Nota 1 luglio 2001, n. 2867 (1).
Attraversamenti pedonali rialzati.
(1) Emanata dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Con riferimento alla nota a margine si comunica che gli attraversamenti pedonali rialzati non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità ai sensi dell'articolo 179 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada (D.P.R. n. 495 del 1992), perché la loro geometria è diversa da quanto previsto dalla norma richiamata e non possono essere segnalati come rallentatori di velocità.
Le stesse opere si configurano quale modifica al profilo longitudinale di una strada e per esse non occorrono particolari autorizzazioni di questo Ufficio quanto piuttosto motivazioni tecniche di opportunità o necessità che lo stesso Ente può e deve valutare.
Tali opere possono essere eseguite dall'Ente proprietario della strada, utilizzando esclusivamente materiali previsti dalla vigente normativa, e garantendo comunque la percorribilità della strada, assumendosi la responsabilità di eventuali inconvenienti o danneggiamenti di veicoli che abbiano a verificarsi per effetto di tali modifiche.
Il Dirigente tecnico
Ing. Francesco Mazziotta
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
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