Circ. 24 gennaio 2011, n. 4/2011 (1).
Registrazione del nome dei cittadini della Repubblica delle Filippine. Precisazioni.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Ai
Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Commissario del governo per la provincia di Bolzano
39100 - Bolzano
Al
Commissario del governo per la provincia di Trento
38100 - Trento
Al
Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la regione siciliana
90100 - Palermo
Al
Rappresentante del governo per la regione Sardegna
09100 - Cagliari
Al
Dipartimento di pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Via Tuscolana, 1558
00173 - Roma
Al
Dipartmento per le libertà civili e l'immigrazione
Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
Sede
All'
Ispettorato generale di amministrazione
Via Cavour, 6
Sede
Al
Ministero degli affari esteri
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie
Piazzale della Farnesina, 1
00135 - Roma
Al
Ministero dei trasporti
Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale
Via Caraci, 36
00157 - Roma
All'
Istituto nazionale previdenza sociale
Via Ciro il Grande, 21
00144 - Roma
All'
Agenzia delle entrate
Direzione centrale servizi ai contribuenti
Via Giorgione, 159
00147 - Roma
All'
Istituto nazionale di statistica
Via Cesare Balbo, n. 16
00184 - Roma
All’
Associazione nazionale comuni italiani
Via dei Prefetti n. 46
00186 - Roma
All’
Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed anagrafe
Via dei Mille, n. 35 E/F
40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
Alla
DE.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione comunale
V.le Comaschi, n. 1160
56021 - Cascina (PI)
Si fa seguito alla Circ. 7 ottobre 2010, n. 29/2010, concernente l'oggetto, con la quale sono state indicate le modalità di registrazione del nome e del cognome dei cittadini della Repubblica delle Filippine alla luce dei chiarimenti forniti dalla competente Ambasciata.
In particolare, nella citata circolare è stato precisato che un cittadino della Repubblica delle Filippine con il seguente nome riportato sul passaporto: Pedro (nome), Santos (nome di mezzo) Cruz (cognome) dovrà essere registrato in Italia come: Pedro (nome), Cruz (cognome), senza alcun riferimento al nome di mezzo.
Al riguardo, nelle more del completo passaggio al sistema delineato nella citata Circ. 7 ottobre 2010, n. 29/2010, si ritiene che le indicazioni ivi contenute debbano essere applicate tenendo conto sia della esigenza di coerenza del dato anagrafico registrato in anagrafe con quello riportato nel permesso di soggiorno, sia della opportunità di non gravare eccessivamente il cittadino degli oneri derivanti dalla introduzione delle nuove regole, come anche richiesto dalla competente Ambasciata.
A tal fine, occorre distinguere la posizione del cittadino della Repubblica delle Filippine che nel richiedere l'iscrizione anagrafica esibisca un permesso/carta di soggiorno contenente il nome di mezzo. In questo caso, per assicurare la corrispondenza tra il documento di soggiorno rilasciato dalla Questura e il dato contenuto in anagrafe è opportuno che anche in anagrafe sia riportato il nome di mezzo.
Diversamente, qualora al cittadino delle Filippine già registrato in anagrafe con il nome di mezzo, venga rilasciato dalla Questura un documento di soggiorno non riportante il nome di mezzo (ad esempio in sede di rinnovo del documento di soggiorno), sarà cura dell'interessato recarsi presso il comune, che dovrà provvedere ad allineare il dato contenuto in anagrafe con quello riportato sul titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura, eliminando il nome di mezzo.
In tale ipotesi, l'ufficiale d'anagrafe, dopo aver effettuato la modifica delle generalità, rilascerà all'interessato la comunicazione di conclusione del procedimento effettuato, dalla quale si evincerà che le generalità precedentemente registrate in anagrafe (con il nome di mezzo) e le nuove (senza il nome di mezzo) si riferiscono alla medesima persona. Eventualmente, su specifica richiesta dell'interessato, l'Ufficiale d'anagrafe potrà anche rilasciare, in qualsiasi momento, un'attestazione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del regolamento anagrafico, recante anch'essa le indicazioni delle generalità registrate in anagrafe prima e dopo la modifica.
Per inciso, si precisa che le indicate istruzioni operative non incidono sul principio generale desumibile dall'art. 14 del regolamento anagrafico, e ribadito con Circ. 25 luglio 2003, n. 20, in base al quale le generalità del cittadino straniero sono desunte dal passaporto.
Riguardo all'argomento, si ritiene altresì opportuno rammentare l'importanza della verifica della corrispondenza dei dati anagrafici del cittadino presenti nel registro anagrafico e nel permesso di soggiorno, con quelli utilizzati.per l'attribuzione del codice fiscale.
In tal senso, il comune che al momento dell'iscrizione anagrafica del cittadino riscontri la presenza di informazioni non coerenti in Anagrafe Tributaria, deve provvedere all'aggiornamento del codice fiscale precedentemente attribuito: in tal modo sarà garantito il collegamento delle due posizioni in Anagrafe Tributaria, l'Agenzia delle entrate potrà certificare l'unicità del soggetto e quindi saranno fatti salvi tutti gli atti nei quali il cittadino abbia indicato il precedente codice fiscale.
Si pregano le SS.LL. d'informare i Sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.
Il Direttore centrale
Menghini
Circ. 7 ottobre 2010, n. 29/2010
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 14
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 33
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