodio.
Per tale ragione,
non rilevano nel senso propugnato dal ricorrente né la sua personale
qualità di religioso, né la acclarata mancata assunzione di
stupefacenti o di sostanze alcoliche, né l’altrettanto acclarata
assenza di un eventuale deficit psichico, né, ancora, le difficili
condizioni metereologiche e della viabilità in quanto, visti i
superiori interessi legati alla sicurezza nella viabilità tutelati
dall’art. 128 citato, il fatto oggettivo dell’incidente occorso,
discrezionalmente valutato dall’Amministrazione, può dare luogo
alla revisione specie ove si pensi che il ricorrente non ha neppure
allegato che, con le medesime condizioni metereologiche e di
viabilità, si siano verificati altri incidenti contestualmente a
quello occorsogli, il che depone per la non irragionevolezza della
valutazione discrezionale dell’Ufficio provinciale della M.C.T.C.
Per quanto appena
detto non possono neppure essere apprezzati favorevolmente i profili
di doglianza legati all’assenza di segnalatori di velocità nel
luogo in cui si è verificato l’incidente, né, in generale, quelli
volti a contestare lo stesso fatto che il conducente abbia tenuto una
velocità non commisurata alle circostanze; ciò, in quanto tali
doglianze avrebbero dovuto essere portate alla cognizione del plesso
giurisdizionale competente rispetto alla contestazione della sanzione
comminata, che non è stata neppure impugnata, e perchè, comunque,
come ripetuto, non è contestato il fatto oggettivo dell’incidente
occorso al Mazzali, le cui circostanze risultano sufficienti a
suscitare la discrezionale valutazione dell’Amministrazione.
Per questi motivi il
ricorso è infondato e deve esser respinto.
6. – I peculiari
profili della controversia inducono alla compensazione delle spese di
lite.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), respinge
il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Michelangelo
Francavilla, Presidente
Maria Grazia
Vivarelli, Consigliere
Achille Sinatra,
Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Achille
Sinatra Michelangelo Francavilla
IL SEGRETARIO
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