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giovedì 6 settembre 2018

TAR 2018: "per l'annullamento, previa sospensiva -con riferimento al ricorso introduttivo: del provvedimento del 12 gennaio 2017, notificato in pari data, con il quale la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha giudicato il sig.-OMISSIS- “inidoneo” e lo ha pertanto escluso dal concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.013 volontari in ferma prefissata quadriennale nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, indetto con Decreto Dirigenziale n. 23 dell'11 febbraio 2016 dalla Direzione Generale per il Personale Militare, di concerto con il Comitato Generale del Corpo della Capitaneria di Porto; di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, non attualmente conosciuti, con cui la Commissione esaminatrice ha formulato il giudizio di non idoneità nei confronti del Sig.-OMISSIS-; Pubblicato il 30/08/2018 N. 09098/2018 REG.PROV.COLL. N. 02568/2017 REG.RIC."

Pubblicato il 30/08/2018

N. 09098/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02568/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2568 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elenia Cerchi e Roberta Tomei, con domicilio eletto presso lo studio Elenia Cerchi in Roma, piazza Borghese n. 3;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva

-con riferimento al ricorso introduttivo:

del provvedimento del 12 gennaio 2017, notificato in pari data, con il quale la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha giudicato il sig.-OMISSIS- “inidoneo” e lo ha pertanto escluso dal concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.013 volontari in ferma prefissata quadriennale nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, indetto con Decreto Dirigenziale n. 23 dell'11 febbraio 2016 dalla Direzione Generale per il Personale Militare, di concerto con il Comitato Generale del Corpo della Capitaneria di Porto;

di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, non attualmente conosciuti, con cui la Commissione esaminatrice ha formulato il giudizio di non idoneità nei confronti del Sig.-OMISSIS-;

della graduatoria di concorso, non conosciuta e se ed in quanto pubblicata, nella parte in cui non contempla l'ammissione del Sig. -OMISSIS-;

con i motivi aggiunti proposti il 28.4.2017 :

dell'avviso ai “concorrenti idonei alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti fisio-psico- attitudinali – 2^ immissione esercito”, pubblicato sul portale web del Ministero della Difesa il 27.3.2017;

della comunicazione, inviata tramite mail del 27.3.2017, con cui è stata data notizia al Sig.-OMISSIS- della pubblicazione dell'avviso di cui sopra;

della cartella degli accertamenti psico-fisici e attitudinali del Sig.-OMISSIS-;

della scheda di “-OMISSIS-” ;

- con i motivi aggiunti proposti il 12.5.2017 :

dei verbali redatti dalla Commissione valutatrice per l'esercito, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera del bando, concernenti la valutazione dei titoli dei candidati e, segnatamente, del verbale del 15 marzo 2017 con cui sono state formalizzate le graduatorie di merito (non conosciuti);

dei verbali dell'11 e 12 aprile 2017 redatti dalla predetta commissione, con cui sono stati rivalutati i concorrenti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art.14, comma 5, del bando e sono state dunque riformulate le graduatorie di merito (non conosciuti);

-con i motivi aggiunti:

l'elenco dei candidati VFP4 che, essendosi utilmente collocati nella graduatoria di merito dell'11.5.2017, sono stati ammessi con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti dall'art. 2 del bando di concorso, alla ferma prefissata quadriennale, con il grado di Caporale, pubblicato sul sito web del Ministero della Difesa in data 30.5.2017;

l''avviso di incorporazione relativo alla 2^ Immissione esercito 2016, pubblicato sul sito web del Ministero della Difesa in data 30.5.2017;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Il ricorrente è stato escluso dal concorso in oggetto per “ -OMISSIS-”.

Con ordinanza presidenziale n. 3686 del 2017 è stata autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.

La parte ha assolto, nei termini indicati, il predetto incombente.

Con successiva ordinanza collegiale n. 6568/2017 il Collegio ha ordinato alla p.a. la produzione di documenti afferenti al concorso.

Poiché la p.a. non ha compiutamente ottemperato a quanto statuito con la indicata ordinanza, il Collegio, con ordinanza 9999/2017, ha reiterato quanto già ordinato.

Quindi, con ordinanza n. 11968/2017, è stata disposta una verificazione affidata alla Direzione di Sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza.

L’organo della verificazione, dopo aver sottoposto a visita specialistica il ricorrente, ha concluso per la idoneità dello stesso al servizio militare.

Alla udienza del giorno 13 giugno 2018, previo avviso alle parte circa la possibile adozione di una sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Osserva il Collegio.

Dalla disamina degli atti il Tribunale non ha motivo per disattendere le conclusioni cui è pervenuto l’organo della verificazione, fondato su approfonditi accertamenti sanitari cui ha sottoposto, in presenza del consulente dell’amministrazione resistente, il ricorrente.

Con nota depositata in data 7.6.2018, l’organo verificatore ha chiesto la liquidazione della somma di €. 500 a titolo di compenso per l’attività svolta.

Nulla al riguardo ha obiettato l’avvocatura erariale.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento contestato deve essere annullato in uno con gli atti presupposti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

Le spese di verificazione, che appare opportuno liquidare nella somma chiesta di €. 500, sono poste a carico della P.A. soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento censurato e gli atti ad esso presupposti.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite che complessivamente quantifica in euro 1.000 ( mille), oltre IVA, CPA e spese generali.

Liquida le spese della verificazione in €. 500 (euro cinquecento), da porre a carico della P.A. soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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