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venerdì 26 ottobre 2018

DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 123 Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00149) (GU n.250 del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50) Vigente al: 10-11-2018



DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 123

Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di
cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d),  i),  l),  m),
o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00149)

(GU n.250 del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50)


 Vigente al: 10-11-2018 



Capo I
DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DELL'ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO PENITENZIARIO



                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al  codice
penale,   al   codice   di   procedura   penale   e   all'ordinamento
penitenziario,  contenente  la  delega  al  Governo  per  la  riforma
dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare l'articolo 1, commi
82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u);
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale;
  Vista  la  legge  26   luglio   1975,   n.   354,   recante   norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta';
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale;
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395,  recante  ordinamento  del
Corpo di polizia penitenziaria;
  Visto il decreto  legislativo  22  giugno  1999,  n.  230,  recante
riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5  della
legge 30 novembre 1998, n. 419;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230,   concernente   regolamento   recante   norme   sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta';
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 2018;
  Sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone  detenute  o
private della liberta' personale;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 6 settembre 2018;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 2018;
  Su proposta del Ministro della giustizia;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

Modifiche  alle  norme  sull'ordinamento  penitenziario  in  tema  di
                        assistenza sanitaria

  1. L'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e'  sostituito
dal seguente:
  «Art. 11 (Servizio sanitario). - 1. Il servizio sanitario nazionale
opera  negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti  penali  per
minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino  della  medicina
penitenziaria.
  2. Garantisce a ogni istituto  un  servizio  sanitario  rispondente
alle esigenze profilattiche e di cura della  salute  dei  detenuti  e
degli internati.
  3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto  legislativo  22
giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni
azienda sanitaria locale  nel  cui  ambito  e'  ubicato  un  istituto
penitenziario, e' messa a disposizione dei detenuti e degli internati
con idonei mezzi di pubblicita'.
  4. Ove siano  necessarie  cure  o  accertamenti  sanitari  che  non
possono essere apprestati dai servizi sanitari presso  gli  istituti,
gli imputati  sono  trasferiti  in  strutture  sanitarie  esterne  di
diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se  il
giudice e' in composizione collegiale, il provvedimento  e'  adottato
dal presidente. Prima dell'esercizio dell'azione penale  provvede  il
giudice per le indagini preliminari; provvede il  pubblico  ministero
in  caso  di  giudizio  direttissimo  e   fino   alla   presentazione
dell'imputato in udienza per la contestuale convalida dell'arresto in
flagranza. Se e' proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice
che ha emesso il provvedimento impugnato.  Per  i  condannati  e  gli
internati provvede il magistrato di  sorveglianza.  Il  provvedimento
puo' essere modificato per sopravvenute ragioni di  sicurezza  ed  e'
revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato.
  5. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e  gli  internati
trasferiti in strutture sanitarie  esterne  di  diagnosi  e  di  cura
possono non essere sottoposti a  piantonamento  durante  la  degenza,
salvo che sia necessario per la tutela  della  incolumita'  personale
loro o altrui.
  6. Il detenuto o l'internato che si allontana dal luogo di diagnosi
o di cura senza giustificato motivo e' punibile  a  norma  del  primo
comma dell'articolo 385 del codice penale.
  7. All'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto  e  l'internato
sono sottoposti a  visita  medica  generale  e  ricevono  dal  medico
informazioni complete sul proprio stato  di  salute.  Nella  cartella
clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa  a
segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subito
violenze o maltrattamenti e,  fermo  l'obbligo  di  referto,  ne  da'
comunicazione  al  direttore  dell'istituto  e   al   magistrato   di
sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno  diritto  altresi'  di
ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il
periodo di  detenzione  e  all'atto  della  rimessione  in  liberta'.
Durante  la  permanenza  nell'istituto,  l'assistenza  sanitaria   e'
prestata con periodici riscontri, effettuati con cadenza allineata ai
bisogni di salute del detenuto, e si uniforma ai principi  di  metodo
proattivo, di globalita' dell'intervento sulle cause  di  pregiudizio
della  salute,  di  unitarieta'  dei  servizi  e  delle  prestazioni,
d'integrazione dell'assistenza sociale  e  sanitaria  e  di  garanzia
della continuita' terapeutica.
  8. Il medico del servizio sanitario garantisce  quotidianamente  la
visita dei detenuti ammalati e  di  quelli  che  ne  fanno  richiesta
quando  risulta  necessaria  in  base  a  criteri  di  appropriatezza
clinica.  L'Amministrazione  penitenziaria   assicura   il   completo
espletamento delle attivita' sanitarie  senza  limiti  orari  che  ne
impediscono l'effettuazione. Il medico  competente  che  effettua  la
sorveglianza sanitaria  della  struttura  penitenziaria,  secondo  le
disposizioni attuative del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,
controlla l'idoneita' dei soggetti ai lavori  cui  sono  addetti.  In
ogni istituto  penitenziario  per  donne  sono  in  funzione  servizi
speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.
  9. Quando i detenuti  e  gli  internati  sono  trasferiti  e'  loro
garantita  la  necessaria  continuita'  con  il   piano   terapeutico
individuale in corso.
  10. Ai detenuti e agli internati che,  al  momento  della  custodia
cautelare in carcere o dell'esecuzione dell'ordine  di  carcerazione,
abbiano in corso un programma terapeutico ai fini di cui  alla  legge
14 aprile 1982, n. 164, sono assicurati la prosecuzione del programma
e il necessario supporto psicologico.
  11. Nel caso di diagnosi anche sospetta di malattia contagiosa sono
messi  in  atto  tutti  gli  interventi  di  controllo  per   evitare
insorgenza di casi secondari,  compreso  l'isolamento.  Il  direttore
dell'istituto e' immediatamente informato dell'isolamento  e  ne  da'
comunicazione al magistrato di sorveglianza.
  12. I detenuti  e  gli  internati,  possono  richiedere  di  essere
visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria
di loro fiducia.  L'autorizzazione  per  gli  imputati  e'  data  dal
giudice che procede, e per  gli  imputati  dopo  la  pronuncia  della
sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati e' data dal
direttore  dell'istituto.  Con  le  medesime  forme  possono   essere
autorizzati  trattamenti  medici,   chirurgici   e   terapeutici   da
effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e  tecnici
di fiducia nelle  infermerie  o  nei  reparti  clinici  e  chirurgici
all'interno degli istituti, previ  accordi  con  l'azienda  sanitaria
competente e nel rispetto  delle  indicazioni  organizzative  fornite
dalla stessa.
  13. Il direttore generale dell'azienda unita' sanitaria dispone  la
visita almeno due volte l'anno degli istituti  di  prevenzione  e  di
pena, allo scopo  di  accertare,  anche  in  base  alle  segnalazioni
ricevute, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie
infettive e le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti.
  14. Il direttore generale dell'azienda unita'  sanitaria  riferisce
al Ministero della salute e al Ministero della giustizia sulle visite
compiute e sui  provvedimenti  da  adottare,  informando  altresi'  i
competenti  uffici   regionali,   comunali   e   il   magistrato   di
sorveglianza.».
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999,
n. 230, dopo la  parola:  «efficaci»  e'  inserita  la  seguente:  «,
tempestive».
  3. All'articolo 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  30
giugno 2000, n. 230, i commi 6 e 7 sono abrogati.

                               Art. 2

Modifiche alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie
  del codice di procedura penale in tema di assistenza sanitaria.
  1. L'articolo 240 delle norme di  attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del codice di procedura  penale,  approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' abrogato.

Capo II
DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI

                               Art. 3

Modifiche  alle  norme  sull'ordinamento  penitenziario  in  tema  di
                   semplificazione delle procedure

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo  18-ter,  comma  3,  le  lettere  a)  e  b)  sono
sostitute dalle seguenti:
      «a)  nei  confronti  dei  condannati  e  degli  internati,  dal
magistrato di sorveglianza;
      b)  nei  confronti  degli  imputati,   dal   giudice   indicato
nell'articolo 279 del codice  di  procedura  penale;  se  procede  un
giudice in composizione collegiale, il provvedimento e' adottato  dal
presidente del collegio o della corte di assise.»;
    b) all'articolo 30, primo comma, il secondo e  il  terzo  periodo
sono sostituiti dal seguente: «Agli imputati il permesso e'  concesso
dall'autorita' giudiziaria competente a disporre il trasferimento  in
luoghi esterni di cura ai sensi dell'articolo 11.»;
    c) all'articolo 35-bis, comma 1, secondo periodo, le  parole:  «e
ne fa dare  avviso  anche  all'amministrazione  interessata,  che  ha
diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e  richieste»
sono sostituite dalle seguenti: «e ne fa dare avviso,  oltre  che  al
soggetto  che  ha   proposto   reclamo,   anche   all'amministrazione
interessata, a cui e' comunicato contestualmente il  reclamo,  e  che
puo'  comparire  con  un  proprio   dipendente   ovvero   trasmettere
osservazioni e richieste»;
    d) all'articolo 69-bis il comma 5 e' abrogato.

                               Art. 4

 Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione

  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 656, al comma 6  il  periodo:  «Il  tribunale  di
sorveglianza  decide  entro  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento
dell'istanza.»  e'  sostituito  dal  seguente:   «Il   tribunale   di
sorveglianza  decide  non  prima  del  trentesimo  e  non  oltre   il
quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.»;
    b) all'articolo 678:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Il magistrato di sorveglianza,  nelle  materie  attinenti  alle
misure  di  sicurezza  e  alla   dichiarazione   di   abitualita'   o
professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale
di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente
previsto,   procedono,   a   richiesta   del   pubblico    ministero,
dell'interessato, del difensore o di ufficio, a  norma  dell'articolo
666. Quando vi e' motivo di dubitare  dell'identita'  fisica  di  una
persona, procedono comunque a norma dell'articolo 667, comma 4.»;
      2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
  «1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla
rateizzazione  e  alla  conversione  delle  pene   pecuniarie,   alla
remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e  della
liberta' controllata, e il tribunale di sorveglianza,  nelle  materie
relative  alle  richieste   di   riabilitazione,   alla   valutazione
sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla
dichiarazione di estinzione del reato  conseguente  alla  liberazione
condizionale e al differimento dell'esecuzione della  pena  nei  casi
previsti dal primo comma, numeri  1)  e  2),  dell'articolo  146  del
codice penale, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.»;
      3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
  «1-ter. Quando la pena da espiare non e' superiore a un anno e  sei
mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo  656,  comma
5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti
e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e  fissa
un termine entro  il  quale  questi,  con  ordinanza  adottata  senza
formalita', puo'  applicare  in  via  provvisoria  una  delle  misure
menzionate nell'articolo 656, comma 5.  L'ordinanza  di  applicazione
provvisoria della  misura  e'  comunicata  al  pubblico  ministero  e
notificata all'interessato e al difensore, i quali  possono  proporre
opposizione al tribunale di sorveglianza entro il  termine  di  dieci
giorni.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  decorso  il  termine   per
l'opposizione, conferma senza formalita' la decisione del magistrato.
Quando non e' stata emessa o confermata l'ordinanza provvisoria, o e'
stata proposta opposizione, il tribunale di  sorveglianza  procede  a
norma del comma 1. Durante il termine per l'opposizione e  fino  alla
decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza e' sospesa.»;
      4) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3.1. Quando ne fa richiesta l'interessato l'udienza si  svolge  in
forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le  disposizioni
degli articoli 471 e 472.
  3.2.    L'avviso    di    fissazione    dell'udienza,    notificato
all'interessato, contiene, a pena di nullita',  l'avvertimento  della
facolta' di parteciparvi personalmente. Se l'interessato  detenuto  o
internato ne fa richiesta,  il  giudice  dispone  la  traduzione.  Si
applicano in ogni caso le forme e le modalita'  di  partecipazione  a
distanza nei procedimenti  in  camera  di  consiglio  previste  dalla
legge. La partecipazione all'udienza avviene a distanza anche  quando
l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo
stesso e'  detenuto  o  internato  in  un  luogo  posto  fuori  dalla
circoscrizione del giudice. Ove  lo  ritenga  opportuno,  il  giudice
dispone la traduzione dell'interessato.».

                               Art. 5

Modifiche in tema di sopravvenienza di  nuovi  titoli  di  privazione
  della liberta' e di sospensione e revoca delle misure alternative.
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 51-bis il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Quando, durante l'esecuzione di  una  misura  alternativa  alla
detenzione, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena  detentiva,
il pubblico ministero  competente  ai  sensi  dell'articolo  655  del
codice di procedura penale informa immediatamente  il  magistrato  di
sorveglianza formulando  contestualmente  le  proprie  richieste.  Il
magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo  delle  pene,  se
rileva che permangono le condizioni di applicabilita' della misura in
esecuzione,  ne  dispone  con  ordinanza  la  prosecuzione;  in  caso
contrario, ne dispone la cessazione e  ordina  l'accompagnamento  del
condannato in istituto.»;
    b) l'articolo 51-ter e' sostituito dal seguente:
  «Art. 51-ter (Sospensione cautelativa delle misure alternative).  -
1. Se la persona sottoposta  a  misura  alternativa  pone  in  essere
comportamenti suscettibili di determinarne la revoca,  il  magistrato
di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura e' in  esecuzione,
ne da' immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinche'
decida in ordine  alla  prosecuzione,  sostituzione  o  revoca  della
misura.
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il  magistrato  di  sorveglianza
puo' disporre con decreto motivato la provvisoria  sospensione  della
misura alternativa  e  ordinare  l'accompagnamento  in  istituto  del
trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia  se  la
decisione del tribunale non  interviene  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione degli atti.».

                               Art. 6

Modifiche in tema di esecuzione delle pene accessorie  ed  espiazione
                  della pena in misura alternativa

  1. Dopo l'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e'
inserito il seguente:
  «Art. 51-quater  (Disciplina  delle  pene  accessorie  in  caso  di
concessione di misure alternative). - 1. In caso di  applicazione  di
una misura alternativa alla detenzione, sono eseguite anche  le  pene
accessorie, salvo che il giudice che ha concesso  la  misura,  tenuto
conto delle esigenze di  reinserimento  sociale  del  condannato,  ne
disponga la sospensione.
  2. In caso di revoca  della  misura,  ove  disposta  l'applicazione
delle pene accessorie ai sensi del comma  1,  l'esecuzione  ne  viene
sospesa, ma il periodo gia' espiato e' computato ai fini  della  loro
durata.».

                               Art. 7

Ulteriori misure di semplificazione in tema di  accesso  alle  misure
                             alternative

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 47, comma 2, dopo le parole: «per almeno un  mese
in istituto,» sono inserite le seguenti: «se il soggetto e'  recluso,
e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se
l'istanza e' proposta da soggetto in liberta',»;
    b) l'articolo 57 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 57 (Legittimazione alla richiesta di misure). - 1. Le  misure
alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter,  52,  53  e  54
nonche' all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio  2002,  n.  115,  possono  essere  richieste  dal  condannato,
dall'internato, dai loro prossimi congiunti,  dal  difensore,  ovvero
proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.».

                               Art. 8

     Modifiche in tema di comunicazioni e attivita' di controllo

  1. All'articolo 58 della legge 26 luglio  1975,  n.  354,  dopo  il
primo comma sono aggiunti i seguenti: «Alle  attivita'  di  controllo
partecipa,  ove  richiesta,  la  polizia  penitenziaria,  secondo  le
indicazioni del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna e
previo coordinamento con  l'autorita'  di  pubblica  sicurezza.  Tali
attivita' riguardano esclusivamente l'osservanza  delle  prescrizioni
inerenti alla dimora, alla liberta' di  locomozione,  ai  divieti  di
frequentare determinati locali o persone e di detenere armi.
  Le attivita'  di  controllo  sono  svolte  con  modalita'  tali  da
garantire  il  rispetto  dei  diritti  dell'interessato  e  dei  suoi
familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio  possibile  al
processo di reinserimento sociale e la  minore  interferenza  con  lo
svolgimento di attivita' lavorative.».

Capo III
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO IN TEMA DI COMPETENZE DEGLI UFFICI LOCALI DI ESECUZIONE ESTERNA E DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

                               Art. 9

Modifiche in tema di competenze degli  uffici  locali  di  esecuzione
                               esterna

  1. All'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma  2,
lettera b), dopo le parole: «indagini socio-familiari» sono  inserite
le seguenti: «e l'attivita' di osservazione del comportamento».

                               Art. 10

            Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395

  1. All'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1990,  n.  395,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Contribuisce a verificare
il rispetto  delle  prescrizioni  previste  dai  provvedimenti  della
magistratura di sorveglianza.».

Capo IV
DISPOSIZIONI IN TEMA DI VITA PENITENZIARIA

                               Art. 11

Modifiche  alle  norme  sull'ordinamento  penitenziario  in  tema  di
                      trattamento penitenziario

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  1  (Trattamento  e  rieducazione).  -  1.   Il   trattamento
penitenziario deve essere conforme a umanita' e  deve  assicurare  il
rispetto della dignita' della persona. Esso e' improntato ad assoluta
imparzialita', senza discriminazioni in ordine a sesso, identita'  di
genere,  orientamento  sessuale,  razza,   nazionalita',   condizioni
economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose,  e  si
conforma a modelli che favoriscono l'autonomia,  la  responsabilita',
la socializzazione e l'integrazione.
  2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente
esterno, al reinserimento sociale ed e' attuato secondo  un  criterio
di individualizzazione in rapporto alle specifiche  condizioni  degli
interessati.
  3. Ad ogni persona privata della liberta' sono garantiti i  diritti
fondamentali; e' vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
  4. Negli istituti l'ordine  e  la  disciplina  sono  mantenuti  nel
rispetto dei diritti delle persone private della liberta'.
  5. Non possono essere adottate restrizioni non  giustificabili  con
l'esigenza di mantenimento dell'ordine  e  della  disciplina  e,  nei
confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
  6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il  loro
nome.
  7.  Il  trattamento  degli  imputati  deve   essere   rigorosamente
informato al principio per cui essi non  sono  considerati  colpevoli
sino alla condanna definitiva.»;
    b) all'articolo 9 il primo comma e' sostituito dal seguente:
  «Ai detenuti e agli internati e' assicurata un'alimentazione sana e
sufficiente, adeguata all'eta', al sesso, allo stato  di  salute,  al
lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne  fanno  richiesta
e' garantita, ove possibile,  un'alimentazione  rispettosa  del  loro
credo religioso.»;
    c) all'articolo 10 il primo comma e' sostituito dai seguenti:
  «Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto  e'  consentito  di
permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore
al giorno.
  Per  giustificati  motivi  la  permanenza  all'aperto  puo'  essere
ridotta fino a due ore al  giorno  con  provvedimento  del  direttore
dell'istituto.  Il  provvedimento  e'  comunicato   al   provveditore
regionale  dell'amministrazione  penitenziaria  e  al  magistrato  di
sorveglianza.
  Gli spazi  destinati  alla  permanenza  all'aperto  devono  offrire
possibilita' di protezione dagli agenti atmosferici.»;
    d) all'articolo 13 il primo, secondo, terzo e quarto  comma  sono
sostituiti dai seguenti:
  «Il  trattamento  penitenziario  deve  rispondere  ai   particolari
bisogni della  personalita'  di  ciascun  soggetto,  incoraggiare  le
attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno
per il reinserimento sociale.
  Nei confronti dei  condannati  e  degli  internati  e'  predisposta
l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze
psicofisiche o le altre cause che  hanno  condotto  al  reato  e  per
proporre un idoneo programma di reinserimento.
  Nell'ambito   dell'osservazione    e'    offerta    all'interessato
l'opportunita' di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle
motivazioni e sulle  conseguenze  prodotte,  in  particolare  per  la
vittima, nonche' sulle possibili azioni di riparazione.
  L'osservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione e  proseguita
nel corso di essa. Per ciascun condannato e  internato,  in  base  ai
risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito  al
trattamento rieducativo ed e' compilato il relativo programma, che e'
integrato o modificato secondo le esigenze  che  si  prospettano  nel
corso dell'esecuzione. La prima formulazione  e'  redatta  entro  sei
mesi dall'inizio dall'esecuzione.
  Le  indicazioni  generali  e  particolari  del   trattamento   sono
inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella
cartella personale che segue l'interessato nei suoi  trasferimenti  e
nella  quale  sono  successivamente   annotati   gli   sviluppi   del
trattamento praticato e i suoi risultati.»;
    e) all'articolo 14:
      1) al primo comma e' premesso il seguente:
  «I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a  un
istituto quanto piu'  vicino  possibile  alla  stabile  dimora  della
famiglia o,  se  individuabile,  al  proprio  centro  di  riferimento
sociale, salvi specifici motivi contrari.»;
      2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  «L'assegnazione  dei  condannati  e  degli  internati  ai   singoli
istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun  istituto  sono
disposti con particolare riguardo alla possibilita'  di  procedere  a
trattamento rieducativo comune e all'esigenza  di  evitare  influenze
nocive reciproche.»;
      3) il quinto comma e' sostituito dai seguenti:
  «Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli  maschili  o
in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le  attivita'
trattamentali.
  Alle madri e' consentito di tenere  presso  di  se'  i  figli  fino
all'eta' di tre anni. Per la cura e  l'assistenza  dei  bambini  sono
organizzati appositi asili nido.
  L'assegnazione dei detenuti e  degli  internati,  per  i  quali  si
possano temere aggressioni o sopraffazioni da  parte  della  restante
popolazione detenuta, in ragione  solo  dell'identita'  di  genere  o
dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in
sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale  previo
consenso degli  interessati  i  quali,  in  caso  contrario,  saranno
assegnati  a  sezioni  ordinarie.  E'  in  ogni  caso  garantita   la
partecipazione  ad  attivita'  trattamentali,   eventualmente   anche
insieme alla restante popolazione detenuta.»;
      f) all'articolo 15 il primo comma e' sostituito dal seguente:
  «Il  trattamento  del  condannato  e   dell'internato   e'   svolto
avvalendosi   principalmente   dell'istruzione,   della    formazione
professionale,  del  lavoro,  della  partecipazione  a  progetti   di
pubblica  utilita',  della  religione,  delle  attivita'   culturali,
ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti  con  il  mondo
esterno e i rapporti con la famiglia.»;
      g) all'articolo 18:
        1) al primo comma le parole:  «nonche'  con  il  garante  dei
diritti dei detenuti,» sono soppresse;
        2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  «I detenuti e gli internati  hanno  diritto  di  conferire  con  il
difensore, fermo quanto previsto  dall'articolo  104  del  codice  di
procedura penale, sin  dall'inizio  dell'esecuzione  della  misura  o
della pena. Hanno altresi' diritto di avere colloqui e corrispondenza
con i garanti dei diritti dei detenuti.»;
        3) al secondo comma, dopo il primo periodo, sono  aggiunti  i
seguenti:
  «I locali destinati ai colloqui con i  familiari  favoriscono,  ove
possibile, una dimensione riservata del colloquio  e  sono  collocati
preferibilmente   in   prossimita'    dell'ingresso    dell'istituto.
Particolare cura e'  dedicata  ai  colloqui  con  i  minori  di  anni
quattordici.»;
        4) dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:
  «Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di  esprimere
le proprie opinioni, anche  usando  gli  strumenti  di  comunicazione
disponibili e previsti dal regolamento.
  L'informazione e' garantita per mezzo dell'accesso a  quotidiani  e
siti informativi con le cautele previste dal regolamento.»;
        5) l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  «Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati  fino
alla  pronuncia  della  sentenza  di  primo  grado,  i  permessi   di
colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza  telefonica  e  agli
altri  tipi  di  comunicazione  sono  di  competenza   dell'autorita'
giudiziaria che procede individuata ai sensi dell'articolo 11,  comma
4. Dopo la pronuncia  della  sentenza  di  primo  grado  provvede  il
direttore dell'istituto.»;
      h) all'articolo 19:
        1) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
  «Tramite la programmazione di iniziative specifiche, e'  assicurata
parita' di accesso delle donne detenute e internate  alla  formazione
culturale e professionale.
  Speciale  attenzione  e'  dedicata  all'integrazione  dei  detenuti
stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e  la
conoscenza dei principi costituzionali.»;
        2) il quarto comma e' sostituito dai seguenti:
  «Sono  agevolati  la  frequenza  e  il   compimento   degli   studi
universitari e tecnici  superiori,  anche  attraverso  convenzioni  e
protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con  istituti  di
formazione tecnica superiore,  nonche'  l'ammissione  di  detenuti  e
internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.»;
      i)  all'articolo  27,  secondo  comma,  le  parole:  «e   dagli
assistenti  sociali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «,   dagli
assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell'istituto
ai sensi dell'articolo 80, quarto comma,»;
      l) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 31 (Costituzione delle rappresentanze dei  detenuti  e  degli
internati). - 1. Le rappresentanze dei  detenuti  e  degli  internati
previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono  nominate  per  sorteggio
secondo le modalita' indicate dal regolamento interno dell'istituto.
  2. Negli istituti penitenziari che ospitano  sezioni  femminili  la
rappresentanza comprende anche una detenuta o internata.»;
      m) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  33  (Isolamento).   -   1.   Negli   istituti   penitenziari
l'isolamento continuo e' ammesso:
    a) quando e' prescritto per ragioni sanitarie;
    b) durante l'esecuzione della  sanzione  della  esclusione  dalle
attivita' in comune;
    c) per gli indagati e imputati se  vi  sono  ragioni  di  cautela
processuale; il provvedimento dell'autorita'  giudiziaria  competente
indica la durata e le ragioni dell'isolamento.
  2.  Il   regolamento   specifica   le   modalita'   di   esecuzione
dell'isolamento.
  3.  Durante  la  sottoposizione  all'isolamento  non  sono  ammesse
limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione  di  quelle
funzionali alle ragioni che lo hanno determinato.
  4. L'isolamento non preclude l'esercizio del diritto di  effettuare
colloqui visivi con i soggetti autorizzati.»;
      n) all'articolo  36,  dopo  il  primo  comma,  e'  aggiunto  il
seguente:
  «Nell'applicazione della sanzione si tiene conto del  programma  di
trattamento in corso.»;
      o) all'articolo 40 il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  «Le altre sanzioni sono deliberate  dal  consiglio  di  disciplina,
composto dal direttore o,  in  caso  di  suo  legittimo  impedimento,
dall'impiegato piu' elevato in  grado  con  funzioni  di  presidente,
dall'educatore e da  un  professionista  esperto  nominato  ai  sensi
dell'articolo 80.»;
      p) all'articolo 42 il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
  «Nel disporre i trasferimenti i soggetti  sono  comunque  destinati
agli istituti piu' vicini alla loro dimora  o  a  quella  della  loro
famiglia  ovvero  al  loro  centro   di   riferimento   sociale,   da
individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione,  di
lavoro o salute.  L'amministrazione  penitenziaria  da'  conto  delle
ragioni che ne giustificano la deroga.
  Sulla richiesta di trasferimento da  parte  dei  detenuti  e  degli
internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di  salute
o  familiari  l'amministrazione  penitenziaria  provvede,  con   atto
motivato, entro sessanta giorni.»;
      q) all'articolo 43  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente:  «I
detenuti e gli internati sono  dimessi  con  documenti  di  identita'
validi,   ove   sussistano   i   presupposti   per    il    rilascio.
L'amministrazione  penitenziaria  a  tal   fine   si   avvale   della
collaborazione degli enti locali.»;
      r) all'articolo 45:
        1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«e aiuti economico-sociali»;
        2) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
  «Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo
3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328,  il  detenuto  o
l'internato  privo  di   residenza   anagrafica   e'   iscritto,   su
segnalazione del direttore, nei registri della popolazione  residente
del comune dove e' ubicata la struttura. Al condannato  e'  richiesto
di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e
quella presso la struttura ove e'  detenuto  o  internato.  L'opzione
puo' essere in ogni tempo modificata.»;
      s) all'articolo 80, quarto comma, dopo le parole: «criminologia
clinica,» sono inserite le seguenti: «nonche' di mediatori  culturali
e interpreti,».

                               Art. 12

                      Disposizioni finanziarie

  1. Per le finalita' di cui all'articolo 11, comma 1, lettere  c)  e
s), e' autorizzata, rispettivamente, la spesa di 1.050.000  euro  per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1.440.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2018.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1,  pari  a  2.490.000  euro  per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 1.440.000 euro annui a  decorrere
dall'anno 2020, si provvede  mediante  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  ad  eccezione   delle
disposizioni di cui all'articolo 11 comma 1, lettere  c)  e  s),  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
  5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,  le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti del presente decreto
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2018

                             MATTARELLA

                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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