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giovedì 6 settembre 2018

TAR 2018: “per l'annullamento del decreto del 9 aprile 2010 del direttore Generale dell’area della previdenza del ministero della giustizia, notificato in data 19 giugno 2010, nella parte in cui esclude la dipendenza dell’accertata infermità da causa di servizio oltre che nella parte in cui accetta la tardività della domanda di indennizzo, in quanto proposta oltre la scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 1 del d.p.r. 461 del 2001.” Pubblicato il 05/09/2018 N. 09155/2018 REG.PROV.COLL. N. 06681/2010 REG.RIC.



TAR 2018: “per l'annullamento del decreto del 9 aprile 2010 del direttore Generale dell’area della previdenza del ministero della giustizia, notificato in data 19 giugno 2010, nella parte in cui esclude la dipendenza dell’accertata infermità da causa di servizio oltre che nella parte in cui accetta la tardività della domanda di indennizzo, in quanto proposta oltre la scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 1 del d.p.r. 461 del 2001.”



Pubblicato il 05/09/2018

N. 09155/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06681/2010 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6681 del 2010, proposto da:
XXX XXX, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Zito, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Balla in Roma, via Lazio, 9;

contro

Ministero della Giustizia (Dap), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto del 9 aprile 2010 del direttore Generale dell’area della previdenza del ministero della giustizia, notificato in data 19 giugno 2010, nella parte in cui esclude la dipendenza dell’accertata infermità da causa di servizio oltre che nella parte in cui accetta la tardività della domanda di indennizzo, in quanto proposta oltre la scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 1 del d.p.r. 461 del 2001.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia (Dap);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2018 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 6681/2010) il sig. XXX XXX ha adito questo Tribunale per l’annullamento del decreto del 9 aprile 2010 del direttore Generale dell’area della previdenza del ministero della giustizia, notificato in data 19 giugno 2010, nella parte in cui esclude la dipendenza dell’accertata infermità da causa di servizio oltre che nella parte in cui accetta la tardività della domanda di indennizzo, in quanto proposta oltre la scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 1 del d.p.r. 461 del 2001.

Parte ricorrente riferisce di essere assistente capo del Corpo della Polizia penitenziaria e di aver prestato servizio con turno dell’orario di servizio estremamente gravosi, nonché di aver svolto la propria attività lavorativa nei padiglioni nelle sezioni della casa circondariale di Rebibbia nei quali è venuta a contatto con numerose situazioni e condizioni patologiche riconducibili ai detenuti in essere inclusi.

Espone di aver sofferto in costanza di servizio di disturbi ansiosi, di insonnia e depressivi, tanto da dover ricorrere a cure mediche specialistiche ed a interventi psicoterapeutici di sostegno.

Riferisce di aver presentato in data 23 giugno 2008 istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle predette patologie unitamente a quella di concessione dell’equo indennizzo, in ragione sia delle usuranti condizioni di lavoro sia dagli accertamenti eseguiti nei suoi riguardi dalla Commissione medico ospedaliera di primo grado da ultimo in data 2.11.2008 in ragione di persistenti disturbi dell’umore e di manifestazioni a carattere depressivo, tali da comportare l’adozione nei confronti dell’odierno istante di un provvedimento nell’anno 2009 di non idoneità permanente alla sicurezza della guida ed al servizio di istituto nel Corpo della Polizia penitenziaria.

Afferma che con decreto ministeriale n. 3241/2010 è stata rigettata la sua istanza di concessione dell’equo indennizzo non essendo stata riconosciuta alcuna dipendenza da causa di servizio delle innanzi specificate patologie, oltre che per tardività nella proposizione della relativa istanza, in considerazione del prodromico parere espresso dal competente Comitato di verifica in data 29 ottobre 2009.

Avverso il succitato decreto il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

a) Omessa considerazione delle valutazioni espresse dalla Commissione medico ospedaliera di primo grado sulle patologie sofferte dal ricorrente e sulla loro insorgenza e dipendenza da causa di servizio, con conseguente erroneità del parere formulato dal Comitato di verifica.

b) Omesso riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie patite dal sig. XXX, tenuto conto della gravosità delle mansioni lavorative svolte e del nesso causale esistente tra l’attività di servizio ed il suo stato di salute accertato dalla Commissione medico ospedaliera di primo grado con verbale del 14 maggio 2009.

c) Omessa considerazione dei rapporti informativi del dipendente elaborati dall’Amministrazione di appartenenza comprovanti la gravosità dei turni e dell’attività di servizio.

d) illegittima preminenza del parere reso dal Comitato di verifica rispetto alle determinazioni conclusive espresse dalla Commissione medico ospedaliera che hanno riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle disfunzioni patologiche sofferte dal ricorrente.

e) Illegittima asserita tardività dell’istanza di concessione dell’equo indennizzo, avendo l’Amministrazione ritenuto coincidente con l’anno 2003 il dies a quo relativo alla conoscenza delle riferite patologie, essendo in tale anno il ricorrente affetto solamente da lievi disturbi del sonno ma non anche dalle gravi patologie manifestatesi nel 2008 e successivamente accertate dalla Commissione medico ospedaliera di primo grado.

Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Ed invero, il sig. XXX chiede l’annullamento del decreto ministeriale nell’epigrafe indicato che ha respinto la sua istanza presentata in data 23 giugno 2008 di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “persistente disturbo dell’umore con elementi depressivi e disforici” e di riconoscimento dell’equo indennizzo.

Con il provvedimento gravato l’Amministrazione della giustizia si è determinata in senso sfavorevole al ricorrente non avendo riconosciuto alla succitata patologia la dipendenza da causa di servizio ed avendo affermato la tardività dell’istanza, ex art. 2, comma 2 del d.p.r. n. 461/2001, rispetto al dies a quo di insorgenza delle asserite infermità, coincidente con la piena relativa conoscibilità da parte dell’odierno istante con la data del 7.10.2003.

Il ricorrente fonda la propria pretesa sulla illegittimità della determinazione ministeriale affermando, in particolare, la sussistenza degli elementi e dei presupposti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie da lui sofferte accertate dalla competente Commissione medico ospedaliera, ed insorte a causa delle gravose condizioni lavorative prestate presso le strutture ministeriali circondariali presso cui ha prestato servizio.

Lamenta la omessa ponderazione del parere formulato a più riprese dalla Commissione medico ospedaliera di primo grado, nonché l’acritico recepimento delle manifestazioni di giudizio espresse dal Comitato di verifica per le cause di servizio in data 29 ottobre 2009.

Per quanto concerne la asserita tardività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ne deduce l’illegittimità sostenendo di aver avuto piena conoscenza delle patologie anzidette nell’anno 2008 e non dal 2003 come invece sostenuto dall’Amministrazione resistente.

Giova osservare, al fine del decidere, che sulla istanza del ricorrente presentata in data 23 giugno 2008, volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed alla concessione dell’equo indennizzo, il Comitato di verifica risulta aver espresso il rituale parere in data 29 ottobre 2009.

Orbene, nella circostanza il Comitato di verifica per le cause di servizio ha espresso le proprie valutazioni affermando, in particolare, riguardo alla insorgenza della patologia manifestata dal ricorrente “persistente disturbo dell’umore con elementi depressivi e disforici” la insussistenza di qualsivoglia dipendenza da causa di servizio.

Difatti, il Comitato di verifica ha ritenuto trattarsi di “forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano di frequente su una personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi neppure sotto il profilo concausale, efficiente e determinante……”.

Ebbene, le articolate doglianze con le quali il ricorrente censura gli atti oggetto di impugnativa devono considerarsi prive di consistenza, tenuto conto che per costante insegnamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ritiene doversi discostare, nella materia del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle infermità o patologie sofferte dal pubblico dipendente, la manifestazione di giudizio espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio all’interno della sequenza procedimentale definita con d.p.r. n. 461/2001, costituisce un giudizio conclusivo di sintesi e di composizione anche dei pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento ed accertamento definitivo sulla riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l'infermità medesima.

Trattasi di una manifestazione di giudizio ampia e complessa, essendo costituito il Comitato di verifica da professionalità mediche, giuridiche ed amministrative i cui pareri vengono riuniti nella definitiva e superiore valutazione adottata all’esito di un complesso procedimento amministrativo, ex art. 11 del d.p.r. n. 461/2001, la quale costituisce valutazione discrezionale che, per i conosciuti limiti del sindacato giurisdizionale, è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli casi in cui le determinazioni assunte siano affette da illogicità, irrazionalità, irragionevolezza manifeste, o siano state adottate per erroneità dei presupposti sottesi al giudizio conclusivo reso.

Difatti, dal quadro normativo di riferimento delineato dal d.p.r. n. 461/2001, emerge che il giudizio conclusivo di sintesi e di superiore valutazione formulato dal Comitato di verifica si impone all'Amministrazione la quale è tenuta solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi e, in caso di disaccordo, se le abbia confutate.

Ciò premesso, il Collegio rileva come sia il decreto ministeriale che il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, in epigrafe indicati, siano immuni dai prospettati vizi di legittimità, essendosi l’Amministrazione resistente determinata in senso sfavorevole al ricorrente all’esito di una complessa attività procedimentale che con motivazione adeguata, logica e razionale ha escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra l’infermità sofferta dal ricorrente e la dipendenza da causa di servizio, non avendo svolto, nel caso di specie, le condizioni ambientali in cui è stata prestata l’attività di servizio il ruolo di causa o di concausa efficiente e determinante dell’infermità sofferta dal ricorrente.

Occorre conclusivamente osservare come sia il parere del Comitato per la verifica delle cause di servizio sia il provvedimento ministeriale siano caratterizzati da un adeguato ed idoneo percorso istruttorio e motivazionale immune dai prospettati profili di illegittimità avendo il Comitato di verifica espresso le proprie valutazioni anche alla luce delle risultanze espresse dalla competente Commissione medico ospedaliera.

Ne consegue, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere respinto.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati, fra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Fabio Mattei, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Mattei Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

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