Nota 20 gennaio 2011, n. 1/11/UPPA (1).
Art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni.
(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, U.P.P.A., Servizio programmazione assunzioni e reclutamento.
All'
Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni
Largo del Teatro Valle, 6
00186 - Roma
Con nota del 14 ottobre 2010, n. 308, codesto Ufficio sottopone all'attenzione dello Scrivente la nuova formulazione dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 2, dell'art. 22, della L. 18 giugno 2009, n. 69.
La richiesta si colloca nell'ambito della gestione della banca dati degli esperti, predisposta da codesto Ufficio nell'ambito dell'Obiettivo operativo II.4 dell'Asse “Azioni per il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni” del PON “Governance e assistenza tecnica”. A supporto del miglioramento della capacità amministrativa dell'apparato pubblico, la predetta Banca ha la finalità di selezionare degli esperti con competenze specifiche, al fine di poterli utilizzare per l'attuazione delle politiche di coesione, mediante lo strumento del conferimento d'incarico individuale.
Alla luce della nuova formulazione della normativa citata, codesto Ufficio chiede un approfondimento sui criteri interpretativi al fine di meglio definire i requisiti necessari per l'iscrizione alla Banca dati in argomento.
La richiesta di parere, perciò, fa riferimento alla sostituzione, operata dalla legge n. 69/2009, nel citato articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, delle parole: “o dei mestieri artigianali” con le seguenti: “, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Sicché la nuova formulazione vigente della norma in oggetto risulta essere la seguente: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità (…). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di
cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. (…)”.
Tenuto conto delle modifiche apportate alla normativa in oggetto dall'articolo 46, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, codesto Ufficio, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore interessato, ha consentito l'iscrizione alla banca dati degli esperti dei soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti minimi:
1) laurea specialistica (in via di interpretazione la laurea triennale è valida come requisito minimo purché sia integrata da un titolo di specializzazione previsto dall'ordinamento universitario di riferimento);
2) iscrizione in ordini o albi professionali, prescindendo dal possesso del requisito della laurea;
3) professionalità operante nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, prescindendo anche qui dal possesso della laurea.
Per il caso 2) la possibilità di prescindere dalla comprovata specializzazione universitaria si fonda su un dato oggettivamente accertabile che è l'abilitazione professionale quale strumento di controllo e di garanzia della preparazione tecnica necessaria ai fini dell'esercizio professionale nel campo per cui è espresso il fabbisogno.
Per il caso 3) i requisiti minimi non si fondano più sul possesso di un titolo di studio oggettivamente verificabile. Nella circostanza è indispensabile accertare un'esperienza nel settore facendo riferimento al curriculum del soggetto ed operando sullo stesso una valutazione imparziale e scrupolosa.
Le deroghe al requisito della specializzazione universitaria, introdotte dal D.L. n. 112/2008, erano, coerentemente con la natura delle disposizioni speciali, un numerus clausus.
Sull'onda di istanze funzionali ed organizzative di settori peculiari della pubblica amministrazione, il legislatore, con il comma 2, dell'art. 22, della L. n. 69 del 2009, ha ritenuto di ampliare la sfera delle fattispecie per cui, in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa da parte delle amministrazioni pubbliche, si può fare a meno della specializzazione universitaria.
In particolare la norma ora si struttura distinguendo ipotesi legate allo svolgimento di attività, da ipotesi legate allo svolgimento di servizi. Si conferma la tassatività dell'elenco.
Sulla base delle novità introdotte dalla L. n. 69/2009, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria:
a) per attività che debbano essere svolte [1]… con soggetti che operino nel campo [2] … dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca;
b) per servizi di orientamento, compreso il collocamento, e per quelli di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
L'ampliamento delle fattispecie derogatorie non può in alcun caso essere inteso anche come ampliamento dei poteri di spesa delle amministrazioni pubbliche. Il legislatore si premura, infatti, di sottolineare che le nuove disposizioni non possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In tutti i casi di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa resta fermo il rispetto degli altri vincoli procedurali e dei presupposti di legittimità indicati dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dalla normativa prevista per alcuni specifici settori.
Come già evidenziato rimane ferma, altresì, la necessità di accertare la maturata esperienza nel campo che, per le fattispecie per le quali si prescinde dalla specializzazione universitaria, presupporrebbe la preventiva individuazione di parametri sostanziali che facciano da criteri guida per la comparazione dei curricula, nel rispetto di esigenze di trasparenza, imparzialità e meritocrazia.
A maggior garanzia di quanto sopra soccorrono, inoltre, i vincoli di pubblicità e di controllo in materia di conferimento di incarichi individuali previsti dalla normativa vigente, letti nel più ampio contesto di trasparenza dell'azione amministrativa e di controllo sociale su di essa, quali valori fondamentali dell'ordinamento giuridico, rafforzati dal D.Lgs. n. 150/2009 ed in particolare dall'art. 11.
[1] Omissis “da professionisti iscritti in ordini o albi o”.
[2] Omissis “dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o”.
Il Capo dipartimento
Antonio Naddeo
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 7
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 22
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 46
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 11
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lunedì 31 gennaio 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri Nota 20-1-2011 n. 1/11/UPPA Art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni. Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, U.P.P.A., Servizio programmazione assunzioni e reclutamento.
Ministero dell'interno Circ. 24-1-2011 n. 4/2011 Registrazione del nome dei cittadini della Repubblica delle Filippine. Precisazioni. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Circ. 24 gennaio 2011, n. 4/2011 (1).
Registrazione del nome dei cittadini della Repubblica delle Filippine. Precisazioni.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Ai
Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Commissario del governo per la provincia di Bolzano
39100 - Bolzano
Al
Commissario del governo per la provincia di Trento
38100 - Trento
Al
Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la regione siciliana
90100 - Palermo
Al
Rappresentante del governo per la regione Sardegna
09100 - Cagliari
Al
Dipartimento di pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Via Tuscolana, 1558
00173 - Roma
Al
Dipartmento per le libertà civili e l'immigrazione
Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
Sede
All'
Ispettorato generale di amministrazione
Via Cavour, 6
Sede
Al
Ministero degli affari esteri
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie
Piazzale della Farnesina, 1
00135 - Roma
Al
Ministero dei trasporti
Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale
Via Caraci, 36
00157 - Roma
All'
Istituto nazionale previdenza sociale
Via Ciro il Grande, 21
00144 - Roma
All'
Agenzia delle entrate
Direzione centrale servizi ai contribuenti
Via Giorgione, 159
00147 - Roma
All'
Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo, n. 16
00184 - Roma
All’
Associazione nazionale comuni italiani
Via dei Prefetti n. 46
00186 - Roma
All’
Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed anagrafe
Via dei Mille, n. 35 E/F
40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
Alla
DE.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione comunale
V.le Comaschi, n. 1160
56021 - Cascina (PI)
Si fa seguito alla Circ. 7 ottobre 2010, n. 29/2010, concernente l'oggetto, con la quale sono state indicate le modalità di registrazione del nome e del cognome dei cittadini della Repubblica delle Filippine alla luce dei chiarimenti forniti dalla competente Ambasciata.
In particolare, nella citata circolare è stato precisato che un cittadino della Repubblica delle Filippine con il seguente nome riportato sul passaporto: Pedro (nome), Santos (nome di mezzo) Cruz (cognome) dovrà essere registrato in Italia come: Pedro (nome), Cruz (cognome), senza alcun riferimento al nome di mezzo.
Al riguardo, nelle more del completo passaggio al sistema delineato nella citata Circ. 7 ottobre 2010, n. 29/2010, si ritiene che le indicazioni ivi contenute debbano essere applicate tenendo conto sia della esigenza di coerenza del dato anagrafico registrato in anagrafe con quello riportato nel permesso di soggiorno, sia della opportunità di non gravare eccessivamente il cittadino degli oneri derivanti dalla introduzione delle nuove regole, come anche richiesto dalla competente Ambasciata.
A tal fine, occorre distinguere la posizione del cittadino della Repubblica delle Filippine che nel richiedere l'iscrizione anagrafica esibisca un permesso/carta di soggiorno contenente il nome di mezzo. In questo caso, per assicurare la corrispondenza tra il documento di soggiorno rilasciato dalla Questura e il dato contenuto in anagrafe è opportuno che anche in anagrafe sia riportato il nome di mezzo.
Diversamente, qualora al cittadino delle Filippine già registrato in anagrafe con il nome di mezzo, venga rilasciato dalla Questura un documento di soggiorno non riportante il nome di mezzo (ad esempio in sede di rinnovo del documento di soggiorno), sarà cura dell'interessato recarsi presso il comune, che dovrà provvedere ad allineare il dato contenuto in anagrafe con quello riportato sul titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura, eliminando il nome di mezzo.
In tale ipotesi, l'ufficiale d'anagrafe, dopo aver effettuato la modifica delle generalità, rilascerà all'interessato la comunicazione di conclusione del procedimento effettuato, dalla quale si evincerà che le generalità precedentemente registrate in anagrafe (con il nome di mezzo) e le nuove (senza il nome di mezzo) si riferiscono alla medesima persona. Eventualmente, su specifica richiesta dell'interessato, l'Ufficiale d'anagrafe potrà anche rilasciare, in qualsiasi momento, un'attestazione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del regolamento anagrafico, recante anch'essa le indicazioni delle generalità registrate in anagrafe prima e dopo la modifica.
Per inciso, si precisa che le indicate istruzioni operative non incidono sul principio generale desumibile dall'art. 14 del regolamento anagrafico, e ribadito con Circ. 25 luglio 2003, n. 20, in base al quale le generalità del cittadino straniero sono desunte dal passaporto.
Riguardo all'argomento, si ritiene altresì opportuno rammentare l'importanza della verifica della corrispondenza dei dati anagrafici del cittadino presenti nel registro anagrafico e nel permesso di soggiorno, con quelli utilizzati.per l'attribuzione del codice fiscale.
In tal senso, il comune che al momento dell'iscrizione anagrafica del cittadino riscontri la presenza di informazioni non coerenti in Anagrafe Tributaria, deve provvedere all'aggiornamento del codice fiscale precedentemente attribuito: in tal modo sarà garantito il collegamento delle due posizioni in Anagrafe Tributaria, l'Agenzia delle entrate potrà certificare l'unicità del soggetto e quindi saranno fatti salvi tutti gli atti nei quali il cittadino abbia indicato il precedente codice fiscale.
Si pregano le SS.LL. d'informare i Sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.
Il Direttore centrale
Menghini
Circ. 7 ottobre 2010, n. 29/2010
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 14
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 33
Registrazione del nome dei cittadini della Repubblica delle Filippine. Precisazioni.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Ai
Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Commissario del governo per la provincia di Bolzano
39100 - Bolzano
Al
Commissario del governo per la provincia di Trento
38100 - Trento
Al
Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la regione siciliana
90100 - Palermo
Al
Rappresentante del governo per la regione Sardegna
09100 - Cagliari
Al
Dipartimento di pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Via Tuscolana, 1558
00173 - Roma
Al
Dipartmento per le libertà civili e l'immigrazione
Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
Sede
All'
Ispettorato generale di amministrazione
Via Cavour, 6
Sede
Al
Ministero degli affari esteri
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie
Piazzale della Farnesina, 1
00135 - Roma
Al
Ministero dei trasporti
Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale
Via Caraci, 36
00157 - Roma
All'
Istituto nazionale previdenza sociale
Via Ciro il Grande, 21
00144 - Roma
All'
Agenzia delle entrate
Direzione centrale servizi ai contribuenti
Via Giorgione, 159
00147 - Roma
All'
Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo, n. 16
00184 - Roma
All’
Associazione nazionale comuni italiani
Via dei Prefetti n. 46
00186 - Roma
All’
Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed anagrafe
Via dei Mille, n. 35 E/F
40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
Alla
DE.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione comunale
V.le Comaschi, n. 1160
56021 - Cascina (PI)
Si fa seguito alla Circ. 7 ottobre 2010, n. 29/2010, concernente l'oggetto, con la quale sono state indicate le modalità di registrazione del nome e del cognome dei cittadini della Repubblica delle Filippine alla luce dei chiarimenti forniti dalla competente Ambasciata.
In particolare, nella citata circolare è stato precisato che un cittadino della Repubblica delle Filippine con il seguente nome riportato sul passaporto: Pedro (nome), Santos (nome di mezzo) Cruz (cognome) dovrà essere registrato in Italia come: Pedro (nome), Cruz (cognome), senza alcun riferimento al nome di mezzo.
Al riguardo, nelle more del completo passaggio al sistema delineato nella citata Circ. 7 ottobre 2010, n. 29/2010, si ritiene che le indicazioni ivi contenute debbano essere applicate tenendo conto sia della esigenza di coerenza del dato anagrafico registrato in anagrafe con quello riportato nel permesso di soggiorno, sia della opportunità di non gravare eccessivamente il cittadino degli oneri derivanti dalla introduzione delle nuove regole, come anche richiesto dalla competente Ambasciata.
A tal fine, occorre distinguere la posizione del cittadino della Repubblica delle Filippine che nel richiedere l'iscrizione anagrafica esibisca un permesso/carta di soggiorno contenente il nome di mezzo. In questo caso, per assicurare la corrispondenza tra il documento di soggiorno rilasciato dalla Questura e il dato contenuto in anagrafe è opportuno che anche in anagrafe sia riportato il nome di mezzo.
Diversamente, qualora al cittadino delle Filippine già registrato in anagrafe con il nome di mezzo, venga rilasciato dalla Questura un documento di soggiorno non riportante il nome di mezzo (ad esempio in sede di rinnovo del documento di soggiorno), sarà cura dell'interessato recarsi presso il comune, che dovrà provvedere ad allineare il dato contenuto in anagrafe con quello riportato sul titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura, eliminando il nome di mezzo.
In tale ipotesi, l'ufficiale d'anagrafe, dopo aver effettuato la modifica delle generalità, rilascerà all'interessato la comunicazione di conclusione del procedimento effettuato, dalla quale si evincerà che le generalità precedentemente registrate in anagrafe (con il nome di mezzo) e le nuove (senza il nome di mezzo) si riferiscono alla medesima persona. Eventualmente, su specifica richiesta dell'interessato, l'Ufficiale d'anagrafe potrà anche rilasciare, in qualsiasi momento, un'attestazione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del regolamento anagrafico, recante anch'essa le indicazioni delle generalità registrate in anagrafe prima e dopo la modifica.
Per inciso, si precisa che le indicate istruzioni operative non incidono sul principio generale desumibile dall'art. 14 del regolamento anagrafico, e ribadito con Circ. 25 luglio 2003, n. 20, in base al quale le generalità del cittadino straniero sono desunte dal passaporto.
Riguardo all'argomento, si ritiene altresì opportuno rammentare l'importanza della verifica della corrispondenza dei dati anagrafici del cittadino presenti nel registro anagrafico e nel permesso di soggiorno, con quelli utilizzati.per l'attribuzione del codice fiscale.
In tal senso, il comune che al momento dell'iscrizione anagrafica del cittadino riscontri la presenza di informazioni non coerenti in Anagrafe Tributaria, deve provvedere all'aggiornamento del codice fiscale precedentemente attribuito: in tal modo sarà garantito il collegamento delle due posizioni in Anagrafe Tributaria, l'Agenzia delle entrate potrà certificare l'unicità del soggetto e quindi saranno fatti salvi tutti gli atti nei quali il cittadino abbia indicato il precedente codice fiscale.
Si pregano le SS.LL. d'informare i Sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.
Il Direttore centrale
Menghini
Circ. 7 ottobre 2010, n. 29/2010
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 14
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 33
Lista di controllo per verificare la protezione da agenti esplosivi
Lista di controllo per verificare la protezione da agenti esplosivi (link diretto al portale dell'autore)“ Lista di controllo per la verifica dell’applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/08” (formato PDF, 94 kB), Formulario pubblicato sul sito del Gruppo di Lavoro per la sicurezza in ambienti a rischio di esplosione.
DROGA: POLIZIA STRADALE SEQUESTRA 2 CHILI DI COCAINA SU A10
DROGA: POLIZIA STRADALE SEQUESTRA 2 CHILI DI COCAINA SU A10 =(AGI) - Imperia, 31 gen. - Gli agenti della Polizia stradale di
Imperia Ovest hanno sequestrato 2 chilogrammi di cocaina
sull'Autostrada dei Fiori, all'altezza di Orco Feglino, in
provincia di Savona. La droga era su una Lancia Y, a bordo del
quale c'erano Leandro Fagnano, 50 anni, e Stefano Lepore, di 40
anni, pregiudicati della provincia di Bologna, arrestati con
l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Il fatto che
stessero procedendo ad alta velocita', nonostante la pioggia,
ha indotto gli agenti a fermare il veicolo. I due hanno subito
mostrato segni di nervosismo che hanno convinto i poliziotti a
procedere a una piu' accurata ispezione, che ha portato a
scoprire la droga suddivisa in due panetti. (AGI)
Im1/Msc/Ral
311520 GEN 11
NNNN
Sessualità: pillola e altri metodi contraccettivi, in un libro informazioni a 360 gradi
SESSUALITA': PILLOLA E ALTRI METODI CONTRACCETTIVI, IN UN LIBRO INFORMAZIONI A 360 GRADI =
Roma, 31 gen. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - La contraccezione
a 360 gradi. Tutto quello che c'e' da sapere sulla pillola, che ha
compiuto cinquant'anni nel 2010, sulla spirale, sul diaframma, sul
preservativo, sui metodi naturali e quelli d'emergenza: come
funzionano, con quale grado di efficacia e di sicurezza. Tutto
spiegato, alla luce dei progressi della scienza, con un linguaggio
semplice, da due ginecologi impegnati da tempo in battaglie di
laicita' per una sessualita' libera e consapevole. E' il libro
'Contraccezione', di Carlo Flamigni, gia' docente di ginecologia e
componente del Comitato nazionale per la Bioetica, e Anna Pompili,
ginecologa esperta di divulgazione, in uscita il 3 febbraio (edizioni
l'Asino d'oro).
Il volume, nelle intenzioni degli autori, e' "uno strumento a
disposizione delle donne e di tutti coloro che vogliono farsi un'idea
chiara della contraccezione - affrontando i dubbi che spesso nella
realta' quotidiana restano senza risposta in ambulatori medici e
consultori - e pensano sia meglio prevenire che abortire". Secondo i
dati dell'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms), le gravidanze
che ogni anno cominciano nel mondo sono circa 200 milioni, la meta'
delle quali non pianificata; gli aborti clandestini sono circa 20
milioni l'anno; le morti di donne per aborti eseguiti in condizioni
sanitarie inadeguate circa 80.000 ogni anno, mentre i decessi legati
alla gravidanza e al parto, circa 600.000 l'anno.
"Una societa' piu' moderna e piu' consapevole non puo' non
essere interessata a una efficace politica contraccettiva", affermano
i due medici. "Mezzo secolo di contraccezione - spiegano Flamigni e
Pompili - ha imposto anche un nuovo rapporto tra medico e paziente:
dal momento che il medico viene chiamato in causa non piu' solo per
curare una malattia, ma anche per rispondere all'esigenza di vivere la
sessualita' in maniera libera e consapevole". Il controllo della
fertilita', concludono, "molto prima di essere un problema tecnico, e'
un problema culturale. Dalla cultura dovremmo ricavare la capacita' di
gestire la nostra vita sessuale e affettiva secondo le nostre
intenzioni e le nostre scelte; la tecnica dovrebbe darci gli strumenti
per gestire una vita sessuale libera da rischi procreativi, senza
alcun coinvolgimento per la nostra salute".
(Com-Ram/Pn/Adnkronos)
31-GEN-11 15:14
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Roma, 31 gen. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - La contraccezione
a 360 gradi. Tutto quello che c'e' da sapere sulla pillola, che ha
compiuto cinquant'anni nel 2010, sulla spirale, sul diaframma, sul
preservativo, sui metodi naturali e quelli d'emergenza: come
funzionano, con quale grado di efficacia e di sicurezza. Tutto
spiegato, alla luce dei progressi della scienza, con un linguaggio
semplice, da due ginecologi impegnati da tempo in battaglie di
laicita' per una sessualita' libera e consapevole. E' il libro
'Contraccezione', di Carlo Flamigni, gia' docente di ginecologia e
componente del Comitato nazionale per la Bioetica, e Anna Pompili,
ginecologa esperta di divulgazione, in uscita il 3 febbraio (edizioni
l'Asino d'oro).
Il volume, nelle intenzioni degli autori, e' "uno strumento a
disposizione delle donne e di tutti coloro che vogliono farsi un'idea
chiara della contraccezione - affrontando i dubbi che spesso nella
realta' quotidiana restano senza risposta in ambulatori medici e
consultori - e pensano sia meglio prevenire che abortire". Secondo i
dati dell'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms), le gravidanze
che ogni anno cominciano nel mondo sono circa 200 milioni, la meta'
delle quali non pianificata; gli aborti clandestini sono circa 20
milioni l'anno; le morti di donne per aborti eseguiti in condizioni
sanitarie inadeguate circa 80.000 ogni anno, mentre i decessi legati
alla gravidanza e al parto, circa 600.000 l'anno.
"Una societa' piu' moderna e piu' consapevole non puo' non
essere interessata a una efficace politica contraccettiva", affermano
i due medici. "Mezzo secolo di contraccezione - spiegano Flamigni e
Pompili - ha imposto anche un nuovo rapporto tra medico e paziente:
dal momento che il medico viene chiamato in causa non piu' solo per
curare una malattia, ma anche per rispondere all'esigenza di vivere la
sessualita' in maniera libera e consapevole". Il controllo della
fertilita', concludono, "molto prima di essere un problema tecnico, e'
un problema culturale. Dalla cultura dovremmo ricavare la capacita' di
gestire la nostra vita sessuale e affettiva secondo le nostre
intenzioni e le nostre scelte; la tecnica dovrebbe darci gli strumenti
per gestire una vita sessuale libera da rischi procreativi, senza
alcun coinvolgimento per la nostra salute".
(Com-Ram/Pn/Adnkronos)
31-GEN-11 15:14
NNNN
TRENO DERAGLIA A BERGAMO PER FURGONE RUBATO LASCIATO SU BINARI
TRENO DERAGLIA A BERGAMO PER FURGONE RUBATO LASCIATO SU BINARI =
(AGI) - Bergamo, 31 gen. - Un furgone rubato e abbandonato sui
binari: questa e' la causa del deragliamento del treno merci
tedesco avvenuto la scorsa notte, che ha tagliato in due la
linea ferroviaria Milano-Brescia. Secondo le ricostruzioni,
intorno alle 4.30 un treno delle Ferrovie Nord composto da
locomotore e venti vagoni che trasportava laminato in ferro
stava viaggiando sul binario pari per Milano. A duecento metri
dalla stazione di Romano il macchinista si e' trovato davanti
un furgone Ducati abbandonato sul binario e non e' riuscito a
fermarsi in tempo, l'ha travolto e trascinato per una
cinquantina di metri fino a quando l'automezzo e' caduto
all'esterno della ferrovia e si e' schiantato contro un palo.
Il treno ha proseguito la sua corsa per 700 metri fino a quando
la locomotiva e i primi quattro vagoni sono deragliati, senza
pero' ribaltarsi. Due dei vagoni hanno perso il carico che e'
finito sui binari della linea parallela. Il furgone era appena
stato usato dai ladri per una spaccata. I malviventi lo hanno
rubato a un'impresa edile del paese, lo hanno usato come ariete
per sfondare la vetrina di una ricevitoria del lotto di Romano
e caricare quattro videogiochi e un cambiamonete. Quindi sono
andati nella zona della stazione, dove hanno scaricato le
macchinette, le hanno sfondate con una mazza e ne hanno tolto
il denaro. Infine se ne sono andati, abbandonando furgone e
macchinette sui binari. Ora la linea ferroviaria fra Treviglio
e Rovato e' bloccata e per raggiungere Milano i viaggiatori
sono costretti ad andare a Bergamo e predere da li' un treno
per Milano. Le ferrovie hanno messo a disposizione pullman per
raggiungere Rovato e Treviglio, stazioni dove prendere poi i
treni per Brescia, Bergamo e Milano. Sono intanto in corso i
lavori per liberare i binari e mettere in sicurezza l'area,
lavori che dovrebbero proseguire fino al pomeriggio. (AGI)
Bg1/Car
311029 GEN 11
NNNN
(AGI) - Bergamo, 31 gen. - Un furgone rubato e abbandonato sui
binari: questa e' la causa del deragliamento del treno merci
tedesco avvenuto la scorsa notte, che ha tagliato in due la
linea ferroviaria Milano-Brescia. Secondo le ricostruzioni,
intorno alle 4.30 un treno delle Ferrovie Nord composto da
locomotore e venti vagoni che trasportava laminato in ferro
stava viaggiando sul binario pari per Milano. A duecento metri
dalla stazione di Romano il macchinista si e' trovato davanti
un furgone Ducati abbandonato sul binario e non e' riuscito a
fermarsi in tempo, l'ha travolto e trascinato per una
cinquantina di metri fino a quando l'automezzo e' caduto
all'esterno della ferrovia e si e' schiantato contro un palo.
Il treno ha proseguito la sua corsa per 700 metri fino a quando
la locomotiva e i primi quattro vagoni sono deragliati, senza
pero' ribaltarsi. Due dei vagoni hanno perso il carico che e'
finito sui binari della linea parallela. Il furgone era appena
stato usato dai ladri per una spaccata. I malviventi lo hanno
rubato a un'impresa edile del paese, lo hanno usato come ariete
per sfondare la vetrina di una ricevitoria del lotto di Romano
e caricare quattro videogiochi e un cambiamonete. Quindi sono
andati nella zona della stazione, dove hanno scaricato le
macchinette, le hanno sfondate con una mazza e ne hanno tolto
il denaro. Infine se ne sono andati, abbandonando furgone e
macchinette sui binari. Ora la linea ferroviaria fra Treviglio
e Rovato e' bloccata e per raggiungere Milano i viaggiatori
sono costretti ad andare a Bergamo e predere da li' un treno
per Milano. Le ferrovie hanno messo a disposizione pullman per
raggiungere Rovato e Treviglio, stazioni dove prendere poi i
treni per Brescia, Bergamo e Milano. Sono intanto in corso i
lavori per liberare i binari e mettere in sicurezza l'area,
lavori che dovrebbero proseguire fino al pomeriggio. (AGI)
Bg1/Car
311029 GEN 11
NNNN
MATURITA': PER PRIMA VOLTA A ESAME CLASSI PROGETTO ESABAC - SCUOLA: MATURITA', LATINO AL CLASSICO E MATEMATICA ALLO SCIENTIFICO PER 2° PROVA SCRITTA
MATURITA': SCELTE LE MATERIE, LATINO AL CLASSICO ++
(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Latino al Classico, matematica allo
Scientifico, lingua straniera al liceo Linguistico: sono alcune
delle materie scelte dal ministero dell'Istruzione per la
seconda prova scritta all'esame di maturita' 2011. Le materie,
come l'anno scorso, sono state annunciate dal ministro Maria
Stella Gelmini, dal suo canale su Youtube. (ANSA).
CLL/STA
31-GEN-11 09:55 NNNNMATURITA': ECCO LE MATERIE, LATINO AL CLASSICO =
(AGI) - Roma, 31 gen. - Latino al liceo classico, matematica
allo scientifico, lingua straniera al linguistico. Sono alcune
delle materie scelte per la seconda prova scritta della
maturita' e annunciate dal ministro dell'Istruzione Mariastella
Gelmini su Youtube. (AGI)
Gav
311003 GEN 11
MATURITA': SCELTE LE MATERIE, LATINO AL CLASSICO
(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Padagogia e' la materia scelta dal
ministero dell'Istruzione per la seconda prova dei maturandi del
liceo pedagogico. Per gli studenti del liceo artistico e' invece
stato scelto disegno geometrico, prospettiva e architettura.
Per quanto riguarda gli istituti tecnici e professionali, ha
aggiunto Gelmini, le materie scelte sono: economia aziendale per
l'istituto tecnico commerciale; costruzioni per l'istituto
tecnico per geometri; tecnica turistica per l'istituto tecnico
per il turismo; alimenti e alimentazione per l'istituto
professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione;
tecnica amministrativa per l'istituto professionale per i
servizi sociali. Infine, macchine a fluido e' la materia
stabilita per l'istituto professionale per tecnico delle
industrie meccaniche.(ANSA).
YZD-CLL
31-GEN-11 10:07 NNNNScuola/ Esame maturità 2011 dal 22 giugno, Latino al classico
La Gelmini su You Tube annuncia le seconde prove scritte
Roma, 31 gen. (TMNews) - Latino al Liceo classico, matematica
allo scientifico, lingua straniera al Liceo linguistico,
pedagogia al Liceo pedagogico, disegno geometrico, prospettiva e
architettura al Liceo artistico, economia aziendale per i
Ragionieri, Costruzioni ai Geometri, Alimenti e alimentazione
all`Istituto professionale per i servizi alberghieri e della
ristorazione. Sono queste alcune delle materie scelte per la
seconda prova scritta degli esami di maturità 2011, che il
ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini ha presentato oggi
sul proprio canale You Tube (www.youtube.com/mariastellagelmini).
Le prove scritte della maturità dell`anno scolastico 2010/2011 si
terranno il 22 giugno (prima prova) e il 23 giugno (seconda
prova).
Per la seconda prova scritta sono state selezionate, per il liceo
classico Latino; per il liceo scientifico Matematica; per il
liceo linguistico Lingua straniera; per il liceo pedagogico
Pedagogia; per il liceo artistico Disegno geometrico, prospettiva
e architettura.
(segue)
Red/Sav
311008 gen 11
MATURITA': ECCO LE MATERIE, LATINO AL CLASSICO (2) =
(AGI) - Roma, 31 gen. - Al liceo pedagogico la materia della
seconda prova sara' pedagogia, mentre all'artistico i ragazzi
si cimenteranno in disegno geometrico, prospettiva e
architettura. Per gli istituti tecnici e professionali le
materie scelte sono: economia aziendale per il tecnico
commerciale; costruzioni al tecnico per geometri; tecnica
turistica per l'istituto del turismo, alimenti e alimentazione
per quello per i servizi alberghieri e della ristorazione;
tecnica amministrativa per l'istituto per i servizi sociali;
macchine a fluido per il tecnico delle industrie meccaniche.
Tutte le info su www.istruzione.it. (AGI)
Gav
311013 GEN 11
SCUOLA: MATURITA', LATINO AL CLASSICO E MATEMATICA ALLO SCIENTIFICO PER 2° PROVA SCRITTA =
GELMINI ANNUNCIA MATERIE SU YOUTUBE
Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - Latino al Liceo classico;
matematica al Liceo scientifico; lingua straniera al Liceo
linguistico; pedagogia al Liceo pedagogico; disegno geometrico
prospettiva e architettura al Liceo artistico: sono queste alcune
delle materie scelte per la seconda prova scritta degli esami di Stato
2011. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca, Mariastella Gelmini, con un video sul suo canale
www.youtube.it/mariastellagelmini.
Per gli Istituti tecnico commerciali (ragionieri), la prova
riguardera' l'economia aziendale; negli Istituti tecnici per geometri,
costruzioni; negli Istituti tecnici per il turismo, tecnica
tursistica; negli Istituti professionali per i servizi alberghieri e
della ristorazione, alimenti e alimentazione; negli istitui
professionale per i servizi sociali, tecnica amministrativa; negli
Istituti professionali per tecnico delle industrie meccaniche,
macchine a fluido.
(Sin/Zn/Adnkronos)
31-GEN-11 10:14
Scuola/ Esame maturità 2011 dal 22 giugno, Latino al... -2-
Per le materie affidate agli esterni si è seguita 'la rotazione'
Roma, 31 gen. (TMNews) - Per gli istituti tecnici e
professionali, riferisce il Miur, sono state scelte materie che
oltre a caratterizzare i diversi indirizzi di studio, hanno una
dimensione tecnico-pratico-laboratoriale. Per questa ragione la
seconda prova può essere svolta, come per il passato, in forma
scritta o grafica o scritto-grafica o scritto-pratica,
utilizzando, eventualmente, anche i laboratori dell`istituto.
Le materie scelte per alcuni indirizzi sono Economia aziendale
per l`istituto tecnico commerciale (ragionieri); Costruzioni per
l`istituto tecnico per geometri; Tecnica turistica per l`istituto
tecnico per il turismo; Alimenti e alimentazione per l`istituto
professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione;
Tecnica amministrativa per l`istituto professionale per i servizi
sociali; Macchine a fluido per l`istituto professionale per
Tecnico delle industrie meccaniche. Per il settore artistico
(licei e istituti d`arte) la materia di seconda prova ha
carattere progettuale e laboratoriale (architettura, ceramica,
mosaico, marmo, oreficeria ecc.) e si svolge in tre giorni.
Il decreto individua, inoltre, le materie affidate ai membri
esterni. Quest`anno, per la prima volta, la Lingua straniera è
stata di norma affidata al commissario esterno negli indirizzi
linguistici dell`istruzione liceale e dell`istruzione tecnica.
Vanno per la prima volta ad esame le classi coinvolte nel
'progetto Esabac' finalizzato al rilascio del doppio diploma
italiano e francese ed attuato sulla base dell`accordo
Italo-Francese sottoscritto il 24 febbraio 2009.
Il Miur spiega che la scelta delle materie affidate ai membri
esterni ha seguito, dove si è rivelato opportuno, il criterio
della rotazione delle discipline. Tutte le materie potranno
essere consultate, dopo le ore 12, sul sito www.istruzione.it.
Red/Sav
311020 gen 11
MATURITA': PER PRIMA VOLTA A ESAME CLASSI PROGETTO ESABAC
(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Quest'anno sosterranno per la prima
volta l'esame di maturita' le classi coinvolte nel progetto
Esabac, finalizzato al rilascio del doppio diploma italiano e
francese ed attuato sulla base di un accordo fra i due governi
sottoscritto nel febbraio del 2009.
Le prove scritte dell'esame che conclude il ciclo scolastico
delle superiori si terranno il 22 giugno (prima prova) ed il 23
giugno (seconda prova).
Per gli istituti tecnici e professionali, spiega il ministero
in una nota, sono state scelte materie che, oltre a
caratterizzare i diversi indirizzi di studio, hanno una
dimensione tecnico-pratico-laboratoriale. Per questo motivo la
seconda prova potra' essere svolta, come per il passato, in
forma scritta o grafica, o scritto-grafica, o scritto-pratica,
utilizzando, eventualmente, anche i laboratori dell'istituto.
Per il settore artistico (licei ed istituti d'arte) la
materia della seconda prova ha carattere progettuale ed
elaboratoriale (architettura, ceramica, mosaico, marmo,
oreficeria, eccetera) e si svolge in tre giorni.
Il ministero ha individuato inoltre le materie affidate ai
membri esterni. Quest'anno, per la prima volta, la lingua
straniera e' stata affidata al commissario esterno negli
indirizzi linguistici dell'istruzione liceale e dell'istruzione
tecnica. Ad ogni modo la scelta delle materie affidata ai membri
esterni ha seguito, dove si e' rilevato opportuno, il criterio
della rotazione delle discipline.
Tutte le materie ''uscite'' per i vari indirizzi di studio
potranno essere consultate sul sito del ministero
dell'Istruzione.(ANSA).
CLL/VIT
31-GEN-11 10:23 NNNN
Libera e Avviso Pubblico lanciano una grande campagna di raccolta firme per chiedere al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano di intervenire, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, affinché il governo e il Parlamento ratifichino quanto prima e diano concreta attuazione ai trattati, alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie in materia di lotta alla corruzione nonché alle norme, introdotte con la legge Finanziaria del 2007, per la confisca e l'uso sociale dei beni sottratti ai corrotti
Libera e Avviso Pubblico lanciano una grande campagna di raccolta firme per chiedere al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano di intervenire, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, affinché il governo e il Parlamento ratifichino quanto prima e diano concreta attuazione ai trattati, alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie in materia di lotta alla corruzione nonché alle norme, introdotte con la legge Finanziaria del 2007, per la confisca e l'uso sociale dei beni sottratti ai corrotti. ADERISCI ANCHE TU!
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04092 Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'articolo 142 del codice della strada consente alle province, quali enti proprietari della strada extraurbana, di fissare limiti di velocità massimi inferiori al limite dei 90 chilometri orari per particolari situazioni rilevanti ai fini della sicurezza;
domenica 30 gennaio 2011
MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO Comunicato relativo alla determinazione dei criteri generali per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dei vari ruoli dirigenziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. (11A01049) (GU n. 23 del 29-1-2011 )
Sul sito internet del Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: http://www.vigilfuoco.it/ - e' pubblicato il D.M. 20 gennaio 2011, con il quale vengono determinati i criteri generali per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali ai Primi dirigenti e ai Dirigenti superiori dei vari ruoli dirigenziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
ANSA/ CAOS CERTIFICATI ONLINE; APPELLO MEDICI, FERMARE SANZIONI SINDACATI, SISTEMA CON TROPPE FALLE, BRUNETTA CI RICEVA
ANSA/ CAOS CERTIFICATI ONLINE; APPELLO MEDICI, FERMARE SANZIONI
SINDACATI, SISTEMA CON TROPPE FALLE, BRUNETTA CI RICEVA
(di Silvia Gasparetto)
(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Certificati di malattia
obbligatoriamente online o, da martedi' primo febbraio,
scatteranno le sanzioni per i medici. La categoria conta pero',
domani, ancora su un segnale da parte del ministro della
Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e chiede un'altra
proroga all'entrata in vigore delle sanzioni.
Per i sindacati di categoria, la situazione e' caotica e il
sistema presenta troppe criticita': dalla piattaforma
informatica che spesso si blocca al call center che non sempre
funziona al sistema per i medici ospedalieri - dice la categoria
- che ancora va studiato.
Per la 'rivoluzione digitale' della sanita' promessa da
Brunetta, stando ai diretti interessati, i tempi non sarebbero
ancora maturi, visto che, come sottolinea il segretario della
federazione dei medici di famiglia, Giacomo Milillo, ''solo il
50% dei medici, in realta', e' pronto a inviare i certificati
online'', archiviando la carta. Troppe falle, nel sistema, e una
diffusione sul territorio che ancora lascia a desiderare:
''Regioni come la Lombardia, dove li usano il 97% dei medici, o
l'Emilia Romagna sono avanti'' ma in molte altre ''ancora
proprio non ci siamo''. E il problema non e' solo di banda larga
o del numero di medici effettivamente abilitati ad usare il
nuovo sistema. C'e' il call center, che dovrebbe intervenire
quando il web non lo consente, ''con il quale nel 40% dei casi
non si riesce a portare a termine la procedura'', afferma
Massimo Cozza, della Cgil Medici. Senza contare che la
piattaforma digitale non e' in grado di sopportare l'
affollamento di richieste ''del lunedi', in cui si accumulano
anche le malattie iniziate nel weekend'', e che ancora si cerca
una soluzione per non aggravare ulteriormente il lavoro dei
medici del pronto soccorso, anche loro coinvolti nella nuova
procedura.
Per il ministero, pero', i dati sono incoraggianti e in
continua crescita, visto che si sono gia' superati i 2 milioni e
800 mila certificati trasmessi online. Ma sono numeri ''che
considerano gli ultimi sei mesi di sperimentazione - fa notare
Milillo - mentre a regime dovremmo inviare 20 milioni di
certificati l'anno con una media di 1 milione e mezzo al mese''.
Gli appelli per una nuova proroga si sono moltiplicati nelle
ultime settimane, compresa una lettera inviata dalla Fimmg al
presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. E le difficolta'
dei medici sono state accolte anche dal ministro della Salute,
Ferruccio Fazio, che ha incontrato i sindacati la settimana
scorsa, mostrandosi ''sensibile al problema''. Ma, dicono anche
all'Anaao, il principale sindacato dei medici ospedalieri, ''la
questione e' nelle mani del ministro della Funzione Pubblica'',
che, nonostante la nuova richiesta ''di un incontro urgente''
ancora non ha dato ''nessuna risposta''. Se non ci saranno
ulteriori proroghe, dal primo febbraio ''i medici che in modo
reiterato - spiega ancora Cozza - quindi bastano due volte, non
inviano i certificati online, rischiano il licenziamento''.
(ANSA).
Y87-GU
30-GEN-11 17:43 NNNN
SINDACATI, SISTEMA CON TROPPE FALLE, BRUNETTA CI RICEVA
(di Silvia Gasparetto)
(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Certificati di malattia
obbligatoriamente online o, da martedi' primo febbraio,
scatteranno le sanzioni per i medici. La categoria conta pero',
domani, ancora su un segnale da parte del ministro della
Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e chiede un'altra
proroga all'entrata in vigore delle sanzioni.
Per i sindacati di categoria, la situazione e' caotica e il
sistema presenta troppe criticita': dalla piattaforma
informatica che spesso si blocca al call center che non sempre
funziona al sistema per i medici ospedalieri - dice la categoria
- che ancora va studiato.
Per la 'rivoluzione digitale' della sanita' promessa da
Brunetta, stando ai diretti interessati, i tempi non sarebbero
ancora maturi, visto che, come sottolinea il segretario della
federazione dei medici di famiglia, Giacomo Milillo, ''solo il
50% dei medici, in realta', e' pronto a inviare i certificati
online'', archiviando la carta. Troppe falle, nel sistema, e una
diffusione sul territorio che ancora lascia a desiderare:
''Regioni come la Lombardia, dove li usano il 97% dei medici, o
l'Emilia Romagna sono avanti'' ma in molte altre ''ancora
proprio non ci siamo''. E il problema non e' solo di banda larga
o del numero di medici effettivamente abilitati ad usare il
nuovo sistema. C'e' il call center, che dovrebbe intervenire
quando il web non lo consente, ''con il quale nel 40% dei casi
non si riesce a portare a termine la procedura'', afferma
Massimo Cozza, della Cgil Medici. Senza contare che la
piattaforma digitale non e' in grado di sopportare l'
affollamento di richieste ''del lunedi', in cui si accumulano
anche le malattie iniziate nel weekend'', e che ancora si cerca
una soluzione per non aggravare ulteriormente il lavoro dei
medici del pronto soccorso, anche loro coinvolti nella nuova
procedura.
Per il ministero, pero', i dati sono incoraggianti e in
continua crescita, visto che si sono gia' superati i 2 milioni e
800 mila certificati trasmessi online. Ma sono numeri ''che
considerano gli ultimi sei mesi di sperimentazione - fa notare
Milillo - mentre a regime dovremmo inviare 20 milioni di
certificati l'anno con una media di 1 milione e mezzo al mese''.
Gli appelli per una nuova proroga si sono moltiplicati nelle
ultime settimane, compresa una lettera inviata dalla Fimmg al
presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. E le difficolta'
dei medici sono state accolte anche dal ministro della Salute,
Ferruccio Fazio, che ha incontrato i sindacati la settimana
scorsa, mostrandosi ''sensibile al problema''. Ma, dicono anche
all'Anaao, il principale sindacato dei medici ospedalieri, ''la
questione e' nelle mani del ministro della Funzione Pubblica'',
che, nonostante la nuova richiesta ''di un incontro urgente''
ancora non ha dato ''nessuna risposta''. Se non ci saranno
ulteriori proroghe, dal primo febbraio ''i medici che in modo
reiterato - spiega ancora Cozza - quindi bastano due volte, non
inviano i certificati online, rischiano il licenziamento''.
(ANSA).
Y87-GU
30-GEN-11 17:43 NNNN
VALANGA NEL CHIAVARESE: ELISOCCORSO NELLA TORMENTA TOCCA IL BOSCO
VALANGA NEL CHIAVARESE: ELISOCCORSO NELLA TORMENTA TOCCA IL BOSCO =
(AGI) - Genova, 30 gen. - Mentre permangono molto gravi le
condizioni dello sciatore ritrovato in stato di ipotermia dopo
essere stato investito da una valanga mentre si accingeva a
scendere fuori pista a Santo Stefano d'Aveto, nel chiavarese,
l'elisoccorso dei Vigili del fuoco a causa tormenta di neve che
in questo momento interessa tutta l'area, a 1600 metri con le
pale ha toccato un bosco di faggi. Il mezzo e' stato costretto
ad un atterraggio di emergenza. Non si registra al momento
nessun ferito ma il velivolo e' in avaria, quindi non piu' in
grado di effettuare il soccorso.
I medici, nel frattempo stanno cercando di mettere 'in
sicurezza' l'escursionista sepolto per oltre 3 ore sotto una
coltre di oltre 2,5 metri di neve. Sarebbe un maestro di sci,
nato nel 1981, facente parte del gruppo di maestri di sci di
Santo Stefano d'Aveto e stava sciando insieme ad altri suoi
amici in canalone, che portava da quota 1770 a 1600 metri.
(AGI)
Ge1/Mav
301740 GEN 11
NNNN
(AGI) - Genova, 30 gen. - Mentre permangono molto gravi le
condizioni dello sciatore ritrovato in stato di ipotermia dopo
essere stato investito da una valanga mentre si accingeva a
scendere fuori pista a Santo Stefano d'Aveto, nel chiavarese,
l'elisoccorso dei Vigili del fuoco a causa tormenta di neve che
in questo momento interessa tutta l'area, a 1600 metri con le
pale ha toccato un bosco di faggi. Il mezzo e' stato costretto
ad un atterraggio di emergenza. Non si registra al momento
nessun ferito ma il velivolo e' in avaria, quindi non piu' in
grado di effettuare il soccorso.
I medici, nel frattempo stanno cercando di mettere 'in
sicurezza' l'escursionista sepolto per oltre 3 ore sotto una
coltre di oltre 2,5 metri di neve. Sarebbe un maestro di sci,
nato nel 1981, facente parte del gruppo di maestri di sci di
Santo Stefano d'Aveto e stava sciando insieme ad altri suoi
amici in canalone, che portava da quota 1770 a 1600 metri.
(AGI)
Ge1/Mav
301740 GEN 11
NNNN
SANITA': ASL SASSARI, NESSUN ALLARME PER TRICHINELLOSI = UN MESE FA UNA FAMIGLIA FU RICOVERATA PER INFEZIONE DAL PARASSITA
SANITA': ASL SASSARI, NESSUN ALLARME PER TRICHINELLOSI =
UN MESE FA UNA FAMIGLIA FU RICOVERATA PER INFEZIONE DAL
PARASSITA
Cagliari, 30 gen. - (Adnkrono) - ''Il problema trichinellosi al
momento non sembra interessare il territorio di competenza dell'Asl di
Sassari e le carni suine controllate dai veterinari possono essere
consumate senza il rischio per l'uomo di contrarre la malattia''. E'
la valutazione effettuata dall'Unita' di crisi locale per la sicurezza
alimentare, convocata nei giorni scorsi dal responsabile del
dipartimento di prevenzione dell'Asl di Sassari, Francesco
Sgarangella.
L'Unita' di crisi si e' posta anche un obiettivo: triplicare in
tre anni i controlli veterinari per la trichinella sulle macellazioni
uso famiglia di suini nelle circa 3.300 aziende presenti nella
provincia di Sassari.
L'allarme trichinellosi e' scattato in Sardegna circa un mese fa
dopo il ricovero al San Francesco di Nuoro, di un'intera famiglia di
Orgosolo (Nu), che risulto' affetta dal pericoloso parassita, dopo
aver mangiato carne di suino allevato in casa e non controllato.
(segue)
(Coe/Gs/Adnkronos)
30-GEN-11 17:15
NNNN
SANITA': ASL SASSARI, NESSUN ALLARME PER TRICHINELLOSI (2) =
(Adnkronos) - L'assessore della Sanita' della Regione Sardegna,
Antonello Liori, in riferimento al caso della famiglia di Orgosolo ha
detto che ''esistono alcuni decreti, ancora vigenti, che prescrivono
l'obbligo di sottoporre ad analisi per la trichinellosi sia i maiali
macellati per uso familiare che le volpi ed i cinghiali cacciati.''
''Con l'obiettivo di fare il punto della situazione e di
rimodulare la strategia per combattere e prevenire questa patologia ho
convocato in settimana una riunione operativa dei servizi veterinari
delle Asl - ha aggiunto l'assessore Liori -. Ovviamente, sono anche
disponibile ad avere a breve un incontro con il sindaco di Orgosolo,
come da lui richiesto. E' bene ricordare che la Giunta regionale, su
mia proposta, ha recentemente approvato un Piano regionale per il
controllo sanitario della fauna selvatica, importante strumento di
prevenzione per le patologie che gli animali trasmettono all'uomo.''
(segue)
(Coe/Gs/Adnkronos)
30-GEN-11 17:26
NNNN
SANITA': ASL SASSARI, NESSUN ALLARME PER TRICHINELLOSI (3) =
(Adnkronos) - La riunione della Asl di Sassari si e' svolta alla
presenza dei direttori e dei componenti dei quattro servizi del
dipartimento interessati: Servizio igiene alimenti origine animale
(Siaoa), Servizio igiene allevamenti produzioni zootecniche (Siapz),
Servizio sanita' animale (Ssa) e Servizio igiene alimenti e nutrizione
(Sian).
Il problema della trichinellosi, patologia che ha colpito di
recente diverse persone nel nuorese, e' stata la questione che ha
catalizzato l'attenzione degli esperti. ''Una prima valutazione del
rischio - hanno fatto sapere dal dipartimento di prevenzione - fa
ritenere che la situazione epidemiologica nel nostro territorio sia
favorevole''. (segue)
(Coe/Gs/Adnkronos)
30-GEN-11 17:38
NNNN
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Nota 26-1-2011 n. 613 Anagrafe professionalità docente: chiarimenti. Emanata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per il personale scolastico.
Nota 26 gennaio 2011, n. 613 (1).
Anagrafe professionalità docente: chiarimenti.
(1) Emanata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per il personale scolastico.
Alle
Scuole statali di ogni ordine e grado
Loro sedi
Agli
Uffici scolastici territoriali
Loro sedi
In merito all'Anagrafe dei docenti a tempo indeterminato (“Professionalità docente”, nel SIDI), di cui alla nota 20 gennaio 2011, n. 459, si rende necessario fornire alcune precisazioni e chiarimenti.
La rilevazione interessa tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
Le istituzioni scolastiche provvedono a comunicare i dati dei docenti in servizio presso la propria sede, anche se titolari presso altra scuola.
Nel caso di docenti titolari DOP o DOS o senza sede di titolarità, per i quali l'ufficio territoriale abbia omesso di comunicare a Sistema la sede di servizio, sarà comunque consentito all'istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio l'inserimento dei dati richiesti.
Nel caso in cui, invece, il docente sia titolare in una scuola ma presti servizio in un'altra (per assegnazione provvisoria, utilizzazione, altro..) e tale ultima scuola di servizio non sia stata comunicata al sistema informativo, è necessario che l'Ufficio Territoriale competente aggiorni nel SIDI la sede di servizio per consentire a quest'ultima di comunicare i dati.
Per i docenti utilizzati presso altre amministrazioni sarà cura della scuola di titolarità comunicare i dati.
L'attuale elenco delle lauree, comprende tutti i titoli di studio universitari per l'accesso all'insegnamento. Per facilitare l'acquisizione dei dati, l'elenco delle lauree verrà a breve sostituito con un altro semplificato che conterrà l'indicazione della stessa laurea una sola volta.
Le classi di abilitazione elencate nell'applicazione corrispondono a quelle attualmente vigenti. Nell'ipotesi di possesso di titoli di abilitazione previsti dal precedente ordinamento occorre consultare gli allegati annessi al D.M. n. 39/1998 in cui sono riportate le tabelle di corrispondenza tra le vecchie e le nuove abilitazioni.
Si fa infine presente che il modello scheda docente è stato semplificato nella parte iniziale e che è ora predisposto in formato word per consentirne l'eventuale compilazione in forma elettronica da parte dei docenti.
Per agevolare il supporto alle scuole, in aggiunta ai numeri telefonici precedentemente indicati (06.5849.3776-2384-3167-3752), possono essere contattati anche i seguenti numeri del Servizio Statistico: 06.5849.3751-3708-2687.
Il Direttore generale
Luciano Chiappetta
D.L. 25 giugno 2008, n. 112
Anagrafe professionalità docente: chiarimenti.
(1) Emanata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per il personale scolastico.
Alle
Scuole statali di ogni ordine e grado
Loro sedi
Agli
Uffici scolastici territoriali
Loro sedi
In merito all'Anagrafe dei docenti a tempo indeterminato (“Professionalità docente”, nel SIDI), di cui alla nota 20 gennaio 2011, n. 459, si rende necessario fornire alcune precisazioni e chiarimenti.
La rilevazione interessa tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato delle scuole statali di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
Le istituzioni scolastiche provvedono a comunicare i dati dei docenti in servizio presso la propria sede, anche se titolari presso altra scuola.
Nel caso di docenti titolari DOP o DOS o senza sede di titolarità, per i quali l'ufficio territoriale abbia omesso di comunicare a Sistema la sede di servizio, sarà comunque consentito all'istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio l'inserimento dei dati richiesti.
Nel caso in cui, invece, il docente sia titolare in una scuola ma presti servizio in un'altra (per assegnazione provvisoria, utilizzazione, altro..) e tale ultima scuola di servizio non sia stata comunicata al sistema informativo, è necessario che l'Ufficio Territoriale competente aggiorni nel SIDI la sede di servizio per consentire a quest'ultima di comunicare i dati.
Per i docenti utilizzati presso altre amministrazioni sarà cura della scuola di titolarità comunicare i dati.
L'attuale elenco delle lauree, comprende tutti i titoli di studio universitari per l'accesso all'insegnamento. Per facilitare l'acquisizione dei dati, l'elenco delle lauree verrà a breve sostituito con un altro semplificato che conterrà l'indicazione della stessa laurea una sola volta.
Le classi di abilitazione elencate nell'applicazione corrispondono a quelle attualmente vigenti. Nell'ipotesi di possesso di titoli di abilitazione previsti dal precedente ordinamento occorre consultare gli allegati annessi al D.M. n. 39/1998 in cui sono riportate le tabelle di corrispondenza tra le vecchie e le nuove abilitazioni.
Si fa infine presente che il modello scheda docente è stato semplificato nella parte iniziale e che è ora predisposto in formato word per consentirne l'eventuale compilazione in forma elettronica da parte dei docenti.
Per agevolare il supporto alle scuole, in aggiunta ai numeri telefonici precedentemente indicati (06.5849.3776-2384-3167-3752), possono essere contattati anche i seguenti numeri del Servizio Statistico: 06.5849.3751-3708-2687.
Il Direttore generale
Luciano Chiappetta
D.L. 25 giugno 2008, n. 112
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Nota 20-1-2011 n. 459 Portale SIDI - Anagrafe dei docenti a tempo indeterminato. Emanata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio VI.
Nota 20 gennaio 2011, n. 459 (1).
Portale SIDI - Anagrafe dei docenti a tempo indeterminato (2).
(1) Emanata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio VI.
(2) Cfr., per chiarimenti in materia, nota 26 gennaio 2011, n. 613, emanata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Ai
Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Loro sedi
Ai
Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Loro sedi
Il D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, ha previsto, per la realizzazione del Piano programmatico finalizzato alla riforma degli ordinamenti scolastici, l’adozione di una serie di regolamenti, in parte già entrati in vigore e in parte in corso di perfezionamento. Tra questi ultimi risulta compreso il Regolamento per la revisione e l’accorpamento delle classi di abilitazione e di concorso.
Ciò premesso, risulta di tutta evidenza l’esigenza di disporre di un aggiornato quadro circa le professionalità del personale docente, anche in relazione alle possibili modifiche della corrispondenza tra titoli di studio e discipline di insegnamento.
A tal fine, nell’area SIDI dedicata al “Fascicolo Personale Scuola”, viene resa disponile una funzione per l’acquisizione di informazioni di sintesi in ordine alla professionalità docente.
Le istituzioni scolastiche avranno cura di inserire nella predetta area i dati richiesti relativamente ai docenti a tempo indeterminato sia in servizio e sia titolari presso la propria scuola.
Gli uffici scolastici regionali provvederanno ad inserire i dati dei docenti titolari DOP.
La funzione sarà attiva dal 20 gennaio al 25 febbraio 2011 con la possibilità di consultare, nell’area Procedimenti Amministrativi, il Manuale operativo.
Per l’assistenza relativa ai contenuti delle schede di rilevazione si può far riferimento al Servizio Statistico (ed, in particolare, ai nn. 06.5849.3776 - 3752 - 2384 - 3167); per quanto riguarda l’assistenza tecnica dell’applicazione è disponibile il numero verde del gestore del sistema informativo del Ministero (800 903 080).
Il Direttore generale
Luciano Chiappetta
D.L. 25 giugno 2008, n. 112
Portale SIDI - Anagrafe dei docenti a tempo indeterminato (2).
(1) Emanata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio VI.
(2) Cfr., per chiarimenti in materia, nota 26 gennaio 2011, n. 613, emanata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Ai
Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Loro sedi
Ai
Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Loro sedi
Il D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, ha previsto, per la realizzazione del Piano programmatico finalizzato alla riforma degli ordinamenti scolastici, l’adozione di una serie di regolamenti, in parte già entrati in vigore e in parte in corso di perfezionamento. Tra questi ultimi risulta compreso il Regolamento per la revisione e l’accorpamento delle classi di abilitazione e di concorso.
Ciò premesso, risulta di tutta evidenza l’esigenza di disporre di un aggiornato quadro circa le professionalità del personale docente, anche in relazione alle possibili modifiche della corrispondenza tra titoli di studio e discipline di insegnamento.
A tal fine, nell’area SIDI dedicata al “Fascicolo Personale Scuola”, viene resa disponile una funzione per l’acquisizione di informazioni di sintesi in ordine alla professionalità docente.
Le istituzioni scolastiche avranno cura di inserire nella predetta area i dati richiesti relativamente ai docenti a tempo indeterminato sia in servizio e sia titolari presso la propria scuola.
Gli uffici scolastici regionali provvederanno ad inserire i dati dei docenti titolari DOP.
La funzione sarà attiva dal 20 gennaio al 25 febbraio 2011 con la possibilità di consultare, nell’area Procedimenti Amministrativi, il Manuale operativo.
Per l’assistenza relativa ai contenuti delle schede di rilevazione si può far riferimento al Servizio Statistico (ed, in particolare, ai nn. 06.5849.3776 - 3752 - 2384 - 3167); per quanto riguarda l’assistenza tecnica dell’applicazione è disponibile il numero verde del gestore del sistema informativo del Ministero (800 903 080).
Il Direttore generale
Luciano Chiappetta
D.L. 25 giugno 2008, n. 112
Ministero della giustizia Circ. 14-1-2011 Attivazione del sistema di cooperazione per la trasmissione dei provvedimenti concernenti le misure di prevenzione dal Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia meridionale (SIPPI) al sistema Informativo del Casellario (SIC). Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia penale, Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.
Circ. 14 gennaio 2011 (1).
Attivazione del sistema di cooperazione per la trasmissione dei provvedimenti concernenti le misure di prevenzione dal Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia meridionale (SIPPI) al sistema Informativo del Casellario (SIC).
(1) Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia penale, Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.
Ai
Sigg. Presidenti delle corti di appello
Ai
Sigg. Procuratori generali presso le corti di appello
Ai
Sigg. Dirigenti presso le corti di appello
Ai
Sigg. Dirigenti presso le Procure generali presso le corti di appello
e, p. c.:
Al
Sig. Presidente della corte suprema di cassazione
Al
Sig. Procuratore generale presso la corte suprema di cassazione
Al
Sig. Procuratore nazionale antimafia
Loro sedi
Dal punto di vista normativo il contesto di riferimento è rappresentato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (T.U.), che, all’articolo 3 comma 1, lett. l), prevede l’iscrizione dei provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno.
Con il D.Dirett. 25 gennaio 2007, emanato dal Ministero della Giustizia sono state dettate le regole procedurali di carattere tecnico operativo per dare attuazione al T.U. e a tali fini, a livello centrale, è stato realizzato il Sistema Informativo del Casellario giudiziale (SIC), basato su un’architettura Web e dotato di un database relazionale centralizzato, nel quale sono registrati l'insieme dei dati relativi ai provvedimenti giudiziari, civili e amministrativi riferiti a determinati soggetti. Attualmente tale sistema viene alimentato - tramite funzioni di Data Entry - da parte degli uffici giudiziari competenti, più precisamente denominati “uffici iscrizione”, di cui all’art. 15, T.U.
Ai c.d. “sistemi fonte” (SICP, SIES e SIPPI ecc.), progettati e realizzati dalla Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), è stato attribuito il compito di garantire l’alimentazione automatica della banca dati centralizzata del SIC, che rappresenta la base per la certificazione dei c.d. precedenti penali a livello nazionale, soprattutto con riferimento ai provvedimenti iscrivibili ai sensi dell’articolo 3 del T.U.
La DGSIA ha provveduto a realizzare il Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia meridionale (SIPPI) finalizzato alla creazione di una Banca Dati centralizzata per la gestione di tutti i dati e le informazioni relative ai beni “sequestrati e confiscati” alle organizzazioni criminali. L’acquisizione di tali informazioni consentirà di supportare le azioni per fronteggiare il fenomeno della criminalità organizzata e di gestire le informazioni relative a tutti i beni confiscati permettendo il loro utilizzo per scopi socialmente utili in tempi operativamente ridotti. Il sistema SIPPI in particolare è costituito dal:
- sistema delle misure di prevenzione, SMP, che mette a disposizione degli utenti di cancelleria e dei magistrati le funzioni per la gestione del procedimento di prevenzione;
- sistema della banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati, BDC, che mette a disposizione di utenti interni ed esterni al mondo giustizia funzioni di interrogazione e reportistica sui beni suddetti.
Per quanto sopra, le Direzioni generali della giustizia penale e dei sistemi informativi automatizzati, al fine di compiere un ulteriore progresso nel processo di interscambio dei dati tra i sistemi della giustizia, hanno ritenuto di dover realizzare un progetto di cooperazione basato su servizi disponibili in cooperazione applicativa, tramite la tecnologia cosiddetta Web Service tra il sistema SIC e il sistema SIPPI.
Il progetto in questione si pone quindi come obiettivo primario il compito di agevolare l’attività degli utenti tramite il trasferimento automatizzato dei dati del provvedimento giudiziario irrevocabile in materia di misure di prevenzione dal sistema SIPPI al sistema SIC, permettendo altresì la gestione dei successivi aggiornamenti. Il sistema SIPPI è quindi il sistema deputato a trasmettere verso il Casellario le informazioni relative alle misure di prevenzione personali definitive applicate a determinati soggetti.
A. Descrizione del sistema di cooperazione utilizzato per la trasmissione dei provvedimenti relativi alle misure di prevenzione dal sistema SIPPI al sistema SIC
Attraverso il sistema SIPPI, l’utente, richiamando un apposito servizio Web Service denominato “Nuova Iscrizione” avrà la possibilità di esportare i dati del provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione, inserendoli così in tempo reale nella Banca Dati del SIC, che determinerà la “chiave univoca” del provvedimento giudiziario definitivo, necessaria per gestire successivamente gli aggiornamenti operati sul sistema SIPPI. Il servizio restituirà l’esito dell’operazione e, in caso positivo, l’estratto del provvedimento inserito, con l’indicazione delle generalità del soggetto. Nel caso in cui la ricerca dei soggetti sulla banca dati del SIC, determini la non unicità del soggetto, è stato previsto che il SIC restituisca al sistema SIPPI un elenco di soggetti omonimi con i relativi certificati di controllo. Si rammenta che la trasmissione al SIC di un provvedimento dell’esecuzione (c.d. foglio complementare) può essere effettuata solo se
l’utente SIPPI ha già inviato al sistema il provvedimento di applicazione della misura. In tale ipotesi il provvedimento deve essere iscritto con le funzionalità di data entry disponibile sul SIC.
Per attivare la modalità di colloquio fra i due sistemi informativi (SIC e SIPPI) si è provveduto a realizzare, ognuno per la parte di propria competenza, le necessarie applicazioni di cooperazione e i Web Service. In particolare sono state realizzate:
1. Per SIC, le seguenti funzionalità
a. Ricezione e iscrizione dei dati relativi ai provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione e dei loro successivi aggiornamenti, provenienti da SIPPI;
b. Ricezione e iscrizione dei dati relativi ai provvedimenti dell’esecuzione (c.d. fogli complementari) relativi alle misure di prevenzione e dei loro successivi aggiornamenti, provenienti da SIPPI;
c. Ricezione e iscrizione dei dati relativi ai provvedimenti di correzione di errori materiali relativi solo ai dati anagrafici del soggetto, provenienti da SIPPI;
d. Invio dell’estratto a SIPPI del provvedimento iscritto sul SIC;
e. Invio del modulo di comunicazione elettorale all’atto dell’iscrizione del provvedimento definitivo di applicazione misure di prevenzione.
Sono stati previsti inoltre controlli automatici intesi a verificare la validità e la congruenza dei dati e a rilevare eventuali errori anche attraverso un raffronto tra il provvedimento inserito e quelli già presenti sul SIC a carico dello stesso soggetto. Per gli errori riscontrati sono state previste apposite segnalazioni che saranno trasmesse al sistema SIPPI. In particolare, a fronte di ogni modifica effettuata da SIPPI (inserimento, modifica, eliminazione), se i controlli danno esito negativo, il provvedimento viene comunque inserito nel SIC con lo stato "VERIFICATO CON ERRORI”.
2. Per SIPPI, le funzionalità necessarie a
a. Trasmettere i provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione e dei successivi aggiornamenti al SIC;
b. Inviare i provvedimenti dell’esecuzione (c.d. fogli complementari) relativi alle misure di prevenzione e limitatamente a quelle precedentemente trasmesse;
c. Visualizzare l’estratto del provvedimento iscritto sul SIC;
d. Visualizzare il modulo di comunicazione elettorale;
e. Visualizzare l’elenco degli eventuali soggetti sinonimi/omonimi riscontrati dal SIC;
f. Inviare i provvedimenti di correzione di errori materiali relativi ai soli dati anagrafici del soggetto.
In particolare, oggetto della cooperazione sono i provvedimenti che applicano una delle seguenti misure di prevenzione personali:
- SORVEGLIANZA SPECIALE
- SORVEGLIANZA SPECIALE CON DIVIETO DI SOGGIORNO
- SORVEGLIANZA SPECIALE CON OBBLIGO DI SOGGIORNO.
Invece, per quanto riguarda l’esecuzione delle misure di prevenzione saranno oggetto della cooperazione i seguenti provvedimenti (c.d. fogli complementari) secondo le tipologie gestite su SIPPI:
- MODIFICA DELLA MISURA RIDUCENDOLA DI
- MODIFICA DELLA MISURA RIDETERMINANDOLA IN
- REVOCA LA MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE
- REVOCA L'OBBLIGO DI SOGGIORNO
- REVOCA IL DIVIETO DI SOGGIORNO.
La possibilità dell’invio dei c.d. fogli complementari, secondo le tipologie sopra indicate, sarà possibile solo quando saranno rese disponibili da parte della DGSIA le funzioni di gestione delle istanze sull’applicativo SIPPI. Per l’avvio in esercizio, relativamente all’invio dei fogli complementari, la DGSIA provvederà con apposita comunicazione ad informarne gli uffici interessati e l’Ufficio del casellario centrale. Pertanto, durante questa fase transitoria, i fogli complementari dovranno essere iscritti nel SIC secondo le modalità finora osservate.
Non saranno oggetto di trasmissione, in quanto non gestiti attualmente su SIPPI, i provvedimenti relativi alla cessazione della misura di prevenzione, così come per quanto riguarda le notizie relative all’avvenuta esecuzione delle misure di prevenzione.
Per quanto riguarda gli aggiornamenti (modifiche, cancellazioni, ecc.), di provvedimenti già trasmessi al sistema SIC, il sistema SIPPI provvederà a inviare al sistema SIC le modifiche effettuate sul sistema SIPPI. Per le modifiche, al fine di facilitare lo scambio dei dati, è stato previsto che l’utente del sistema SIPPI debba inviare preliminarmente al sistema SIC una richiesta di cancellazione del provvedimento che interessa e successivamente proceda ad inviare nuovamente il provvedimento così come modificato.
B. Descrizione del sistema di cooperazione per la richiesta del certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 21, T.U. tramite SIPPI
Nell’ambito del progetto è stata concordata e realizzata una funzionalità che consente all’utente - già autenticatosi sul sistema SIPPI - di richiedere, mediante il Web Service (Richiesta Certificato), il certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 21, T.U. direttamente al SIC, senza necessità, pertanto, di uscire dalla propria applicazione e di autenticarsi nuovamente al SIC. In particolare, si è provveduto alla realizzazione nel SIC della funzionalità per l’invio del certificato a SIPPI, attraverso moduli software (in cooperazione applicativa) basati su tecnologia Web Service,. Tra l’altro, tale funzionalità consentirà nei casi un cui il SIC a seguito di una ricerca rilevi la non unicità del soggetto, di restituire al sistema SIPPI l’elenco di soggetti omonimi e sinonimi riscontrati [1]. Per SIPPI, invece, sono state realizzate le funzionalità per la visualizzazione/stampa all’utente dei certificati penali richiesti al sistema SIC e
dell’eventuale elenco di sinonimi/omonimi riscontrati dal SIC. Allo stato l’utente SIPPI può richiedere i seguenti tipi di certificato:
- AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Art. 21, COMMA 1, T.U.), che corrisponde al codice “AAG” da utilizzare nel WEB SERVICE
- PUBBLICO MINISTERO (Art. 21, COMMA 1, T.U.), che corrisponde al codice “2PM” da utilizzare nel WEB SERVICE
e a tali fini il sistema SIC verifica se l’utente richiedente è abilitato ad effettuare la richiesta.
Il sistema SIC fornisce il Certificato del casellario giudiziale, in formato PDF, secondo le modalità stabilite all’ articolo 25 nel D.Dirett. 25 gennaio 2007 [2]. Al fine di dell’acquisizione di tale documento da parte di SIPPI, è stata prevista la possibilità di memorizzarlo a livello soggetto/procedimento. Per motivi di sicurezza il sistema SIPPI impedisce, però, il salvataggio in locale del certificato trasmesso dal sistema SIC, consentendone solo la stampa o il salvataggio direttamente sulla banca dati del sistema.
Il certificato del Casellario può essere richiesto, tramite la funzionalità sopra descritta, solo dagli utenti SIPPI censiti sul SIC in base all’abilitazione presente nella propria profilatura. Gli utenti già abilitati ad accedere al SIC dovranno richiedere l’aggiornamento della propria profilatura secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo D). Di conseguenza, per poter usufruire di questa tipologia di servizio, è necessario indicare la userid e la password dell’utente SIPPI già adottate per il collegamento al SIC.
Nei paragrafi seguenti C) e D) sono riportate, limitatamente agli uffici giudiziari connessi al sistema SIPPI, le indicazioni che dovranno essere osservate per richiedere l’attivazione della cooperazione tra il sistema SIPPI e il SIC e le relative istruzioni per la compilazione dei moduli da trasmettersi direttamente all’Ufficio del casellario centrale (per via fax al n. ro 06/68807558).
[1] Per Omonimi si intende: due o più soggetti iscritti nel sistema che presentano gli stessi dati anagrafici obbligatori (escluso il codice fiscale) e che pertanto non possono essere distinti solo sulla base di questi.
Per Sinonimi invece: soggetti iscritti nel sistema che presentano, rispetto al soggetto richiesto, piccole differenze sui dati anagrafici o che sono differenti per il codice fiscale o per la paternità.
[2] Di seguito si riportano i commi più significativi dell’articolo 25:
Le certificazioni di cui al comma 1 sono acquisite attraverso la stampa delle iscrizioni estratte direttamente dal sistema al nome di un determinato soggetto o ente e sottoscritte dal responsabile del servizio designato in ciascun ufficio giudiziario dal dirigente.
La produzione del certificato è subordinata all’inserimento del numero e dell’anno del registro generale in dotazione all’ufficio giudiziario presso il quale è incardinata la fase o lo stato del procedimento/processo che riguarda l’intestatario del certificato.
Le certificazioni di cui al comma 1 recano, tra l’altro, l’indicazione dell’autorità giudiziaria richiedente, il numero progressivo del certificato, l’elenco totale delle iscrizioni ovvero l’attestazione NULLA, l’indicazione della data e dell’ora dell’estrazione, la dicitura “Il responsabile del servizio certificativo”, al di sotto della quale il responsabile appone la firma.
C. Modalità per l’accesso al sistema di cooperazione per la trasmissione dei provvedimenti da SIPPI a SIC
Per attivare il sistema di cooperazione tra SIPPI e SIC dovranno essere creati nuovi uffici iscrizione (diversi da quelli già istituiti dagli uffici interessati per iscrivere direttamente sul SIC) ciò per l’ esigenza di tenere ben distinte le attività effettuate sulla banca dati ufficiale del sistema SIC da parte degli utenti del sistema SIC da quelle effettuate dagli utenti del sistema SIPPI [3]. Per il raggiungimento di questo obiettivo, presso ciascun ufficio giudiziario dovrà essere costituito un nuovo ufficio iscrizione, secondo le scelte organizzative ritenute più idonee, con provvedimento del dirigente amministrativo, che ne nomina il responsabile e ne disciplina il funzionamento secondo le competenze e le responsabilità assegnate dal T.U., anche per quanto riguarda l’assegnazione dei profili di abilitazione degli utenti al sistema [4].
Quindi, solo gli utenti di questa nuova tipologia di ufficio iscrizione (solo se registrato sul sistema SIC) saranno abilitati in via esclusiva alla trasmissione dei provvedimenti da SIPPI a SIC e alla modifica, rettifica o eliminazione dei provvedimenti che hanno iscritto per estratto nel sistema. Per tale motivo,a partire dal 17 gennaio 2011, gli uffici dovranno provvedere alla compilazione di appositi moduli per comunicare:
- i dati dell’Ufficio (Mod. A);
- i dati relativi al Responsabile dell’Ufficio Iscrizione e quelli del Referente locale della gestione degli accessi al sistema di cooperazione (Mod. B).
Invece, per quanto riguarda il censimento degli utenti appartenenti ad uno di questi nuovi uffici sarà il SIC che provvederà, ogni qualvolta verrà trasmesso un provvedimento da parte di SIPPI, alla registrazione automatica, nel proprio sistema di autenticazione, dei dati relativi all’utente con l’assegnazione allo stesso di un codice univoco (c.d. username). I predetti possono essere abilitati alle modifiche dei provvedimenti trasmessi con SIPPI direttamente sul sistema SIC, solo previa richiesta delle apposite abilitazioni secondo le modalità stabilite nella Circ. 15 gennaio 2007, n. 306/Cas(III) avente per oggetto “Avvio in esercizio del Nuovo Sistema Informativo del Casellario. Attività propedeutica alla registrazione degli uffici iscrizione e degli utenti”.
Al fine di massimizzare l’organizzazione degli uffici iscrizione sul sistema SIC saranno previste da parte dell’Ufficio del casellario centrale le attività di monitoraggio necessarie e con l’obiettivo di aggregare eventualmente le nuove tipologie di uffici iscrizione (che saranno utilizzate per SIPPI) con quelle già presenti nel sistema del casellario, anche con riferimento ai provvedimenti già iscritti e previo consenso da parte degli uffici interessati. Nell’allegato A) si riporta a titolo informativo l’elenco degli uffici che hanno istituito un apposito ufficio iscrizione dedicato solo alla gestione delle misure di prevenzione.
[3] In linea di massima tutte le eventuali modifiche dei provvedimenti dovranno essere prima oggetto di modifica sul sistema SIPPI e poi trasmesse al SIC tramite il sistema di cooperazione. Con la registrazione sul SIC di questa nuova tipologia di ufficio iscrizione gli utenti non potranno operare direttamente sul SIC per eventuali modifiche dei provvedimenti trasmessi con SIPPI, se non previa richiesta di apposita abilitazione con le modalità indicate al paragrafo C) della Circ. 15 gennaio 2007, n. 306/Cas(III).
[4] Art. 13, D.Dirett. 25 gennaio 2007: Gli uffici locali, gli uffici iscrizione, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero ai fini dell’acquisizione diretta dei certificati di cui agli articoli 21 e 30 del T.U., che richiedano la registrazione per l’accesso al sistema comunicano preliminarmente all’ufficio centrale il nominativo di un Referente della gestione degli accessi al sistema, con riferimento a tutte le utenze assegnate all’ufficio.
D. Modalità per l’accesso al sistema di cooperazione per la richiesta dei certificati di cui all’art. 21, T.U.
Per accedere al sistema di cooperazione tramite il sistema SIPPI in ordine alle attività di richiesta dei certificati di cui all’art. 21, T.U., gli uffici dovranno comunicare all’Ufficio del casellario centrale i dati, per ciascuna persona che sarà autorizzata tramite SIPPI all’accesso al SIC, provvedendo alla compilazione di appositi moduli (mod. C). In particolare, per gli utenti già censiti e abilitati alla richiesta del certificato direttamente sul SIC verrà aggiunto un nuovo ruolo che permetterà loro di richiedere il certificato anche tramite il sistema di cooperazione. Invece, per i nuovi utenti che dovranno richiedere il certificato tramite SIPPI dovrà essere effettuata una nuova registrazione che consentirà loro di richiedere il certificato. Anche in tali casi è necessario provvedere alla compilazione del modulo (mod. C), integrato eventualmente con quelli previsti nella Circ. 15 gennaio 2007, n. 306/Cas(III), nel caso in cui l’utente sia autorizzato ad
accedere anche direttamente al SIC.
Nel prossimo futuro, altri sistemi fonte (come ad esempio SICP, SIES ecc.) potranno richiedere il predetto certificato, con le stesse modalità, previa pubblicazione di un apposito decreto dirigenziale che ne dovrà stabilire le regole tecnico operative.
E. Sicurezza e aspetti tecnici
Per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, la trasmissione dei dati verso il SIC, attuata, come detto, tramite una cooperazione applicativa tra sistemi informativi attraverso la tecnologia Web Service, è stata realizzata in piena conformità delle regole tecniche e di sicurezza attualmente vigenti. Nello specifico, l’interconnessione tra i due sistemi, SIPPI e SIC è realizzata tramite il protocollo SSL e secondo gli standard e le regole dell'infrastruttura della sicurezza posta in essere dall’Amministrazione.
Sempre a tali fini, l’ufficio giudiziario dovrà definire nell’ambito del proprio sistema (SIPPI), per tutte le utenze autorizzate alla trasmissione dei dati al SIC, i corrispondenti livelli di visibilità e operatività sulla base di profili di autorizzazione e credenziali di autenticazione associate ad un codice identificativo e ad una parola chiave, in possesso e in uso esclusivo dell'utente oppure ad un dispositivo di autenticazione forte aventi caratteristiche corrispondenti a quelle della carta nazionale dei servizi e carta d’identità elettronica. Il Referente all’uopo nominato assume la piena responsabilità in merito alle modalità di gestione e utilizzo degli accessi al sistema di cooperazione, nonché alle modalità di utilizzo ed alla protezione dei dati personali acquisiti attraverso detti accessi, per conto di tutte le utenze autorizzate.
L’ufficio giudiziario dovrà provvedere, inoltre, all’adozione di idonee politiche di sicurezza e di controllo e di verifica degli accessi e delle operazioni svolte dagli utenti. A tali fini l’Ufficio del casellario centrale provvede a rendere disponibile sul SIC il registro informatizzato denominato “Registro dei certificati”, che consente da parte del Referente il costante monitoraggio dei soggetti che compiono attività di richiesta di certificazione e il registro denominato “Registro della attività” che invece permette il monitoraggio dei soggetti che hanno compiuto attività di trasmissione dei dati da SIPPI a SIC.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, si rimanda al documento tecnico denominato “Interscambio SIPPI-SIC - Documento che traccia i Requisiti per la Realizzazione di SIC-SIPPI” dove tra l’altro sono rappresentati, in forma tabellare, gli elementi dei file xml, le specifiche dei campi utilizzati nell’xml e gli XML schema documentation. Il predetto documento è reso disponibile sul sito intranet del Casellario (portal.casellario.giustizia.it). Sul sistema SIPPI, invece, sarà reso disponibile da parte della DGSIA il manuale utente.
F. Modalità per l’avvio in esercizio
La gradualità dell’avvio in esercizio del sistema di cooperazione sopradescritto costituisce una misura indispensabile alla verifica dell’affidabilità dell’intero sistema e della tenuta della rete. Difatti, solo una fase sperimentale pratica potrà assicurare, nel caso sorgessero problemi, un pronto intervento e la certezza per il rilascio del servizio a livello nazionale. Di seguito si riportano le modalità previste per l’avvio in esercizio:
- Dal 17 gennaio 2011: invio della modulistica indicata nei paragrafi A) e B) da parte degli uffici giudiziari (limitatamente a quelli connessi a SIPPI) necessaria per attivare il sistema di cooperazione e la possibilità di richiedere del certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 21, T.U. tramite SIPPI.
- Dal 17 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011: previsione di una fase sperimentale presso il polo pilota del distretto di Napoli con l’obiettivo di verificare la corretta funzionalità del sistema di cooperazione e delle funzionalità realizzate per la richiesta del certificato tramite SIPPI.
- Dal 1° febbraio al 4 febbraio 2011: controllo e verifica della fase sperimentale.
- Dal 7 febbraio 2011: avvio in esercizio a livello nazionale per tutti gli uffici che hanno provveduto ad inviare la modulistica prevista nella presente circolare.
Le indicazioni sopra riportate saranno recepite in apposito decreto dirigenziale contenente le regole procedurali e di carattere tecnico-operativo, per il quale saranno richiesti i pareri del Garante della protezione dei dati personali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie.
Eventuali chiarimenti sulle modalità di avvio in esercizio del sistema di cooperazione possono essere richiesti:
- al servizio di help desk attivo presso l’ufficio del casellario centrale (tel. 06/97996200), dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:30 ed il sabato dalle 8:30 alle 13:00
- al servizio di assistenza applicativa attivo al nr. 800121151. Allo stesso servizio si dovrà ricorrere per un eventuale assistenza nell’uso delle applicazione realizzate su SIPPI
Si pregano le SS.LL. di disporre che la presente circolare sia portata a conoscenza agli Uffici Giudiziari del distretto, utilizzando ogni mezzo di trasmissione telematica.
La circolare è, comunque, reperibile sul sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e sul sito intranet del Casellario (portal.casellario.giustizia.it).
Il Direttore generale della giustizia penale
Luigi Frunzio
Il Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati
Stefano Aprile
Allegato A
Tipologia ufficio presente nel Sic
Sede
Corte d'appello
Codice ufficio Sic
Uff. Iscrizione
tribunale misure prevenzione
Catanzaro
Catanzaro
5426
Uff. Iscrizione
tribunale misure prevenzione
Messina
Messina
6226
Uff. Iscrizione
tribunale misure prevenzione
Milano
Milano
5438
Uff. Iscrizione
tribunale misure prevenzione
Palermo
Palermo
5493
Uff. Iscrizione
tribunale misure prevenzione
Ragusa
Catania
5389
Uff. Iscrizione
tribunale misure prevenzione
Venezia
Venezia
5452
Allegati
Modulo A (SIC/SIPPI)
Accesso al sistema di cooperazione per la trasmissione dei provvedimenti da SIPPI a SIC
Dati d’ufficio
Scarica il file
Modulo B (SIC/SIPPI)
Accesso al sistema di cooperazione per la trasmissione dei provvedimenti da SIPPI a SIC
Dati relativi al referente per la gestione degli accessi al sistema e al responsabile dell’ufficio iscrizione
Scarica il file
Modulo C (SIC/SIPPI)
Accesso al sistema di cooperazione per la richiesta dei certificati del casellario giudiziale tramite il sistema SIPPI
Scarica il file
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 15
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 21
D.Dirett. 25 gennaio 2007, art. 13
D.Dirett. 25 gennaio 2007, art. 25
Attivazione del sistema di cooperazione per la trasmissione dei provvedimenti concernenti le misure di prevenzione dal Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia meridionale (SIPPI) al sistema Informativo del Casellario (SIC).
(1) Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia penale, Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.
Ai
Sigg. Presidenti delle corti di appello
Ai
Sigg. Procuratori generali presso le corti di appello
Ai
Sigg. Dirigenti presso le corti di appello
Ai
Sigg. Dirigenti presso le Procure generali presso le corti di appello
e, p. c.:
Al
Sig. Presidente della corte suprema di cassazione
Al
Sig. Procuratore generale presso la corte suprema di cassazione
Al
Sig. Procuratore nazionale antimafia
Loro sedi
Dal punto di vista normativo il contesto di riferimento è rappresentato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (T.U.), che, all’articolo 3 comma 1, lett. l), prevede l’iscrizione dei provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno.
Con il D.Dirett. 25 gennaio 2007, emanato dal Ministero della Giustizia sono state dettate le regole procedurali di carattere tecnico operativo per dare attuazione al T.U. e a tali fini, a livello centrale, è stato realizzato il Sistema Informativo del Casellario giudiziale (SIC), basato su un’architettura Web e dotato di un database relazionale centralizzato, nel quale sono registrati l'insieme dei dati relativi ai provvedimenti giudiziari, civili e amministrativi riferiti a determinati soggetti. Attualmente tale sistema viene alimentato - tramite funzioni di Data Entry - da parte degli uffici giudiziari competenti, più precisamente denominati “uffici iscrizione”, di cui all’art. 15, T.U.
Ai c.d. “sistemi fonte” (SICP, SIES e SIPPI ecc.), progettati e realizzati dalla Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), è stato attribuito il compito di garantire l’alimentazione automatica della banca dati centralizzata del SIC, che rappresenta la base per la certificazione dei c.d. precedenti penali a livello nazionale, soprattutto con riferimento ai provvedimenti iscrivibili ai sensi dell’articolo 3 del T.U.
La DGSIA ha provveduto a realizzare il Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia meridionale (SIPPI) finalizzato alla creazione di una Banca Dati centralizzata per la gestione di tutti i dati e le informazioni relative ai beni “sequestrati e confiscati” alle organizzazioni criminali. L’acquisizione di tali informazioni consentirà di supportare le azioni per fronteggiare il fenomeno della criminalità organizzata e di gestire le informazioni relative a tutti i beni confiscati permettendo il loro utilizzo per scopi socialmente utili in tempi operativamente ridotti. Il sistema SIPPI in particolare è costituito dal:
- sistema delle misure di prevenzione, SMP, che mette a disposizione degli utenti di cancelleria e dei magistrati le funzioni per la gestione del procedimento di prevenzione;
- sistema della banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati, BDC, che mette a disposizione di utenti interni ed esterni al mondo giustizia funzioni di interrogazione e reportistica sui beni suddetti.
Per quanto sopra, le Direzioni generali della giustizia penale e dei sistemi informativi automatizzati, al fine di compiere un ulteriore progresso nel processo di interscambio dei dati tra i sistemi della giustizia, hanno ritenuto di dover realizzare un progetto di cooperazione basato su servizi disponibili in cooperazione applicativa, tramite la tecnologia cosiddetta Web Service tra il sistema SIC e il sistema SIPPI.
Il progetto in questione si pone quindi come obiettivo primario il compito di agevolare l’attività degli utenti tramite il trasferimento automatizzato dei dati del provvedimento giudiziario irrevocabile in materia di misure di prevenzione dal sistema SIPPI al sistema SIC, permettendo altresì la gestione dei successivi aggiornamenti. Il sistema SIPPI è quindi il sistema deputato a trasmettere verso il Casellario le informazioni relative alle misure di prevenzione personali definitive applicate a determinati soggetti.
A. Descrizione del sistema di cooperazione utilizzato per la trasmissione dei provvedimenti relativi alle misure di prevenzione dal sistema SIPPI al sistema SIC
Attraverso il sistema SIPPI, l’utente, richiamando un apposito servizio Web Service denominato “Nuova Iscrizione” avrà la possibilità di esportare i dati del provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione, inserendoli così in tempo reale nella Banca Dati del SIC, che determinerà la “chiave univoca” del provvedimento giudiziario definitivo, necessaria per gestire successivamente gli aggiornamenti operati sul sistema SIPPI. Il servizio restituirà l’esito dell’operazione e, in caso positivo, l’estratto del provvedimento inserito, con l’indicazione delle generalità del soggetto. Nel caso in cui la ricerca dei soggetti sulla banca dati del SIC, determini la non unicità del soggetto, è stato previsto che il SIC restituisca al sistema SIPPI un elenco di soggetti omonimi con i relativi certificati di controllo. Si rammenta che la trasmissione al SIC di un provvedimento dell’esecuzione (c.d. foglio complementare) può essere effettuata solo se
l’utente SIPPI ha già inviato al sistema il provvedimento di applicazione della misura. In tale ipotesi il provvedimento deve essere iscritto con le funzionalità di data entry disponibile sul SIC.
Per attivare la modalità di colloquio fra i due sistemi informativi (SIC e SIPPI) si è provveduto a realizzare, ognuno per la parte di propria competenza, le necessarie applicazioni di cooperazione e i Web Service. In particolare sono state realizzate:
1. Per SIC, le seguenti funzionalità
a. Ricezione e iscrizione dei dati relativi ai provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione e dei loro successivi aggiornamenti, provenienti da SIPPI;
b. Ricezione e iscrizione dei dati relativi ai provvedimenti dell’esecuzione (c.d. fogli complementari) relativi alle misure di prevenzione e dei loro successivi aggiornamenti, provenienti da SIPPI;
c. Ricezione e iscrizione dei dati relativi ai provvedimenti di correzione di errori materiali relativi solo ai dati anagrafici del soggetto, provenienti da SIPPI;
d. Invio dell’estratto a SIPPI del provvedimento iscritto sul SIC;
e. Invio del modulo di comunicazione elettorale all’atto dell’iscrizione del provvedimento definitivo di applicazione misure di prevenzione.
Sono stati previsti inoltre controlli automatici intesi a verificare la validità e la congruenza dei dati e a rilevare eventuali errori anche attraverso un raffronto tra il provvedimento inserito e quelli già presenti sul SIC a carico dello stesso soggetto. Per gli errori riscontrati sono state previste apposite segnalazioni che saranno trasmesse al sistema SIPPI. In particolare, a fronte di ogni modifica effettuata da SIPPI (inserimento, modifica, eliminazione), se i controlli danno esito negativo, il provvedimento viene comunque inserito nel SIC con lo stato "VERIFICATO CON ERRORI”.
2. Per SIPPI, le funzionalità necessarie a
a. Trasmettere i provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione e dei successivi aggiornamenti al SIC;
b. Inviare i provvedimenti dell’esecuzione (c.d. fogli complementari) relativi alle misure di prevenzione e limitatamente a quelle precedentemente trasmesse;
c. Visualizzare l’estratto del provvedimento iscritto sul SIC;
d. Visualizzare il modulo di comunicazione elettorale;
e. Visualizzare l’elenco degli eventuali soggetti sinonimi/omonimi riscontrati dal SIC;
f. Inviare i provvedimenti di correzione di errori materiali relativi ai soli dati anagrafici del soggetto.
In particolare, oggetto della cooperazione sono i provvedimenti che applicano una delle seguenti misure di prevenzione personali:
- SORVEGLIANZA SPECIALE
- SORVEGLIANZA SPECIALE CON DIVIETO DI SOGGIORNO
- SORVEGLIANZA SPECIALE CON OBBLIGO DI SOGGIORNO.
Invece, per quanto riguarda l’esecuzione delle misure di prevenzione saranno oggetto della cooperazione i seguenti provvedimenti (c.d. fogli complementari) secondo le tipologie gestite su SIPPI:
- MODIFICA DELLA MISURA RIDUCENDOLA DI
- MODIFICA DELLA MISURA RIDETERMINANDOLA IN
- REVOCA LA MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE
- REVOCA L'OBBLIGO DI SOGGIORNO
- REVOCA IL DIVIETO DI SOGGIORNO.
La possibilità dell’invio dei c.d. fogli complementari, secondo le tipologie sopra indicate, sarà possibile solo quando saranno rese disponibili da parte della DGSIA le funzioni di gestione delle istanze sull’applicativo SIPPI. Per l’avvio in esercizio, relativamente all’invio dei fogli complementari, la DGSIA provvederà con apposita comunicazione ad informarne gli uffici interessati e l’Ufficio del casellario centrale. Pertanto, durante questa fase transitoria, i fogli complementari dovranno essere iscritti nel SIC secondo le modalità finora osservate.
Non saranno oggetto di trasmissione, in quanto non gestiti attualmente su SIPPI, i provvedimenti relativi alla cessazione della misura di prevenzione, così come per quanto riguarda le notizie relative all’avvenuta esecuzione delle misure di prevenzione.
Per quanto riguarda gli aggiornamenti (modifiche, cancellazioni, ecc.), di provvedimenti già trasmessi al sistema SIC, il sistema SIPPI provvederà a inviare al sistema SIC le modifiche effettuate sul sistema SIPPI. Per le modifiche, al fine di facilitare lo scambio dei dati, è stato previsto che l’utente del sistema SIPPI debba inviare preliminarmente al sistema SIC una richiesta di cancellazione del provvedimento che interessa e successivamente proceda ad inviare nuovamente il provvedimento così come modificato.
B. Descrizione del sistema di cooperazione per la richiesta del certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 21, T.U. tramite SIPPI
Nell’ambito del progetto è stata concordata e realizzata una funzionalità che consente all’utente - già autenticatosi sul sistema SIPPI - di richiedere, mediante il Web Service (Richiesta Certificato), il certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 21, T.U. direttamente al SIC, senza necessità, pertanto, di uscire dalla propria applicazione e di autenticarsi nuovamente al SIC. In particolare, si è provveduto alla realizzazione nel SIC della funzionalità per l’invio del certificato a SIPPI, attraverso moduli software (in cooperazione applicativa) basati su tecnologia Web Service,. Tra l’altro, tale funzionalità consentirà nei casi un cui il SIC a seguito di una ricerca rilevi la non unicità del soggetto, di restituire al sistema SIPPI l’elenco di soggetti omonimi e sinonimi riscontrati [1]. Per SIPPI, invece, sono state realizzate le funzionalità per la visualizzazione/stampa all’utente dei certificati penali richiesti al sistema SIC e
dell’eventuale elenco di sinonimi/omonimi riscontrati dal SIC. Allo stato l’utente SIPPI può richiedere i seguenti tipi di certificato:
- AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Art. 21, COMMA 1, T.U.), che corrisponde al codice “AAG” da utilizzare nel WEB SERVICE
- PUBBLICO MINISTERO (Art. 21, COMMA 1, T.U.), che corrisponde al codice “2PM” da utilizzare nel WEB SERVICE
e a tali fini il sistema SIC verifica se l’utente richiedente è abilitato ad effettuare la richiesta.
Il sistema SIC fornisce il Certificato del casellario giudiziale, in formato PDF, secondo le modalità stabilite all’ articolo 25 nel D.Dirett. 25 gennaio 2007 [2]. Al fine di dell’acquisizione di tale documento da parte di SIPPI, è stata prevista la possibilità di memorizzarlo a livello soggetto/procedimento. Per motivi di sicurezza il sistema SIPPI impedisce, però, il salvataggio in locale del certificato trasmesso dal sistema SIC, consentendone solo la stampa o il salvataggio direttamente sulla banca dati del sistema.
Il certificato del Casellario può essere richiesto, tramite la funzionalità sopra descritta, solo dagli utenti SIPPI censiti sul SIC in base all’abilitazione presente nella propria profilatura. Gli utenti già abilitati ad accedere al SIC dovranno richiedere l’aggiornamento della propria profilatura secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo D). Di conseguenza, per poter usufruire di questa tipologia di servizio, è necessario indicare la userid e la password dell’utente SIPPI già adottate per il collegamento al SIC.
Nei paragrafi seguenti C) e D) sono riportate, limitatamente agli uffici giudiziari connessi al sistema SIPPI, le indicazioni che dovranno essere osservate per richiedere l’attivazione della cooperazione tra il sistema SIPPI e il SIC e le relative istruzioni per la compilazione dei moduli da trasmettersi direttamente all’Ufficio del casellario centrale (per via fax al n. ro 06/68807558).
[1] Per Omonimi si intende: due o più soggetti iscritti nel sistema che presentano gli stessi dati anagrafici obbligatori (escluso il codice fiscale) e che pertanto non possono essere distinti solo sulla base di questi.
Per Sinonimi invece: soggetti iscritti nel sistema che presentano, rispetto al soggetto richiesto, piccole differenze sui dati anagrafici o che sono differenti per il codice fiscale o per la paternità.
[2] Di seguito si riportano i commi più significativi dell’articolo 25:
Le certificazioni di cui al comma 1 sono acquisite attraverso la stampa delle iscrizioni estratte direttamente dal sistema al nome di un determinato soggetto o ente e sottoscritte dal responsabile del servizio designato in ciascun ufficio giudiziario dal dirigente.
La produzione del certificato è subordinata all’inserimento del numero e dell’anno del registro generale in dotazione all’ufficio giudiziario presso il quale è incardinata la fase o lo stato del procedimento/processo che riguarda l’intestatario del certificato.
Le certificazioni di cui al comma 1 recano, tra l’altro, l’indicazione dell’autorità giudiziaria richiedente, il numero progressivo del certificato, l’elenco totale delle iscrizioni ovvero l’attestazione NULLA, l’indicazione della data e dell’ora dell’estrazione, la dicitura “Il responsabile del servizio certificativo”, al di sotto della quale il responsabile appone la firma.
C. Modalità per l’accesso al sistema di cooperazione per la trasmissione dei provvedimenti da SIPPI a SIC
Per attivare il sistema di cooperazione tra SIPPI e SIC dovranno essere creati nuovi uffici iscrizione (diversi da quelli già istituiti dagli uffici interessati per iscrivere direttamente sul SIC) ciò per l’ esigenza di tenere ben distinte le attività effettuate sulla banca dati ufficiale del sistema SIC da parte degli utenti del sistema SIC da quelle effettuate dagli utenti del sistema SIPPI [3]. Per il raggiungimento di questo obiettivo, presso ciascun ufficio giudiziario dovrà essere costituito un nuovo ufficio iscrizione, secondo le scelte organizzative ritenute più idonee, con provvedimento del dirigente amministrativo, che ne nomina il responsabile e ne disciplina il funzionamento secondo le competenze e le responsabilità assegnate dal T.U., anche per quanto riguarda l’assegnazione dei profili di abilitazione degli utenti al sistema [4].
Quindi, solo gli utenti di questa nuova tipologia di ufficio iscrizione (solo se registrato sul sistema SIC) saranno abilitati in via esclusiva alla trasmissione dei provvedimenti da SIPPI a SIC e alla modifica, rettifica o eliminazione dei provvedimenti che hanno iscritto per estratto nel sistema. Per tale motivo,a partire dal 17 gennaio 2011, gli uffici dovranno provvedere alla compilazione di appositi moduli per comunicare:
- i dati dell’Ufficio (Mod. A);
- i dati relativi al Responsabile dell’Ufficio Iscrizione e quelli del Referente locale della gestione degli accessi al sistema di cooperazione (Mod. B).
Invece, per quanto riguarda il censimento degli utenti appartenenti ad uno di questi nuovi uffici sarà il SIC che provvederà, ogni qualvolta verrà trasmesso un provvedimento da parte di SIPPI, alla registrazione automatica, nel proprio sistema di autenticazione, dei dati relativi all’utente con l’assegnazione allo stesso di un codice univoco (c.d. username). I predetti possono essere abilitati alle modifiche dei provvedimenti trasmessi con SIPPI direttamente sul sistema SIC, solo previa richiesta delle apposite abilitazioni secondo le modalità stabilite nella Circ. 15 gennaio 2007, n. 306/Cas(III) avente per oggetto “Avvio in esercizio del Nuovo Sistema Informativo del Casellario. Attività propedeutica alla registrazione degli uffici iscrizione e degli utenti”.
Al fine di massimizzare l’organizzazione degli uffici iscrizione sul sistema SIC saranno previste da parte dell’Ufficio del casellario centrale le attività di monitoraggio necessarie e con l’obiettivo di aggregare eventualmente le nuove tipologie di uffici iscrizione (che saranno utilizzate per SIPPI) con quelle già presenti nel sistema del casellario, anche con riferimento ai provvedimenti già iscritti e previo consenso da parte degli uffici interessati. Nell’allegato A) si riporta a titolo informativo l’elenco degli uffici che hanno istituito un apposito ufficio iscrizione dedicato solo alla gestione delle misure di prevenzione.
[3] In linea di massima tutte le eventuali modifiche dei provvedimenti dovranno essere prima oggetto di modifica sul sistema SIPPI e poi trasmesse al SIC tramite il sistema di cooperazione. Con la registrazione sul SIC di questa nuova tipologia di ufficio iscrizione gli utenti non potranno operare direttamente sul SIC per eventuali modifiche dei provvedimenti trasmessi con SIPPI, se non previa richiesta di apposita abilitazione con le modalità indicate al paragrafo C) della Circ. 15 gennaio 2007, n. 306/Cas(III).
[4] Art. 13, D.Dirett. 25 gennaio 2007: Gli uffici locali, gli uffici iscrizione, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero ai fini dell’acquisizione diretta dei certificati di cui agli articoli 21 e 30 del T.U., che richiedano la registrazione per l’accesso al sistema comunicano preliminarmente all’ufficio centrale il nominativo di un Referente della gestione degli accessi al sistema, con riferimento a tutte le utenze assegnate all’ufficio.
D. Modalità per l’accesso al sistema di cooperazione per la richiesta dei certificati di cui all’art. 21, T.U.
Per accedere al sistema di cooperazione tramite il sistema SIPPI in ordine alle attività di richiesta dei certificati di cui all’art. 21, T.U., gli uffici dovranno comunicare all’Ufficio del casellario centrale i dati, per ciascuna persona che sarà autorizzata tramite SIPPI all’accesso al SIC, provvedendo alla compilazione di appositi moduli (mod. C). In particolare, per gli utenti già censiti e abilitati alla richiesta del certificato direttamente sul SIC verrà aggiunto un nuovo ruolo che permetterà loro di richiedere il certificato anche tramite il sistema di cooperazione. Invece, per i nuovi utenti che dovranno richiedere il certificato tramite SIPPI dovrà essere effettuata una nuova registrazione che consentirà loro di richiedere il certificato. Anche in tali casi è necessario provvedere alla compilazione del modulo (mod. C), integrato eventualmente con quelli previsti nella Circ. 15 gennaio 2007, n. 306/Cas(III), nel caso in cui l’utente sia autorizzato ad
accedere anche direttamente al SIC.
Nel prossimo futuro, altri sistemi fonte (come ad esempio SICP, SIES ecc.) potranno richiedere il predetto certificato, con le stesse modalità, previa pubblicazione di un apposito decreto dirigenziale che ne dovrà stabilire le regole tecnico operative.
E. Sicurezza e aspetti tecnici
Per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, la trasmissione dei dati verso il SIC, attuata, come detto, tramite una cooperazione applicativa tra sistemi informativi attraverso la tecnologia Web Service, è stata realizzata in piena conformità delle regole tecniche e di sicurezza attualmente vigenti. Nello specifico, l’interconnessione tra i due sistemi, SIPPI e SIC è realizzata tramite il protocollo SSL e secondo gli standard e le regole dell'infrastruttura della sicurezza posta in essere dall’Amministrazione.
Sempre a tali fini, l’ufficio giudiziario dovrà definire nell’ambito del proprio sistema (SIPPI), per tutte le utenze autorizzate alla trasmissione dei dati al SIC, i corrispondenti livelli di visibilità e operatività sulla base di profili di autorizzazione e credenziali di autenticazione associate ad un codice identificativo e ad una parola chiave, in possesso e in uso esclusivo dell'utente oppure ad un dispositivo di autenticazione forte aventi caratteristiche corrispondenti a quelle della carta nazionale dei servizi e carta d’identità elettronica. Il Referente all’uopo nominato assume la piena responsabilità in merito alle modalità di gestione e utilizzo degli accessi al sistema di cooperazione, nonché alle modalità di utilizzo ed alla protezione dei dati personali acquisiti attraverso detti accessi, per conto di tutte le utenze autorizzate.
L’ufficio giudiziario dovrà provvedere, inoltre, all’adozione di idonee politiche di sicurezza e di controllo e di verifica degli accessi e delle operazioni svolte dagli utenti. A tali fini l’Ufficio del casellario centrale provvede a rendere disponibile sul SIC il registro informatizzato denominato “Registro dei certificati”, che consente da parte del Referente il costante monitoraggio dei soggetti che compiono attività di richiesta di certificazione e il registro denominato “Registro della attività” che invece permette il monitoraggio dei soggetti che hanno compiuto attività di trasmissione dei dati da SIPPI a SIC.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, si rimanda al documento tecnico denominato “Interscambio SIPPI-SIC - Documento che traccia i Requisiti per la Realizzazione di SIC-SIPPI” dove tra l’altro sono rappresentati, in forma tabellare, gli elementi dei file xml, le specifiche dei campi utilizzati nell’xml e gli XML schema documentation. Il predetto documento è reso disponibile sul sito intranet del Casellario (portal.casellario.giustizia.it). Sul sistema SIPPI, invece, sarà reso disponibile da parte della DGSIA il manuale utente.
F. Modalità per l’avvio in esercizio
La gradualità dell’avvio in esercizio del sistema di cooperazione sopradescritto costituisce una misura indispensabile alla verifica dell’affidabilità dell’intero sistema e della tenuta della rete. Difatti, solo una fase sperimentale pratica potrà assicurare, nel caso sorgessero problemi, un pronto intervento e la certezza per il rilascio del servizio a livello nazionale. Di seguito si riportano le modalità previste per l’avvio in esercizio:
- Dal 17 gennaio 2011: invio della modulistica indicata nei paragrafi A) e B) da parte degli uffici giudiziari (limitatamente a quelli connessi a SIPPI) necessaria per attivare il sistema di cooperazione e la possibilità di richiedere del certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 21, T.U. tramite SIPPI.
- Dal 17 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011: previsione di una fase sperimentale presso il polo pilota del distretto di Napoli con l’obiettivo di verificare la corretta funzionalità del sistema di cooperazione e delle funzionalità realizzate per la richiesta del certificato tramite SIPPI.
- Dal 1° febbraio al 4 febbraio 2011: controllo e verifica della fase sperimentale.
- Dal 7 febbraio 2011: avvio in esercizio a livello nazionale per tutti gli uffici che hanno provveduto ad inviare la modulistica prevista nella presente circolare.
Le indicazioni sopra riportate saranno recepite in apposito decreto dirigenziale contenente le regole procedurali e di carattere tecnico-operativo, per il quale saranno richiesti i pareri del Garante della protezione dei dati personali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie.
Eventuali chiarimenti sulle modalità di avvio in esercizio del sistema di cooperazione possono essere richiesti:
- al servizio di help desk attivo presso l’ufficio del casellario centrale (tel. 06/97996200), dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:30 ed il sabato dalle 8:30 alle 13:00
- al servizio di assistenza applicativa attivo al nr. 800121151. Allo stesso servizio si dovrà ricorrere per un eventuale assistenza nell’uso delle applicazione realizzate su SIPPI
Si pregano le SS.LL. di disporre che la presente circolare sia portata a conoscenza agli Uffici Giudiziari del distretto, utilizzando ogni mezzo di trasmissione telematica.
La circolare è, comunque, reperibile sul sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e sul sito intranet del Casellario (portal.casellario.giustizia.it).
Il Direttore generale della giustizia penale
Luigi Frunzio
Il Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati
Stefano Aprile
Allegato A
Tipologia ufficio presente nel Sic
Sede
Corte d'appello
Codice ufficio Sic
Uff. Iscrizione
tribunale misure prevenzione
Catanzaro
Catanzaro
5426
Uff. Iscrizione
tribunale misure prevenzione
Messina
Messina
6226
Uff. Iscrizione
tribunale misure prevenzione
Milano
Milano
5438
Uff. Iscrizione
tribunale misure prevenzione
Palermo
Palermo
5493
Uff. Iscrizione
tribunale misure prevenzione
Ragusa
Catania
5389
Uff. Iscrizione
tribunale misure prevenzione
Venezia
Venezia
5452
Allegati
Modulo A (SIC/SIPPI)
Accesso al sistema di cooperazione per la trasmissione dei provvedimenti da SIPPI a SIC
Dati d’ufficio
Scarica il file
Modulo B (SIC/SIPPI)
Accesso al sistema di cooperazione per la trasmissione dei provvedimenti da SIPPI a SIC
Dati relativi al referente per la gestione degli accessi al sistema e al responsabile dell’ufficio iscrizione
Scarica il file
Modulo C (SIC/SIPPI)
Accesso al sistema di cooperazione per la richiesta dei certificati del casellario giudiziale tramite il sistema SIPPI
Scarica il file
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 15
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 21
D.Dirett. 25 gennaio 2007, art. 13
D.Dirett. 25 gennaio 2007, art. 25
sabato 29 gennaio 2011
"Avanti popolo", il Pci nella storia d'Italia" Roma - Alla Casa dell'Architettura, sino al 6 febbraio, documenti d'archivio, libri, manifesti, foto e filmati che raccontano il nesso strettissimo, lungo tutto il "secolo breve", tra partito comunista e storia d'Italia (link diretto al sito dell'autore)
Lavori usuranti, in pensione tre anni prima
Il Cdm approva lo schema di decreto per regolare l'accesso anticipato per chi svolge mansioni faticose. Inclusi gli operai della catena di montaggio e chi fa orario notturno. Cgil: "Finalmente si accorgono che i lavori non sono tutti uguali" (link diretto al sito dell'autore)
Pensioni, via libera Cdm a schema su lavori usuranti Il testo, sul quale verranno sentiti i sindacati, sarà trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni e alle commissioni parlamentari
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