TAR 2018: “per
l'annullamento del decreto del 9 aprile 2010 del direttore Generale
dell’area della previdenza del ministero della giustizia,
notificato in data 19 giugno 2010, nella parte in cui esclude la
dipendenza dell’accertata infermità da causa di servizio oltre che
nella parte in cui accetta la tardività della domanda di indennizzo,
in quanto proposta oltre la scadenza del termine di cui all’articolo
2, comma 1 del d.p.r. 461 del 2001.”
Pubblicato il
05/09/2018
N. 09155/2018
REG.PROV.COLL.
N. 06681/2010
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima
Quater)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 6681 del 2010, proposto da:
XXX XXX,
rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Zito, con domicilio
eletto presso lo studio Paolo Balla in Roma, via Lazio, 9;
contro
Ministero della
Giustizia (Dap), in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del 9
aprile 2010 del direttore Generale dell’area della previdenza del
ministero della giustizia, notificato in data 19 giugno 2010, nella
parte in cui esclude la dipendenza dell’accertata infermità da
causa di servizio oltre che nella parte in cui accetta la tardività
della domanda di indennizzo, in quanto proposta oltre la scadenza del
termine di cui all’articolo 2, comma 1 del d.p.r. 461 del 2001.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia (Dap);
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2018 il dott. Fabio Mattei
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto (n.
6681/2010) il sig. XXX XXX ha adito questo Tribunale per
l’annullamento del decreto del 9 aprile 2010 del direttore Generale
dell’area della previdenza del ministero della giustizia,
notificato in data 19 giugno 2010, nella parte in cui esclude la
dipendenza dell’accertata infermità da causa di servizio oltre che
nella parte in cui accetta la tardività della domanda di indennizzo,
in quanto proposta oltre la scadenza del termine di cui all’articolo
2, comma 1 del d.p.r. 461 del 2001.
Parte ricorrente
riferisce di essere assistente capo del Corpo della Polizia
penitenziaria e di aver prestato servizio con turno dell’orario di
servizio estremamente gravosi, nonché di aver svolto la propria
attività lavorativa nei padiglioni nelle sezioni della casa
circondariale di Rebibbia nei quali è venuta a contatto con numerose
situazioni e condizioni patologiche riconducibili ai detenuti in
essere inclusi.
Espone di aver
sofferto in costanza di servizio di disturbi ansiosi, di insonnia e
depressivi, tanto da dover ricorrere a cure mediche specialistiche ed
a interventi psicoterapeutici di sostegno.
Riferisce di aver
presentato in data 23 giugno 2008 istanza di riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio delle predette patologie unitamente a
quella di concessione dell’equo indennizzo, in ragione sia delle
usuranti condizioni di lavoro sia dagli accertamenti eseguiti nei
suoi riguardi dalla Commissione medico ospedaliera di primo grado da
ultimo in data 2.11.2008 in ragione di persistenti disturbi
dell’umore e di manifestazioni a carattere depressivo, tali da
comportare l’adozione nei confronti dell’odierno istante di un
provvedimento nell’anno 2009 di non idoneità permanente alla
sicurezza della guida ed al servizio di istituto nel Corpo della
Polizia penitenziaria.
Afferma che con
decreto ministeriale n. 3241/2010 è stata rigettata la sua istanza
di concessione dell’equo indennizzo non essendo stata riconosciuta
alcuna dipendenza da causa di servizio delle innanzi specificate
patologie, oltre che per tardività nella proposizione della relativa
istanza, in considerazione del prodromico parere espresso dal
competente Comitato di verifica in data 29 ottobre 2009.
Avverso il succitato
decreto il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
a) Omessa
considerazione delle valutazioni espresse dalla Commissione medico
ospedaliera di primo grado sulle patologie sofferte dal ricorrente e
sulla loro insorgenza e dipendenza da causa di servizio, con
conseguente erroneità del parere formulato dal Comitato di verifica.
b) Omesso
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie
patite dal sig. XXX, tenuto conto della gravosità delle mansioni
lavorative svolte e del nesso causale esistente tra l’attività di
servizio ed il suo stato di salute accertato dalla Commissione medico
ospedaliera di primo grado con verbale del 14 maggio 2009.
c) Omessa
considerazione dei rapporti informativi del dipendente elaborati
dall’Amministrazione di appartenenza comprovanti la gravosità dei
turni e dell’attività di servizio.
d) illegittima
preminenza del parere reso dal Comitato di verifica rispetto alle
determinazioni conclusive espresse dalla Commissione medico
ospedaliera che hanno riconosciuto la dipendenza da causa di servizio
delle disfunzioni patologiche sofferte dal ricorrente.
e) Illegittima
asserita tardività dell’istanza di concessione dell’equo
indennizzo, avendo l’Amministrazione ritenuto coincidente con
l’anno 2003 il dies a quo relativo alla conoscenza delle riferite
patologie, essendo in tale anno il ricorrente affetto solamente da
lievi disturbi del sonno ma non anche dalle gravi patologie
manifestatesi nel 2008 e successivamente accertate dalla Commissione
medico ospedaliera di primo grado.
Si è costituito in
giudizio il Ministero della giustizia che ha chiesto il rigetto del
ricorso per infondatezza delle doglianze.
Il ricorso è
infondato e, pertanto, va respinto.
Ed invero, il sig.
XXX chiede l’annullamento del decreto ministeriale nell’epigrafe
indicato che ha respinto la sua istanza presentata in data 23 giugno
2008 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell’infermità “persistente disturbo dell’umore con elementi
depressivi e disforici” e di riconoscimento dell’equo indennizzo.
Con il provvedimento
gravato l’Amministrazione della giustizia si è determinata in
senso sfavorevole al ricorrente non avendo riconosciuto alla
succitata patologia la dipendenza da causa di servizio ed avendo
affermato la tardività dell’istanza, ex art. 2, comma 2 del d.p.r.
n. 461/2001, rispetto al dies a quo di insorgenza delle asserite
infermità, coincidente con la piena relativa conoscibilità da parte
dell’odierno istante con la data del 7.10.2003.
Il ricorrente fonda
la propria pretesa sulla illegittimità della determinazione
ministeriale affermando, in particolare, la sussistenza degli
elementi e dei presupposti per il riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio delle patologie da lui sofferte accertate dalla
competente Commissione medico ospedaliera, ed insorte a causa delle
gravose condizioni lavorative prestate presso le strutture
ministeriali circondariali presso cui ha prestato servizio.
Lamenta la omessa
ponderazione del parere formulato a più riprese dalla Commissione
medico ospedaliera di primo grado, nonché l’acritico recepimento
delle manifestazioni di giudizio espresse dal Comitato di verifica
per le cause di servizio in data 29 ottobre 2009.
Per quanto concerne
la asserita tardività della domanda di riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio ne deduce l’illegittimità
sostenendo di aver avuto piena conoscenza delle patologie anzidette
nell’anno 2008 e non dal 2003 come invece sostenuto
dall’Amministrazione resistente.
Giova osservare, al
fine del decidere, che sulla istanza del ricorrente presentata in
data 23 giugno 2008, volta al riconoscimento della dipendenza da
causa di servizio ed alla concessione dell’equo indennizzo, il
Comitato di verifica risulta aver espresso il rituale parere in data
29 ottobre 2009.
Orbene, nella
circostanza il Comitato di verifica per le cause di servizio ha
espresso le proprie valutazioni affermando, in particolare, riguardo
alla insorgenza della patologia manifestata dal ricorrente
“persistente disturbo dell’umore con elementi depressivi e
disforici” la insussistenza di qualsivoglia dipendenza da causa di
servizio.
Difatti, il Comitato
di verifica ha ritenuto trattarsi di “forma di nevrosi che si
estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro
vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si
innescano di frequente su una personalità predisposta. Non
rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali
relative al servizio idonee, per intensità e durata a favorirne lo
sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi
neppure sotto il profilo concausale, efficiente e determinante……”.
Ebbene, le
articolate doglianze con le quali il ricorrente censura gli atti
oggetto di impugnativa devono considerarsi prive di consistenza,
tenuto conto che per costante insegnamento giurisprudenziale dal
quale il Collegio non ritiene doversi discostare, nella materia del
riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle infermità
o patologie sofferte dal pubblico dipendente, la manifestazione di
giudizio espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio
all’interno della sequenza procedimentale definita con d.p.r. n.
461/2001, costituisce un giudizio conclusivo di sintesi e di
composizione anche dei pareri resi dagli organi intervenuti nel
procedimento ed accertamento definitivo sulla riconducibilità ad
attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione,
in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e
l'infermità medesima.
Trattasi di una
manifestazione di giudizio ampia e complessa, essendo costituito il
Comitato di verifica da professionalità mediche, giuridiche ed
amministrative i cui pareri vengono riuniti nella definitiva e
superiore valutazione adottata all’esito di un complesso
procedimento amministrativo, ex art. 11 del d.p.r. n. 461/2001, la
quale costituisce valutazione discrezionale che, per i conosciuti
limiti del sindacato giurisdizionale, è sindacabile dal giudice
amministrativo nei soli casi in cui le determinazioni assunte siano
affette da illogicità, irrazionalità, irragionevolezza manifeste, o
siano state adottate per erroneità dei presupposti sottesi al
giudizio conclusivo reso.
Difatti, dal quadro
normativo di riferimento delineato dal d.p.r. n. 461/2001, emerge che
il giudizio conclusivo di sintesi e di superiore valutazione
formulato dal Comitato di verifica si impone all'Amministrazione la
quale è tenuta solo a verificare se l'organo in questione,
nell'esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle
considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se
le abbia confutate.
Ciò premesso, il
Collegio rileva come sia il decreto ministeriale che il parere del
Comitato di verifica per le cause di servizio, in epigrafe indicati,
siano immuni dai prospettati vizi di legittimità, essendosi
l’Amministrazione resistente determinata in senso sfavorevole al
ricorrente all’esito di una complessa attività procedimentale che
con motivazione adeguata, logica e razionale ha escluso la
sussistenza di un nesso di causalità tra l’infermità sofferta dal
ricorrente e la dipendenza da causa di servizio, non avendo svolto,
nel caso di specie, le condizioni ambientali in cui è stata prestata
l’attività di servizio il ruolo di causa o di concausa efficiente
e determinante dell’infermità sofferta dal ricorrente.
Occorre
conclusivamente osservare come sia il parere del Comitato per la
verifica delle cause di servizio sia il provvedimento ministeriale
siano caratterizzati da un adeguato ed idoneo percorso istruttorio e
motivazionale immune dai prospettati profili di illegittimità avendo
il Comitato di verifica espresso le proprie valutazioni anche alla
luce delle risultanze espresse dalla competente Commissione medico
ospedaliera.
Ne consegue,
pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il
ricorso deve essere respinto.
Le spese e gli
onorari di giudizio possono essere compensati, fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo,
Presidente
Anna Bottiglieri,
Consigliere
Fabio Mattei,
Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Fabio
Mattei Salvatore Mezzacapo
IL SEGRETARIO
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