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venerdì 26 ottobre 2018

DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 120 Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00146) (GU n.250 del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50) Vigente al: 10-11-2018



DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 120

Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di  giustizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali
alle operazioni di intercettazione, in  attuazione  dell'articolo  1,
comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00146)

(GU n.250 del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50)


 Vigente al: 10-11-2018 





                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri;
  Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al  codice
penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario
e in particolare l'articolo1, comma 91;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice
delle comunicazioni elettroniche;
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.  150,  recante
disposizioni complementari al codice di procedura civile  in  materia
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,
ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 agosto 2018;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 2018;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

Armonizzazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente
  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione
  delle spese di intercettazione
  1. Dopo l'articolo 168 del decreto del Presidente della  Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e' inserito il seguente:
    «Art. 168-bis (L)  (Decreto  di  pagamento  delle  spese  di  cui
all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e  di
quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime). -  1.  La
liquidazione  delle  spese   relative   alle   prestazioni   di   cui
all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e  di
quelle  funzionali  all'utilizzo  delle   prestazioni   medesime   e'
effettuata senza  ritardo  con  decreto  di  pagamento  del  pubblico
ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre  le
operazioni di intercettazione.
    2. Quando sussiste il segreto sugli  atti  di  indagine  o  sulla
iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento e'  titolo
provvisoriamente  esecutivo  ed  e'  comunicato  alle  parti   e   al
beneficiario in conformita' a quanto previsto dalla  disposizione  di
cui all'articolo 168, comma 3.
    3. Avverso il decreto di  pagamento  e'  ammessa  opposizione  ai
sensi dell'articolo 170.».

                               Art. 2

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2018

                             MATTARELLA

                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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