Nota 20 gennaio 2011, n. 1/11/UPPA (1).
Art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni.
(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, U.P.P.A., Servizio programmazione assunzioni e reclutamento.
All'
Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni
Largo del Teatro Valle, 6
00186 - Roma
Con nota del 14 ottobre 2010, n. 308, codesto Ufficio sottopone all'attenzione dello Scrivente la nuova formulazione dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 2, dell'art. 22, della L. 18 giugno 2009, n. 69.
La richiesta si colloca nell'ambito della gestione della banca dati degli esperti, predisposta da codesto Ufficio nell'ambito dell'Obiettivo operativo II.4 dell'Asse “Azioni per il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni” del PON “Governance e assistenza tecnica”. A supporto del miglioramento della capacità amministrativa dell'apparato pubblico, la predetta Banca ha la finalità di selezionare degli esperti con competenze specifiche, al fine di poterli utilizzare per l'attuazione delle politiche di coesione, mediante lo strumento del conferimento d'incarico individuale.
Alla luce della nuova formulazione della normativa citata, codesto Ufficio chiede un approfondimento sui criteri interpretativi al fine di meglio definire i requisiti necessari per l'iscrizione alla Banca dati in argomento.
La richiesta di parere, perciò, fa riferimento alla sostituzione, operata dalla legge n. 69/2009, nel citato articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, delle parole: “o dei mestieri artigianali” con le seguenti: “, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Sicché la nuova formulazione vigente della norma in oggetto risulta essere la seguente: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità (…). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di
cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. (…)”.
Tenuto conto delle modifiche apportate alla normativa in oggetto dall'articolo 46, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, codesto Ufficio, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore interessato, ha consentito l'iscrizione alla banca dati degli esperti dei soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti minimi:
1) laurea specialistica (in via di interpretazione la laurea triennale è valida come requisito minimo purché sia integrata da un titolo di specializzazione previsto dall'ordinamento universitario di riferimento);
2) iscrizione in ordini o albi professionali, prescindendo dal possesso del requisito della laurea;
3) professionalità operante nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, prescindendo anche qui dal possesso della laurea.
Per il caso 2) la possibilità di prescindere dalla comprovata specializzazione universitaria si fonda su un dato oggettivamente accertabile che è l'abilitazione professionale quale strumento di controllo e di garanzia della preparazione tecnica necessaria ai fini dell'esercizio professionale nel campo per cui è espresso il fabbisogno.
Per il caso 3) i requisiti minimi non si fondano più sul possesso di un titolo di studio oggettivamente verificabile. Nella circostanza è indispensabile accertare un'esperienza nel settore facendo riferimento al curriculum del soggetto ed operando sullo stesso una valutazione imparziale e scrupolosa.
Le deroghe al requisito della specializzazione universitaria, introdotte dal D.L. n. 112/2008, erano, coerentemente con la natura delle disposizioni speciali, un numerus clausus.
Sull'onda di istanze funzionali ed organizzative di settori peculiari della pubblica amministrazione, il legislatore, con il comma 2, dell'art. 22, della L. n. 69 del 2009, ha ritenuto di ampliare la sfera delle fattispecie per cui, in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa da parte delle amministrazioni pubbliche, si può fare a meno della specializzazione universitaria.
In particolare la norma ora si struttura distinguendo ipotesi legate allo svolgimento di attività, da ipotesi legate allo svolgimento di servizi. Si conferma la tassatività dell'elenco.
Sulla base delle novità introdotte dalla L. n. 69/2009, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria:
a) per attività che debbano essere svolte [1]… con soggetti che operino nel campo [2] … dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca;
b) per servizi di orientamento, compreso il collocamento, e per quelli di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
L'ampliamento delle fattispecie derogatorie non può in alcun caso essere inteso anche come ampliamento dei poteri di spesa delle amministrazioni pubbliche. Il legislatore si premura, infatti, di sottolineare che le nuove disposizioni non possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In tutti i casi di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa resta fermo il rispetto degli altri vincoli procedurali e dei presupposti di legittimità indicati dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dalla normativa prevista per alcuni specifici settori.
Come già evidenziato rimane ferma, altresì, la necessità di accertare la maturata esperienza nel campo che, per le fattispecie per le quali si prescinde dalla specializzazione universitaria, presupporrebbe la preventiva individuazione di parametri sostanziali che facciano da criteri guida per la comparazione dei curricula, nel rispetto di esigenze di trasparenza, imparzialità e meritocrazia.
A maggior garanzia di quanto sopra soccorrono, inoltre, i vincoli di pubblicità e di controllo in materia di conferimento di incarichi individuali previsti dalla normativa vigente, letti nel più ampio contesto di trasparenza dell'azione amministrativa e di controllo sociale su di essa, quali valori fondamentali dell'ordinamento giuridico, rafforzati dal D.Lgs. n. 150/2009 ed in particolare dall'art. 11.
[1] Omissis “da professionisti iscritti in ordini o albi o”.
[2] Omissis “dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o”.
Il Capo dipartimento
Antonio Naddeo
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 7
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 22
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 46
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 11
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lunedì 31 gennaio 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri Nota 20-1-2011 n. 1/11/UPPA Art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni. Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, U.P.P.A., Servizio programmazione assunzioni e reclutamento.
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