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giovedì 6 settembre 2018

TAR 2018: “..per l'annullamento con ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 aprile 2005, n. 129 "Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici, e dei periti tecnici della Polizia di Stato"; - del bando del 24 settembre 2013 prot. n. 6328, con cui il Ministero dell'Interno —Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha indetto il "concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato";..” Pubblicato il 05/09/2018 N. 09165/2018 REG.PROV.COLL. N. 02219/2016 REG.RIC.



TAR 2018: “..per l'annullamento con ricorso introduttivo: 
- del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 aprile 2005, n. 129 "Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici, e dei periti tecnici della Polizia di Stato"; 
- del bando del 24 settembre 2013 prot. n. 6328, con cui il Ministero dell'Interno —Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha indetto il "concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato";..”


Pubblicato il 05/09/2018

N. 09165/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02219/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2219 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

xxxx, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Leone e Simona Fell, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Cataldo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

con ricorso introduttivo:

- del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 aprile 2005, n. 129 "Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici, e dei periti tecnici della Polizia di Stato";

- del bando del 24 settembre 2013 prot. n. 6328, con cui il Ministero dell'Interno —Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha indetto il "concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato";

- dell'elenco alfabetico dei candidati idonei alla prova orale, pubblicata solo sul sito http://doppiavela.poliziadistato.it in data 17 dicembre 2015, nella parte in cui non compare parte ricorrente;

- del Decreto del 18 novembre 2013 del Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di nomina della Commissione esaminatrice del concorso interno per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;

- del Decreto del 21 febbraio 2014 del Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza con il quale i componenti supplenti della Commissione esaminatrice sono stati nominati membri titolari, nominando ulteriori membri supplenti;

- di tutti i decreti di successiva modifica di composizione della commissione, ove esistenti;

- del verbale n. 37 della Commissione esaminatrice datato 17 dicembre 2014, con la quale la stessa Commissione ha individuato i criteri di valutazione per la correzione delle prove scritte del concorso interno per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;

- del verbale n. 63 datato 17 marzo 2015 nella parte in cui ha valutato insufficiente l'elaborato di parte ricorrente;

- del giudizio assegnato dalla Commissione esaminatrice in calce allo stesso elaborato;

- di tutti i verbali di valutazione delle prove scritte della Commissione esaminatrice;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

e per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno subito dalla parte ricorrente ordinando la ricorrezione dell'elaborato, nei termini e nei modi funzionali ad assicurarne l'anonimato, ovvero disponendo l'ammissione dello stesso alla prova orale;

con primi motivi aggiunti:

- della graduatoria di merito degli idonei del concorso interno per titoli di servizio ed esami a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con D.M. Interno del 24 settembre 2013, pubblicata con decreto del Ministero dell'interno dell' 8 giugno 2017 nel B.U. del 12 giugno 2017, supplemento straordinario n. 1/11 e nella Gazzetta ufficiale del 27 giugno 2017, nella parte in cui esclude l'odierna parte ricorrente;

- di tutti i documenti e di tutti i verbali redatti in seno alla procedura di revisione della prova scritta del concorso disposta con D.M. Interno del 27 ottobre 2016 posta in essere dalla c.d. "Commissione Piantedosi" mai resi pubblici dalla resistente, e in particolare del verbale con cui la suddetta commissione ha deliberato all'unanimità di non dare luogo ad alcun tipo di attività ricognitoria sugli atti concorsuali;

- dei verbali e delle registrazioni audio e/o video prodotti durante la riunione dello scorso 21 marzo 2017, tenutasi tra il Capo della Polizia Pref. Gabrielli e le associazioni sindacali, mai ostesi dalla resistente;

- dei verbali e delle registrazioni audio e/o video prodotti durante la riunione dello scorso 22 maggio 2017, tenutasi tra il Capo della Polizia Pref. Gabrielli e le associazioni sindacali, mai ostesi dalla resistente;

- del riscontro della istanza di accesso agli atti prot. n.333/B.11B.7/10341 del 14 luglio 2017, con il quale l'Amministrazione resistente ha, "in riscontro all'istanza di accesso ai sensi della legge 241/1990, formulata in nome e per conto dei suoi assistiti, del concorso in oggetto, si trasmette in allegato il documento richiesto, limitatamente alla parte ostensibile, visto l 'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'Interno del 10 maggio 1994, n. 415, di seguito elencato: 1 — Decreto conferma dr.ssa xxx xxx datato 20 marzo 2015";

- della nota del Ministero dell'Interno n. 555/1/67/3107 protocollata in data 11 luglio 2017, con la quale è stato comunicato che il 9° corso di formazione per Vice Ispettore della Polizia di Stato si espleterà dal 12 settembre 2017 all' 11 marzo 2018, nella parte in cui esclude l'odierna parte ricorrente;

con secondi motivi aggiunti:

- della parziale rettifica della graduatoria datata 8 giugno 2017 del concorso interno per titoli di servizio ed esami a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato emanata con decreto del Ministero dell'interno dell'8 marzo 2018 e pubblicata nel B.U. del 9 marzo 2018 supplemento straordinario n. 1/14 ter, nella parte in cui esclude l'odierna parte ricorrente;

- della parziale integrazione e rettifica della graduatoria datata 8 giugno 2017 del concorso interno per titoli di servizio ed esami a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato emanata con decreto del Ministero dell'interno dell'8 marzo 2018 e pubblicata nel B.U. del 9 marzo 2018 supplemento straordinario n. 1/14 quater, nella parte in cui esclude l'odierna parte ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2018, i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che la procedura concorsuale per cui è causa ha riguardato un numero elevato di concorrenti e che dalla copiosa documentazione riguardante la stessa, acquisita in via istruttoria, non è possibile ricavare con certezza gli estremi identificativi della parte ricorrente e, di conseguenza, gli atti concorsuali che la riguardano;

Considerato che, al fine di vagliare le specifiche censure riguardanti la correzione dell’elaborato di parte ricorrente, è necessario acquisire dall’amministrazione resistente una breve nota illustrativa in cui siano indicati chiaramente:

- il numero PERID assegnato alla parte ricorrente;

- il numero progressivo abbinato alla busta contenente l’elaborato della stessa;

- il numero e la data del verbale della commissione esaminatrice del concorso in cui risulta corretto l’elaborato di parte ricorrente;

- il numero e la data del verbale della commissione “Piantedosi” in cui è stata vagliata la rispondenza, del giudizio e del voto attribuito alla parte ricorrente, ai criteri predeterminati dalla commissione di concorso, nonché l'eventuale valutazione resa dalla citata commissione dell'elaborato di che trattasi;

Ritenuto di assegnare all'amministrazione, per provvedere a quanto richiesto, il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, onerando espressamente la parte ricorrente di notificare la presente ordinanza all’amministrazione anche presso la sede effettiva;

Ritenuto di fissare, per l’ulteriore trattazione, l'udienza di discussione del merito alla data del 19 marzo 2019, facultando la parte ricorrente a depositare, nei termini di rito per la produzione di memorie, esclusivamente una breve nota illustrativa contenente gli stessi dati richiesti all’amministrazione in via istruttoria;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima Quater, dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per l’ulteriore trattazione, l'udienza di discussione del merito alla data del 19 marzo 2019.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Laura Marzano Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

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