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sabato 27 gennaio 2024

Tar 2024-"Orbene, a fronte di un concetto indeterminato quale quello previsto dalla norma in questione (gli "eventi in cui è rimasto coinvolto che possono avere riflessi sul servizio"), al di fuori delle ipotesi in cui l'incidenza sul servizio sia positivamente prevista o sia, comunque, di palese evidenza, spetta all'Amministrazione chiarire in quali termini l'avvio di una attività da parte di uno stretto congiunto del militare (come il coniuge, nella fattispecie) possa riverberarsi sul servizio, anche in relazione alle modeste dimensioni dell'attività in questione, come sopra descritta (cfr. T.A.R. Calabria, Sez. I, n. 234/2022, che si esprime in termini analoghi, sebbene riferiti a fattispecie differente da quella che occupa, con richiamo anche a T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III, 11 aprile 2009, n. 716, 13 aprile 2010, n. 921, e 30 gennaio 2013, n. 264)."

 

T.A.R. OMISSIS OMISSIS Sez. I, Sent., (ud. 20/09/2023) 22-01-2024, n. 30 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OMISSIS 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 380 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato  

contro 

Ministero della Difesa, Stazione Carabinieri di -OMISSIS- - Compagnia di -OMISSIS- - Legione Carabinieri OMISSIS, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in OMISSIS, via Dante, 23; 

per l'annullamento 

della sanzione disciplinare del "rimprovero" irrogata con comunicazione prot. n. -OMISSIS- a firma del Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, notificata con consegna di copia in data 16 dicembre 2021, conseguente al procedimento disciplinare aperto presso lo stesso Comando di -OMISSIS- con prot. n. (...) e notificato in data 23 settembre 2021, e di tutti i provvedimenti/procedimenti/atti precedenti e conseguenti. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come OMISSISecificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. L'odierno ricorrente -OMISSIS-, Luogotenente OMISSIS (OMISSIS) in servizio presso la stazione Carabinieri di -OMISSIS- - Compagnia di -OMISSIS- - Legione Carabinieri OMISSIS, eOMISSISone che in data 23 settembre 2021 il Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- avviava nei suoi confronti un procedimento disciplinare di corpo per l'eventuale irrogazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore, a norma degli art. 1370 ss. del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), con la seguente motivazione: "Maresciallo Maggiore, in violazione dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato, ha omesso di comunicare l'avvio (nell'anno 2018) dell'impresa individuale intestata alla consorte ed operativa nell'ambito della giurisdizione della Stazione Carabinieri ove il medesimo presta servizio. Fatto commesso a -OMISSIS- (SS) a partire da gennaio 2018 ad oggi, nel grado di Maresciallo Maggiore … Si ritiene pertanto che la S.V. sia incorsa nella violazione prevista dagli artt. 748, c. 5 (comunicazione dei militari), art. 238 (sede di servizio), art. 717 (senso di reOMISSISonsabilità) e art. 725, 1 (doveri propri dei superiori), in relazione all'art. 748, c. 5 del T.U. previsto dal D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010". 

1.1. Il procedimento, nel corso del quale l'interessato rappresentava con memorie difensive di aver avvisato verbalmente dell'avvio di una piccola impresa di allevamento di api da parte della moglie e che tutti i colleghi e i superiori, in caserma, sin dal 2018, ne sarebbero stati a conoscenza, si concludeva con la comunicazione del 16 dicembre 2021, con cui veniva inflitta la sanzione disciplinare del "Rimprovero". 

1.2. Avverso il provvedimento sanzionatorio il militare ha proposto ricorso gerarchico, sul quale l'Amministrazione non si è pronunciata. 

1.3. EOMISSISone ancora in fatto, il ricorrente: 

- di avere informato colleghi e amici (omaggiandoli anche di piccoli prodotti) al momento dell'apertura, da parte di sua moglie, dell'impresa agricola a conduzione familiare per l'allevamento di api da cui ricavare il miele; 

- di essere adibito a mansioni prevalentemente amministrative e di polizia giudiziaria e di non essere impiegato nel controllo di allevamenti, attività in OMISSIS delegata ad altre forze di polizia come quella forestale; 

- che l'attività agricola di apicoltura come quella condotta dalla sua consorte, per la esiguità delle produzioni e della redditività, è per legge esonerata dal versamento di imposte e da tutti gli obblighi documentali e contabili come la fatturazione, la registrazione, la liquidazione periodica, la dichiarazione annuale e la presentazione della comunicazione annuale IVA del mese di febbraio, restando necessaria la sola iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, presupposto per l'apertura della partita IVA a sua volta richiesta solo per l'acquisto di molti degli strumenti necessari alla conduzione del fondo-allevamento; 

- che i regimi IVA applicabili ai coltivatori diretti, tra i quali anche gli apicoltori come la moglie dell'interessato, sono tre - esonero, OMISSISeciale ed ordinario - e quello applicato nel caso di OMISSISecie è quello di "esonero", da ciò potendosi desumere il carattere modesto dell'ipotetica incompatibilità ambientale ipotizzata dall'Amministrazione; 

- che la contestazione e la relativa sanzione nulla dicevano circa il motivo dell'incidenza che lo svolgimento dell'attività in questione avrebbe potuto avere sul servizio svolto dal militare. 

1.4. Con l'odierno ricorso il ricorrente impugna quindi la sanzione disciplinare del rimprovero applicata a suo carico, deducendone l'illegittimità sulla base dei seguenti motivi. 

1) "Eccesso di potere - decadenza della potestà sanzionatoria per tardività della contestazione degli addebiti. Violazione artt. 1397, 1398, 1399 e 1400 D.Lgs. n. 66 del 2010 - violazione del diritto di difesa e del diritto di affidamento. - VIOLAZIONE ART. 32 COMMA 5 LETTERA B RELATIVO AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E/O ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI - TRAVISAMENTO DEI FATTI DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE". 

Il ricorrente contesta la tardività della contestazione disciplinare, formalizzata solo nel settembre 2021, mentre i superiori gerarchici diretti e i colleghi, a suo dire, avevano avuto immediata contezza dei fatti a lui addebitati sin dal momento dell'apertura della impresa individuale avviata da sua moglie nel gennaio 2018. 

L'interessato avrebbe divulgato verbalmente la notizia anche alla diretta linea di comando e ciò sarebbe dimostrato dal fatto che, nella contestazione di addebito, non si fa alcuna menzione della circostanza in cui lo stesso Comando sia venuto a conoscenza dell'avvio dell'attività, improvvisamente e a distanza di molto tempo; il Comando, quindi, avrebbe dovuto avviare il procedimento disciplinare nel 2018. 

2) "Violazione di legge - eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti con manifesta illogicità - ingiustizia grave - violazione del principio di ragionevolezza con violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 - difetto di istruttoria e violazione dell'art. 6 co. 1 lett. A e B della L. n. 241 del 1990 - difetto di motivazione con violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 - eccesso di potere per arbitrarietà e violazione dell'autolimite". 

L'Amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto violato l'art. 748, comma 5 ("Comunicazione dei militari"), del Codice dell'Ordinamento militare (a tenore del quale "Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: a. Di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia; b. Degli eventi in cui è rimasto coinvolto che possono avere riflessi sul servizio"), in quanto il ricorrente, in primo luogo, non avrebbe mai omesso di comunicare eventi che potevano avere riflessi sul servizio e, in secondo luogo, benché la comunicazione non fosse (in tesi) dovuta, avrebbe comunque provveduto ad informare verbalmente la diretta linea gerarchica circa l'inizio dell'attività della consorte. 

Secondo la difesa di parte ricorrente non vi era obbligo di comunicare l'iniziativa individuale della consorte, in quanto non solo l'evento non rientrerebbe tra quelli previsti dalla citata norma del Codice dell'Ordinamento militare, ma quand'anche vi rientrasse, non avrebbe alcuna valenza in ordine a ipotetici riflessi sul servizio. Ciò troverebbe conforto nel fatto che: sono decorsi quasi quattro anni senza che alcun condizionamento abbia compromesso l'esercizio delle funzioni del ricorrente a causa della persistenza di interessi socio-economici connessi all'attività della consorte nell'ambito del territorio della Compagnia in cui egli è effettivo; nessuna circostanza concreta è stata posta a base dell'avvio del procedimento disciplinare in questione; il ricorrente è adibito a mansioni prevalentemente amministrative e di polizia giudiziaria generale, non di controllo di allevamenti, attività delegata ad altre forze di polizia; l'attività agricola di apicoltura svolta dalla moglie dell'interessato ha dimensioni modeste ed è per legge esonerata dal versamento di imposte e da tutti gli obblighi documentali e contabili, salva la sola iscrizione nel Registro delle Imprese. 

Non vi è dunque, a dire del ricorrente, alcuna ripercussione sul servizio, né danno all'immagine e al prestigio dell'Arma, né alcun conflitto di interessi o incompatibilità o potenziale lesività. 

L'Amministrazione avrebbe attribuito al ricorrente un comportamento omissivo senza OMISSISiegare perché l'episodio in questione dovesse essere soggetto a comunicazione obbligatoria e senza chiarire come la suddetta vicenda potesse avere riflessi sulla attività istituzionale o quale potesse essere il pregiudizio alla attività di Comando di Stazione, anche alla luce delle concrete circostanze che riguardano la vicenda. 

Sotto diverso profilo, aggiunge il ricorrente che le diOMISSISosizioni di cui al citato art. 748, comma 5, del C.O.M. stabiliscono che "il militare deve dare sollecita comunicazione ..." senza aggiungere se la comunicazione debba avvenire per iscritto oppure no, sicché l'informazione fornita verbalmente dall'interessato sarebbe in ogni caso conforme al richiamato dettato normativo. 

3) "Violazione di legge - eccesso di potere per genericità e mancata contestazione e gravi imprecisioni sul procedimento disciplinare seguito". 

Il provvedimento irrogativo della sanzione sarebbe affetto da insufficienza e illogicità motivazionale e non consentirebbe di individuare l'addebito precisamente contestato. 

L'Autorità disciplinare non avrebbe chiarito in che modo la condotta contestata abbia causato pregiudizio. Inoltre, in violazione degli artt. 1370 e 1398, comma 2, lett. b) e c), del C.O.M. il provvedimento disciplinare sarebbe lacunoso anche sul piano della ragionevolezza intrinseca, poiché emesso senza riscontri pratici e prove evidenti. 

La sanzione disciplinare comminata sarebbe dunque manifestatamente illegittima o OMISSISroporzionata riOMISSISetto alla inconsistenza e pressoché totale inoffensività della condotta del ricorrente. 

1.5. Si è costituito il Ministero intimato per resistere al ricorso. 

1.6. Con ordinanza presidenziale n. 126/2023 del 12.4.2023 sono stati diOMISSISosti incombenti istruttori a carico dell'Amministrazione, che ha adempiuto con deposito documentale in data 10.5.2023. 

1.7. Con memoria depositata il 18 settembre 2023 il ricorrente ha ulteriormente argomentato a sostegno della propria difesa. 

1.8. Alla pubblica udienza del giorno 20 settembre 2023 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione. 

2. In via preliminare occorre dare atto della tardività - già rilevata dal Presidente in udienza - della memoria da ultimo depositata dal ricorrente: la memoria in questione, pertanto, va stralciata dagli atti e non può essere presa in considerazione. 

3. Nel merito, il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si eOMISSISongono. 

3.1. Il primo e il terzo motivo non colgono nel segno. 

3.1.1. Quanto al primo motivo, è sufficiente rilevare che il ricorrente ha soltanto allegato di avere divulgato verbalmente sin dal 2018, anche alla diretta linea di comando, la notizia dell'avvio dell'attività di apicoltura da parte di sua moglie, senza tuttavia fornire di ciò alcun elemento concreto a comprova. 

Non può dunque nemmeno porsi un problema di tempestività o meno dell'avvio del procedimento disciplinare a carico dell'interessato, perché la circostanza che il Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- abbia appreso i fatti nel mese di settembre 2021 (come affermato nella relazione del 4 luglio 2022 della Legione Carabinieri OMISSIS - Compagnia di -OMISSIS-, prodotta in giudizio dalla difesa erariale) non trova alcuna smentita negli atti di causa. 

3.1.2. Quanto al terzo motivo, osserva il Collegio che, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, la contestazione di addebito del 21 settembre 2021 (doc. 2 del ricorrente) individua in maniera OMISSISecifica la violazione contestata all'interessato, con eOMISSISressa indicazione anche delle norme ritenute violate. 

3.1.3. Sotto questi profili, dunque, le doglianze sono infondate. 

3.2. È fondato, invece, il secondo motivo. 

Come visto sopra, ai sensi dell'art. 748, comma 5, del C.O.M. "Il militare deve … dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: … degli eventi in cui è rimasto coinvolto che possono avere riflessi sul servizio". 

Orbene, a fronte di un concetto indeterminato quale quello previsto dalla norma in questione (gli "eventi in cui è rimasto coinvolto che possono avere riflessi sul servizio"), al di fuori delle ipotesi in cui l'incidenza sul servizio sia positivamente prevista o sia, comunque, di palese evidenza, OMISSISetta all'Amministrazione chiarire in quali termini l'avvio di una attività da parte di uno stretto congiunto del militare (come il coniuge, nella fattiOMISSISecie) possa riverberarsi sul servizio, anche in relazione alle modeste dimensioni dell'attività in questione, come sopra descritta (cfr. T.A.R. Calabria, Sez. I, n. 234/2022, che si eOMISSISrime in termini analoghi, sebbene riferiti a fattiOMISSISecie differente da quella che occupa, con richiamo anche a T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III, 11 aprile 2009, n. 716, 13 aprile 2010, n. 921, e 30 gennaio 2013, n. 264). 

Il provvedimento impugnato è dunque carente sotto il profilo motivazionale, perché l'Amministrazione non ha chiarito per quali ragioni la modesta attività di apicoltura intrapresa dalla coniuge del ricorrente debba essere intesa quale evento che possa avere riflessi sul servizio, in guisa da imporre in capo all'interessato l'obbligo di comunicazione di cui al ridetto art. 748, comma 5, C.O.M., anche alla luce delle concrete circostanze evidenziate e rappresentate dal militare. 

3.3. In definitiva, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato. 

3.4. Le OMISSISese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OMISSIS (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. 

OMISSISese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. 

Così deciso in OMISSIS nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Marco Buricelli, Presidente 

Tito Aru, Consigliere 

Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore 


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