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venerdì 26 ottobre 2018
DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 123 Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00149) (GU n.250 del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50) Vigente al: 10-11-2018
DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 123
Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di
cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m),
o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00149)
(GU n.250 del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50)
Vigente al: 10-11-2018
Capo I
DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DELL'ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO PENITENZIARIO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento
penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma
dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare l'articolo 1, commi
82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u);
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
approvazione del testo definitivo del codice penale;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante
riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della
legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230, concernente regolamento recante norme sull'ordinamento
penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta';
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 2018;
Sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o
private della liberta' personale;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 6 settembre 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 2018;
Su proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di
assistenza sanitaria
1. L'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 11 (Servizio sanitario). - 1. Il servizio sanitario nazionale
opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina
penitenziaria.
2. Garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente
alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e
degli internati.
3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22
giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni
azienda sanitaria locale nel cui ambito e' ubicato un istituto
penitenziario, e' messa a disposizione dei detenuti e degli internati
con idonei mezzi di pubblicita'.
4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non
possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti,
gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di
diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se il
giudice e' in composizione collegiale, il provvedimento e' adottato
dal presidente. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il
giudice per le indagini preliminari; provvede il pubblico ministero
in caso di giudizio direttissimo e fino alla presentazione
dell'imputato in udienza per la contestuale convalida dell'arresto in
flagranza. Se e' proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice
che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli
internati provvede il magistrato di sorveglianza. Il provvedimento
puo' essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed e'
revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato.
5. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati
trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura
possono non essere sottoposti a piantonamento durante la degenza,
salvo che sia necessario per la tutela della incolumita' personale
loro o altrui.
6. Il detenuto o l'internato che si allontana dal luogo di diagnosi
o di cura senza giustificato motivo e' punibile a norma del primo
comma dell'articolo 385 del codice penale.
7. All'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto e l'internato
sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico
informazioni complete sul proprio stato di salute. Nella cartella
clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa a
segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subito
violenze o maltrattamenti e, fermo l'obbligo di referto, ne da'
comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di
sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresi' di
ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il
periodo di detenzione e all'atto della rimessione in liberta'.
Durante la permanenza nell'istituto, l'assistenza sanitaria e'
prestata con periodici riscontri, effettuati con cadenza allineata ai
bisogni di salute del detenuto, e si uniforma ai principi di metodo
proattivo, di globalita' dell'intervento sulle cause di pregiudizio
della salute, di unitarieta' dei servizi e delle prestazioni,
d'integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria e di garanzia
della continuita' terapeutica.
8. Il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la
visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta
quando risulta necessaria in base a criteri di appropriatezza
clinica. L'Amministrazione penitenziaria assicura il completo
espletamento delle attivita' sanitarie senza limiti orari che ne
impediscono l'effettuazione. Il medico competente che effettua la
sorveglianza sanitaria della struttura penitenziaria, secondo le
disposizioni attuative del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
controlla l'idoneita' dei soggetti ai lavori cui sono addetti. In
ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi
speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.
9. Quando i detenuti e gli internati sono trasferiti e' loro
garantita la necessaria continuita' con il piano terapeutico
individuale in corso.
10. Ai detenuti e agli internati che, al momento della custodia
cautelare in carcere o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione,
abbiano in corso un programma terapeutico ai fini di cui alla legge
14 aprile 1982, n. 164, sono assicurati la prosecuzione del programma
e il necessario supporto psicologico.
11. Nel caso di diagnosi anche sospetta di malattia contagiosa sono
messi in atto tutti gli interventi di controllo per evitare
insorgenza di casi secondari, compreso l'isolamento. Il direttore
dell'istituto e' immediatamente informato dell'isolamento e ne da'
comunicazione al magistrato di sorveglianza.
12. I detenuti e gli internati, possono richiedere di essere
visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria
di loro fiducia. L'autorizzazione per gli imputati e' data dal
giudice che procede, e per gli imputati dopo la pronuncia della
sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati e' data dal
direttore dell'istituto. Con le medesime forme possono essere
autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da
effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici
di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici
all'interno degli istituti, previ accordi con l'azienda sanitaria
competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite
dalla stessa.
13. Il direttore generale dell'azienda unita' sanitaria dispone la
visita almeno due volte l'anno degli istituti di prevenzione e di
pena, allo scopo di accertare, anche in base alle segnalazioni
ricevute, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie
infettive e le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti.
14. Il direttore generale dell'azienda unita' sanitaria riferisce
al Ministero della salute e al Ministero della giustizia sulle visite
compiute e sui provvedimenti da adottare, informando altresi' i
competenti uffici regionali, comunali e il magistrato di
sorveglianza.».
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999,
n. 230, dopo la parola: «efficaci» e' inserita la seguente: «,
tempestive».
3. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 2000, n. 230, i commi 6 e 7 sono abrogati.
Art. 2
Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale in tema di assistenza sanitaria.
1. L'articolo 240 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' abrogato.
Capo II
DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI
Art. 3
Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di
semplificazione delle procedure
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 18-ter, comma 3, le lettere a) e b) sono
sostitute dalle seguenti:
«a) nei confronti dei condannati e degli internati, dal
magistrato di sorveglianza;
b) nei confronti degli imputati, dal giudice indicato
nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un
giudice in composizione collegiale, il provvedimento e' adottato dal
presidente del collegio o della corte di assise.»;
b) all'articolo 30, primo comma, il secondo e il terzo periodo
sono sostituiti dal seguente: «Agli imputati il permesso e' concesso
dall'autorita' giudiziaria competente a disporre il trasferimento in
luoghi esterni di cura ai sensi dell'articolo 11.»;
c) all'articolo 35-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: «e
ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha
diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste»
sono sostituite dalle seguenti: «e ne fa dare avviso, oltre che al
soggetto che ha proposto reclamo, anche all'amministrazione
interessata, a cui e' comunicato contestualmente il reclamo, e che
puo' comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere
osservazioni e richieste»;
d) all'articolo 69-bis il comma 5 e' abrogato.
Art. 4
Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione
1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 656, al comma 6 il periodo: «Il tribunale di
sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento
dell'istanza.» e' sostituito dal seguente: «Il tribunale di
sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il
quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.»;
b) all'articolo 678:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle
misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualita' o
professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale
di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente
previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero,
dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo
666. Quando vi e' motivo di dubitare dell'identita' fisica di una
persona, procedono comunque a norma dell'articolo 667, comma 4.»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla
rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla
remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della
liberta' controllata, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie
relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione
sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla
dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione
condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi
previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del
codice penale, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.»;
3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Quando la pena da espiare non e' superiore a un anno e sei
mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, comma
5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti
e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa
un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza
formalita', puo' applicare in via provvisoria una delle misure
menzionate nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza di applicazione
provvisoria della misura e' comunicata al pubblico ministero e
notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre
opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci
giorni. Il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per
l'opposizione, conferma senza formalita' la decisione del magistrato.
Quando non e' stata emessa o confermata l'ordinanza provvisoria, o e'
stata proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza procede a
norma del comma 1. Durante il termine per l'opposizione e fino alla
decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza e' sospesa.»;
4) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3.1. Quando ne fa richiesta l'interessato l'udienza si svolge in
forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni
degli articoli 471 e 472.
3.2. L'avviso di fissazione dell'udienza, notificato
all'interessato, contiene, a pena di nullita', l'avvertimento della
facolta' di parteciparvi personalmente. Se l'interessato detenuto o
internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si
applicano in ogni caso le forme e le modalita' di partecipazione a
distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla
legge. La partecipazione all'udienza avviene a distanza anche quando
l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo
stesso e' detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla
circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice
dispone la traduzione dell'interessato.».
Art. 5
Modifiche in tema di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione
della liberta' e di sospensione e revoca delle misure alternative.
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 51-bis il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando, durante l'esecuzione di una misura alternativa alla
detenzione, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva,
il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655 del
codice di procedura penale informa immediatamente il magistrato di
sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste. Il
magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se
rileva che permangono le condizioni di applicabilita' della misura in
esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso
contrario, ne dispone la cessazione e ordina l'accompagnamento del
condannato in istituto.»;
b) l'articolo 51-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 51-ter (Sospensione cautelativa delle misure alternative). -
1. Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere
comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato
di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura e' in esecuzione,
ne da' immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinche'
decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della
misura.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza
puo' disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della
misura alternativa e ordinare l'accompagnamento in istituto del
trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la
decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla
ricezione degli atti.».
Art. 6
Modifiche in tema di esecuzione delle pene accessorie ed espiazione
della pena in misura alternativa
1. Dopo l'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e'
inserito il seguente:
«Art. 51-quater (Disciplina delle pene accessorie in caso di
concessione di misure alternative). - 1. In caso di applicazione di
una misura alternativa alla detenzione, sono eseguite anche le pene
accessorie, salvo che il giudice che ha concesso la misura, tenuto
conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato, ne
disponga la sospensione.
2. In caso di revoca della misura, ove disposta l'applicazione
delle pene accessorie ai sensi del comma 1, l'esecuzione ne viene
sospesa, ma il periodo gia' espiato e' computato ai fini della loro
durata.».
Art. 7
Ulteriori misure di semplificazione in tema di accesso alle misure
alternative
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 47, comma 2, dopo le parole: «per almeno un mese
in istituto,» sono inserite le seguenti: «se il soggetto e' recluso,
e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se
l'istanza e' proposta da soggetto in liberta',»;
b) l'articolo 57 e' sostituito dal seguente:
«Art. 57 (Legittimazione alla richiesta di misure). - 1. Le misure
alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter, 52, 53 e 54
nonche' all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato,
dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero
proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.».
Art. 8
Modifiche in tema di comunicazioni e attivita' di controllo
1. All'articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il
primo comma sono aggiunti i seguenti: «Alle attivita' di controllo
partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le
indicazioni del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna e
previo coordinamento con l'autorita' di pubblica sicurezza. Tali
attivita' riguardano esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni
inerenti alla dimora, alla liberta' di locomozione, ai divieti di
frequentare determinati locali o persone e di detenere armi.
Le attivita' di controllo sono svolte con modalita' tali da
garantire il rispetto dei diritti dell'interessato e dei suoi
familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al
processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo
svolgimento di attivita' lavorative.».
Capo III
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO IN TEMA DI COMPETENZE DEGLI UFFICI LOCALI DI ESECUZIONE ESTERNA E DELLA POLIZIA PENITENZIARIA
Art. 9
Modifiche in tema di competenze degli uffici locali di esecuzione
esterna
1. All'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 2,
lettera b), dopo le parole: «indagini socio-familiari» sono inserite
le seguenti: «e l'attivita' di osservazione del comportamento».
Art. 10
Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395
1. All'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Contribuisce a verificare
il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della
magistratura di sorveglianza.».
Capo IV
DISPOSIZIONI IN TEMA DI VITA PENITENZIARIA
Art. 11
Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di
trattamento penitenziario
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Trattamento e rieducazione). - 1. Il trattamento
penitenziario deve essere conforme a umanita' e deve assicurare il
rispetto della dignita' della persona. Esso e' improntato ad assoluta
imparzialita', senza discriminazioni in ordine a sesso, identita' di
genere, orientamento sessuale, razza, nazionalita', condizioni
economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si
conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilita',
la socializzazione e l'integrazione.
2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente
esterno, al reinserimento sociale ed e' attuato secondo un criterio
di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli
interessati.
3. Ad ogni persona privata della liberta' sono garantiti i diritti
fondamentali; e' vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel
rispetto dei diritti delle persone private della liberta'.
5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con
l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei
confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro
nome.
7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente
informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli
sino alla condanna definitiva.»;
b) all'articolo 9 il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Ai detenuti e agli internati e' assicurata un'alimentazione sana e
sufficiente, adeguata all'eta', al sesso, allo stato di salute, al
lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta
e' garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro
credo religioso.»;
c) all'articolo 10 il primo comma e' sostituito dai seguenti:
«Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto e' consentito di
permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore
al giorno.
Per giustificati motivi la permanenza all'aperto puo' essere
ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore
dell'istituto. Il provvedimento e' comunicato al provveditore
regionale dell'amministrazione penitenziaria e al magistrato di
sorveglianza.
Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire
possibilita' di protezione dagli agenti atmosferici.»;
d) all'articolo 13 il primo, secondo, terzo e quarto comma sono
sostituiti dai seguenti:
«Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari
bisogni della personalita' di ciascun soggetto, incoraggiare le
attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno
per il reinserimento sociale.
Nei confronti dei condannati e degli internati e' predisposta
l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze
psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per
proporre un idoneo programma di reinserimento.
Nell'ambito dell'osservazione e' offerta all'interessato
l'opportunita' di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle
motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la
vittima, nonche' sulle possibili azioni di riparazione.
L'osservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita
nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai
risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al
trattamento rieducativo ed e' compilato il relativo programma, che e'
integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel
corso dell'esecuzione. La prima formulazione e' redatta entro sei
mesi dall'inizio dall'esecuzione.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono
inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella
cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e
nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del
trattamento praticato e i suoi risultati.»;
e) all'articolo 14:
1) al primo comma e' premesso il seguente:
«I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un
istituto quanto piu' vicino possibile alla stabile dimora della
famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento
sociale, salvi specifici motivi contrari.»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli
istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono
disposti con particolare riguardo alla possibilita' di procedere a
trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze
nocive reciproche.»;
3) il quinto comma e' sostituito dai seguenti:
«Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o
in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attivita'
trattamentali.
Alle madri e' consentito di tenere presso di se' i figli fino
all'eta' di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono
organizzati appositi asili nido.
L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si
possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante
popolazione detenuta, in ragione solo dell'identita' di genere o
dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in
sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo
consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno
assegnati a sezioni ordinarie. E' in ogni caso garantita la
partecipazione ad attivita' trattamentali, eventualmente anche
insieme alla restante popolazione detenuta.»;
f) all'articolo 15 il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Il trattamento del condannato e dell'internato e' svolto
avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione
professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di
pubblica utilita', della religione, delle attivita' culturali,
ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo
esterno e i rapporti con la famiglia.»;
g) all'articolo 18:
1) al primo comma le parole: «nonche' con il garante dei
diritti dei detenuti,» sono soppresse;
2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il
difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di
procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o
della pena. Hanno altresi' diritto di avere colloqui e corrispondenza
con i garanti dei diritti dei detenuti.»;
3) al secondo comma, dopo il primo periodo, sono aggiunti i
seguenti:
«I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove
possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati
preferibilmente in prossimita' dell'ingresso dell'istituto.
Particolare cura e' dedicata ai colloqui con i minori di anni
quattordici.»;
4) dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:
«Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere
le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione
disponibili e previsti dal regolamento.
L'informazione e' garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e
siti informativi con le cautele previste dal regolamento.»;
5) l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
«Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati fino
alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di
colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli
altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorita'
giudiziaria che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma
4. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il
direttore dell'istituto.»;
h) all'articolo 19:
1) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
«Tramite la programmazione di iniziative specifiche, e' assicurata
parita' di accesso delle donne detenute e internate alla formazione
culturale e professionale.
Speciale attenzione e' dedicata all'integrazione dei detenuti
stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la
conoscenza dei principi costituzionali.»;
2) il quarto comma e' sostituito dai seguenti:
«Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi
universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e
protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di
formazione tecnica superiore, nonche' l'ammissione di detenuti e
internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.»;
i) all'articolo 27, secondo comma, le parole: «e dagli
assistenti sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, dagli
assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell'istituto
ai sensi dell'articolo 80, quarto comma,»;
l) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli
internati). - 1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati
previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio
secondo le modalita' indicate dal regolamento interno dell'istituto.
2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la
rappresentanza comprende anche una detenuta o internata.»;
m) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Isolamento). - 1. Negli istituti penitenziari
l'isolamento continuo e' ammesso:
a) quando e' prescritto per ragioni sanitarie;
b) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle
attivita' in comune;
c) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela
processuale; il provvedimento dell'autorita' giudiziaria competente
indica la durata e le ragioni dell'isolamento.
2. Il regolamento specifica le modalita' di esecuzione
dell'isolamento.
3. Durante la sottoposizione all'isolamento non sono ammesse
limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle
funzionali alle ragioni che lo hanno determinato.
4. L'isolamento non preclude l'esercizio del diritto di effettuare
colloqui visivi con i soggetti autorizzati.»;
n) all'articolo 36, dopo il primo comma, e' aggiunto il
seguente:
«Nell'applicazione della sanzione si tiene conto del programma di
trattamento in corso.»;
o) all'articolo 40 il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina,
composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento,
dall'impiegato piu' elevato in grado con funzioni di presidente,
dall'educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi
dell'articolo 80.»;
p) all'articolo 42 il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
«Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati
agli istituti piu' vicini alla loro dimora o a quella della loro
famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da
individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di
lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria da' conto delle
ragioni che ne giustificano la deroga.
Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli
internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute
o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto
motivato, entro sessanta giorni.»;
q) all'articolo 43 e' aggiunto, in fine, il seguente: «I
detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identita'
validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio.
L'amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della
collaborazione degli enti locali.»;
r) all'articolo 45:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e aiuti economico-sociali»;
2) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo
3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o
l'internato privo di residenza anagrafica e' iscritto, su
segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente
del comune dove e' ubicata la struttura. Al condannato e' richiesto
di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e
quella presso la struttura ove e' detenuto o internato. L'opzione
puo' essere in ogni tempo modificata.»;
s) all'articolo 80, quarto comma, dopo le parole: «criminologia
clinica,» sono inserite le seguenti: «nonche' di mediatori culturali
e interpreti,».
Art. 12
Disposizioni finanziarie
1. Per le finalita' di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e
s), e' autorizzata, rispettivamente, la spesa di 1.050.000 euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1.440.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2018.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.490.000 euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 1.440.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle
disposizioni di cui all'articolo 11 comma 1, lettere c) e s), non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti del presente decreto
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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