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venerdì 26 ottobre 2018

DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 124 Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00150) (GU n.250 del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50) Vigente al: 10-11-2018



DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 124

Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e
lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui  all'articolo
1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e  r),  della  legge  23  giugno
2017, n. 103. (18G00150)

(GU n.250 del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50)


 Vigente al: 10-11-2018 



Capo I
Disposizioni in tema di vita penitenziaria



                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al  codice
penale,   al   codice   di   procedura   penale   e   all'ordinamento
penitenziario,  contenente  la  delega  al  Governo  per  la  riforma
dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare l'articolo 1, commi
82, 83, 85, lettere g), h) e r);
  Vista  la  legge  26   luglio   1975,   n.   354,   recante   norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta';
  Visto il decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  444,  recante
attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria
e  decentramento  di   attribuzioni   ai   provveditorati   regionali
dell'Amministrazione  penitenziaria  ed  agli  istituti   e   servizi
penitenziari, a norma dell'articolo 30, comma 4,  lettere  a)  e  b),
della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
  Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,   recante
disposizioni urgenti in  materia  di  lavori  socialmente  utili,  di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale;
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
  Sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone  detenute  o
private della liberta' personale;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 2018;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

                Modifiche alle norme sull'ordinamento
         penitenziario in tema di trattamento penitenziario

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 5 il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  «Gli edifici penitenziari devono essere dotati  di  locali  per  le
esigenze di vita individuale  e  di  locali  per  lo  svolgimento  di
attivita' lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive
e religiose.»;
    b) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 6 (Locali di soggiorno e di pernottamento). - 1. I locali nei
quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono  essere
di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale  e  artificiale
in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati  per
il tempo in cui le condizioni climatiche  lo  esigono,  e  dotati  di
servizi igienici riservati, decenti e di  tipo  razionale.  I  locali
devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.
  2. Le aree residenziali devono essere dotate  di  spazi  comuni  al
fine  di  consentire  ai  detenuti  e  agli  internati  una  gestione
cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica.
  3. I locali destinati al pernottamento consistono in camere  dotate
di uno o piu' posti.
  4. Particolare cura e' impiegata nella scelta di quei soggetti  che
sono collocati in camere a piu' posti.
  5.  Fatta  salva  contraria  prescrizione  sanitaria  e  salvo  che
particolari  situazioni   dell'istituto   non   lo   consentano,   e'
preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo  il
pernottamento in camere a  un  posto,  ove  non  richieda  di  essere
assegnato a camere a piu' posti.
  6. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati  e'  garantito
il  pernottamento  in  camera  a  un  posto,  salvo  che  particolari
situazioni dell'istituto non lo consentano.
  7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per  il
proprio letto.»;
    c) all'articolo 8 il primo comma e' sostituito dai seguenti:
  «E' assicurato ai  detenuti  e  agli  internati  l'uso  adeguato  e
sufficiente di servizi igienici  e  docce  fornite  di  acqua  calda,
nonche' di altri oggetti necessari alla cura  e  alla  pulizia  della
persona.
  Nelle camere di pernottamento  i  servizi  igienici,  adeguatamente
areati, sono collocati in  uno  spazio  separato,  per  garantire  la
riservatezza.».
  2. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la
spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Capo II
Disposizioni in tema di lavoro penitenziario

                               Art. 2

                Modifiche alle norme sull'ordinamento
            penitenziario in tema di lavoro penitenziario

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 20  (Lavoro).  -  1.  Negli  istituti  penitenziari  e  nelle
strutture ove siano eseguite misure privative della  liberta'  devono
essere favorite in ogni modo la destinazione  dei  detenuti  e  degli
internati al lavoro e la loro partecipazione a  corsi  di  formazione
professionale. A tal fine,  possono  essere  organizzati  e  gestiti,
all'interno  e  all'esterno  dell'istituto,  lavorazioni  e   servizi
attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti  e  degli
internati.   Possono,   altresi',   essere   istituite    lavorazioni
organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi
di formazione professionale organizzati e svolti da enti  pubblici  o
privati.
  2. Il lavoro  penitenziario  non  ha  carattere  afflittivo  ed  e'
remunerato.
  3. L'organizzazione e i  metodi  del  lavoro  penitenziario  devono
riflettere quelli del lavoro nella societa' libera  al  fine  di  far
acquisire ai soggetti una preparazione  professionale  adeguata  alle
normali  condizioni  lavorative  per  agevolarne   il   reinserimento
sociale.
  4. Presso ogni istituto penitenziario e' istituita una  commissione
composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato,  dai
responsabili dell'area sicurezza  e  dell'area  giuridico-pedagogica,
dal  dirigente  sanitario  della  struttura  penitenziaria,   da   un
funzionario  dell'ufficio  per  l'esecuzione  penale   esterna,   dal
direttore del centro per l'impiego  o  da  un  suo  delegato,  da  un
rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e
un  rappresentante  unitariamente  designato   dalle   organizzazioni
sindacali   comparativamente   piu'   rappresentative    a    livello
territoriale. Per ogni componente viene  indicato  un  supplente.  La
commissione delibera a maggioranza dei presenti. Ai componenti  della
commissione non spetta la corresponsione di alcun  compenso,  gettoni
di presenza, indennita', rimborsi spese e altri  emolumenti  comunque
denominati.
  5. La commissione di cui al comma 4, dandone adeguata  pubblicita',
provvede a:
    a) formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per
l'assegnazione al lavoro dei  detenuti  e  degli  internati,  tenendo
conto  esclusivamente  dell'anzianita'  di  disoccupazione   maturata
durante lo  stato  di  detenzione  e  di  internamento,  dei  carichi
familiari e delle abilita' lavorative possedute, e  privilegiando,  a
parita' di condizioni, i condannati, con esclusione  dei  detenuti  e
degli internati sottoposti al regime di sorveglianza  particolare  di
cui all'articolo 14-bis;
    b) individuare le attivita' lavorative o i  posti  di  lavoro  ai
quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o  internati,
in deroga agli elenchi di cui alla lettera a);
    c) stabilire criteri per l'avvicendamento  nei  posti  di  lavoro
alle  dipendenze  dell'amministrazione  penitenziaria,  nel  rispetto
delle  direttive  emanate   dal   dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria.
  6.  Alle  riunioni  della  commissione  partecipa,   senza   potere
deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati.
  7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per  specifiche
ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro di cui  al
comma 5, lettera a).
  8.  Gli  organi  centrali   e   territoriali   dell'amministrazione
penitenziaria   stipulano   apposite   convenzioni   di   inserimento
lavorativo con soggetti pubblici  o  privati  o  cooperative  sociali
interessati a fornire opportunita' di lavoro a detenuti o  internati.
Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di  svolgimento
dell'attivita'   lavorativa,   la   formazione   e   il   trattamento
retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le proposte
di   convenzione   sono   pubblicate   a   cura   del    Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale.  I
soggetti privati disponibili ad accettare le proposte di  convenzione
trasmettono  al  Dipartimento  i  relativi  progetti  di   intervento
unitamente al curriculum dell'ente. I progetti e  i  curriculum  sono
pubblicati a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
sul proprio sito istituzionale. Della convenzione stipulata  e'  data
adeguata pubblicita' con le forme previste dal presente  comma.  Agli
operatori privati, che agiscono per conto degli  enti  menzionati  al
primo periodo, si applica l'articolo 78.
  9. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga  alle  norme
di contabilita' generale dello Stato  e  di  quelle  di  contabilita'
speciale  e  previa  autorizzazione  del  Ministro  della  giustizia,
possono vendere prodotti delle lavorazioni  penitenziarie  o  rendere
servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e
degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto
conto, per quanto possibile, dei  prezzi  praticati  per  prodotti  o
servizi corrispondenti nella zona in cui e' situato l'istituto.
  10. I proventi delle manifatture carcerarie e il corrispettivo  dei
servizi,  prodotti  o  forniti   dall'amministrazione   penitenziaria
impiegando l'attivita' lavorativa dei  detenuti  e  degli  internati,
sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
annualmente riassegnati, con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, all'apposito capitolo del Ministero  della  giustizia,
allo scopo di promozione e sviluppo della formazione professionale  e
del lavoro dei detenuti e degli internati.
  11. I detenuti  e  gli  internati,  in  considerazione  delle  loro
attitudini, possono essere ammessi a esercitare, per  proprio  conto,
attivita' artigianali, intellettuali o  artistiche,  nell'ambito  del
programma di trattamento.
  12. I detenuti e gli internati possono essere ammessi a  esercitare
attivita' di produzione di beni da destinare  all'autoconsumo,  anche
in alternativa alla normale attivita'  lavorativa.  Con  decreto  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  sono   stabilite   le   modalita'   di   svolgimento
dell'attivita' in autoconsumo, anche mediante l'uso di beni e servizi
dell'amministrazione penitenziaria.
  13. La durata delle prestazioni  lavorative  non  puo'  superare  i
limiti stabiliti dalle leggi vigenti in  materia  di  lavoro  e  sono
garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela
assicurativa e  previdenziale.  Ai  detenuti  e  agli  internati  che
frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini
e' garantita, nei limiti  degli  stanziamenti  regionali,  la  tutela
assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti.
  14. Agli effetti della presente legge, per  la  costituzione  e  lo
svolgimento di rapporti di  lavoro  nonche'  per  l'assunzione  della
qualita' di socio nelle cooperative  sociali  di  cui  alla  legge  8
novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacita'  derivanti  da
condanne penali o civili.
  15. Entro il 31 marzo di ogni  anno  il  Ministro  della  giustizia
trasmette al Parlamento una analitica relazione  circa  lo  stato  di
attuazione  delle  disposizioni  di  legge  relative  al  lavoro  dei
detenuti nell'anno precedente.»;
    b) all'articolo 20-bis,  comma  2,  le  parole:  «applicando,  in
quanto compatibili,  le  disposizioni  di  cui  all'undicesimo  comma
dell'art. 20,» sono soppresse;
    c) dopo l'articolo 20-bis e' inserito il seguente:
  «Art. 20-ter (Lavoro di pubblica utilita'). - 1. I detenuti  e  gli
internati possono chiedere di essere ammessi a  prestare  la  propria
attivita' a titolo volontario e gratuito nell'ambito di  progetti  di
pubblica   utilita',   tenendo   conto   anche    delle    specifiche
professionalita' e attitudini lavorative.
  2. La partecipazione ai progetti puo' consistere  in  attivita'  da
svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province,
comuni,  comunita'  montane,  unioni  di  comuni,  aziende  sanitarie
locali, enti o organizzazioni, anche  internazionali,  di  assistenza
sociale,  sanitaria  e  di  volontariato,  sulla  base  di   apposite
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le  attivita'
relative  ai  progetti  possono  svolgersi  anche  all'interno  degli
istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere ad oggetto la
gestione o l'esecuzione dei servizi d'istituto.
  3. Le attivita' di  cui  al  comma  2  possono  essere  organizzate
dall'amministrazione  penitenziaria  anche  affidando  la   direzione
tecnica   a   persone   estranee   all'amministrazione,   ai    sensi
dell'articolo 20-bis.
  4. La partecipazione a progetti di pubblica utilita' deve svolgersi
con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio,
di famiglia e di salute dei condannati e degli internati.
  5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma  4,  e,  in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 48 del decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.  230,  nonche'  quelle
del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001.
  6. I detenuti e gli internati per il delitto  di  cui  all'articolo
416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi  delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni in esso previste  non  possono  essere
assegnati a prestare la propria attivita' all'esterno  dell'istituto.
I detenuti e gli internati possono  essere  assegnati  al  lavoro  di
pubblica utilita' svolto all'esterno in condizioni idonee a garantire
l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo  15.  Se  si
tratta di detenuti e internati per uno dei delitti indicati nei commi
1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, diversi da  quelli  indicati
al primo periodo, ai fini  di  cui  all'articolo  21,  comma  4,  per
l'assegnazione al lavoro di pubblica utilita' svolto  all'esterno  il
magistrato  di  sorveglianza  tiene  prioritariamente   conto   delle
esigenze di prevenire il pericolo  di  commissione  di  altri  reati,
della natura del reato commesso, della condotta tenuta,  nonche'  del
significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua.
  7. Il numero e  la  qualita'  dei  progetti  di  pubblica  utilita'
promossi  dagli  istituti  penitenziari   costituiscono   titolo   di
priorita' nell'assegnazione agli stessi dei fondi di cui all'articolo
2, comma 2, lettere a) e d), del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 aprile  2017,  n.  102,  nei  termini  e  secondo  le
modalita'  stabilite  dalle  apposite  disposizioni   di   attuazione
adottate dalla Cassa delle ammende.»;
    d) all'articolo 21, comma 4-bis, le parole: «la  disposizione  di
cui al secondo  periodo  del  comma  sedicesimo  dell'art.  20»  sono
sostituite dalle seguenti: «la disposizione di cui al secondo periodo
del comma 13 dell'articolo 20»;
    e) all'articolo 21, comma 4-ter, sono soppressi il primo  periodo
e, al secondo periodo, la parola «inoltre»;
    f) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  22   (Determinazione   della   remunerazione).   -   1.   La
remunerazione per ciascuna categoria  di  detenuti  e  internati  che
lavorano  alle  dipendenze  dell'amministrazione   penitenziaria   e'
stabilita,  in  relazione  alla  quantita'  e  qualita'  del   lavoro
prestato, in misura pari  ai  due  terzi  del  trattamento  economico
previsto dai contratti collettivi.»;
    g) all'articolo 25-bis, comma 1, il secondo e  il  terzo  periodo
sono sostituiti dai seguenti:
  «Esse    sono     presiedute     dal     provveditore     regionale
dell'amministrazione penitenziaria e sono composte dal dirigente  del
centro  per  la  giustizia  minorile,  dal   direttore   dell'ufficio
interdistrettuale dell'esecuzione penale esterna, dai rappresentanti,
in  sede  locale,  delle   associazioni   imprenditoriali   e   delle
associazioni  cooperative,  dai  rappresentanti  della  regione   che
operino nel settore del lavoro e della formazione professionale e  da
un rappresentante di ANPAL. Ai  componenti  delle  commissioni,  come
sopra individuate, non spetta la corresponsione  di  alcun  compenso,
gettoni di presenza, indennita', rimborsi spese  e  altri  emolumenti
comunque denominati.»;
    h) dopo l'articolo 25-bis e' inserito il seguente:
  «Art.   25-ter   (Assistenza   per   l'accesso   alle   prestazioni
previdenziali e assistenziali). - 1. L'amministrazione  penitenziaria
e' tenuta a  rendere  disponibile  a  favore  dei  detenuti  e  degli
internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti
pubblici e privati, un servizio di assistenza all'espletamento  delle
pratiche  per  il  conseguimento  di  prestazioni   assistenziali   e
previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di  politica  attiva
del lavoro.»;
    i) all'articolo 46 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Coloro che hanno terminato l'espiazione della pena o che non  sono
piu' sottoposti a misura di sicurezza  detentiva  e  che  versano  in
stato  di  disoccupazione  ai  sensi  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  accedono,  nei  limiti  delle
risorse  disponibili   a   legislazione   vigente,   all'assegno   di
ricollocazione di cui all'articolo 23 del citato decreto, se ne fanno
richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione.»;
    l) all'articolo 74, quinto comma, il numero 3) e' abrogato.
  2. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  312,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, e' integrato dell'importo di 3.000.000 di euro
annui a decorrere dal 2020, anche  per  le  finalita'  connesse  alla
copertura degli  obblighi  assicurativi  contro  le  malattie  e  gli
infortuni, in favore dei detenuti  e  degli  internati  impegnati  in
lavori di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 20-ter della legge
26 luglio 1975, n. 354.
  3. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  30
ottobre 1992, n. 444, le parole: «d'intesa con gli organi  periferici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono  sostituite
dalle seguenti: «d'intesa con ANPAL».
  4. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre  1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,
n.  608,  e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:   «Tali
comunicazioni sono effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o
internati che prestano la loro attivita' all'interno  degli  istituti
penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o  di
altri enti, pubblici o privati.».

                               Art. 3

                      Disposizione transitoria

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 6,  comma  2,  e  8,  comma
secondo, della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  come  modificate,
rispettivamente, dall'articolo 1, comma  1,  lettere  b)  e  c),  del
presente decreto legislativo, acquistano efficacia a decorrere dal 31
dicembre 2021.

                               Art. 4

                      Disposizioni finanziarie

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, commi 1, lettera  a),
e 2, pari a  complessivi  euro  530.000  per  l'anno  2018,  ad  euro
2.530.000 per l'anno 2019, a euro 5.530.000 per l'anno 2020 e ad euro
3.530.000 annui a decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede  mediante
riduzione del Fondo per l'attuazione della legge 23 giugno  2017,  n.
103, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre  2017,
n. 205.
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  ad  eccezione   delle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, commi 1, lettera  a),  e  2,
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti
dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2018

                             MATTARELLA

                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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