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sabato 27 gennaio 2024

Autorizzazioni per incarichi di missione - Integrazione.

 


Ministero dell'interno

Nota 10/01/2024, n. 467

Autorizzazioni per incarichi di missione - Integrazione.

Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Ufficio del capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Epigrafe


Destinatari


Testo della nota


Allegato


Nota 10 gennaio 2024, n. 467 (1)


Autorizzazioni per incarichi di missione - Integrazione.


(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Ufficio del capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco.




Alle


Direzioni centrali


Alle


Direzioni regionali e interregionale dei vigili del fuoco


Ai


Comandi dei vigili del fuoco


Agli


Uffici di diretta collaborazione del capo del dipartimento e del capo del CNVVF




Si fa riferimento alla nota prot. n. DCRISFIN 11570 datata 10 marzo 2016, concernente l'oggetto, con la quale venivano fornite dettagliate indicazioni circa le procedure autorizzative di incarichi di missione, e che per pronta consultazione si unisce alla presente.


Al riguardo, per favorire maggiore efficienza e il necessario snellimento nell'adozione dei relativi provvedimenti, i Sigg. Direttori Regionali sono delegati ad autorizzare le missioni, in ambito nazionale, del personale del C.N.VV.F. in servizio presso le strutture di rispettiva pertinenza (Direzione Regionale e Comandi della Regione) nelle ipotesi di convocazioni per testimonianze per fatti inerenti il servizio (art. 7 del D.P.R. 7 maggio 2008 recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del C.N.VV.F." e art. 20 del D.P.R. 7 maggio 2008 recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del C.N.VV.F.").


Si chiarisce altresì che, tenuto conto della cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, a far data dal 31 marzo 2022 (art. 1, comma 1, del D.L. n. 221/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 11/2022), quanto previsto con nota prot. n. STAFFCNVVF 21852 del 2 novembre 2021, potrà riguardare unicamente le missioni riferibili a situazioni segnalate antecedentemente alla predetta data. Pertanto, soltanto il personale convocato presso la 6^ C.M.O. COVID-19 di Roma Cecchignola, sulla base di istanze presentate entro il suddetto termine, ovvero quello convocato per esigenze di servizio ai sensi degli artt. 33 e 29, rispettivamente del D.P.R. n. 120/2022, e D.P.R. n. 121/2022, potrà essere considerato in servizio a tutti gli effetti. Nei restanti casi saranno adottate le procedure ordinariamente previste per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.


Si coglie l'occasione, infine, per ribadire che, qualora i provvedimenti di missione prevedano la facoltà di avvalersi di un automezzo dell'Amministrazione, la stessa è da intendersi quale mera possibilità di optare tra l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico e l'automezzo di servizio stesso. A tal fine, competerà ai Dirigenti responsabili la valutazione circa l'opportunità e l'economicità dell'uso del mezzo di servizio, tenendo conto delle difficoltà dei collegamenti, favorendo l'uso di mezzi V.F. collettivi e, più in generale, privilegiando le scelte che, di volta in volta, risulteranno più appropriate.



Il Capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco


Dall'Oppio




Allegato



Alle


Direzioni centrali


Alle


Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco


Ai


Comandi dei vigili del fuoco


Agli


Uffici di diretta collaborazione del capo dipartimento e del capo del C.N.VV.F.



OGGETTO: Invio del personale VF presso la 6^ Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) Covid 19 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.



Pervengono richieste di chiarimento in merito al trattamento spettante al personale del C.N.VV.F. convocato presso la 6^ Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) Covid 19 di Roma Cecchignola.


Al riguardo, sentito l'Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, considerato che le disposizioni vigenti assimilano il contagio da SARS CoV2 in ambito lavorativo all'infortunio sul lavoro, in quanto la causa virulenta è stata equiparata alla causa violenta propria dell'infortunio, e tenuto conto di quanto già comunicato con nota STAFFCNVVF 7705 del 21 aprile 2020, si precisa che per il personale di che trattasi trova applicazione l'articolo 21 (Personale convocato per controlli sanitari) del D.P.R. 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".



Il Capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco


Parisi 

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