Translate

sabato 27 gennaio 2024

​Giudice di Pace 2023- L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, e' effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate -

 



​Giudice di Pace 2023- L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, e' effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate -


Giudice di pace Lucca Sez. XI, Sent., 10-11-2023
Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Lucca

Sezione 11

Il Giudice Onorario di Pace di Lucca (...), ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1002 / 2023 Ruolo Generale

contenzioso dell'anno 2023

TRA

Parte istante:(...) nata a(...) e residente in via (...) rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Fusi del foro di Lucca e domiciliata nello studio del difensore.

E

Controparte: ADER ((...)) Agenzia delle Entrate Riscossione - direzione Regionale Toscana - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliata in via Degli Arazzieri 4

Opposizione a sanzione amministrativa - contro - avviso di addebito n. (...) mediante il quale veniva irrogata la sanzione di Euro 100 dal Ministero della Salute per il tramite di Agenzia Entrate Riscossione (in relazione all'elenco n. 220306001 trasmesso il 6.03.2022) per aver violato l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 quater del D.L. n. 44 del 2021 in quanto alla data del 15.06.22 non ha iniziato il ciclo vaccinale primario.

Passata in decisione all'udienza del 10.10.2023
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Per le compiute argomentazioni del ricorrente si rimanda al ricorso in opposizione e per quelle di parte opposta si richiama la comparsa di costituzione e risposta. Omesso lo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c..

A) In via preliminare deve essere accolta la doglianza di parte opponente circa la illegittima emissione dell'avviso di addebito di ADER (qui opposto) poiché non preceduto (o almeno non provato che lo sia) dalla notifica dell'avviso di avvio del procedimento ex art. 4 sexies c. 4 e 5 D.L. n. 44 del 2021.

Per semplicità si richiama la previsione normativa di cui all'art. Art. 4 sexies:

3.L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, e' effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate -

Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché' su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalita' di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria e' autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-ter, del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 marzo 2021, n. 29, nonche' al trattamento dei dati relativi agli esenti, acquisiti secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9-bis, comma 3. del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87.(1)

4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda S.L. competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilita'. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione. (1)

5. L'Azienda S.L. competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi di cui al comma 4.

6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda S.L. competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella L. 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, entro duecentosettanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.(1)

Pertanto l'assenza di prova della notifica dell'avvio del procedimento non consente (sempre ammesso che vi sia una volontà del destinatario) di percorrere i vari passaggi ed esercitare le previste facoltà determinando la annullabilità dell'atto finale consistente nell'avviso di addebito qui impugnato.

Nonostante il valore assorbente del primo motivo di doglianza, vista la particolarità della materia, si ritiene comunque di procedere ad ulteriore analisi.

B) Quanto alla ritenuta costituzionalità dell'obbligo vaccinale per le persone over 50 secondo la ricostruzione di parte opponente e opposta.

Ritiene il Giudicante che il vaccino, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, non potrebbe di principio essere considerato un obbligo ma un semmai un onere e, allo stesso tempo, secondo le valutazioni dell'epoca, un dovere morale ma non giuridico del singolo individuo. Infine, la libertà di scelta del singolo è pur sempre difesa dall'articolo 32 della Costituzione che, al secondo comma, prevede la tipicità dei trattamenti sanitari obbligatori. Ciò vuol dire che sono facoltativi tutti quelli non previsti da una disposizione di legge.

Svolte le premesse di cui sopra, viene in evidenza che come da recente pronunce anche di legittimità costituzionale (14-15 / 2023) l'obbligo vaccinale è stato avallato in ragione di un contemperamento di interessi per alcune categorie (v. servizio sanitario - strutture residenziali e socio assistenziali - militari... ) in ragione del contatto con il pubblico e la necessità di tutelare il preminente interesse alla salute pubblica, confermando anche la legittimità di quanto previsto in materia di green pass per accedere a servizi e luoghi di lavoro, ma non appare compiutamente analizzata la questione dell'obbligo di vaccinazione per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età nel caso in cui non vi sia una appartenenza a determinate categorie professionali, ragion per cui l'interesse del singolo dovrebbe essere sacrificato per il superiore interesse pubblico. Infine, si può osservare che anche la stessa pubblica Autorità non avalla una presa di posizione chiara sulla legittimità della normativa relativa all'obbligo vaccinale per gli over 50, vista la primitiva previsione della sospensione dell'invio delle cartelle agli inadempienti, prima fino al 1.07.23 ed ora, con la proroga della sospensione fino al 30.06.24, sospensione che non avrebbe senso compiuto se fosse evidente la indiscutibile legittimità dell'obbligo vaccinale in questione.

C) In ultima analisi, volendo affrontare la questione sollevata dalle parti, anche sotto diverso profilo, sulla frequenza degli effetti avversi della vaccinazione, nonché, come enunciato da parte ricorrente, della gravità come supportata da tesi mediche autorevoli, non pare che potrebbe escludersi neppure la causa di giustificazione dello stato di necessità o legittima difesa come previsto dall'art. 4 della L. n. 689 del 1981, eventualmente anche nella forma putativa.

Ritenuta equa la compensazione delle spese di lite, in quanto, la materia in contesa comporta, per complessità evidente, soluzioni interpretative non agevoli, nonché, parte opposta risulta mera esecutrice di un adempimento previsto e delegato di legge.
P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da (...),

nei confronti di

ADER,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

Accoglie l'opposizione proposta dal ricorrente e annulla il provvedimento amministrativo opposto. Spese compensate.

Dispositivo letto all'udienza del 10.10.2023

Così deciso in Lucca, il 10 novembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2023.
Nuova Ricerca

Nessun commento: