Translate

sabato 27 gennaio 2024

Tar 2024-"Il ricorso è infondato, in ragione del fatto che il ricorrente non è un ex appartenente alle forze di polizia, cui soltanto spetta la maggiorazione dell'indennità di buonuscita in questione (v. ad esempio, da ultimo, C.S., II, 14 dicembre 2023, n. 10822; T.A.R. Veneto, I, 3 maggio 2023, n. 598). "

 

T.A.R. Liguria Genova Sez. I, Sent., (ud. 12/01/2024) 23-01-2024, n. 41 

Fatto - Diritto P.Q.M. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 144 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati  

contro 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fuochi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'accertamento 

del diritto del Sig. -OMISSIS-, in quanto militare posto in quiescenza per riforma, alla rideterminazione in parte qua dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex art. 4 D.Lgs. n. 165 del 1997 e art. 1911 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; 

nonché per la condanna dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento delle somme dovute all'esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex art. 4 D.Lgs. n. 165 del 1997 e art. 1911 D.Lgs. n. 66 del 2010, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto a quello dell'effettivo pagamento; 

previo annullamento 

per quanto occorrer possa, del silenzio serbato dall'INPS di La Spezia sull'istanza trasmessa dal ricorrente in data 11 gennaio 2022 con cui si diffidava l'istituto al riconoscimento dei sei scatti; 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'I.N.P.S. 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2024, il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

Il ricorrente sig. -OMISSIS- è un ex Primo Maresciallo della Marina Militare, arruolato in data 26 aprile 1985 e cessato dal servizio per inabilità il 30/10/2018 come da Verbale BLS N. CMO -OMISSIS- del Dipartimento Militare di medicina Legale di La Spezia 1^ CMO Marina. Egli ha acquisito il diritto a pensione ordinaria di inabilità, iscrizione n. -OMISSIS-, liquidata con sistema misto, elaborata dalla Direzione Provinciale INPS La Spezia. L'INPS gli ha erogato il TFS entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio, così come previsto per il personale posto in quiescenza per inabilità, calcolando un importo al netto delle ritenute fiscali di € 69.280,87. L'istituto non ha tuttavia inserito nel computo i sei scatti stipendiali che sarebbero previsti dall'art. 4 D.Lgs. n. 165 del 1997 e dall'art. 1911 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 anche per il personale posto in quiescenza per fisica inabilità. Se in detto calcolo fosse stato incluso il beneficio de quo l'importo da corrispondere in favore del ricorrente sarebbe stato pari ad € 77.551,94 al netto delle ritenute fiscali. Il sig. -OMISSIS- ha diffidato - in data 1 gennaio 2022 - l'I.N.P.S. Direzione Provinciale di La Spezia ad applicare il beneficio, con esito negativo. 

Ciò posto, il sig. -OMISSIS- sostiene con il ricorso in esame che, essendo stato collocato in pensione per invalidità, in sede di determinazione del trattamento di fine servizio Egli avrebbe avuto diritto al riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987, consistenti nel computo di sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio. 

L'INPS si è costituita in giudizio con memoria formale, chiedendo il rigetto del ricorso. 

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 12 gennaio 2024. 

Il ricorso è infondato, in ragione del fatto che il ricorrente non è un ex appartenente alle forze di polizia, cui soltanto spetta la maggiorazione dell'indennità di buonuscita in questione (v. ad esempio, da ultimo, C.S., II, 14 dicembre 2023, n. 10822; T.A.R. Veneto, I, 3 maggio 2023, n. 598). 

L'istituto dell'attribuzione di sei scatti, invero, ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, modificato da ultimo dall'art. 21, comma 1, della L. n. 232 del 1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, spetta "al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate". 

Detta previsione di legge è intervenuta in modo organico in materia di attribuzione dei sei scatti retributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia. 

La disciplina recata dall'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987 si accompagna, infatti, all'abrogazione delle previsioni di legge che in precedenza avevano introdotto l'istituto. 

In proposito, la giurisprudenza ha puntualmente chiarito - con riferimento proprio ad ex appartenenti alla Marina Militare cessati dal servizio per inabilità - che "non può ritenersi che l'abrogazione dell'art. 11 L. n. 231 del 1990, che ha sostituito l'art. 1 comma 15-bis D.L. n. 379 del 1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell'originaria formulazione. Piuttosto, si deve ritenere che il c.o.m., nell'abrogare l'art. 11 L. n. 231 del 1990, abbia inteso abrogare anche l'art. 1 comma 15-bis D.L. n. 379 del 1987. Sicché non è più in vigore la norma contenuta nell'art. 1 comma 15-bis del D.L. n. 379 del 1987, che estende l'istituto "ai sottufficiali delle Forze armate" ma ne limita l'applicazione ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda" (C.G.A., 29 dicembre 2022, n. 1329). 

Detto questo, l'ambito di applicazione dell'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987 non comprende gli appartenenti alla Marina Militare. 

La disposizione infatti richiama la nozione di forze di polizia, in coerenza con la funzione del D.L. n. 387 del 1987, delineata dall'art. 1 nel senso di disporre l'estensione dei benefici economici previsti del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che compongono le forze di polizia ai sensi dell'art. 16 della L. 1 aprile 1981, n. 121. Quest'ultima norma, benché inserita nella legge recante il "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del D.L. n. 387 del 1987, così potendosi utilizzare al fine di individuare la nozione di forze di polizia ai fini dell'applicazione del richiamato art. 6-bis. 

Tale nozione non ricomprende la Marina Militare fra le forze di polizia. 

Del resto il D.P.R. n. 150 del 1987 (di cui appunto è disposta l'estensione con l'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987) si applica "al personale dei ruoli della Polizia di Stato" (così l'art. 1). 

Quanto all'ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione. 

Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, "ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita", e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno ("del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 L. n. 668 del 1986, art. 2 commi 5-6-10 e art. 3 commi 3 e 6 del presente Decreto") al personale che "che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto". 

Il comma 2 estende l'attribuzione dei sei scatti "al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile", con la precisazione che "la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990". 

L'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 1997 dispone l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l'importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. 

La disposizione si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dal suo tenore letterale ("sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile ...") e dal riferimento all'art. 13 del D.Lgs. n. 503 del 1992, che riguarda l'importo della pensione. 

L'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all'attribuzione dei sei scatti retributivi di cui all'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987. 

Il quadro così delineato, che vede l'applicazione dell'istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, non è modificato, quanto all'ambito soggettivo di applicazione, dall'art. 1911 comma 3 del c.o.m., che dispone, con riferimento all'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che "continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1987, n. 472" ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell'articolo). 

Detta disposizione si applica soltanto alle forze di polizia, fra le quali, come illustrato sopra, non rientra la Marina Militare, con specifico riferimento a quelle ad ordinamento militare, in ragione della collocazione della stessa all'interno del Codice dell'ordinamento militare. 

Il Codice dell'ordinamento militare si è, in sostanza, limitato a confermare, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo l'ambito di applicazione del Codice), il regime in vigore per il calcolo dell'indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987. 

Né, anche prescindendo dalla loro irriferibilità alla posizione soggettiva del ricorrente, sono idonei a supportare una diversa decisione le fattispecie di cui ai primi due commi dell'art. 1911. 

Ai sensi del comma 1, "in alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante". 

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1911 c.o.m. il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli artt. 1076 comma 1 e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione". 

Gli artt. 1076, 1077 e 1082 c.o.m. sono stati abrogati dall'art. 1 comma 258 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal primo gennaio 2015 (mentre il ricorrente è cessato dal servizio in data posteriore, precisamente nel 2018). 

Quanto al secondo comma il venir meno della condizione legittimante l'attribuzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, cioè il conseguimento della promozione ai sensi degli artt. 1076 comma 1 e 1077 (appunto abrogati), non consente di attribuire il beneficio controverso, salvo che per gli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione", condizioni che nel caso di specie non risultano sussistenti. 

Il comma 1 delinea una fattispecie di attribuzione del beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio agli ufficiali in servizio permanente, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, quale "alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'articolo 1082, appunto abrogato". 

È disciplinata quindi un'ipotesi nella quale gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere il beneficio dei sei scatti al posto della promozione. 

Attualmente, non essendo più contemplata la promozione per abrogazione dell'art. 1082 c.o.m., detti militari neppure possono chiedere una prestazione alternativa a quella. Invero, la disciplina legislativa configura un caso di obbligazione facoltativa e non di obbligazione alternativa. 

L'obbligazione alternativa, con potere di scelta da parte del creditore, postula infatti l'originario concorso di due o più prestazioni, dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta. L'obbligazione ha quindi un oggetto indeterminato ma determinabile, con determinazione dello stesso a seguito della scelta. 

L'obbligazione facoltativa postula, invece, un'obbligazione semplice, con una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, e una prestazione facoltativa, dovuta solo subordinatamente, se eventualmente preferita dal creditore, e relativamente alla quale l'obbligazione perdura fin quando il debitore non abbia eseguito la prestazione principale (Cass. civ., sez. lavoro, 8 maggio 2009 n. 10633). 

L'amministrazione è tenuta, sulla base della formulazione del comma 1 dell'art. 1911 c.o.m., a riconoscere la promozione e, solo in presenza di una diversa volontà del creditore, al beneficio dei sei scatti. Lo schema è quindi quello dell'obbligazione facoltativa in quanto l'Amministrazione conosce fin dall'origine l'oggetto della medesima, cioè il riconoscimento della promozione, che rappresenta la prestazione principale. 

Detto ciò, nel caso di specie la prestazione principale è divenuta giuridicamente impossibile in ragione dell'intervenuta abrogazione degli artt. 1176, 1177 e 1182 c.o.m. 

Alle obbligazioni facoltative non è applicabile l'art. 1288 c.c., che disciplina le conseguenze dell'impossibilità della prestazione non imputabile alle parti: "l'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti". 

Detta previsione trova la propria ragion d'essere infatti nel particolare oggetto delle obbligazioni alternative, connotato da due o più prestazioni equiordinate fra loro. 

Così individuata la ratio della regola dettata dall'art. 1288 c.c. essa non è applicabile alle obbligazioni facoltative, connotate da una prestazione principale, la cui impossibilità estingue l'obbligazione ai sensi dell'art. 1256 c.c. 

L'intervenuta abrogazione degli artt. 1176, 1177 e 1182 c.o.m. quindi, estinguendo l'obbligo di riconoscimento della promozione, travolge anche la prestazione subordinata, cioè l'attribuzione dei sei scatti. 

In relazione a tutto quanto precede, non sussistono i presupposti perché il ricorrente, ex appartenente alla Marina militare, benefici dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita. 

Ne consegue il rigetto del ricorso in esame. 

Le spese di giudizio possono essere compensate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria rigetta il ricorso in epigrafe. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. 

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2024, con l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore 

Liliana Felleti, Referendario 

Davide Miniussi, Referendario 


Nessun commento: