Translate
venerdì 26 ottobre 2018
DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 121 Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00147) (GU n.250 del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50) Vigente al: 10-11-2018
DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 121
Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati
minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi
81, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103.
(18G00147)
(GU n.250 del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50)
Vigente al: 10-11-2018
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento
penitenziario», contenente la delega al Governo per la riforma
dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare l'articolo 1, commi
82, 83, 85, lettera p);
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, recante «Approvazione delle disposizioni sul processo penale
a carico di imputati minorenni»;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante:
«Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012,
n. 263, recante «Regolamento recante norme generali per la
ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o
private della liberta' personale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 28, espressa nella seduta
del 1° agosto 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 2018;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Regole e finalita' dell'esecuzione
1. Nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva e delle
misure penali di comunita' a carico di minorenni, nonche' per
l'applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del
presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del
codice di procedura penale, della legge 26 luglio 1975, n. 354, del
relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n.230, e del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e relative norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
2. L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di
comunita' deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di
mediazione con le vittime di reato. Tende altresi' a favorire la
responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico
del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale
e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il
ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di
istruzione e formazione professionale, di educazione alla
cittadinanza attiva e responsabile, e ad attivita' di utilita'
sociale, culturali, sportive e di tempo libero.
Capo II
ESECUZIONE ESTERNA E MISURE PENALI DI COMUNITÀ
Art. 2
Misure penali di comunita'
1. Sono misure penali di comunita' l'affidamento in prova al
servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare,
la detenzione domiciliare, la semiliberta', l'affidamento in prova in
casi particolari.
2. Le misure penali di comunita' sono disposte quando risultano
idonee a favorire l'evoluzione positiva della personalita', un
proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia il
pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta
altri reati. Tutte le misure devono prevedere un programma di
intervento educativo.
3. Fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, ai fini della
concessione delle misure penali di comunita' e dei permessi premio e
per l'assegnazione al lavoro esterno si applica l'articolo 4-bis,
commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni.
4. Il tribunale di sorveglianza decide sulla base dei risultati
dell'osservazione e della valutazione della personalita' del
minorenne, delle condizioni di salute psico-fisica, dell'eta' e del
grado di maturita', del contesto di vita e di ogni altro elemento
utile, tenuto conto della proposta di programma di intervento
educativo redatta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni e
dei percorsi formativi in atto.
5. Nella scelta della misura si tiene conto dell'esigenza di
garantire un rapido inserimento sociale con il minor sacrificio della
liberta' personale.
6. La durata delle misure penali di comunita' e' corrispondente
alla durata della pena da eseguire.
7. L'esecuzione delle misure penali di comunita' avviene
principalmente nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto
delle positive relazioni socio-familiari, salvo motivi contrari e, in
ogni caso, purche' non vi siano elementi tali da far ritenere
collegamenti con la criminalita' organizzata.
8. Con l'applicazione delle misure puo' essere disposto il
collocamento del minorenne in comunita' pubbliche o del privato
sociale. Per favorire il percorso educativo del condannato, le
comunita' possono essere organizzate, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 272, anche in modo da ospitare solamente minorenni
sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.
9. Ai fini dell'applicazione delle misure penali di comunita',
l'osservazione e' svolta dall'ufficio di servizio sociale per i
minorenni che acquisisce i dati giudiziari e penitenziari, sanitari,
psicologici e sociali, coordinandosi con i servizi socio-sanitari
territoriali di residenza del minorenne e, per i detenuti, anche con
il gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto di
appartenenza. Il tribunale di sorveglianza puo' disporre
approfondimenti sanitari anche avvalendosi dei servizi specialistici
territoriali.
10. Il tribunale di sorveglianza acquisisce informazioni sul
contesto di vita familiare e ambientale, sui precedenti delle persone
con cui il minorenne convive e sull'idoneita' del domicilio indicato
per l'esecuzione della misura.
11. L'ufficio di servizio sociale per i minorenni predispone gli
interventi necessari ai fini della individuazione di un domicilio o
di altra situazione abitativa, tale da consentire l'applicazione di
una misura penale di comunita'.
12. Le disposizioni sull'affidamento in prova al servizio sociale,
sulla detenzione domiciliare e sulla semiliberta' di cui alla legge
26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonche'
sull'affidamento in casi particolari previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applicano, in
quanto compatibili, alle corrispondenti misure di comunita' di cui al
presente decreto.
Art. 3
Prescrizioni e modalita' esecutive delle misure penali di comunita'
1. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre una misura penale di
comunita', prescrive lo svolgimento di attivita' di utilita' sociale,
anche a titolo gratuito, o di volontariato.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte compatibilmente con i
percorsi di istruzione, formazione professionale, istruzione e
formazione professionale, le esigenze di studio, di lavoro, di
famiglia e di salute del minorenne e non devono mai compromettere i
percorsi educativi in atto.
3. Con il provvedimento che applica una misura penale di comunita'
sono indicate le modalita' con le quali il nucleo familiare del
minorenne e' coinvolto nel progetto di intervento educativo. Ai fini
dell'attuazione del progetto puo' farsi applicazione dell'articolo
32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448.
Art. 4
Affidamento in prova al servizio sociale
1. Se la pena detentiva da eseguire non supera i quattro anni il
condannato puo' essere affidato all'ufficio di servizio sociale per i
minorenni, per lo svolgimento del programma di intervento educativo.
2. Il programma, predisposto in collaborazione con i servizi
socio-sanitari territoriali, contiene gli impegni in ordine:
a) alle attivita' di istruzione, di formazione professionale, di
istruzione e formazione professionale, di lavoro o comunque utili per
l'educazione e l'inclusione sociale;
b) alle prescrizioni riguardanti la dimora, la liberta' di
movimento e il divieto di frequentare determinati luoghi;
c) alle prescrizioni dirette ad impedire lo svolgimento di
attivita' ovvero relazioni personali che possono indurre alla
commissione di ulteriori reati.
3. Con lo stesso provvedimento il tribunale di sorveglianza puo'
disporre prescrizioni riguardanti l'adempimento degli obblighi di
assistenza familiare e ogni altra prescrizione utile per l'educazione
e il positivo inserimento sociale del minorenne, compreso, quando
opportuno, il collocamento in comunita'.
4. L'ordinanza che dispone l'affidamento in prova indica altresi':
a) il ruolo del servizio sociale per i minorenni e dei servizi
socio-sanitari territoriali nell'esecuzione del programma; b) le
modalita' di svolgimento delle attivita' di utilita' sociale.
5. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere
modificate dal magistrato di sorveglianza sulla base delle
indicazioni fornite dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni.
Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, per motivi
di urgenza, dal direttore dell'ufficio di servizio sociale per i
minorenni, il quale ne da' immediata comunicazione al magistrato di
sorveglianza.
6. L'ufficio di servizio sociale per i minorenni incontra
l'affidato e lo assiste nel percorso di reinserimento sociale, anche
mettendosi in relazione con la famiglia e con gli altri ambienti di
vita del condannato.
Art. 5
Affidamento in prova con detenzione domiciliare
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, il tribunale di
sorveglianza puo' applicare l'affidamento in prova al servizio
sociale con detenzione domiciliare in giorni determinati della
settimana presso l'abitazione dell'affidato, altro luogo pubblico o
privato di cura, assistenza e accoglienza, o presso comunita'.
2. La detenzione domiciliare si esegue nelle forme di cui
all'articolo 6.
Art. 6
Detenzione domiciliare
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 47-ter, comma 1, 47-quater
e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, il condannato puo'
espiare la pena detentiva da eseguire in misura non superiore a tre
anni nella propria abitazione o altro luogo pubblico o privato di
cura, assistenza e accoglienza o presso comunita', quando non vi sono
le condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale e per
l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione
domiciliare.
2. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione
domiciliare, ne fissa le modalita' secondo quanto stabilito
dall'articolo 284 del codice di procedura penale, tenendo conto del
programma di intervento educativo predisposto dall'ufficio di
servizio sociale per i minorenni. Tali prescrizioni possono essere
modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in
cui si esegue la misura.
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 favoriscono lo svolgimento di
attivita' esterne, in particolare di istruzione, di formazione
professionale, di istruzione e formazione professionale, ovvero di
lavoro, o culturali, o sportive, comunque utili al successo formativo
e all'inclusione sociale.
4. Al soggetto sottoposto alla detenzione domiciliare e' fatto
divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza
l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza. Il soggetto che si
allontana senza la prescritta autorizzazione e' punito ai sensi
dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione del
quarto comma dello stesso articolo.
Art. 7
Semiliberta'
1. Il condannato puo' essere ammesso alla semiliberta', e cosi'
trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad
attivita' di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e
di formazione professionale, di lavoro, di utilita' sociale o
comunque funzionali all'inclusione sociale, quando ha espiato almeno
un terzo della pena; se si tratta di condannato per taluno dei
delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, si tiene conto, altresi', del significativo
rapporto tra la pena espiata e la pena residua.
2. Nel programma di intervento educativo sono indicate le
prescrizioni da osservare all'esterno con riferimento ai rapporti con
la famiglia e con l'ufficio di servizio sociale per i minorenni,
nonche' gli orari di rientro in istituto.
3. Il soggetto ammesso alla semiliberta' e' assegnato
preferibilmente ad appositi istituti o sezioni e puo' essere
trasferito in altro istituto che agevoli l'organizzazione e lo
svolgimento delle attivita' esterne, nonche' il consolidamento delle
relazioni socio-familiari utili per il suo inserimento sociale.
4. Il condannato che, senza giustificato motivo, non rientra in
istituto o rimane assente per un tempo superiore alle dodici ore e'
punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale
ed e' applicabile la disposizione del quarto comma dello stesso
articolo. Se il condannato rimane assente dall'istituto, senza
giustificato motivo, per non piu' di dodici ore, e' punito in via
disciplinare. In tali casi la semiliberta' puo' essere revocata.
Art. 8
Adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunita'
1. La competenza a decidere sulla adozione, sostituzione e revoca
delle misure penali di comunita' spetta al tribunale di sorveglianza
per i minorenni. L'adozione della misura penale di comunita' puo'
essere disposta su richiesta dell'interessato, se maggiorenne, o del
suo difensore; non puo' essere disposta d'ufficio. Nel caso in cui il
condannato non abbia compiuto la maggiore eta', la richiesta e'
presentata dal difensore o dall'esercente la responsabilita'
genitoriale. L'adozione della misura puo' essere proposta dal
pubblico ministero o dall'ufficio di servizio sociale per i
minorenni.
2. Il magistrato di sorveglianza puo' disporre l'applicazione in
via provvisoria delle misure penali di comunita', con le modalita' di
cui articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e
successive modificazioni, quando lo stato di detenzione determina un
grave pregiudizio al percorso di inserimento sociale.
3. Le misure penali di comunita' sono sostituite o revocate, oltre
che nei casi espressamente previsti, qualora il comportamento del
condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni impartite,
appaia incompatibile con la prosecuzione della misura.
4. Il magistrato di sorveglianza puo' disporre in via provvisoria
la sospensione della misura. La misura sospesa puo' essere sostituita
con altra. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi
immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni
di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di
sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale
di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione
degli atti.
5. In caso di revoca, il periodo trascorso in detenzione
domiciliare o in semiliberta' e' scomputato dalla pena o misura
ancora da espiare. In caso di revoca dell'affidamento in prova al
servizio sociale e dell'affidamento in prova con detenzione
domiciliare, il tribunale di sorveglianza determina la pena da
espiare, tenuto conto della durata della misura concessa, delle
limitazioni imposte al condannato e del suo comportamento durante il
periodo trascorso.
Capo III
DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE
Art. 9
Esecuzione delle misure penali di comunita' e delle misure
alternative
1. All'articolo 24, comma 1, primo periodo del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 272, le parole: «le misure alternative» sono
sostituite dalle seguenti: «le misure penali di comunita', le altre
misure alternative»; le parole «per quanti abbiano gia' compiuto il
ventunesimo anno, » sono soppresse e dopo le parole «finalita'
rieducative» sono aggiunte le seguenti: «ovvero quando le predette
finalita' non risultano in alcun modo perseguibili a causa della
mancata adesione al trattamento in atto».
Art. 10
Estensione dell'ambito di esecuzione delle pene secondo le norme e
con le modalita' previste per i minorenni
1. Quando nel corso dell'esecuzione di una condanna per reati
commessi da minorenne sopravviene un titolo di esecuzione di altra
pena detentiva per reati commessi da maggiorenne, il pubblico
ministero emette l'ordine di esecuzione, lo sospende secondo quanto
previsto dall'articolo 656 del codice di procedura penale e trasmette
gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni. Se questi
ritiene che vi siano le condizioni per la prosecuzione
dell'esecuzione secondo le norme e con le modalita' previste per i
minorenni, tenuto conto del percorso educativo in atto e della
gravita' dei fatti oggetto di cumulo, ne dispone con ordinanza
l'estensione al nuovo titolo, altrimenti dispone la cessazione della
sospensione e restituisce gli atti al pubblico ministero per
l'ulteriore corso dell'esecuzione. Si tiene altresi' conto delle
ragioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 272.
2. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e' ammesso
reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354 e successive modificazioni. Si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230.
3. L'esecuzione della pena nei confronti di chi ha commesso il
reato da minorenne e' affidata al personale dei servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia.
4. Quando l'ordine di esecuzione per il reato commesso da
maggiorenne non puo' essere sospeso, il magistrato di sorveglianza
per i minorenni trasmette gli atti al pubblico ministero che ha
emesso l'ordine per l'ulteriore corso dell'esecuzione secondo le
norme e con le modalita' previste per i maggiorenni.
5. Se il condannato per reati commessi da minorenne abbia fatto
ingresso in un istituto per adulti in custodia cautelare o in
espiazione di pena, per reati commessi dopo il compimento del
diciottesimo anno di eta', non si fa luogo all'esecuzione secondo le
norme e con le modalita' previste per i minorenni.
Art. 11
Esecuzione delle pene detentive
1. Quando deve essere eseguita nei confronti di persona che non
abbia compiuto i venticinque anni di eta' una condanna a pena
detentiva per reati commessi da minorenne, il pubblico ministero
emette l'ordine di esecuzione se la pena detentiva, anche se
costituente residuo di maggior pena, non e' superiore a quattro anni,
salvo, per l'affidamento in prova in casi particolari, quanto
previsto dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e contestualmente ne dispone la sospensione
salvo il caso in cui il condannato si trovi per il fatto oggetto
della condanna in stato di custodia cautelare ovvero sia detenuto in
carcere o in istituto penitenziario minorile per altro titolo
definitivo.
2. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono
notificati al condannato, al difensore nominato per la fase
dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che ha operato nella fase
del giudizio, e, in caso di persona minore degli anni diciotto, agli
esercenti la responsabilita' genitoriale, con l'avviso che nel
termine di trenta giorni puo' essere presentata richiesta, corredata
di dichiarazione o elezione di domicilio, al tribunale di
sorveglianza per l'applicazione di una misura di comunita', mediante
deposito presso l'ufficio del pubblico ministero, il quale ne cura
l'immediata trasmissione al tribunale di sorveglianza unitamente agli
atti.
3. Il decreto di sospensione contiene altresi' l'invito al
condannato a prendere contatti con l'ufficio del servizio sociale
minorile dell'amministrazione della giustizia.
4. Se nel termine di cui al comma 2 non sono presentate richieste
il pubblico ministero revoca la sospensione dell'ordine di
esecuzione.
5. Il tribunale di sorveglianza, ricevuta l'istanza di cui al comma
2, entro il termine di quarantacinque giorni fissa l'udienza a norma
dell'articolo 666, comma 3, del codice di procedura penale e ne fa
dare avviso al condannato, agli esercenti la responsabilita'
genitoriale nel caso di persone minori degli anni diciotto, al
pubblico ministero, al difensore e ai servizi sociali minorili
dell'amministrazione della giustizia.
6. Con l'avviso di cui al comma 5 le parti sono altresi' invitate a
depositare, almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'udienza, memorie e documenti utili per l'applicazione della misura.
I servizi sociali minorili dell'amministrazione della giustizia
presentano, anche in udienza, la relazione personologica e sociale
svolta sul minorenne, nonche' il progetto di intervento redatto sulla
base delle specifiche esigenze del condannato. Resta salva, in ogni
caso, la facolta' del tribunale di sorveglianza di procedere anche
d'ufficio all'acquisizione di documenti o di informazioni, o
all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5, del
codice di procedura penale.
Art. 12
Esecuzione delle misure penali di comunita'
1. L'esecuzione delle misure penali di comunita' e' affidata al
magistrato di sorveglianza del luogo dove la misura deve essere
eseguita.
2. Il magistrato di sorveglianza, se ne ravvisa l'opportunita' per
elementi sopravvenuti, provvede alla modifica delle prescrizioni con
decreto motivato, dandone notizia all'ufficio di servizio sociale per
i minorenni.
3. Il minorenne sottoposto a misura penale di comunita' e' affidato
all'ufficio di servizio sociale per i minorenni, il quale, in
collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, svolge
attivita' di controllo, assistenza e sostegno per tutta la durata
dell'esecuzione.
4. Per garantire la continuita' dell'intervento educativo e
l'inserimento sociale, terminata l'esecuzione della misura, i servizi
socio-sanitari territoriali prendono in carico il minorenne per la
prosecuzione delle attivita' di assistenza e sostegno anche curando,
ove necessario, i contatti con i familiari e con le altre figure di
riferimento.
5. Al compimento del venticinquesimo anno di eta', se e' in corso
l'esecuzione di una misura penale di comunita', il magistrato di
sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di
sorveglianza ordinario per la prosecuzione della misura, ove ne
ricorrano le condizioni, con le modalita' previste dalla legge 26
luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.
Art. 13
Nuovi titoli di privazione della liberta' per fatti commessi da
minorenne
1. Quando, durante l'esecuzione di una misura penale di comunita',
sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva per fatti
commessi da minorenne, il pubblico ministero sospende l'ordine di
esecuzione se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11, comma
1, e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, il quale, se
ritiene che permangono le condizioni per la prosecuzione della
misura, la dispone con ordinanza. In caso contrario dispone la
cessazione dell'esecuzione della misura.
2. Avverso l'ordinanza e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo
69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.
Capo IV
INTERVENTO EDUCATIVO E ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI PENALI PER MINORENNI
Art. 14
Progetto di intervento educativo
1. La permanenza negli istituti penali per minorenni si svolge in
conformita' a un progetto educativo predisposto entro tre mesi
dall'inizio dell'esecuzione. Il progetto, elaborato secondo i
principi della personalizzazione delle prescrizioni e la
flessibilita' esecutiva, previo ascolto del condannato, tiene conto
delle attitudini e delle caratteristiche della sua personalita'. Il
progetto contiene indicazioni sulle modalita' con cui coltivare le
relazioni con il mondo esterno e attuare la vita di gruppo e la
cittadinanza responsabile, anche nel rispetto della diversita' di
genere, e sulla personalizzazione delle attivita' di istruzione, di
formazione professionale, di istruzione e formazione professionale,
nonche' sulle attivita' di lavoro, di utilita' sociale, culturali,
sportive e di tempo libero utili al recupero sociale e alla
prevenzione del rischio di commissione di ulteriori reati.
2. All'ingresso in istituto, e' garantito un supporto psicologico
da parte di personale specializzato, utile anche per la
predisposizione del progetto educativo e per la prevenzione del
rischio di atti di autolesionismo e di suicidio.
3. Il progetto educativo e' illustrato al condannato con linguaggio
comprensibile ed e' costantemente aggiornato, considerati il grado di
adesione alle opportunita' offerte, l'evoluzione psico-fisica e il
percorso di maturazione e di responsabilizzazione.
4. Il progetto di intervento educativo assicura la graduale
restituzione di spazi di liberta' in funzione dei progressi raggiunti
nel percorso di recupero.
Art. 15
Assegnazione dei detenuti
1. Nella assegnazione dei detenuti e' assicurata la separazione dei
minorenni dai giovani al di sotto dei venticinque anni e degli
imputati dai condannati. Le donne sono ospitate in istituti o sezioni
apposite.
Art. 16
Camere di pernottamento
1. Le camere di pernottamento devono essere adattate alle esigenze
di vita individuale dei detenuti e possono ospitare sino ad un
massimo di quattro persone.
2. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Art. 17
Permanenza all'aperto
1. Ai detenuti e' consentito di permanere all'aria aperta per un
tempo non inferiore alle quattro ore al giorno. Tale periodo puo'
essere ridotto per specifici motivi.
2. La permanenza all'aperto avviene in modo organizzato e con la
presenza degli operatori penitenziari e dei volontari, in spazi
attrezzati per lo svolgimento di attivita' fisica e ricreativa.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.
Art. 18
Istruzione e formazione professionale all'esterno
1. I detenuti sono ammessi a frequentare i corsi di istruzione, di
formazione professionale, di istruzione e formazione professionale
all'esterno dell'istituto, previa intesa con istituzioni, imprese,
cooperative o associazioni, quando si ritiene che la frequenza
esterna faciliti il percorso educativo e contribuisca alla
valorizzazione delle potenzialita' individuali e all'acquisizione di
competenze certificate e al recupero sociale.
2. Si applica la disciplina di cui all'articolo 21 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
Art. 19
Colloqui e tutela dell'affettivita'
1. Il detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili, di cui almeno
uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo, con i congiunti e
con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo.
Ogni colloquio ha una durata non inferiore a sessanta minuti e non
superiore a novanta. La durata massima di ciascuna conversazione
telefonica mediante dispositivi, anche mobili, in dotazione
dell'istituto, e' di venti minuti. Salvo che ricorrano specifici
motivi, il detenuto puo' usufruire di un numero di conversazioni
telefoniche non inferiore a due e non superiore a tre a settimana.
L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le conversazioni
telefoniche vengano ascoltate e registrate per mezzo di idonee
apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle
conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o
internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354.
2. Per i detenuti privi di riferimenti socio-familiari sono
favoriti colloqui con volontari autorizzati ad operare negli istituti
penali per minorenni ed e' assicurato un costante supporto
psicologico.
3. Al fine di favorire le relazioni affettive, il detenuto puo'
usufruire ogni mese di quattro visite prolungate della durata non
inferiore a quattro ore e non superiore a sei ore, con una o piu'
delle persone di cui al comma 1.
4. Le visite prolungate si svolgono in unita' abitative
appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per
consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre,
per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.
5. Il direttore dell'istituto verifica la sussistenza di eventuali
divieti dell'autorita' giudiziaria che impediscono i contatti con le
persone indicate ai commi precedenti. Verifica altresi' la
sussistenza del legame affettivo, acquisendo le informazioni
necessarie tramite l'ufficio del servizio sociale per i minorenni e
dei servizi socio-sanitari territoriali.
6. Sono favorite le visite prolungate per i detenuti che non
usufruiscono di permessi premio.
Art. 20
Regole di comportamento
1. Il regolamento che disciplina la vita nell'istituto e' portato a
conoscenza dei detenuti al loro ingresso con linguaggio
comprensibile.
2. Ai fini della verifica dell'adesione ai programmi di intervento
educativo, con conseguente progressione e concessione di benefici, e'
valutato anche il rispetto delle seguenti regole di comportamento
all'interno dell'istituto:
a) osservanza degli orari, cura dell'igiene personale, pulizia e
ordine della camera di pernottamento;
b) partecipazione alle attivita' di istruzione, formazione
professionale, istruzione e formazione professionale, lavoro,
culturali e sportive; la permanenza nelle camere di pernottamento nel
corso dello svolgimento di tali attivita' e' consentita soltanto in
casi eccezionali, o per motivi di salute accertati dall'area
sanitaria;
c) consumazione dei pasti nelle aree specificamente dedicate e
non all'interno delle camere di pernottamento, salvo specifica
indicazione in tal senso da parte dell'area sanitaria;
d) relazioni con gli operatori e con gli altri detenuti
improntate al reciproco rispetto.
Art. 21
Custodia attenuata
1. Possono essere organizzate sezioni a custodia attenuata per
ospitare detenuti che non presentano rilevanti profili di
pericolosita' o che sono prossimi alle dimissioni e ammessi allo
svolgimento di attivita' all'esterno. L'organizzazione di tali
strutture deve prevedere spazi di autonomia nella gestione della vita
personale e comunitaria.
Art. 22
Territorialita' dell'esecuzione
1. Salvo specifici motivi ostativi, anche dovuti a collegamenti con
ambienti criminali, la pena deve essere eseguita in istituti prossimi
alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie,
in modo da mantenere le relazioni personali e socio-familiari
educativamente e socialmente significative.
2. L'assegnazione a un istituto penale per minorenni e' comunicata
all'autorita' giudiziaria procedente. L'assegnazione a un istituto
diverso da quello piu' vicino al luogo di residenza o di abituale
dimora e' disposta con provvedimento motivato, previo nulla osta
dell'autorita' giudiziaria.
3. Ai trasferimenti si applicano i criteri di cui al comma 1 e sono
disposti con provvedimento motivato, previo nulla osta dell'autorita'
giudiziaria. Nei casi di urgenza sono eseguiti dalla competente
amministrazione per la giustizia minorile e comunicati senza ritardo
all'autorita' giudiziaria.
Art. 23
Sanzioni disciplinari
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e successive
modificazioni, sulle infrazioni disciplinari, possono essere
applicate le seguenti sanzioni:
a) rimprovero verbale e scritto del direttore dell'istituto;
b) attivita' dirette a rimediare al danno cagionato;
c) esclusione dalle attivita' ricreative per non piu' di dieci
giorni;
d) esclusione dalle attivita' in comune per non piu' di dieci
giorni.
2. Le sanzioni del rimprovero verbale e scritto sono deliberate dal
direttore dell'istituto, mentre per le altre e' competente il
consiglio di disciplina composto dal direttore dell'istituto o, in
caso di legittimo impedimento, dall'impiegato piu' alto in grado con
funzioni di presidente, da uno dei magistrati onorari addetti al
tribunale per i minorenni designato dal presidente, e da un
educatore.
Art. 24
Dimissione
1. Nei sei mesi precedenti, l'ufficio di servizio sociale per i
minorenni, in collaborazione con l'area trattamentale, prepara e cura
la dimissione:
a) elaborando, per i condannati cui non siano state applicate
misure penali di comunita', programmi educativi, di formazione
professionale, di lavoro e di sostegno all'esterno;
b) curando i contatti con i familiari di riferimento e con i
servizi socio-sanitari territoriali, ai fini di quanto previsto
nell'articolo 12, comma 4;
c) rafforzando, in assenza di riferimenti familiari, i rapporti
con i servizi socio-sanitari territoriali e con le organizzazioni di
volontariato, per la presa in carico del soggetto;
d) attivando sul territorio le risorse educative, di formazione,
di lavoro e di sostegno, in particolare per i condannati privi di
legami familiari sul territorio nazionale, ovvero la cui famiglia sia
irreperibile o inadeguata, e individuando le figure educative o la
comunita' di riferimento proposte dai servizi sociali per i minorenni
o dai servizi socio-sanitari territoriali.
Art. 25
Relazione al Parlamento sull'utilizzo delle risorse
1. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza
annuale, per il triennio 2019-2021, una relazione sullo stato di
attuazione del presente decreto legislativo a valere sulle risorse
stanziate dal medesimo decreto o comunque disponibili a legislazione
vigente, evidenziando eventuali criticita' e le iniziative che si
intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle di
carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, anche sulla base del monitoraggio
delle previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6 del presente
decreto, cui provvede il predetto Ministero ai sensi dell'articolo
17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 26
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 6, valutati in 2.800.000
euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonche' dagli articoli 16 e 17
pari a 180.000 euro per l'anno 2018 e a 80.000 euro per l'anno 2019,
si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle
disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 16 e 17, non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente
decreto, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni relative in
particolare all'intervento educativo ed ai percorsi di istruzione, di
formazione professionale, di istruzione e formazione professionale,
di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile hanno efficacia
nei limiti delle dotazioni organiche del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario determinate con i
decreti previsti dall'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio
2015, n. 107 e dal regolamento 22 giugno 2009, n. 119 e successive
modificazioni e non danno origine, neppure indirettamente,
all'adeguamento delle medesime alle situazioni di fatto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Tria, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento