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venerdì 27 maggio 2011

Ministero della salute Circ. 24-5-2011 n. DGFDM/22707/P Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'art. 17 e delle farmacie (D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis - introdotto con L. n. 38/2010). Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti.

Circ. 24 maggio 2011, n. DGFDM/22707/P (1).
 Distruzione delle sostanze e         delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'art. 17 e delle farmacie         (D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis - introdotto con L. n. 38/2010).            

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti.


          
              
Agli                          
Assessorati alla sanità delle regioni e               province autonome  
                                       
Loro sedi  
                         
Al                          
Comando carabinieri salute per la               sanità  
                            
P.le Marconi 25             
                            
00144 - Roma  
                         
Alla                          
Federfarma servizi             
                            
Via di Castro Pretorio, 30             
                            
00185 - Roma  
                                       
Fax 06/44704940             
              
Alla                          
Fofi - Federazione ordini farmacisti               italiani  
                            
Via Palestro, 75             
                            
00185 - Roma  
                                       
posta@pec.fofi.it            


              



Ad un anno dalla pubblicazione della L. 15 marzo         2010, n. 38, che ha introdotto nel D.P.R. n. 309/1990 l'articolo 25-bis -         (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di         cui all'articolo 17 e delle farmacie) continuano a pervenire all'Ufficio         Centrale Stupefacenti quesiti inerenti alle modalità pratiche della distruzione         delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti.       
Si ritiene pertanto utile fornire alcuni elementi         di risposta ai quesiti sin qui pervenuti nella scheda allegata.      
La presente nota oltre ad essere inviata ai         destinatari in indirizzo, al fine di ottenere la massima diffusione e         trasparenza, viene inserita nel sito del Ministero della salute nella sezione         dedicata a medicinali e sostanze stupefacenti e psicotrope.      
        
      
Il Direttore generale      
Dott.ssa Marcella Marletta    



Allegato      
        
      
 Scheda distruzione         stupefacenti       
 (D.P.R. n. 309/1990 - Art.         25-bis, introdotto con L. 15 marzo 2010, n. 38)       
        
      
 «Articolo 25-bis     
(Distruzione delle sostanze e         delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle         farmacie).       
        
      
 - 1. Le sostanze e le         composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente,         limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei         soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa         autorizzazione del Ministero della salute.       
 2. La distruzione delle sostanze         e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata         dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento         dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma         è redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il         tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il         farmacista trasmette all'azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli         oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a         carico delle farmacie richiedenti la distruzione.       
 3. Le Forze di polizia         assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali         disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di         distruzione di cui al presente articolo»;       
        
      
Ad un anno dalla pubblicazione della L. 15 marzo         2010, n. 38, che ha introdotto l'articolo 25-bis - (Distruzione delle sostanze         e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle         farmacie) nel D.P.R. n. 309/1990, continuano a pervenire all'Ufficio Centrale         Stupefacenti quesiti inerenti alle modalità pratiche della distruzione delle         sostanze e composizioni medicinali stupefacenti. Si ritiene pertanto utile         fornire alcuni elementi di risposta ai quesiti sin qui pervenuti.      
La distruzione delle sostanze e composizioni         medicinali stupefacenti in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art.         17 può avvenire solo previa autorizzazione del Ministero e segue una prassi         consolidata. Sull'applicazione del comma 1 non sono pervenuti quesiti.      
Anche la distruzione delle sostanze e         composizioni medicinali stupefacenti, in possesso delle farmacie, segue una         prassi, consolidata da numerosi pareri dell'Ufficio Centrale Stupefacenti, che         trae origine dal Testo unico delle leggi sanitarie che prevede, all'art. 127,         la vigilanza sulle farmacie, materia oggi delegata alle Regioni e Province         autonome. Tuttavia l'introduzione dell'art. 25-bis non fa riferimento alle         modalità da seguire per lo scarico dal registro dei medicinali scaduti,         confermando di fatto le competenze, ora attribuite alle Aziende Sanitarie         Locali, in materia di vigilanza sulle farmacie e sulla gestione degli         stupefacenti, attraverso il controllo del registro di carico e scarico degli         stupefacenti, previsto dall'art. 60.      
        
      
 Modifiche normative              
        
      
Nell'ambito del processo diretto alla distruzione         delle sostanze e delle composizioni medicinali stupefacenti scadute o         deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, in possesso dei soggetti         autorizzati ai sensi dell'articolo 17 e delle farmacie, è necessario premettere         che, rispetto alle procedure di distruzione fin qui seguite, l'articolo         25-bis:      
- limita l'applicazione delle disposizioni         relative alla distruzione ai soli medicinali stupefacenti soggetti all'obbligo         di registrazione, comma 1;      
- innova la fase della materiale distruzione, che         può essere effettuata oltre che dalla Azienda Sanitaria Locale, anche da         un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, comma 2.      
Al contrario, l'articolo 25-bis nulla innova in         materia di competenze delle:      
- Aziende Sanitarie Locali, che continuano ad         assolvere i compiti istituzionali in materia farmaceutica e le incombenze         legate alla constatazione e affidamento al farmacista delle sostanze e         composizioni stupefacenti, redigendo i relativi verbali;      
- Forze di Polizia, le quali assicurano         l'assistenza alle operazioni di distruzione, redigendo il verbale delle         attività compiute. Sul punto, occorre precisare che l'inciso riportato dal         comma 3 "nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili         a legislazione vigente" va inteso esclusivamente ai fini organizzativi e         logistici (le Forze di Polizia devono preventivamente conoscere il quantitativo         di materiale da distruggere, i tempi necessari per completare l'operazione, il         sito in cui effettuare la distruzione e concordare, in ragione degli elementi         forniti, la data in cui assicurare l'assistenza).      
        
      
 Farmacie private            
        
      
La vigilanza sulle farmacie, anche in materia di         stupefacenti, è un compito che l'Azienda Sanitaria Locale esplica anche         attraverso la relativa Commissione ispettiva di vigilanza; la procedura di         constatazione della qualità e quantità dei medicinali da avviare alla         distruzione, tutela soprattutto il farmacista, anche al fine di contenere         eventuali incongruenze nell'ambito di quanto previsto dal comma 1-bis         dell'articolo 68, comma introdotto dalla citata L. n. 38/2010.     
Pertanto, non si ritiene sufficiente una semplice         dichiarazione del farmacista in luogo della constatazione, in quanto i         controlli da parte delle Forze di Polizia all'atto della distruzione potrebbero         evidenziare irregolarità di natura penale, nel caso in cui tali dichiarazioni         non fossero corrispondenti ai medicinali effettivamente inviati a         distruzione.      
Le Forze di Polizia sono tenute in ogni caso ad         assicurare assistenza alle operazioni di distruzione e quindi devono essere         presenti alla termodistruzione al fine di procedere alla verbalizzazione         finale. Pertanto, non si ritiene sufficiente una dichiarazione o una         autocertificazione da parte dell'azienda autorizzata alla distruzione, in luogo         del verbale.      
        
      
 Farmacie ospedaliere              
        
      
Con riferimento ai compiti di vigilanza, gli         stessi principi relativi alla constatazione per la successiva distruzione         valgono anche per le farmacie delle Aziende ospedaliere e per le farmacie         ospedaliere e territoriali delle Aziende sanitarie, per le case di cura ed         altre strutture sanitarie autorizzate, che sono vigilate dalla ASL         territorialmente competente.      
        
      
 Aziende Sanitarie Locali              
        
      
Nell'ambito delle competenze in materia         farmaceutica e della propria autonomia organizzativa ed in riferimento alle         risorse disponibili, la ASL potrebbe prevedere modalità di vigilanza anche al         di fuori delle attività ispettive, in applicazione di apposita determinazione,         al fine della distruzione degli stupefacenti scaduti su richiesta del         farmacista.      
        
      
 Schema riepilogativo generale         per le farmacie       
        
      
1. Tutti i medicinali scaduti o deteriorati, non         utilizzabili farmacologicamente, non soggetti ad obbligo di registrazione,         possono essere avviati dal farmacista a termodistruzione, trattati come rifiuti         sanitari, ai sensi del D.P.R. n. 254/2003.      
2. I medicinali stupefacenti scaduti o         deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti ad obbligo di         registrazione, sono oggetto di constatazione da parte della ASL per la         successiva distruzione, nell'ambito delle attività di vigilanza. L'incaricato         della ASL, con il farmacista, redige verbale di constatazione e provvede a         sigillare in un contenitore, con contrassegni d'ufficio, i prodotti da         distruggere, che affida al farmacista (prassi consolidata). Su indicazione del         farmacista, viene concordato se la termodistruzione sarà effettuata dalla ASL         (caso A) o da una azienda autorizzata allo smaltimento (caso B).      
Caso A) la ASL concorda la data della distruzione         con le Forze di Polizia ed eventualmente con l'azienda autorizzata allo         smaltimento. Al ritiro dei medicinali, il farmacista può scaricare i medicinali         dal registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di Polizia redigono         apposito verbale.      
Caso B) l'Azienda autorizzata allo smaltimento         concorda con le Forze di Polizia la data della distruzione. All'atto del ritiro         dei medicinali, l'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti consegna al         farmacista il relativo documento di presa in carico, con cui il farmacista         scarica il registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di polizia         redigono apposito verbale i cui estremi sono annotati dal farmacista quale         giustificativo finale dell'uscita delle composizioni medicinali dal registro         degli stupefacenti; una copia del verbale viene inviata dalla farmacia alla         ASL.      
3. I medicinali stupefacenti scaduti o         deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti ad obbligo di         registrazione, qualora venissero previste dalla ASL modalità di vigilanza al di         fuori delle attività ispettive per la constatazione della qualità e quantità di         medicinali da avviare a distruzione, dovrebbero essere accompagnati da copia         del provvedimento previsto; i medicinali dovrebbero essere inseriti in un         contenitore da sigillare all'atto del conferimento dei medicinali dal         farmacista all'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Le successive         operazioni di distruzione seguono le modalità indicate nel precedente caso B.         Le Forze di Polizia, in caso di riscontro di violazione di sigilli palese o         presunta, provvedono a verificare la rispondenza delle sostanze riportate nel       
verbale della ASL con quelle presenti nel contenitore, dandone atto nel verbale         di distruzione. Tale controllo può, comunque, essere eseguito a campione,         indipendentemente dalla violazione di sigilli palese o presunta.      
        
      
Scheda inserita nel sito www.salute.gov.it in         data 24 maggio 2011 Area tematica medicinali e sostanze stupefacenti e         psicotrope    



D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.       25-bis
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.       17
L. 15 marzo 2010, n. 38, art.       10
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254

Ministero dell'interno Circ. 24-5-2011 n. 3958 Ricorsi avverso provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione dal lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell'articolo 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998, per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore, ai sensi del comma 5-bis dello stesso decreto. Sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8 dell'Adunanza Plenaria del 2-10.5.2011 - Declaratoria di inefficacia dell'art. 14 TU, D.Lgs. n. 286/1998.- Autotutela. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, Servizio II, Ufficio studi e contenzioso.

Circ. 24 maggio 2011, n. 3958 (1).
 Ricorsi avverso provvedimenti di         inammissibilità delle domande di emersione dal lavoro irregolare in ragione         della condanna riportata ai sensi dell'articolo 14, comma 5-ter, D.Lgs. n.         286/1998, per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio dello         Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore, ai sensi del comma         5-bis dello stesso decreto. Sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8         dell'Adunanza Plenaria del 2-10.5.2011 - Declaratoria di inefficacia dell'art.         14 TU, D.Lgs. n. 286/1998.- Autotutela.     

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e  l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e  dell'asilo, Servizio II, Ufficio studi e contenzioso.


          
                            
Ai                          
Sigg. Prefetti titolari degli uffici               territoriali di Governo  
                                                     
Loro sedi  
             
                         
Al                          
Sig. Commissario del Governo per la               provincia autonoma di Trento  
                                                     
Trento  
                            
Al                          
Sig. Commissario del Governo per la               provincia autonoma di Bolzano  
                                                     
Bolzano  
                            
Al                          
Presidente della Regione Valle               d'Aosta  
                                                     
Aosta 
            
e, p.c.:            
Al            
Dipartimento della pubblica               sicurezza
                
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle               frontiere
                
Ufficio AA. Generali e               giuridici
                
Via Tuscolana, 1558
                
Roma          



              



Facendo seguito a quanto già rappresentato con la         Circ. n. 2640 del 8 aprile 2011 ed a fronte dei non infrequenti quesiti         pervenuti, in materia, dalle strutture territoriali, si richiama l'attenzione         sulle recenti sentenze del Consiglio di Stato, pronunciate in Adunanza Plenaria         (si allega la n. 7 del 2011), con cui viene recepita la giurisprudenza della         Corte di Giustizia UE e, conseguentemente, rimossa l'ostatività che ha, in         precedenza, determinato il rigetto delle domande di emersione, in applicazione         della norma in oggetto.      
Al riguardo e secondo una prima urgente         valutazione, intesa ad evitare ulteriori pregiudizi a carico dell'erario         derivanti sia da soccombenza reiterata (il Consiglio di Stato ha già condannato         l'Amministrazione a rifondere le spese processuali), sia da possibili e più         gravi ipotesi risarcitorie, necessita che gli Sportelli Unici si conformino         prontamente all'indirizzo dell'Adunanza Plenaria, nei limiti e con le modalità        che seguono.    



a) Procedimenti non ancora definiti      
Quando ancora non è stato notificato il decreto         di diniego dell'emersione, o è ancora pendente il ricorso giurisdizionale o         straordinario; ovvero deve ancora spirare il termine di 120 giorni dalla         notifica, valido per l'impugnazione, sembra senz'altro opportuno l'esercizio         dell'autotutela, mediante riapertura dei procedimenti (con nuovo avvio ex art.         7, L. n. 241/1990), nuovo parere questorile alla luce della sentenza del         Consiglio di Stato e conseguente riesame finalizzato all'accoglimento, salvo         ostatività di diversa natura.    



b) Procedimenti definiti      
Qualora siano invece trascorsi i termini utili         per l'impugnazione, ovvero sia divenuta definitiva una sentenza di rigetto         dell'impugnazione medesima, non sembra opportuna alcuna iniziativa di ufficio,         salvo espressa richiesta dello straniero (per il quale i termini non sarebbero         comunque decorsi, giacché di regola non gli viene effettuata la notifica); in         caso, quindi, di specifica istanza, necessita una valutazione caso per caso,         con singola istruttoria e correlativo parere questorile, quantunque alla luce         della nuova sentenza e con le garanzie partecipative di cui alla L. n.         241/1990.      
Potranno, in proposito, seguirsi le direttive già        impartite, in materia di autotutela, con Circ. 6 febbraio 2009, n. 617 e con         Circ. 13 agosto 2009, n. 4615 in applicazione del disposto di cui all'art. 1,         comma 136, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e, da ultimo, della L. n. 69/2009,         ai fini di determinare, nei casi controversi, la cessazione della materia del         contendere, con possibile conseguente rinuncia al ricorso e limitazione dei         costi erariali.      
Nell'ambito della consueta collaborazione, le         SS.LL., vorranno ancora sensibilizzare adeguatamente i Dirigenti degli S.U.I.,         ad esercitare gli interventi di competenza nel senso evidenziato, restando in         attesa di conoscerne gli esiti.      
       
     
Il Direttore centrale     
Malandrino   




D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.       14
L. 7 agosto 1990, n. 241, art.       7
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1,       comma 136
L. 18 giugno 2009, n. 69

Ministero dell'interno Circ. 26-5-2011 n. 15/2011 D.L. 13 maggio 2011, n. 70, recante "Prime disposizioni urgenti per l’economia”. Rilascio della carta d'identità ai minori.Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Circ. 26 maggio 2011, n. 15/2011 (1).
 D.L. 13 maggio 2011, n. 70,         recante "Prime disposizioni urgenti per l’economia”. Rilascio della carta         d'identità ai minori.     

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.


          
                            
Ai                          
Prefetti della Repubblica             
                                          
Loro sedi  
                            
Al                          
Commissario del Governo per la provincia di               Trento  
                                          
Trento  
                            
Al                          
Commissario del Governo per la provincia di               Bolzano  
                                          
Bolzano  
                            
Al                          
Presidente della Regione autonoma della               Valle D’Aosta  
                                                     
Servizio affari di prefettura             
                                          
Aosta  
                         
e, p.c.:                          
Al                          
Commissario dello Stato per la Regione               siciliana  
                                          
Palermo  
                            
Al                          
Rappresentante del Governo per la Regione               Sardegna  
                                          
Cagliari  
                            
Al                          
Ministero degli affari esteri             
                                          
Direzione generale italiani all'estero e               politiche migratorie  
                                                     
Piazzale della Farnesina, 1             
                                          
00135 - Roma  
                            
Al                          
Ministero della giustizia             
                                          
Viale Arenula, 70             
                                          
00186 - Roma  
                            
Al                          
Gabinetto del Sig. Ministro             
                                          
Sede  
                            
Al                          
Dipartimento della pubblica               sicurezza  
                                          
Direzione centrale dell'immigrazione e               della polizia delle frontiere  
                                                     
Via Tuscolana, 1558             
                                          
00173 - Roma  
                            
Al                          
Dipartimento della pubblica               sicurezza  
                                          
Direzione centrale per gli affari generali               della polizia di Stato  
                                                     
Sede  
                            
All'                          
Anci  
                                                     
Via dei Prefetti, 46             
                                          
00186 - Roma  
                            
All'                          
Anusca  
                                                     
Via dei Mille, 35E/F             
                                          
40024 - Castel S. Pietro Terme (BO)             
                            
Alla                          
Dea - Demografici Associati             
                                          
c/o Amministrazione comunale             
                                          
v.le Comaschi n. 1160             
                                          
56021 - Cascina (PI)                       



              



L'articolo 10 del decreto-legge indicato in         oggetto, intitolato "Servizi ai cittadini" ha introdotto nuove disposizioni in         materia di carta d'identità.      
In particolare, il comma 5 del citato articolo         10, ha modificato l'art. 3 del TULPS di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773,         recante la disciplina di tale documento.      
Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il         limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, precedentemente         fissato in anni quindici, ed è stabilita la validità temporale di tale         documento, diversa a seconda dell'età del minore.      
In particolare, è previsto che la carta         d'identità rilasciata ai minori di anni tre abbia una validità di tre anni,         mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni         abbia una validità di cinque anni.      
Con riguardo all’applicazione di tale         disposizione, si richiama il contenuto della circolare n. 7 del 19 aprile 1993,         con la quale è stato chiarito che al fine del rilascio ai minori della carta         d’identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso dei genitori o di chi         ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza per motivi ostativi         all’espatrio, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 649/1974.      
Pertanto, in tali ipotesi il comune dovrà        acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli         interessati con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. n.         445/2000.      
La carta d'identità, sia in formato cartaceo che         elettronico, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto         dodici anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà        omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.      
Le nuove disposizioni prevedono inoltre che per         il minore di anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini         dell'espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia         di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una         dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione,         convalidata dalla questura dalle autorità consolari - il nome della persona,         dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato,         analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il         passaporto.      
Al riguardo, al fine di semplificare         l’applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera, si         suggerisce d'informare i genitori del minore o chi ne fa le veci circa         l’opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità        della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di         paternità e maternità).      
Si puntualizza inoltre che il decreto-legge in         esame prevede l'esenzione dell'obbligo di rilevamento delle impronte digitali         per i minori di età inferiore ai dodici anni. Al riguardo si richiama il         contenuto del         D.P.C.M. 25 marzo           2011, che ha prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza         entro cui provvedere all'inserimento dell'impronta nella carta         d'identità.      
Si ritiene opportuno precisare per inciso che le         nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento         ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l’espatrio,         rilasciate ai cittadini stranieri.      
        
      
Si pregano le SS.LL. di voler informare con la         massima urgenza i Sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.      
        
      
Il Capo dipartimento       
Pansa    



D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art.       10
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art.       3
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art.       38
D.P.C.M. 25 marzo 2011
D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649, art. 1

Don Virginio Colmegna: Votare Moratti è contro il Vangelo Il fondatore della Casa della Carità di Milano critica duramente Letizia Moratti per "il degrado etico e barzellettiero e la povertà culturale di scelte amministrative che irridono alla solidarietà e ai diritti dei più deboli". Da qui l'appello "ai cattolici, a chi frequenta e pratica, ai preti e ai religiosi" a "non votare la Moratti" come "scelta di coerenza".

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      26 maggio 2011

29 e 30 maggio: un voto per liberare l'Italia
Don Virginio Colmegna: Votare Moratti è contro il Vangelo Il fondatore della Casa della Carità di Milano critica duramente Letizia Moratti per "il degrado etico e barzellettiero e la povertà culturale di scelte amministrative che irridono alla solidarietà e ai diritti dei più deboli". Da qui l'appello "ai cattolici, a chi frequenta e pratica, ai preti e ai religiosi" a "non votare la Moratti" come "scelta di coerenza".

Renzo Arbore: "De Magistris, una speranza per Napoli"
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Caro Grillo, non sono tutti eguali Video Il Favoloso Mondo di Pisapie | Dossier Moratti, 5 anni di malgoverno
Referendum contro il nucleare: non è ancora detta l’ultima parola di Domenico GalloQuando una normativa oggetto di referendum viene abrogata e sostituita da una nuova disciplina che contraddice gli scopi che si sono riproposti coloro che hanno proposto il referendum, il referendum deve tenersi lo stesso.
Diserzione di coscienza di Cinzia SciutoFare il medico non è un obbligo. E men che meno fare il ginecologo. La cosidetta «obiezione di coscienza» sull’aborto non ha quindi alcun senso, è solo un escamotage per portare avanti una battaglia contro le donne.
Fincantieri, emblema di un paese senza futuro di Pierfranco PellizzettiI manifestanti sono quelli che pagheranno – e duramente – gli errori e le omissioni altrui. In una crisi della cantieristica annunciata da anni, ma nei cui confronti chi poteva e doveva prendere provvedimenti non ha mai mosso neppure un dito.
COLOMBO
Buttare via il lavoro
GROS-PIETRO
Grandi navi, un primato da difendere
Democrazia e dominio al tempo del Cavaliere di Marco Bonifazi"Se una forte resistenza non verrà messa in campo, il passaggio ad una costituzione diversa dall’attuale, se non esplicitamente dispotica, fortemente autoritaria, diventerà realtà". Colloquio con Francesco Saverio Trincia, ordinario di filosofia morale alla Sapienza.
La rabbia degli Indignados che contagia l'Europa di Bernard GuettaDalla piazza di Puerta del Sol si leva un messaggio chiaro, quasi un grido di dolore che non può essere lasciato senza ascolto: "Il liberismo ha fallito!". Ecco perchè la presa d'atto dell'inefficienza della mano invisibile del mercato pone l'esigenza di nuove offerte politiche.Il manifesto politico di “Democracia Real YA!”
IOVINO/TANNO Un'altra politica è necessaria
Amartya Sen: Non lasciate i mercati senza le giuste regole intervista di Armando MassarentiEsistono due tipi di libertà. Una visione "liberalista" non è in grado di rendere conto delle effettive opportunità che un essere umano ha per soddisfare i propri bisogni. Ecco perchè un'eccessiva deregulation dei mercati è in realtà contro la libertà.
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Italia al sicuro. Draghi? Dovrà seguire cattive politiche
Kant in piazza Tiananmen di Mariasole GaracciAperto a Beijing il grandioso Museo Nazionale della Cina, uno dei più vasti del mondo. La Germania riempie le sale che si affacciano sulla piazza del regime con le opere che raccontano l’Illuminismo europeo.
Il potere (indisturbato) delle banche di Guido RossiLa crisi economico-finanziaria ci impone un cambio di paradigma: è necessario che l'"economico" riveda i suoi rapporti col "politico" e col "diritto", le sue ideologie, i suoi principi, i suoi tabù e i suoi miti. Oggi il nuovo Leviatano sta a Wall Street più che alla Casa Bianca.
PETRINI
I vampiri del rating sentono odore di sangue
Dell’obbedienza e della servitù. Perché leggere don Milani oggi di Roberta De MonticelliUn brano dalla prefazione a "A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca" di don Lorenzo Milani. Nel libro gli atti del processo contro il maestro di Barbiana, reo di aver difeso l'obiezione di coscienza al servizio militare.
Siate anche voi partigiani! di Massimo OttolenghiL'appello per un nuovo Risorgimento e una nuova Liberazione di Massimo Ottolenghi, ex partigiano classe 1915, che rilancia la sua indignazione civile con un appassionato pamphlet, “Ribellarsi è giusto”, edito da Chiarelettere.
Il regista senza volto. Intervista esclusiva a Terrence Malick a cura di Mario SestiRiproponiamo dall'Almanacco del Cinema 2010 di MicroMega l'unica intervista mai concessa dal regista vincitore della Palma d'oro a Cannes.NAZZARO "The Tree of Life", la recensione
Il museo censura l'artista anti B. di Roberta CarliniUn video con le frasi del premier messe in musica. Sparito dalle opere del compositore olandese in mostra al MaXXI di Roma. Mentre sono rimasti gli altri, quelli sui politici stranieri. E chi c'è dietro il MaXXI? Una fondazione del Ministero...
Gaza nella morsa dell'embargo di Gianluca Peciola"Gaza appare oltre il tunnel di reti metalliche e lamiere che parte dal valico di Eretz. Ci arriviamo alla fine del percorso di incontri avuti nella West Bank con molti soggetti della società civile palestinese”. Gianluca Peciola, consigliere di Sel alla Provincia di Roma, racconta per MicroMega il suo viaggio a Gaza.
www.micromega.net

Mercoledì battaglia in Cassazione sul referendum anti-nucleare

Riammesse alla sanatoria le colf straniere espulse


Gli 'angeli custodi' con 26 moto e 6 auto


31 maggio 2011 protesta nazionale sindacati polizia 'Carenza di mezzi e personale. Protesta dei sindacati di polizia'


"Quest'uomo sta male"

la Cgil sostiene iniziativa sindacato di Polizia Silp

la Cgil sostiene iniziativa sindacato di Polizia Silp

26/05/2011 16:46
BAS"La Cgil sostiene l’iniziativa del Sindacato di Polizia - Silp per la Cgil - che domani mattina si svolgerà nei pressi della Sezione della Polstrada di Potenza".

Lo afferma in un comunicato il segretario regionale Antonio Pepe.
"Riteniamo - prosegue -  che l’utilizzo del personale del distaccamento di Melfi e Molterno sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano, distolga, impropriamente, personale da aree ed arterie di collegamento stradali molto importanti per flussi di traffico, in particolare la Potenza-Melfi.
La sicurezza stradale e il controllo del territorio non possono essere gestite a prescindere dalle reali esigenze della comunita', con grave depauperamento dei livelli di efficienza dei servizi: la sicurezza e' un diritto di tutti i cittadini.
Le politiche sulla sicurezza non possono limitarsi ai proclami ma devono concretizzarsi nel necessario completamento degli organici, nella messa a disposizione di mezzi e risorse finanziarie adeguate a svolgere appieno le funzioni costituzionali di presidio del territorio per preservarlo dai continui tentativi di infiltrazioni da parte della malavita organizzata proveniente dalle regioni limitrofe e non solo.
Per tali ragioni la Cgil esprime la piena solidarietà ai lavoratori della polizia stradale e chiede con forza l’adeguamento degli organici e l’utilizzo efficace delle pattuglie dei distaccamenti di Melfi e Moliterno".

BAS 05

fonte: 
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/detail.jsp?sec=1005&otype=1012&id=554523&value=AGR 

'BERLUSCONI OBAMA G8 26 MAGGIO 2011' 'Berlusconi Riforma della Giustizia contro la "dittatura dei giudici di sinistra"

giovedì 26 maggio 2011

PROSTITUZIONE:POLIZIOTTA 'ESCA' SU WEB,COSI'LI ABBIAMO PRESI

PROSTITUZIONE:POLIZIOTTA 'ESCA' SU WEB,COSI'LI ABBIAMO PRESI
(V. 'PROSTITUZIONE: SESSO DOPO COCAINA..' DELLE 8:42)
(ANSA) - LUCCA, 26 MAG - E' stato grazie all' ''esca''
gettata da una poliziotta della questura di Lucca, che si e'
finta interessata a diventare una escort, che la polizia ha
sgominato un'organizzazione criminale ungherese che aveva
organizzato lo sfruttamento della prostituzione a Viareggio e a
Genova. Ha compilato il form predisposto per il reclutamento,
che le Š stato inviato ad un indirizzo di posta elettronica
fittizio.
''Attraverso una finta mail e con l'aiuto di una interprete
mi sono spacciata per una ragazza che voleva iniziare a
prostituirsi - ha spiegato la poliziotta -. Loro mi hanno
contattato inviandomi un prospetto con prestazioni e tariffe
necessarie per entrare a fare parte dell'organizzazione. In
pratica avrei dovuto offrire pratiche sessuali anche spinte.
Molto spinte. E piu' la prestazione era fuori dall'ordinario,
piu' aumentava il tariffario''.
''Poi - racconta - mi hanno indicato le persone che avrei
dovuto contattare a Viareggio. A quel punto, quando e' stato
chiaro a tutti gli effetti il ruolo dei capi di questo sodalizio
criminale, e' scattata l'operazione vera e propria con le
manette per cinque persone''.
Al vertice dell'organizzazione c'era Monica Kozma, chiamata
Cinzia, una donna ungherese di 35 anni che selezionava le
ragazze e gestiva gli affari. Ogni casa fruttava 30.000 euro al
mese. Adesso Kozma, incinta di sette mesi, si trova agli arresti
domiciliari. Ad eseguire i suoi ordini erano quattro
connazionali e un italiano. Tra i suoi subalterni il suo
compagno Balas Laza, adesso in carcere. Gabriela Dragho, nota
con nome di Petra, era una delle prostitute, ma anche la
sorvegliante delle altre ragazze. Coinvolto nell'organizzazione
anche un italiano di 47 anni per il quale l'autorita'
giudiziaria ha disposto l'obbligo di dimora nel Comune di
residenza, Poggibonsi (Siena). Lui era il factotum
dell'organizzazione. Tra le sue mansioni anche quella di
fotografo delle ragazze per gli annunci erotici.
L'organizzazione aveva gia' preso contatti per aprire altre due
case a Prato e Firenze. (ANSA).

Y5G-FBB/SPO
26-MAG-11 18:27 NNNN

La Fiom Cgil ha avviato una campagna per la prevenzione e il riconoscimento delle patologie da lavoro, in particolare quelle muscolo scheletriche.


Modulo per la richiesta di dati sull'idoneità alla mansione specifica” (Fiom)


























Sessualit: arriva ritocco soft per maschi 'troppo veloci', é made in Italy. Contro eiaculazione precoce filler di acido ialuronico inserito nel glande

SESSUALITA': ARRIVA RITOCCO SOFT PER MASCHI 'TROPPO VELOCI', E' MADE IN ITALY =
CONTRO EIACULAZIONE PRECOCE FILLER DI ACIDO IALURONICO INSERITO
NEL GLANDE

Roma, 26 mag. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Un ritocco soft
per gli uomini troppo veloci sotto le lenzuola, ben 3 italiani su 10
stando alle stime degli addetti ai lavori. Il filler di acido
ialuronico, ovvero le punturine gettonatissime per eliminare i segni
del tempo, diventano un'arma contro la eiaculazione precoce,
allungando "i tempi del rapporto di ben 4 volte", assicura
all'Adnkronos Salute Alessandro Littara, fondatore e direttore
dell'Istituto di laser-chirurgia sessuale di Milano, che domani
presentera' i risultati del primo studio sulla tecnica 'made in Italy'
al Congresso internazionale 'Genital Plastic Surgery & Aesthetics', in
programma nel capoluogo lombardo.

"Dunque niente pillole e attese, cronometro alla mano, per
rispettare i tempi dettati dalla pasticca", fa notare l'esperto, ma
una procedura "semplice e veloce per risolvere il problema per 1
anno/1 anno e mezzo". Dopodiche' "l'iniezione puo' essere
tranquillamente rifatta". Si tratta, nello specifico, di una punturina
"di acido ialuronico - precisa Littara - all'interno del glande, in
sede superficiale intradermica, mediante anestesia locale e ago
sottile".

Il suo scopo e' triplice: "ingrossamento estetico del glande,
con un aumento del volume di circa il 15-20%; aumento del piacere
femminile, dovuto a una maggiore stimolazione 'da contatto' derivante,
appunto, dal maggior volume raggiunto; trattamento dell'eiaculazione
precoce". Ma come puo' un filler allungare i tempi del rapporto? "La
presenza dell'acido ialuronico - sintetizza l'esperto - determina una
barriera naturale tra ambiente esterno e terminazioni nervose interne,
riducendo quindi la sensibilita' del glande. Motivo, questo, che
allunga inevitabilmente i tempi del rapporto". (segue)

(Ile/Pn/Adnkronos)
26-MAG-11 14:47

NNNNSESSUALITA': ARRIVA RITOCCO SOFT PER MASCHI 'TROPPO VELOCI', E' MADE IN ITALY (2) =
LITTARA, I TEMPI DEL RAPPORTO AUMENTANO DI 3,5 VOLTE

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - E cosi' gli 'Speedy Gonzales'
soliti a performance che non superano gli 80 secondi, "dopo essersi
sottoposti al filler glandulare - spiega Littara - in media potranno
superare i 300, con rapporti che vedono soddisfatti l'82% degli uomini
e il 66% delle partner".

Finora la tecnica "e' gia' stata eseguita su un migliaio di
pazienti", precisa lo studioso che l'ha messa a punto. Mentre lo
studio che verra' presentato domani a Milano e' stato condotto su 120
uomini. Oltre al maggior livello di soddisfazione raggiunto non solo
da lui (82%) ma anche da lei (66%), la ricerca evidenzia "un aumento
del tempo di latenza eiaculatoria di circa 3,5 volte; un incremento
del volume del glande, misurato a 6 mesi di distanza, di circa il 15%;
nessun effetto collaterale o complicanza degna di nota".

Risultati che rendono Littara "entusiasta" e certo che la
tecnica "fara' proseliti. E' da considerarsi praticamente innocua -
ribadisce - semplice e assolutamente soddisfacente, e rappresenta
un'alternativa veloce ed efficace nella cura di quella che e'
considerata la disfunzione sessuale piu' frequente, vero e proprio
guaio per chi e' costretto a farci i conti. L'assenza di complicanze,
la velocita' di esecuzione, la ripetitivita' e soprattutto
l'efficacia, rendono il filler del glande una metodica di prima scelta
nel trattamento dell'eiaculazione precoce, anche alla luce del fatto
che le cure disponibili, spesso solo sintomatiche, non possono essere
considerate del tutto soddisfacenti". (segue)

(Ile/Pn/Adnkronos)
26-MAG-11 14:47

NNNNSESSUALITA': ARRIVA RITOCCO SOFT PER MASCHI 'TROPPO VELOCI', E' MADE IN ITALY (3) =
UN AIUTO PER LA COPPIA, SODDISFAZIONE LIEVITA PER ENTRAMBI I
PARTNER

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "In questo campo - ricorda - le
terapie attualmente adottate sono molteplici, e differiscono
notevolmente a seconda della causa scatenante il problema. Si va
dall'uso di farmaci antidepressivi e ansiolitici agli esercizi fisici
con e senza la partner.

Ma anche a terapie psicologiche di carattere
cognitivo-comportamentale, fino alle pratiche chirurgiche quali
circoncisione e/o neurotomia glandulare. Tecniche, queste ultime, di
gran lunga piu' invasive" rispetto al ritocco soft proposto da
Littara.

Il filler per 'stirare' il viso scongiurando l'eta' che avanza
diventa dunque "un alleato delle coppie alle prese con l'eiaculazione
precoce. Gli studi clinici hanno dimostrato l'efficacia di tale
metodica in circa l'80% dei casi trattati - conclude Littara - sia in
termini di aumento dei tempi del rapporto sia come soddisfazione
propria e della partner".

(Ile/Pn/Adnkronos)
26-MAG-11 14:47

NNNN