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venerdì 26 ottobre 2018
DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 124 Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00150) (GU n.250 del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50) Vigente al: 10-11-2018
DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 124
Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e
lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo
1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno
2017, n. 103. (18G00150)
(GU n.250 del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50)
Vigente al: 10-11-2018
Capo I
Disposizioni in tema di vita penitenziaria
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento
penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma
dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare l'articolo 1, commi
82, 83, 85, lettere g), h) e r);
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta';
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, recante
attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria
e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi
penitenziari, a norma dell'articolo 30, comma 4, lettere a) e b),
della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, recante
disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o
private della liberta' personale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 2018;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alle norme sull'ordinamento
penitenziario in tema di trattamento penitenziario
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 5 il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le
esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di
attivita' lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive
e religiose.»;
b) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Locali di soggiorno e di pernottamento). - 1. I locali nei
quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere
di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale
in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per
il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di
servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali
devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.
2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al
fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione
cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica.
3. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate
di uno o piu' posti.
4. Particolare cura e' impiegata nella scelta di quei soggetti che
sono collocati in camere a piu' posti.
5. Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che
particolari situazioni dell'istituto non lo consentano, e'
preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo il
pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere
assegnato a camere a piu' posti.
6. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati e' garantito
il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari
situazioni dell'istituto non lo consentano.
7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il
proprio letto.»;
c) all'articolo 8 il primo comma e' sostituito dai seguenti:
«E' assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e
sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda,
nonche' di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della
persona.
Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente
areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la
riservatezza.».
2. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Capo II
Disposizioni in tema di lavoro penitenziario
Art. 2
Modifiche alle norme sull'ordinamento
penitenziario in tema di lavoro penitenziario
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Lavoro). - 1. Negli istituti penitenziari e nelle
strutture ove siano eseguite misure privative della liberta' devono
essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli
internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione
professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti,
all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi
attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli
internati. Possono, altresi', essere istituite lavorazioni
organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi
di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o
privati.
2. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed e'
remunerato.
3. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono
riflettere quelli del lavoro nella societa' libera al fine di far
acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle
normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento
sociale.
4. Presso ogni istituto penitenziario e' istituita una commissione
composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai
responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica,
dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un
funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal
direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un
rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e
un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
territoriale. Per ogni componente viene indicato un supplente. La
commissione delibera a maggioranza dei presenti. Ai componenti della
commissione non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni
di presenza, indennita', rimborsi spese e altri emolumenti comunque
denominati.
5. La commissione di cui al comma 4, dandone adeguata pubblicita',
provvede a:
a) formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per
l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo
conto esclusivamente dell'anzianita' di disoccupazione maturata
durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi
familiari e delle abilita' lavorative possedute, e privilegiando, a
parita' di condizioni, i condannati, con esclusione dei detenuti e
degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di
cui all'articolo 14-bis;
b) individuare le attivita' lavorative o i posti di lavoro ai
quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati,
in deroga agli elenchi di cui alla lettera a);
c) stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro
alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto
delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria.
6. Alle riunioni della commissione partecipa, senza potere
deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati.
7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per specifiche
ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro di cui al
comma 5, lettera a).
8. Gli organi centrali e territoriali dell'amministrazione
penitenziaria stipulano apposite convenzioni di inserimento
lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali
interessati a fornire opportunita' di lavoro a detenuti o internati.
Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento
dell'attivita' lavorativa, la formazione e il trattamento
retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le proposte
di convenzione sono pubblicate a cura del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale. I
soggetti privati disponibili ad accettare le proposte di convenzione
trasmettono al Dipartimento i relativi progetti di intervento
unitamente al curriculum dell'ente. I progetti e i curriculum sono
pubblicati a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
sul proprio sito istituzionale. Della convenzione stipulata e' data
adeguata pubblicita' con le forme previste dal presente comma. Agli
operatori privati, che agiscono per conto degli enti menzionati al
primo periodo, si applica l'articolo 78.
9. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme
di contabilita' generale dello Stato e di quelle di contabilita'
speciale e previa autorizzazione del Ministro della giustizia,
possono vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere
servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e
degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto
conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o
servizi corrispondenti nella zona in cui e' situato l'istituto.
10. I proventi delle manifatture carcerarie e il corrispettivo dei
servizi, prodotti o forniti dall'amministrazione penitenziaria
impiegando l'attivita' lavorativa dei detenuti e degli internati,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
annualmente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, all'apposito capitolo del Ministero della giustizia,
allo scopo di promozione e sviluppo della formazione professionale e
del lavoro dei detenuti e degli internati.
11. I detenuti e gli internati, in considerazione delle loro
attitudini, possono essere ammessi a esercitare, per proprio conto,
attivita' artigianali, intellettuali o artistiche, nell'ambito del
programma di trattamento.
12. I detenuti e gli internati possono essere ammessi a esercitare
attivita' di produzione di beni da destinare all'autoconsumo, anche
in alternativa alla normale attivita' lavorativa. Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite le modalita' di svolgimento
dell'attivita' in autoconsumo, anche mediante l'uso di beni e servizi
dell'amministrazione penitenziaria.
13. La durata delle prestazioni lavorative non puo' superare i
limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono
garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela
assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che
frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini
e' garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela
assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti.
14. Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo
svolgimento di rapporti di lavoro nonche' per l'assunzione della
qualita' di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacita' derivanti da
condanne penali o civili.
15. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia
trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di
attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei
detenuti nell'anno precedente.»;
b) all'articolo 20-bis, comma 2, le parole: «applicando, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'undicesimo comma
dell'art. 20,» sono soppresse;
c) dopo l'articolo 20-bis e' inserito il seguente:
«Art. 20-ter (Lavoro di pubblica utilita'). - 1. I detenuti e gli
internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria
attivita' a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di
pubblica utilita', tenendo conto anche delle specifiche
professionalita' e attitudini lavorative.
2. La partecipazione ai progetti puo' consistere in attivita' da
svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province,
comuni, comunita' montane, unioni di comuni, aziende sanitarie
locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza
sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le attivita'
relative ai progetti possono svolgersi anche all'interno degli
istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere ad oggetto la
gestione o l'esecuzione dei servizi d'istituto.
3. Le attivita' di cui al comma 2 possono essere organizzate
dall'amministrazione penitenziaria anche affidando la direzione
tecnica a persone estranee all'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 20-bis.
4. La partecipazione a progetti di pubblica utilita' deve svolgersi
con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio,
di famiglia e di salute dei condannati e degli internati.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 4, e, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonche' quelle
del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001.
6. I detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo
416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni in esso previste non possono essere
assegnati a prestare la propria attivita' all'esterno dell'istituto.
I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di
pubblica utilita' svolto all'esterno in condizioni idonee a garantire
l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Se si
tratta di detenuti e internati per uno dei delitti indicati nei commi
1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, diversi da quelli indicati
al primo periodo, ai fini di cui all'articolo 21, comma 4, per
l'assegnazione al lavoro di pubblica utilita' svolto all'esterno il
magistrato di sorveglianza tiene prioritariamente conto delle
esigenze di prevenire il pericolo di commissione di altri reati,
della natura del reato commesso, della condotta tenuta, nonche' del
significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua.
7. Il numero e la qualita' dei progetti di pubblica utilita'
promossi dagli istituti penitenziari costituiscono titolo di
priorita' nell'assegnazione agli stessi dei fondi di cui all'articolo
2, comma 2, lettere a) e d), del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, nei termini e secondo le
modalita' stabilite dalle apposite disposizioni di attuazione
adottate dalla Cassa delle ammende.»;
d) all'articolo 21, comma 4-bis, le parole: «la disposizione di
cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'art. 20» sono
sostituite dalle seguenti: «la disposizione di cui al secondo periodo
del comma 13 dell'articolo 20»;
e) all'articolo 21, comma 4-ter, sono soppressi il primo periodo
e, al secondo periodo, la parola «inoltre»;
f) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Determinazione della remunerazione). - 1. La
remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che
lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e'
stabilita, in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro
prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico
previsto dai contratti collettivi.»;
g) all'articolo 25-bis, comma 1, il secondo e il terzo periodo
sono sostituiti dai seguenti:
«Esse sono presiedute dal provveditore regionale
dell'amministrazione penitenziaria e sono composte dal dirigente del
centro per la giustizia minorile, dal direttore dell'ufficio
interdistrettuale dell'esecuzione penale esterna, dai rappresentanti,
in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle
associazioni cooperative, dai rappresentanti della regione che
operino nel settore del lavoro e della formazione professionale e da
un rappresentante di ANPAL. Ai componenti delle commissioni, come
sopra individuate, non spetta la corresponsione di alcun compenso,
gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese e altri emolumenti
comunque denominati.»;
h) dopo l'articolo 25-bis e' inserito il seguente:
«Art. 25-ter (Assistenza per l'accesso alle prestazioni
previdenziali e assistenziali). - 1. L'amministrazione penitenziaria
e' tenuta a rendere disponibile a favore dei detenuti e degli
internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti
pubblici e privati, un servizio di assistenza all'espletamento delle
pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e
previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di politica attiva
del lavoro.»;
i) all'articolo 46 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Coloro che hanno terminato l'espiazione della pena o che non sono
piu' sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in
stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente, all'assegno di
ricollocazione di cui all'articolo 23 del citato decreto, se ne fanno
richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione.»;
l) all'articolo 74, quinto comma, il numero 3) e' abrogato.
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e' integrato dell'importo di 3.000.000 di euro
annui a decorrere dal 2020, anche per le finalita' connesse alla
copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli
infortuni, in favore dei detenuti e degli internati impegnati in
lavori di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 20-ter della legge
26 luglio 1975, n. 354.
3. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 444, le parole: «d'intesa con gli organi periferici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite
dalle seguenti: «d'intesa con ANPAL».
4. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali
comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o
internati che prestano la loro attivita' all'interno degli istituti
penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di
altri enti, pubblici o privati.».
Art. 3
Disposizione transitoria
1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 8, comma
secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificate,
rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del
presente decreto legislativo, acquistano efficacia a decorrere dal 31
dicembre 2021.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, commi 1, lettera a),
e 2, pari a complessivi euro 530.000 per l'anno 2018, ad euro
2.530.000 per l'anno 2019, a euro 5.530.000 per l'anno 2020 e ad euro
3.530.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
riduzione del Fondo per l'attuazione della legge 23 giugno 2017, n.
103, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, commi 1, lettera a), e 2,
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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