T.A.R. Lazio Roma Sez. IV, Sent., (ud. 17/01/2024) 22-01-2024, n. 1033
ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
Scuole e personale di sostegno
Fatto - Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11312 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Cassiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza, Comando Generale, in persona del Comandante Generale pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego alla richiesta di trasferimento temporaneo per motivi di paternità, prot. n. -OMISSIS- del 07 giugno 2023, notificato in data 21 giugno 2023, avente ad oggetto il mancato accoglimento dell'istanza del ricorrente -OMISSIS- con la quale il Sig -OMISSIS- richiedeva all'Amministrazione resistente il trasferimento temporaneo dalla sede di servizio "compagnia Falconara Marittima" al Comando Regionale Puglia sede Bari, Comando Provinciale Bari, Scuola Allievi Finanzieri Bari, motivata da esigenze di paternità per la nascita del proprio figlio --OMISSIS-, minore di anni 3 poiché nato il -OMISSIS- 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi espressamente incluso;
Per la condanna
dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa dall'Ill.re Collegio adito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Giuseppe Grauso;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego alla sua richiesta di trasferimento temporaneo per motivi di paternità, meglio specificato in epigrafe, avente ad oggetto il trasferimento dalla sede di servizio "compagnia Falconara Marittima" al Comando Regionale Puglia sede Bari, Comando Provinciale Bari, Scuola Allievi Finanzieri Bari, chiedendone l'annullamento sulla base del seguente unico motivo:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2021 e dei criteri di valutazione per procedere all'assegnazione temporanea. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 45 comma 31 bis del D.Lgs. n. 95 del 2017 in relazione agli artt. 30, 31, 97 Cost. e dell'art. 24 della Carta di Nizza e art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei datti ed incoerenza. Disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Carenza di istruttoria.
2. Si è costituita in giudizio la Guardia di Finanza chiedendo l'integrale reiezione del ricorso.
3. All'udienza del 17 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Parte ricorrente ha premesso di essere Finanziere Scelto della Guardia di Finanza in servizio presso la Compagnia OMISSISe padre di minore nato il -OMISSIS- 2022.
La moglie del ricorrente e madre del predetto minore presta attività lavorativa presso l'Azienda OMISSISa tempo pieno ed indeterminato, quale collaboratrice professionale sanitaria-infermiera.
In data 12.10.2022, a meno di un mese dalla nascita del minore, la parte ricorrente presentava richiesta di assegnazione temporanea presso il Comando Regionale Puglia Sede Bari, Comando Provinciale Bari, Scuola Allievi Finanzieri Bari motivata da esigenze familiari, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151 del 2001.
Il 17 marzo 2023, il Comando Generale della G.d.F., inviava all'interessato preavviso di rigetto (prot. n. -OMISSIS-/2023), preso atto del parere non favorevole del Comando di Compagnia (prot. n. -OMISSIS-/2022 del 13 ottobre 2022), motivato sulla base di "esigenze organiche e di servizio" a seguito del quale la parte ricorrente presentava le proprie osservazioni ex art. 10 bis L. n. 241 del 1990.
Successivamente, in data 7 giugno 2023, il Comando Generale resistente emanava il provvedimento di reiezione della richiesta di trasferimento, in questa sede impugnato, fondato sulle predette "esigenze organiche e di servizio".
5. Il ricorso è fondato sotto il profilo assorbente della insufficiente motivazione del provvedimento di diniego del trasferimento, non avendo l'Amministrazione adeguatamente giustificato l'anelato diniego di trasferimento.
Si rileva, infatti, che in base all'art. 45, co. 31-bis, D.Lgs. n. 95 del 2017, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia…", applicabile al caso di specie, il rigetto dell'istanza all'articolo 42-bis, comma 1, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, "è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio".
La suddetta disposizione, applicabile al personale appartenente al ruolo della Guardia di Finanza, pur ponendosi come eccezione alla regola di cui all'art. 42-bis D.Lgs. n. 151 del 2001, come novellato dalla L. n. 124 del 2015, il quale impone che "L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze personali", "consentendo "alle Amministrazioni di tenere conto di esigenze organizzative anche non direttamente o esclusivamente connesse con le competenze professionali dell'istante e con l'insostituibilità delle mansioni da questi svolte in sede" - stante il rilievo costituzionali degli interessi in gioco volti alla tutela del minore - non consente tuttavia di far riferimento ad un'esigenza riferita "alla mera scopertura di organico che, ove si mantenga entro un limite numerico tutto sommato contenuto, appaia fronteggiabile con una migliore riorganizzazione del servizio e, dunque, con gli ordinari strumenti giuridici previsti dall'ordinamento, senza che venga perciò negata al lavoratore-genitore la tutela approntata dall'ordinamento" (Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 961) (Cons. di Stato, Ord. 310/2021).
Invero, secondo il preferibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, n. 5223/2023) tale nuova disposizione "malgrado sia evidentemente volta a salvaguardare le ragioni di servizio nell'impiego del personale in settori peculiari dell'Amministrazione per i quali il legislatore ha ritenuto necessario adottare una norma derogatoria ad hoc, non spinge il favor per le esigenze di servizio sino al punto di consentire una motivazione generica inerente a tali ragioni senza che esse risultino particolarmente gravi, stante il rilievo costituzionale degli interessi tutelati dall'art. 42-bis, comma 1, D.Lgs. n. 151 del 2001 cit., che deve trovare un necessario bilanciamento, anche in sede motivazionale, con le esigenze di servizio dell'Amministrazione delle forze di polizia e della difesa (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2022, n. 8527; id., 20 gennaio 2023, n. 686; id., 24 aprile 2023, n. 4163).
Ciò premesso, il provvedimento di diniego non appare nel caso di specie adeguatamente motivato, essendosi l'Amministrazione limitata a richiamare una mancanza di personale nel reparto di appartenenza, senza però addurre alcuna infungibilità della specifica professionalità del richiedente.
Il provvedimento gravato, pertanto, risulta privo di adeguato corredo motivazionale in relazione alle ragioni che non avrebbero consentito di tener conto delle esigenze familiari rappresentate dall'interessato, essendosi l'Amministrazione limitata a fare riferimento, genericamente, ad un deficit di personale, senza in alcun modo valutare la possibilità di riorganizzare il servizio per fronteggiare le prospettate carenze di personale, secondo gli ordinari strumenti giuridici previsti dall'ordinamento.
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione; e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Marianna Scali, Referendario
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
Nessun commento:
Posta un commento