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domenica 30 gennaio 2011

Ministero della giustizia Circ. 14-1-2011 Attivazione del sistema di cooperazione per la trasmissione dei provvedimenti concernenti le misure di prevenzione dal Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia meridionale (SIPPI) al sistema Informativo del Casellario (SIC). Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia penale, Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

Circ. 14 gennaio 2011 (1).

Attivazione del sistema di cooperazione per la trasmissione dei provvedimenti concernenti le misure di prevenzione dal Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia meridionale (SIPPI) al sistema Informativo del Casellario (SIC).

(1) Emanata dal Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia penale, Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.



 

Ai


Sigg. Presidenti delle corti di appello
 

Ai


Sigg. Procuratori generali presso le corti di appello
 

Ai


Sigg. Dirigenti presso le corti di appello
 

Ai


Sigg. Dirigenti presso le Procure generali presso le corti di appello

e, p. c.:


Al


Sig. Presidente della corte suprema di cassazione
 

Al


Sig. Procuratore generale presso la corte suprema di cassazione
 

Al


Sig. Procuratore nazionale antimafia
   

Loro sedi




Dal punto di vista normativo il contesto di riferimento è rappresentato dal D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (T.U.), che, all’articolo 3 comma 1, lett. l), prevede l’iscrizione dei provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno.

Con il D.Dirett. 25 gennaio 2007, emanato dal Ministero della Giustizia sono state dettate le regole procedurali di carattere tecnico operativo per dare attuazione al T.U. e a tali fini, a livello centrale, è stato realizzato il Sistema Informativo del Casellario giudiziale (SIC), basato su un’architettura Web e dotato di un database relazionale centralizzato, nel quale sono registrati l'insieme dei dati relativi ai provvedimenti giudiziari, civili e amministrativi riferiti a determinati soggetti. Attualmente tale sistema viene alimentato - tramite funzioni di Data Entry - da parte degli uffici giudiziari competenti, più precisamente denominati “uffici iscrizione”, di cui all’art. 15, T.U.

Ai c.d. “sistemi fonte” (SICP, SIES e SIPPI ecc.), progettati e realizzati dalla Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), è stato attribuito il compito di garantire l’alimentazione automatica della banca dati centralizzata del SIC, che rappresenta la base per la certificazione dei c.d. precedenti penali a livello nazionale, soprattutto con riferimento ai provvedimenti iscrivibili ai sensi dell’articolo 3 del T.U.

La DGSIA ha provveduto a realizzare il Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia meridionale (SIPPI) finalizzato alla creazione di una Banca Dati centralizzata per la gestione di tutti i dati e le informazioni relative ai beni “sequestrati e confiscati” alle organizzazioni criminali. L’acquisizione di tali informazioni consentirà di supportare le azioni per fronteggiare il fenomeno della criminalità organizzata e di gestire le informazioni relative a tutti i beni confiscati permettendo il loro utilizzo per scopi socialmente utili in tempi operativamente ridotti. Il sistema SIPPI in particolare è costituito dal:

- sistema delle misure di prevenzione, SMP, che mette a disposizione degli utenti di cancelleria e dei magistrati le funzioni per la gestione del procedimento di prevenzione;

- sistema della banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati, BDC, che mette a disposizione di utenti interni ed esterni al mondo giustizia funzioni di interrogazione e reportistica sui beni suddetti.

Per quanto sopra, le Direzioni generali della giustizia penale e dei sistemi informativi automatizzati, al fine di compiere un ulteriore progresso nel processo di interscambio dei dati tra i sistemi della giustizia, hanno ritenuto di dover realizzare un progetto di cooperazione basato su servizi disponibili in cooperazione applicativa, tramite la tecnologia cosiddetta Web Service tra il sistema SIC e il sistema SIPPI.

Il progetto in questione si pone quindi come obiettivo primario il compito di agevolare l’attività degli utenti tramite il trasferimento automatizzato dei dati del provvedimento giudiziario irrevocabile in materia di misure di prevenzione dal sistema SIPPI al sistema SIC, permettendo altresì la gestione dei successivi aggiornamenti. Il sistema SIPPI è quindi il sistema deputato a trasmettere verso il Casellario le informazioni relative alle misure di prevenzione personali definitive applicate a determinati soggetti.



A. Descrizione del sistema di cooperazione utilizzato per la trasmissione dei provvedimenti relativi alle misure di prevenzione dal sistema SIPPI al sistema SIC

Attraverso il sistema SIPPI, l’utente, richiamando un apposito servizio Web Service denominato “Nuova Iscrizione” avrà la possibilità di esportare i dati del provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione, inserendoli così in tempo reale nella Banca Dati del SIC, che determinerà la “chiave univoca” del provvedimento giudiziario definitivo, necessaria per gestire successivamente gli aggiornamenti operati sul sistema SIPPI. Il servizio restituirà l’esito dell’operazione e, in caso positivo, l’estratto del provvedimento inserito, con l’indicazione delle generalità del soggetto. Nel caso in cui la ricerca dei soggetti sulla banca dati del SIC, determini la non unicità del soggetto, è stato previsto che il SIC restituisca al sistema SIPPI un elenco di soggetti omonimi con i relativi certificati di controllo. Si rammenta che la trasmissione al SIC di un provvedimento dell’esecuzione (c.d. foglio complementare) può essere effettuata solo se
l’utente SIPPI ha già inviato al sistema il provvedimento di applicazione della misura. In tale ipotesi il provvedimento deve essere iscritto con le funzionalità di data entry disponibile sul SIC.

Per attivare la modalità di colloquio fra i due sistemi informativi (SIC e SIPPI) si è provveduto a realizzare, ognuno per la parte di propria competenza, le necessarie applicazioni di cooperazione e i Web Service. In particolare sono state realizzate:

1. Per SIC, le seguenti funzionalità

a. Ricezione e iscrizione dei dati relativi ai provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione e dei loro successivi aggiornamenti, provenienti da SIPPI;

b. Ricezione e iscrizione dei dati relativi ai provvedimenti dell’esecuzione (c.d. fogli complementari) relativi alle misure di prevenzione e dei loro successivi aggiornamenti, provenienti da SIPPI;

c. Ricezione e iscrizione dei dati relativi ai provvedimenti di correzione di errori materiali relativi solo ai dati anagrafici del soggetto, provenienti da SIPPI;

d. Invio dell’estratto a SIPPI del provvedimento iscritto sul SIC;

e. Invio del modulo di comunicazione elettorale all’atto dell’iscrizione del provvedimento definitivo di applicazione misure di prevenzione.

Sono stati previsti inoltre controlli automatici intesi a verificare la validità e la congruenza dei dati e a rilevare eventuali errori anche attraverso un raffronto tra il provvedimento inserito e quelli già presenti sul SIC a carico dello stesso soggetto. Per gli errori riscontrati sono state previste apposite segnalazioni che saranno trasmesse al sistema SIPPI. In particolare, a fronte di ogni modifica effettuata da SIPPI (inserimento, modifica, eliminazione), se i controlli danno esito negativo, il provvedimento viene comunque inserito nel SIC con lo stato "VERIFICATO CON ERRORI”.

2. Per SIPPI, le funzionalità necessarie a

a. Trasmettere i provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione e dei successivi aggiornamenti al SIC;

b. Inviare i provvedimenti dell’esecuzione (c.d. fogli complementari) relativi alle misure di prevenzione e limitatamente a quelle precedentemente trasmesse;

c. Visualizzare l’estratto del provvedimento iscritto sul SIC;

d. Visualizzare il modulo di comunicazione elettorale;

e. Visualizzare l’elenco degli eventuali soggetti sinonimi/omonimi riscontrati dal SIC;

f. Inviare i provvedimenti di correzione di errori materiali relativi ai soli dati anagrafici del soggetto.

In particolare, oggetto della cooperazione sono i provvedimenti che applicano una delle seguenti misure di prevenzione personali:

- SORVEGLIANZA SPECIALE

- SORVEGLIANZA SPECIALE CON DIVIETO DI SOGGIORNO

- SORVEGLIANZA SPECIALE CON OBBLIGO DI SOGGIORNO.

Invece, per quanto riguarda l’esecuzione delle misure di prevenzione saranno oggetto della cooperazione i seguenti provvedimenti (c.d. fogli complementari) secondo le tipologie gestite su SIPPI:

- MODIFICA DELLA MISURA RIDUCENDOLA DI

- MODIFICA DELLA MISURA RIDETERMINANDOLA IN

- REVOCA LA MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE

- REVOCA L'OBBLIGO DI SOGGIORNO

- REVOCA IL DIVIETO DI SOGGIORNO.

La possibilità dell’invio dei c.d. fogli complementari, secondo le tipologie sopra indicate, sarà possibile solo quando saranno rese disponibili da parte della DGSIA le funzioni di gestione delle istanze sull’applicativo SIPPI. Per l’avvio in esercizio, relativamente all’invio dei fogli complementari, la DGSIA provvederà con apposita comunicazione ad informarne gli uffici interessati e l’Ufficio del casellario centrale. Pertanto, durante questa fase transitoria, i fogli complementari dovranno essere iscritti nel SIC secondo le modalità finora osservate.

Non saranno oggetto di trasmissione, in quanto non gestiti attualmente su SIPPI, i provvedimenti relativi alla cessazione della misura di prevenzione, così come per quanto riguarda le notizie relative all’avvenuta esecuzione delle misure di prevenzione.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti (modifiche, cancellazioni, ecc.), di provvedimenti già trasmessi al sistema SIC, il sistema SIPPI provvederà a inviare al sistema SIC le modifiche effettuate sul sistema SIPPI. Per le modifiche, al fine di facilitare lo scambio dei dati, è stato previsto che l’utente del sistema SIPPI debba inviare preliminarmente al sistema SIC una richiesta di cancellazione del provvedimento che interessa e successivamente proceda ad inviare nuovamente il provvedimento così come modificato.



B. Descrizione del sistema di cooperazione per la richiesta del certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 21, T.U. tramite SIPPI

Nell’ambito del progetto è stata concordata e realizzata una funzionalità che consente all’utente - già autenticatosi sul sistema SIPPI - di richiedere, mediante il Web Service (Richiesta Certificato), il certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 21, T.U. direttamente al SIC, senza necessità, pertanto, di uscire dalla propria applicazione e di autenticarsi nuovamente al SIC. In particolare, si è provveduto alla realizzazione nel SIC della funzionalità per l’invio del certificato a SIPPI, attraverso moduli software (in cooperazione applicativa) basati su tecnologia Web Service,. Tra l’altro, tale funzionalità consentirà nei casi un cui il SIC a seguito di una ricerca rilevi la non unicità del soggetto, di restituire al sistema SIPPI l’elenco di soggetti omonimi e sinonimi riscontrati [1]. Per SIPPI, invece, sono state realizzate le funzionalità per la visualizzazione/stampa all’utente dei certificati penali richiesti al sistema SIC e
dell’eventuale elenco di sinonimi/omonimi riscontrati dal SIC. Allo stato l’utente SIPPI può richiedere i seguenti tipi di certificato:

- AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Art. 21, COMMA 1, T.U.), che corrisponde al codice “AAG” da utilizzare nel WEB SERVICE

- PUBBLICO MINISTERO (Art. 21, COMMA 1, T.U.), che corrisponde al codice “2PM” da utilizzare nel WEB SERVICE

e a tali fini il sistema SIC verifica se l’utente richiedente è abilitato ad effettuare la richiesta.

Il sistema SIC fornisce il Certificato del casellario giudiziale, in formato PDF, secondo le modalità stabilite all’ articolo 25 nel D.Dirett. 25 gennaio 2007 [2]. Al fine di dell’acquisizione di tale documento da parte di SIPPI, è stata prevista la possibilità di memorizzarlo a livello soggetto/procedimento. Per motivi di sicurezza il sistema SIPPI impedisce, però, il salvataggio in locale del certificato trasmesso dal sistema SIC, consentendone solo la stampa o il salvataggio direttamente sulla banca dati del sistema.

Il certificato del Casellario può essere richiesto, tramite la funzionalità sopra descritta, solo dagli utenti SIPPI censiti sul SIC in base all’abilitazione presente nella propria profilatura. Gli utenti già abilitati ad accedere al SIC dovranno richiedere l’aggiornamento della propria profilatura secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo D). Di conseguenza, per poter usufruire di questa tipologia di servizio, è necessario indicare la userid e la password dell’utente SIPPI già adottate per il collegamento al SIC.

Nei paragrafi seguenti C) e D) sono riportate, limitatamente agli uffici giudiziari connessi al sistema SIPPI, le indicazioni che dovranno essere osservate per richiedere l’attivazione della cooperazione tra il sistema SIPPI e il SIC e le relative istruzioni per la compilazione dei moduli da trasmettersi direttamente all’Ufficio del casellario centrale (per via fax al n. ro 06/68807558).


[1] Per Omonimi si intende: due o più soggetti iscritti nel sistema che presentano gli stessi dati anagrafici obbligatori (escluso il codice fiscale) e che pertanto non possono essere distinti solo sulla base di questi.

Per Sinonimi invece: soggetti iscritti nel sistema che presentano, rispetto al soggetto richiesto, piccole differenze sui dati anagrafici o che sono differenti per il codice fiscale o per la paternità.

[2] Di seguito si riportano i commi più significativi dell’articolo 25:

Le certificazioni di cui al comma 1 sono acquisite attraverso la stampa delle iscrizioni estratte direttamente dal sistema al nome di un determinato soggetto o ente e sottoscritte dal responsabile del servizio designato in ciascun ufficio giudiziario dal dirigente.

La produzione del certificato è subordinata all’inserimento del numero e dell’anno del registro generale in dotazione all’ufficio giudiziario presso il quale è incardinata la fase o lo stato del procedimento/processo che riguarda l’intestatario del certificato.

Le certificazioni di cui al comma 1 recano, tra l’altro, l’indicazione dell’autorità giudiziaria richiedente, il numero progressivo del certificato, l’elenco totale delle iscrizioni ovvero l’attestazione NULLA, l’indicazione della data e dell’ora dell’estrazione, la dicitura “Il responsabile del servizio certificativo”, al di sotto della quale il responsabile appone la firma.



C. Modalità per l’accesso al sistema di cooperazione per la trasmissione dei provvedimenti da SIPPI a SIC

Per attivare il sistema di cooperazione tra SIPPI e SIC dovranno essere creati nuovi uffici iscrizione (diversi da quelli già istituiti dagli uffici interessati per iscrivere direttamente sul SIC) ciò per l’ esigenza di tenere ben distinte le attività effettuate sulla banca dati ufficiale del sistema SIC da parte degli utenti del sistema SIC da quelle effettuate dagli utenti del sistema SIPPI [3]. Per il raggiungimento di questo obiettivo, presso ciascun ufficio giudiziario dovrà essere costituito un nuovo ufficio iscrizione, secondo le scelte organizzative ritenute più idonee, con provvedimento del dirigente amministrativo, che ne nomina il responsabile e ne disciplina il funzionamento secondo le competenze e le responsabilità assegnate dal T.U., anche per quanto riguarda l’assegnazione dei profili di abilitazione degli utenti al sistema [4].

Quindi, solo gli utenti di questa nuova tipologia di ufficio iscrizione (solo se registrato sul sistema SIC) saranno abilitati in via esclusiva alla trasmissione dei provvedimenti da SIPPI a SIC e alla modifica, rettifica o eliminazione dei provvedimenti che hanno iscritto per estratto nel sistema. Per tale motivo,a partire dal 17 gennaio 2011, gli uffici dovranno provvedere alla compilazione di appositi moduli per comunicare:

- i dati dell’Ufficio (Mod. A);

- i dati relativi al Responsabile dell’Ufficio Iscrizione e quelli del Referente locale della gestione degli accessi al sistema di cooperazione (Mod. B).

Invece, per quanto riguarda il censimento degli utenti appartenenti ad uno di questi nuovi uffici sarà il SIC che provvederà, ogni qualvolta verrà trasmesso un provvedimento da parte di SIPPI, alla registrazione automatica, nel proprio sistema di autenticazione, dei dati relativi all’utente con l’assegnazione allo stesso di un codice univoco (c.d. username). I predetti possono essere abilitati alle modifiche dei provvedimenti trasmessi con SIPPI direttamente sul sistema SIC, solo previa richiesta delle apposite abilitazioni secondo le modalità stabilite nella Circ. 15 gennaio 2007, n. 306/Cas(III) avente per oggetto “Avvio in esercizio del Nuovo Sistema Informativo del Casellario. Attività propedeutica alla registrazione degli uffici iscrizione e degli utenti”.

Al fine di massimizzare l’organizzazione degli uffici iscrizione sul sistema SIC saranno previste da parte dell’Ufficio del casellario centrale le attività di monitoraggio necessarie e con l’obiettivo di aggregare eventualmente le nuove tipologie di uffici iscrizione (che saranno utilizzate per SIPPI) con quelle già presenti nel sistema del casellario, anche con riferimento ai provvedimenti già iscritti e previo consenso da parte degli uffici interessati. Nell’allegato A) si riporta a titolo informativo l’elenco degli uffici che hanno istituito un apposito ufficio iscrizione dedicato solo alla gestione delle misure di prevenzione.


[3] In linea di massima tutte le eventuali modifiche dei provvedimenti dovranno essere prima oggetto di modifica sul sistema SIPPI e poi trasmesse al SIC tramite il sistema di cooperazione. Con la registrazione sul SIC di questa nuova tipologia di ufficio iscrizione gli utenti non potranno operare direttamente sul SIC per eventuali modifiche dei provvedimenti trasmessi con SIPPI, se non previa richiesta di apposita abilitazione con le modalità indicate al paragrafo C) della Circ. 15 gennaio 2007, n. 306/Cas(III).

[4] Art. 13, D.Dirett. 25 gennaio 2007: Gli uffici locali, gli uffici iscrizione, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero ai fini dell’acquisizione diretta dei certificati di cui agli articoli 21 e 30 del T.U., che richiedano la registrazione per l’accesso al sistema comunicano preliminarmente all’ufficio centrale il nominativo di un Referente della gestione degli accessi al sistema, con riferimento a tutte le utenze assegnate all’ufficio.



D. Modalità per l’accesso al sistema di cooperazione per la richiesta dei certificati di cui all’art. 21, T.U.

Per accedere al sistema di cooperazione tramite il sistema SIPPI in ordine alle attività di richiesta dei certificati di cui all’art. 21, T.U., gli uffici dovranno comunicare all’Ufficio del casellario centrale i dati, per ciascuna persona che sarà autorizzata tramite SIPPI all’accesso al SIC, provvedendo alla compilazione di appositi moduli (mod. C). In particolare, per gli utenti già censiti e abilitati alla richiesta del certificato direttamente sul SIC verrà aggiunto un nuovo ruolo che permetterà loro di richiedere il certificato anche tramite il sistema di cooperazione. Invece, per i nuovi utenti che dovranno richiedere il certificato tramite SIPPI dovrà essere effettuata una nuova registrazione che consentirà loro di richiedere il certificato. Anche in tali casi è necessario provvedere alla compilazione del modulo (mod. C), integrato eventualmente con quelli previsti nella Circ. 15 gennaio 2007, n. 306/Cas(III), nel caso in cui l’utente sia autorizzato ad
accedere anche direttamente al SIC.

Nel prossimo futuro, altri sistemi fonte (come ad esempio SICP, SIES ecc.) potranno richiedere il predetto certificato, con le stesse modalità, previa pubblicazione di un apposito decreto dirigenziale che ne dovrà stabilire le regole tecnico operative.



E. Sicurezza e aspetti tecnici

Per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza, la trasmissione dei dati verso il SIC, attuata, come detto, tramite una cooperazione applicativa tra sistemi informativi attraverso la tecnologia Web Service, è stata realizzata in piena conformità delle regole tecniche e di sicurezza attualmente vigenti. Nello specifico, l’interconnessione tra i due sistemi, SIPPI e SIC è realizzata tramite il protocollo SSL e secondo gli standard e le regole dell'infrastruttura della sicurezza posta in essere dall’Amministrazione.

Sempre a tali fini, l’ufficio giudiziario dovrà definire nell’ambito del proprio sistema (SIPPI), per tutte le utenze autorizzate alla trasmissione dei dati al SIC, i corrispondenti livelli di visibilità e operatività sulla base di profili di autorizzazione e credenziali di autenticazione associate ad un codice identificativo e ad una parola chiave, in possesso e in uso esclusivo dell'utente oppure ad un dispositivo di autenticazione forte aventi caratteristiche corrispondenti a quelle della carta nazionale dei servizi e carta d’identità elettronica. Il Referente all’uopo nominato assume la piena responsabilità in merito alle modalità di gestione e utilizzo degli accessi al sistema di cooperazione, nonché alle modalità di utilizzo ed alla protezione dei dati personali acquisiti attraverso detti accessi, per conto di tutte le utenze autorizzate.

L’ufficio giudiziario dovrà provvedere, inoltre, all’adozione di idonee politiche di sicurezza e di controllo e di verifica degli accessi e delle operazioni svolte dagli utenti. A tali fini l’Ufficio del casellario centrale provvede a rendere disponibile sul SIC il registro informatizzato denominato “Registro dei certificati”, che consente da parte del Referente il costante monitoraggio dei soggetti che compiono attività di richiesta di certificazione e il registro denominato “Registro della attività” che invece permette il monitoraggio dei soggetti che hanno compiuto attività di trasmissione dei dati da SIPPI a SIC.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, si rimanda al documento tecnico denominato “Interscambio SIPPI-SIC - Documento che traccia i Requisiti per la Realizzazione di SIC-SIPPI” dove tra l’altro sono rappresentati, in forma tabellare, gli elementi dei file xml, le specifiche dei campi utilizzati nell’xml e gli XML schema documentation. Il predetto documento è reso disponibile sul sito intranet del Casellario (portal.casellario.giustizia.it). Sul sistema SIPPI, invece, sarà reso disponibile da parte della DGSIA il manuale utente.



F. Modalità per l’avvio in esercizio

La gradualità dell’avvio in esercizio del sistema di cooperazione sopradescritto costituisce una misura indispensabile alla verifica dell’affidabilità dell’intero sistema e della tenuta della rete. Difatti, solo una fase sperimentale pratica potrà assicurare, nel caso sorgessero problemi, un pronto intervento e la certezza per il rilascio del servizio a livello nazionale. Di seguito si riportano le modalità previste per l’avvio in esercizio:

- Dal 17 gennaio 2011: invio della modulistica indicata nei paragrafi A) e B) da parte degli uffici giudiziari (limitatamente a quelli connessi a SIPPI) necessaria per attivare il sistema di cooperazione e la possibilità di richiedere del certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 21, T.U. tramite SIPPI.

- Dal 17 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011: previsione di una fase sperimentale presso il polo pilota del distretto di Napoli con l’obiettivo di verificare la corretta funzionalità del sistema di cooperazione e delle funzionalità realizzate per la richiesta del certificato tramite SIPPI.

- Dal 1° febbraio al 4 febbraio 2011: controllo e verifica della fase sperimentale.

- Dal 7 febbraio 2011: avvio in esercizio a livello nazionale per tutti gli uffici che hanno provveduto ad inviare la modulistica prevista nella presente circolare.

Le indicazioni sopra riportate saranno recepite in apposito decreto dirigenziale contenente le regole procedurali e di carattere tecnico-operativo, per il quale saranno richiesti i pareri del Garante della protezione dei dati personali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie.

Eventuali chiarimenti sulle modalità di avvio in esercizio del sistema di cooperazione possono essere richiesti:

- al servizio di help desk attivo presso l’ufficio del casellario centrale (tel. 06/97996200), dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:30 ed il sabato dalle 8:30 alle 13:00

- al servizio di assistenza applicativa attivo al nr. 800121151. Allo stesso servizio si dovrà ricorrere per un eventuale assistenza nell’uso delle applicazione realizzate su SIPPI

Si pregano le SS.LL. di disporre che la presente circolare sia portata a conoscenza agli Uffici Giudiziari del distretto, utilizzando ogni mezzo di trasmissione telematica.

La circolare è, comunque, reperibile sul sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e sul sito intranet del Casellario (portal.casellario.giustizia.it).


Il Direttore generale della giustizia penale

Luigi Frunzio


Il Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati

Stefano Aprile



Allegato A


Tipologia ufficio presente nel Sic


Sede


Corte d'appello


Codice ufficio Sic

Uff. Iscrizione
   

tribunale misure prevenzione


Catanzaro


Catanzaro


5426

Uff. Iscrizione
   

tribunale misure prevenzione


Messina


Messina


6226

Uff. Iscrizione
   

tribunale misure prevenzione


Milano


Milano


5438

Uff. Iscrizione
   

tribunale misure prevenzione


Palermo


Palermo


5493

Uff. Iscrizione
   

tribunale misure prevenzione


Ragusa


Catania


5389

Uff. Iscrizione
   

tribunale misure prevenzione


Venezia


Venezia


5452




Allegati


Modulo A (SIC/SIPPI)

Accesso al sistema di cooperazione per la trasmissione dei provvedimenti da SIPPI a SIC


Dati d’ufficio


Scarica il file



Modulo B (SIC/SIPPI)

Accesso al sistema di cooperazione per la trasmissione dei provvedimenti da SIPPI a SIC


Dati relativi al referente per la gestione degli accessi al sistema e al responsabile dell’ufficio iscrizione


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Modulo C (SIC/SIPPI)

Accesso al sistema di cooperazione per la richiesta dei certificati del casellario giudiziale tramite il sistema SIPPI


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D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 3
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 15
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 21
D.Dirett. 25 gennaio 2007, art. 13
D.Dirett. 25 gennaio 2007, art. 25



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