I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 23/01/2024, n. 292
Gestione dipendenti pubblici. Prescrizione dei contributi pensionistici e previdenziali (art. 1, comma 16, lett. a), del decreto-legge n. 215/2023). Regime sanzionatorio dei crediti contributivi delle pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023). Prime indicazioni in materia di adempimenti contributivi per periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004 (art. 1, commi da 131 a 133, della legge n. 213/2023).
Emanato dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale tecnologia, informatica e innovazione.
Epigrafe
1.
2.Inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche amministrazioni alla gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e relativo regime sanzionatorio
3.Adempimenti contributivi delle amministrazioni pubbliche per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004
4.Nuovo quadro normativo
5.Indicazioni operative per l'implementazione delle posizioni assicurative
6.Controlli sulle denunce per periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004 ("periodi ante 2005")
7.Effetti dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 131, della legge n. 213/2023 sulle attività delle strutture territoriali in materia di conto assicurativo e anagrafica e flussi (posizione assicurativa, regolarizzazioni contributive ed estratto conto amministrazione)
Allegato 1 - Articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
Allegato 2 - Articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
Msg. 23 gennaio 2024, n. 292 (1)
Gestione dipendenti pubblici. Prescrizione dei contributi pensionistici e previdenziali (art. 1, comma 16, lett. a), del decreto-legge n. 215/2023). Regime sanzionatorio dei crediti contributivi delle pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023). Prime indicazioni in materia di adempimenti contributivi per periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004 (art. 1, commi da 131 a 133, della legge n. 213/2023).
(1) Emanato dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale tecnologia, informatica e innovazione.
1. Premessa
In attesa della pubblicazione di apposita circolare finalizzata a illustrare nel dettaglio gli effetti dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 16, lettera a), e comma 17, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. decreto milleproroghe), e dell'articolo 1, commi da 131 a 133, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), relative alla sospensione dei termini prescrizionali e del regime sanzionatorio per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle attività di sistemazione delle posizioni assicurative degli iscritti alla Gestione ex Inpdap, con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni operative, sulla base delle modifiche normative intervenute.
2. Inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche amministrazioni alla gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e relativo regime sanzionatorio
Con la circolare n. 92 del 17 novembre 2023 l'Istituto ha fornito indicazioni in merito all'inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2023, dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata [1], nonché in ordine all'inapplicabilità del regime sanzionatorio di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2023 [2].
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023 - è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" che è intervenuto sulla materia di cui alla richiamata circolare n. 92/2023.
2.1 Norme in materia di inapplicabilità dei termini di prescrizione
L'articolo 1, comma 16, lettera a), del decreto-legge n. 215/2023, modificando il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha posticipato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 i periodi retributivi per i quali opera l'inapplicabilità dei termini di prescrizione dei crediti contributivi, che viene estesa fino al 31 dicembre 2024 [3]. Si ricorda, come già precisato nella circolare n. 92/2023, che l'applicazione del predetto differimento ha a oggetto la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165/2001, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
2.2 Norme in materia di inapplicabilità del regime sanzionatorio
L'articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023 ha modificato l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prorogando fino al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.
Pertanto, le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2024, all'adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995 non devono corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge n. 388/2000.
[1] Articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.
[2] Articolo 21, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
[3] L'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, ha altresì previsto alla lettera b) che "al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"".
3. Adempimenti contributivi delle amministrazioni pubbliche per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento Ordinario n. 40/L - è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (di seguito, anche legge di Bilancio 2024).
Le novità in materia di adempimenti contributivi delle Amministrazioni pubbliche verso la Gestione dipendenti pubblici ("gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214") sono contenute nei commi da 131 a 133 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024.
Si riportano di seguito le citate disposizioni:
"131. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere all'INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
132. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 131 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, al miglioramento dei saldi di bilancio.
133. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge".
4. Nuovo quadro normativo
Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 16 e al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 215/2023, il quadro normativo di riferimento per il 2024 è in continuità con quello degli anni precedenti.
La previsione di cui al comma 131 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024 innova, invece, in modo significativo il previgente assetto normativo, in quanto prevede che, per la corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali dei dipendenti iscritti alla Gestione ex INPDAP, le Amministrazioni pubbliche, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, sono tenute, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, a trasmettere all'INPS esclusivamente i flussi di denuncia Uniemens/ListaPosPA.
5. Indicazioni operative per l'implementazione delle posizioni assicurative
Per effetto della richiamata disposizione, da gennaio 2024, le Amministrazioni pubbliche devono procedere, ove necessario, all'implementazione delle posizioni assicurative della Gestione dipendenti pubblici, secondo le seguenti modalità:
1. periodi di servizio fino al 31 dicembre 2004:
- la sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative effettuata tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA consente, in forza del citato articolo 1, comma 131, di ritenere assolti i relativi obblighi contributivi, senza l'onere di dare prova dei relativi versamenti;
- diversamente, laddove le Amministrazioni pubbliche intendano procedere, ai fini della sistemazione delle posizioni assicurative, con l'applicativo "Nuova PAssweb", tale modalità di sistemazione, non prevista nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 131, continuerà ad attivare le eventuali richieste di regolarizzazione contributiva da parte dell'INPS;
2 . periodi di servizio dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2013 per gli iscritti alla CTPS (per i quali MEF-SPT - oggi MEF-NoiPA - era sostituto d'imposta) e dal 1° gennaio 2005 al 30 settembre 2012 per gli iscritti a CPDEL, CPUG, CPI, CPS e alle altre Gestioni di previdenza dei dipendenti pubblici:
- la sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative si effettua tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA o, in alternativa, l'applicativo "Nuova PAssweb";
3.periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 (per CTPS) e al 30 settembre 2012 (per le altre Casse):
- la sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative si effettua esclusivamente tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA.
Gli imponibili riportati nelle denunce inviate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, superati i controlli descritti al paragrafo seguente, sostituiranno eventuali altri imponibili presenti sul conto assicurativo.
Al fine di agevolare le Amministrazioni pubbliche nella compilazione delle denunce, si allega un documento con le indicazioni operative, corredato di alcuni esempi (Allegato n. 1).
6. Controlli sulle denunce per periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004 ("periodi ante 2005")
Al fine di garantire la corretta implementazione delle posizioni assicurative e di prevenire l'alimentazione delle stesse con dati errati, le denunce trasmesse dalle Amministrazioni pubbliche relative a "periodi ante 2005" sono assoggettate a un controllo automatizzato di congruità degli imponibili denunciati, che comporta il blocco delle denunce che espongono imponibili caratterizzati da rilevanti scostamenti rispetto a quelli del periodo precedente e successivo ("denunce ante 2005 con imponibile anomalo"). Il controllo di congruità risulta necessario in quanto, per effetto del citato articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, sulle denunce per "periodi ante 2005" viene meno il controllo sulla corrispondenza tra l'importo dei contributi da versare esposti in denuncia e l'importo effettivamente versato.
All'invio del flusso, la procedura evidenzia alle Amministrazioni che le denunce per "periodi ante 2005" alimenteranno le posizioni assicurative individuali solo dopo avere superato il predetto controllo di congruità, finalizzato a prevenire possibili errori in sede di denuncia.
Le denunce bloccate potranno essere sbloccate dalle Strutture territoriali solamente a seguito dell'esito positivo di un approfondimento istruttorio da parte della competente unità organizzativa (U.O.) di "Controllo di Congruità della contribuzione e gestione delle evidenze", in collaborazione con l'unità organizzativa (U.O.) "Gestione del conto assicurativo individuale", che potrà comprendere anche l'invio al datore di lavoro di richieste di chiarimenti e/o di produzione della documentazione giustificativa del dato dichiarato (ad esempio, buste paga o certificazioni fiscali).
A seguito dell'esito positivo delle verifiche, l'operatore della U.O. "Controllo di Congruità della contribuzione e gestione delle evidenze" potrà procedere allo sblocco della denuncia.
In fase di prima applicazione, invece, nelle more dell'implementazione del citato sistema di controllo automatico e generalizzato, tutti i flussi Uniemens/ListaPosPA inviati dalle Amministrazioni pubbliche per "periodi ante 2005" saranno bloccati.
In tale fase la valutazione della congruità dell'imponibile riportato in denuncia è svolta dagli operatori di Sede incardinati presso la U.O. "Controllo di Congruità della contribuzione e gestione delle evidenze" che, in collaborazione con gli operatori della U.O. "Gestione del conto assicurativo individuale", procedono al confronto degli imponibili indicati nella denuncia rispetto al generale assetto della posizione assicurativa interessata (imponibili certificati e/o validati già presenti nella posizione assicurativa per il periodo precedente e per quello successivo all'annualità oggetto della denuncia in esame, eventuali altri dati disponibili nelle banche dati dell'Istituto) e, qualora sia ritenuto necessario, all'approfondimento istruttorio con le modalità sopra descritte.
All'esito positivo di tali verifiche, gli operatori di Sede possono procedere allo sblocco delle denunce nei soli casi in cui le informazioni in esse contenute risultino necessarie alla liquidazione di una prestazione, alla definizione di una regolarizzazione contributiva o ad altre lavorazioni urgenti.
In attesa del rilascio della funzionalità che consentirà di procedere in autonomia allo sblocco delle denunce, con conseguente alimentazione della posizione assicurativa, l'operatore può rivolgersi al canale "Richiesta Assistenza Applicativa" presente nell'applicativo "SIN" (indicando nel campo Attività "Sblocco denunce ante 2005").
7. Effetti dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 131, della legge n. 213/2023 sulle attività delle strutture territoriali in materia di conto assicurativo e anagrafica e flussi (posizione assicurativa, regolarizzazioni contributive ed estratto conto amministrazione)
L'intervento legislativo di cui all'articolo 1, comma 131, della legge n. 213/2023 modifica le attività di Sede in materia di:
- conto assicurativo;
- regolarizzazioni contributive;
- Estratto Conto Amministrazione (ECA).
Con riferimento al conto assicurativo, in particolare, si richiama l'attenzione sulla circostanza che, ove ritenuti congrui in base ai criteri sopra indicati, gli imponibili riportati nelle denunce inviate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 131, della legge n. 213/2023 sostituiscono eventuali altri imponibili presenti sul conto assicurativo.
Con riferimento, invece, alle regolarizzazioni contributive non ancora definite con il pagamento da parte delle Amministrazioni, si evidenzia che, a seguito dell'invio delle denunce per "periodi ante 2005", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 131, della legge n. 213/2023, l'obbligo contributivo deve ritenersi assolto. Le regolarizzazioni per tali periodi sono, pertanto, definite senza evidenziare debiti qualora il datore di lavoro abbia inviato le denunce Uniemens/ListaPosPA e queste abbiano superato i controlli sopra descritti.
A tale proposito, si allegano indicazioni operative per le Strutture territoriali in ordine all'impatto della modifica legislativa sulle lavorazioni delle regolarizzazioni contributive e degli ECA (Allegato n. 2).
Il Direttore generale
Vincenzo Caridi
Allegato 1
Articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
Indicazioni operative sull'invio delle denunce
La modalità di denuncia richiamata dall'art. 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ("le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326") è rappresentata dal sistema UNIEMENS\ListaPosPA che, da ottobre 2012, ha sostituito il precedente sistema DMA-Entratel.
La trasmissione di denunce che rispettino i requisiti per l'alimentazione delle posizioni assicurative individuali consente, al contempo, di ritenere assolti gli obblighi contributivi.
La trasmissione delle denunce può avvenire attraverso una delle seguenti modalità:
a) caricamento del file XML tramite il servizio "Invio Denunce Individuali" presente nei "Servizi per le aziende ed i consulenti" del portale dell'Istituto, modalità abitualmente utilizzata dai datori di lavoro e/o loro delegati;
b) al termine dell'utilizzo della funzione di compilazione manuale delle denunce ("Compilazione manuale DMA"), disponibile tra i "Servizi GDP" nel Cassetto previdenziale del contribuente (CPC), previa attivazione dello stesso1.
Le denunce mensili di cui all'art. 1, comma 131 per periodi fino al 31 dicembre 2004 dovranno rispettare le regole contenute nel documento tecnico ("specifica flusso variazione") allegato al messaggio n. 2791 del 5 luglio 2017 (per ulteriori approfondimenti cfr. messaggio n. 1206 del 19 marzo 2018 e messaggio n. 123 del 22 gennaio 2024).
In particolare, per esigenze relative alla modalità di alimentazione della posizione assicurativa, per i lavoratori in servizio per l'intero anno, i periodi in questione dovranno essere denunciati in forma annuale, per cui l'ente dichiarante dovrà trasmettere una denuncia che comprenda l'intero periodo dall'1.1 al 31.12 dell'anno che si sta dichiarando, comprensiva di eventuali importi già dichiarati, dato l'effetto sostitutivo della denuncia a variazione.
1 Circolare n. 34 del 31 marzo 2023.
La trasmissione dovrà avvenire attraverso la compilazione di un unico elemento V1 Causale 5 per l'intero anno considerato (1/1-31/12). In alternativa l'ente potrà inviare simultaneamente una sequenza di elementi V1 Causale 5 che saranno accolti dal sistema solo se garantiranno la regolare copertura assicurativa dell'intero anno.
Qualora, invece, nel corso dell'anno siano presenti sia periodi di servizio "utili" ai fini pensionistici e previdenziali che periodi "non utili" (es. in caso di assunzione o cessazione in corso d'anno) oppure vi siano cambi di <TipoImpiego> e <TipoServizio>, la denuncia dovrà avvenire tramite una combinazione di elementi V1 Causale 5 e V1 Causale 6, a completa copertura del periodo annuale di riferimento, avendo cura di operare i necessari frazionamenti e di valorizzare sempre il corretto Codice Cessazione nell'elemento V1 Causale 5 che precede l'elemento V1 Causale 6.
Di seguito si riportano alcuni casi a titolo di esempio.
Caso 1) Lavoratrice/lavoratore assunta/o in data 01/04/2004 con intero periodo utile fino al 31/12/2004, senza cambi di <TipoImpiego> e/o <TipoServizio>.
L'ente dovrà trasmettere, con unico invio:
- V1 Causale 6 periodo 01/01/2004-31/03/2004;
- V1 Causale 5 periodo 01/04/2004-31/12/2004;
oppure
- V1 Causale 6 per i periodi 01/01/2004-31/01/2004; 01/02/2004-29/02/2004; 01/03/2004-31/03/2004;
- V1 Causale 5 per i periodi 01/04/2004-30/04/2004; 01/05/2004-31/05/2004; 01/06/2004-30/06/2004; 01/07/2004-31/07/2004; 01/08/2004-31/08/2004; 01/09/2004-30/09/2004; 01/10/2004-31/10/2004; 01/11/2004-30/11/2004; 01/12/2004-31/12/2004.
Caso 2) Lavoratrice/lavoratore in servizio in data 01/01/2003 e cessata/o il 31/08/2003 in assenza di cambi di<TipoImpiego> e/o <TipoServizio>.
L'ente dovrà trasmettere, con unico invio:
- V1 Causale 5 periodo 01/01/2003- 31/08/2003;
- V1 Causale 6 periodo 01/09/2003- 31/12/2003;
oppure
- V1 Causale 5 per i periodi 01/01/2004-31/01/2003; 01/02/2003-28/02/2003; 01/03/2003-31/03/2003; 01/04/2003-30/04/2003; 01/05/2003-31/05/2003; 01/06/2003-30/06/2003; 01/07/2003-31/07/2003; 01/08/2003-31/08/2003;
- V1 Causale 6 per i periodi 01/09/2003-30/09/2003; 01/10/2003-31/10/2003; 01/11/2003-30/11/2003; 01/12/2003-31/12/2003.
Caso 3) Lavoratrice/lavoratore assunta/o il 01/01/2004 e cessata/o il 31/08/2004 che usufruisce di aspettativa per motivi famigliari non utile nel mese di marzo 2004 in assenza di cambi di<TipoImpiego> e <TipoServizio> durante il periodo lavorato.
L'ente dovrà trasmettere, con unico invio:
- V1 Causale 5 periodo 01/01/2004-29/02/2004;
- V1 Causale 6 periodo 01/03/2004-31/03/2004;
- V1 Causale 5 periodo 01/04/2004-31/08/2004;
- V1 Causale 6 periodo 01/09/2004-31/12/2004;
oppure
- V1 Causale 5 per i periodi 01/01/2004-31/01/2004; 01/02/2004-29/02/2004;
- V1 Causale 6 periodo 01/03/2004-31/03/2004;
- V1 Causale 5 per i periodi 01/04/2004- 30/04/2004; 01/05/2004-31/05/2004; 01/06/2004-30/06/2004; 01/07/2004-31/07/2004; 01/08/2004-31/08/2004;
- V1 Causale 6 per i periodi 01/09/2004-30/09/2004; 01/10/2004-31/10/2004; 01/11/2004-30/11/2004; 01/12/2004-31/12/2004.
Qualora, invece, ricorrano casi in cui il lavoratore abbia usufruito nell'anno di congedi parentali con retribuzione ridotta o senza retribuzione per maternità e per assistenza al bambino (decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151), l'ente dovrà inviare anche l'elemento V1 Causale 7 CMU 8, le cui regole di compilazione generali sono illustrate nella circolare n. 81 del 22 aprile 2015 e a cui si aggiungono le indicazioni specifiche relative ai periodi fino al 31 dicembre 2004 riportate nel già citato documento tecnico allegato al messaggio n. 2791 del 5 luglio 2017, che di seguito, ad ogni buon fine, si riepilogano.
Per i periodi ante 01\2005 (anche plurimensili), si dovrà trasmettere contestualmente V1 Causale 5 e V1 Causale 7 Codice Motivo Utilizzo (CMU) 8, ferma restando la compilazione di appositi V1 Causale 6 qualora il periodo <GiornoInizio> - <Giorno Fine> non copra l'intero anno. Gli elementi descritti dovranno avere in comune <GiornoInizio> - <GiornoFine> e <TipoImpiego> valorizzando l'elemento <PercRetribuzione> con il numero di giorni in cui si è verificato l'evento nel periodo compreso tra <GiornoInizio> e <GiornoFine> (valore espresso in millesimi, dove 1 giorno=1000).
Anche in questo caso si ritiene utile fornire alcuni esempi:
Caso 4) Lavoratrice/lavoratore in servizio utile per tutto l'anno 2004 che ha usufruito nel mese di giugno 2004 di 15 giorni di congedo parentale con retribuzione ridotta per maternità e per assistenza al bambino (Tipo Servizio9), senza ulteriori cambi di <TipoImpiego> e <TipoServizio> durante il periodo lavorato e in assenza di periodi interruttivi.
L'ente dovrà trasmettere, con unico invio:
- V1 Causale 5 periodo 01/01/2004-31/12/2004;
- V1 Causale 7 CMU 8 periodo 01/01/2004-31/12/2004;
(nell'elemento<PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 15000, pari a 15 * 1000)
oppure
- V1 Causale 5 periodo 01/01/2004-31/01/2004; 01/02/2004-29/02/2004; 01/03/2004-31/03/2004; 01/04/2004-30/04/2004; 01/05/2004-31/05/2004; 01/06/2004-30/06/2004; 01/07/2004-31/07/2004; 01/08/2004-31/08/2004; 01/09/2004-30/09/2004; 01/10/2004-31/10/2004; 01/11/2004-30/11/2004; 01/12/2004-31/12/2004;
- V1 Causale 7 CMU 8 periodo 01/06/2004-30/06/2004;
(nell'elemento<PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 15000, pari a 15 * 1000)
Caso 5) Lavoratrice/lavoratore cessata/o ad ottobre 2004 che ha usufruito nel mese di giugno 2004 di 30 giorni di congedo parentale con retribuzione ridotta per maternità e per assistenza al bambino (Tipo Servizio 9), senza ulteriori cambi di<TipoImpiego> e <TipoServizio> durante il periodo lavorato.
L'ente dovrà trasmettere, con unico invio:
- V1 Causale 5 periodo 01/01/2004- 31/10/2004;
- V1 Causale 7 CMU 8 periodo 01/01/2004- 31/10/2004 (nell'elemento<PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 30000, pari a 30 * 1000)
- V1 Causale 6 periodo 01/11/2004- 31/12/2004;
oppure
- V1 Causale 5 per i periodi 01/01/2004-31/01/2004; 01/02/2004-29/02/2004; 01/03/2004-31/03/2004; 01/04/2004-30/04/2004; 01/05/2004-31/05/2004; 01/06/2004-30/06/2004; 01/07/2004-31/07/2004; 01/08/2004-31/08/2004; 01/09/2004-30/09/2004; 01/10/2004-31/10/2004;
- V1 Causale 7 CMU 8 periodo 01/06/2004-30/06/2004.
(nell'elemento<PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 30000, pari a 30 * 1000)
- V1 Causale 6 per i periodi 01/11/2004-30/11/2004; 01/12/2004-31/12/2004;
Caso 6) Lavoratrice/lavoratore in servizio utile per tutto l'anno 2003 che ha usufruito nel mese di giugno 2003 di 15 giorni di congedo parentale con retribuzione ridotta per maternità e per assistenza al bambino (Tipo Servizio 9) e nel mese di luglio 2003 di ulteriori 10 giorni di congedo parentale senza retribuzione per assistenza al bambino (Tipo Servizio 42) senza ulteriori cambi di<TipoImpiego> e <TipoServizio> durante il periodo lavorato e in assenza di periodi interruttivi.
L'ente dovrà trasmettere, con unico invio:
- V1 Causale 5 periodo 01/01/2003-31/12/2003;
- V1 Causale 7 CMU 8 periodo 01/01/2003-31/12/2003 con Tipo Servizio 9
(nell'elemento<PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 15000, pari a 15 * 1000)
- V1 Causale 7 CMU 8 periodo 01/01/2003-31/12/2003 con Tipo Servizio 42
(nell'elemento<PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 10000, pari a 10 * 1000)
oppure
- V1 Causale 5 per i periodi 01/01/2003-31/01/2003; 01/02/2003-28/02/2003; 01/03/2003-31/03/2003; 01/04/2003-30/04/2003; 01/05/2003-31/05/2003; 01/06/2003-30/06/2003; 01/07/2003-31/07/2003; 01/08/2003-31/08/2003; 01/09/2003-30/09/2003; 01/10/2003-31/10/2003; 01/11/2003-30/11/2003;
- 01/12/2003-31/12/2003V1 Causale 7 CMU 8 periodo 01/06/2003-30/06/2003 con Tipo Servizio 9
(nell'elemento<PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 15000, pari a 15 * 1000)
- V1 Causale 7 CMU 8 periodo 01/07/2003-31/07/2003 con Tipo Servizio 42
(nell'elemento<PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 10000, pari a 10 * 1000)
Si ritiene utile porre evidenza sulle indicazioni generali per una corretta compilazione del Frontespizio della denuncia in riferimento ai periodi anteriori al 2005, che seguono le regole già previste per il Flusso Ordinario e contenute all'interno della circolare n. 105 del 7 agosto 2012 per cui dovranno essere rispettati i legami tra Amministrazione Dichiarante, Amministrazione di Appartenenza e Sede di Servizio.
Attenzione particolare merita l'elemento Frontespizio nei casi di cessazione e confluenza di Amministrazioni, che andrà compilato come di seguito indicato:
- nella sezione Dichiarante dovrà essere indicato il codice fiscale dell'ente attualmente vigente;
- nelle sezioni Ente di Appartenenza e Sede di Servizio andrà invece inserito il codice fiscale dell'ente cessato e confluito.
Per periodi ante 2005 non è comunque richiesta la valorizzazione della sezione Ente Versante.
Allegato 2
Articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
Indicazioni operative sulle regolarizzazioni contributive per periodi fino al 31 dicembre 2004 e sugli ECA interessati.
1. Regolarizzazioni contributive da lavorare
Per le regolarizzazioni contributive che debbano ancora essere lavorate dalle sedi - o che siano in corso di lavorazione - ma per le quali non sia ancora stata notificata una nota di debito, l'applicativo Regolarizzazioni contributive è stato aggiornato con l'introduzione di un messaggio che ricorda agli operatori la necessità di verificare se, per i periodi fino al 31 dicembre 2004 ("periodi ante 2005"), le Amministrazioni pubbliche abbiano inviato le denunce UNIEMENS\ListaPosPA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 131, della legge n. 213/2023.
Per tali periodi, infatti, a seguito dell'invio delle denunce, l'obbligo contributivo dovrà ritenersi assolto e l'operatore potrà procedere nella lavorazione, rapportando il contributo versato al contributo calcolato. Di conseguenza, la regolarizzazione sarà definita senza evidenziare un debito per i periodi per i quali il datore di lavoro abbia inviato le denunce, ai sensi dell'art. 1, comma 131, della legge n. 213/2023.
Qualora, invece, l'ente non abbia trasmesso le denunce, la lavorazione si concluderà con l'invio di una nota di debito. A tale riguardo la nota di debito per regolarizzazione è stata integrata per informare gli enti della possibilità di inviare le sopracitate denunce, ai sensi e per gli effetti della disposizione sopracitata.
Dopo aver ricevuto la nota di debito per regolarizzazione e a seguito di invio della denuncia contributiva, l'ente potrà inviare una contestazione relativamente ai "periodi ante 2005", indicando l'identificativo (ID) di trasmissione delle denunce. La contestazione potrà essere formalizzata, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della nota di debito, tramite l'apposita funzionalità presente nel Cassetto previdenziale del contribuente (CPC), di cui alla circolare n. 34 del 31 marzo 2023, alla voce "Gest. Note Debito > Regolarizzazioni contributive".
2. Regolarizzazioni contributive lavorate
2.1 Regolarizzazioni per le quali è già stata inviata una nota di debito, non contestata dall'amministrazione
Anche in questo caso, le regolarizzazioni per "periodi ante 2005", il cui debito non sia ancora stato pagato dall'ente, potranno essere contestate indicando l'identificativo (ID) di trasmissione delle denunce.
Come di consueto, a seguito della contestazione il "dovuto da regolarizzazione" sarà rimosso dall'ECA nel quale era contenuto.
2.2 Regolarizzazioni per le quali è già stata inviata una nota di debito, contestata dall'amministrazione
Qualora la sede abbia già inviato una nota di debito per regolarizzazioni contributive contenente anche "periodi ante 2005" e l'Amministrazione abbia già provveduto a contestare la nota di debito, la sede potrà informare l'Amministrazione che, con l'invio delle denunce ai sensi dell'art. 1, comma 131, della legge 213/2023, l'obbligo contributivo per i "periodi ante 2005" sarà considerato assolto.
Nelle more dell'invio della denuncia, la lavorazione della contestazione sarà sospesa per il tempo necessario a svolgere tale adempimento.
Al fine di facilitare la tempestiva definizione delle contestazioni, le sedi e gli enti sono invitati a comunicare attraverso il Cassetto previdenziale del contribuente (CPC). In particolare, gli enti potranno indicare l'identificativo (ID) di trasmissione delle denunce nella sezione "Contatti" > "Crea comunicazione".
Nel caso in cui, invece, l'ente non invii tempestivamente le denunce (indicativamente, entro 30 giorni dall'interlocuzione tra la sede e l'ente), la contestazione sarà lavorata secondo le consuete modalità.
2.3 Regolarizzazioni presenti in ECA validati
Qualora. in presenza di ECA validato, l'ente destinatario di una nota di debito da regolarizzazione contenente "periodi ante 2005" operi la contestazione, indicando l'identificativo (ID) di trasmissione delle denunce inviate ai sensi dell'art. 1, comma 131, della legge 213/2023, la sede seguirà le modalità operative di seguito illustrate.
- ECA non infasati
A seguito della contestazione, la procedura genererà un ECA PV, contenente un "dovuto negativo" pari all'importo oggetto di contestazione.
Il "dovuto negativo" si abbinerà con il "dovuto da regolarizzazione" contenuto nell'ECA validato in attesa di essere infasato e si verificherà uno dei due casi di seguito riportati:
a) ECA PV a saldo zero e nessun importo trasmesso al "recupero crediti" qualora il "dovuto da regolarizzazione" dell'ECA validato in attesa di essere infasato risulti pari al "dovuto negativo" determinato dalla contestazione;
b) ECA PV con saldo pari alla differenza tra l'importo dell'ECA di prima validazione e quello oggetto della contestazione, qualora la contestazione non sia stata effettuata sull'intero importo della regolarizzazione contenuta nell'ECA non infasato; il saldo dell'ECA PV sarà infasato in automatico fino al limite di 3.000 euro, mentre sarà infasato a seguito di invio da parte dell'operatore di sede se di importo superiore a 3.000 euro.
- ECA infasati con AVA
A seguito della contestazione, si genererà una "eccedenza da dichiarato negativo modificabile PV", che sarà abbinabile a un ECA PV solo dopo che l'operatore di sede avrà annullato l'AVA, utilizzando la causale "importo non dovuto".
Qualora da tale abbinamento emerga un'eccedenza nel "dovuto da regolarizzazione", l'infasamento proseguirà limitatamente a tale eccedenza; al contrario, nel caso in cui il "dovuto da regolarizzazione" risulti pari al "dovuto negativo", non si procederà all'infasamento.
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