Translate

mercoledì 27 aprile 2011

Corte dei Conti "..l’ex sovrintendente della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per inabilità fisica dal 26 giugno 2003, impugna il decreto negativo in epigrafe ritenendo di aver diritto a pensione privilegiata...riconosce il diritto del ricorrente:  all’assegno rinnovabile di VII categoria della tabella A, per anni 4, con  riferimento alla data di cessazione dal servizio (26 giugno 2003); agli interessi legali e all’eventuale credito differenziale da svalutazione monetaria sulle somme spettanti, da liquidarsi con effetto dalla stessa data al soddisfo.   ..."

SENT. 192/11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Consigliere Dott. Adelisa Corsetti
nella pubblica udienza del 15 marzo 2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 25310 del registro di segreteria promosso dal Sig. --- nato il …. OMISSIS…..;
CONTRO il Ministero dell’Interno e l’INPDAP, sede di #################;
AVVERSO il decreto in data 6 giugno 2008, n. 256;
PER il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata; 
VISTI: il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19; la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, gli artt. 5, 9 e 10.
UDITE le parti costituite e comparse come da verbale di udienza.
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
            Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2008, l’ex sovrintendente della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per inabilità fisica dal 26 giugno 2003, impugna il decreto negativo in epigrafe ritenendo di aver diritto a pensione privilegiata, richiesta con istanza del 7 maggio 2004, per l’infermità <<Aritmia extrasistolica sopraventricolare frequente e persistente in trattamento farmacologico in assenza di cardiopatia ischemica e organica in atto>> diagnosticata dalla CMO presso l’O.M. ################# (p.v. ML/AB 30 aprile 2004, n. 1042) e ritenuta ascrivibile alla VII categoria della tabella A, per anni quattro. I motivi del ricorso consistono nella non corretta valutazione della dipendenza della predetta infermità da causa di servizio, ad avviso dell’interessato, da parte del Comitato di verifica per le cause di servizio (adunanza 20 settembre 2007, n. 191), secondo cui la forma patologica <<inquadrandosi in uno squilibrio individuale neurovegetativo primitivo, non può attribuirsi al tipo di servizio prestato, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante>>. In particolare, l’interessato fa presente di essere stato impegnato, per un lungo arco di tempo – i 30 anni di servizio presso la Polizia di Stato – in attività altamente a rischio che avrebbero svolto un ruolo determinante sullo sviluppo della diagnosticata patologia cardiaca. In particolare, fa riferimento ai servizi esterni di ordine pubblico anche in occasione di manifestazioni politico sindacali e sportive, ai servizi di prevenzione e vigilanza fissa a obiettivi sensibili, al piantonamento e alla traduzione di detenuti, alle scorte valori, ai servizi di volante; attività, queste, che comportano stress psico-fisico e che sono suscettibili di produrre, invariabilmente, anche se in misura diversa a seconda dei soggetti, un aumento dei valori della pressione sanguigna e del ritmo cardiaco. Pertanto, l’istante insiste per l’accertamento del diritto alla concessione della pensione privilegiata di VII categoria, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito principale. In subordine, conclude per l’acquisizione di un ulteriore parere medico legale.
            Il Ministero dell’Interno si costituisce in giudizio con memoria depositata il 16 dicembre 2009, con la quale deposita gli atti del fascicolo amministrativo e conferma la legittimità dell’atto impugnato chiedendo il rigetto del gravame proposto.
            L’INPDAP, sede di ################# 2, con memoria depositata il 10 febbraio 2010, chiede il rigetto del ricorso perché infondato.
            Questa Sezione, con ordinanza 8 marzo 2010, n. 23/10/M, ha disposto un supplemento istruttorio, eseguito dall’Ufficio medico legale del Ministero della salute che, in data 7 ottobre 2010, ha affermato la sussistenza del rapporto concausale tra l’infermità cardiaca e il servizio prestato.
All’udienza, udite le parti presenti, si è data lettura del dispositivo di cui si illustrano i motivi in fatto e in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
            La questione sulla quale questo Giudice è chiamato a pronunciarsi è di natura medico legale, trattandosi di accertare il diritto al trattamento pensionistico vitalizio per l’infermità <<Aritmia extrasistolica sopraventricolare frequente e persistente in trattamento farmacologico in assenza di cardiopatia ischemica e organica in atto>>, diagnosticata dalla CMO presso l’O.M. ################# (p.v. ML/AB 30 aprile 2004, n. 1042) con giudizio di ascrivibilità alla VII categoria della tabella A, per anni 4, ma ritenuta non dipendente da causa di servizio dal Comitato di verifica per le cause di servizio (adunanza 20 settembre 2007, n. 191).
            Il ricorso è parzialmente accolto, per le ragioni sotto indicate.

L’organo tecnico consultato dal Giudice (Ufficio medico legale del Ministero della salute), in data 7 ottobre 2010, ha affermato la sussistenza del rapporto concausale tra l’infermità cardiaca e il servizio prestato considerando che la tachicardia parossistica sopraventricolare (TPSV) consiste in un incremento della frequenza cardiaca dovuta, nella specie, a cause funzionali (sforzi fisici intensi e prolungati, forti emozioni, stati di stress psico-fisico), escluse più importanti patologie organiche. La circostanza del manifestarsi in piena attività di servizio del primo episodio di TPSV (mentre svolgeva attività di controllo presso un seggio elettorale) depone, ad avviso del consulente tecnico d’ufficio, per la riconducibilità della patologia allo stress psico-fisico, tesi avvalorata dal prolungato servizio di ordine pubblico svolto dall’interessato (prima capoufficio presso il Commissariato ################# di ################# e, successivamente, vicecapostruttura dell’UIGOS).
Questo Giudice non ha motivo di dubitare dell’esattezza del riferito parere tecnico che è fondato su attenta disamina degli atti e delle risultanze clinico strumentali, sì da trarne il convincimento che il servizio prestato dall’ex sovrintendente della Polizia di Stato abbia agito come fattore concausale in soggetto evidentemente predisposto alla contrazione dell’infermità dedotta, secondo quanto rappresentato anche dal Comitato di verifica per le cause di servizio.
  Per la classificazione della patologia cardiaca, il Giudice ritiene equo il giudizio di ascrivibilità alla VII categoria della tabella A espresso dalla CMO O.M. #################, con attribuzione dell’assegno rinnovabile per anni quattro, con decorrenza 26 giugno 2003, anziché  a vita, come richiesto da parte attrice.
Dal riconoscimento del diritto come sopra specificato discende la spettanza, in applicazione dell’art. 429, comma 3, c.p.c. (giusta interpretazione delle Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/2002/QM depositata il 18 ottobre 2002), degli interessi nella misura di legge e della rivalutazione monetaria - in base agli indici ISTAT di cui all’art. 150 disp. att. c.p.c. nella misura in cui l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi – da liquidarsi dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di lite, ex art. 92, co. 2, c.p.c., in relazione all’accoglimento parziale della pretesa.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica

ACCOGLIE PARZIALMENTE

il ricorso proposto dal Sig. ---- e, per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente:
  1.  all’assegno rinnovabile di VII categoria della tabella A, per anni 4, con  riferimento alla data di cessazione dal servizio (26 giugno 2003);
  2. agli interessi legali e all’eventuale credito differenziale da svalutazione monetaria sulle somme spettanti, da liquidarsi con effetto dalla stessa data al soddisfo.  
Spese di giudizio compensate.
Così deciso  in #################, il 15 marzo 2011.         

IL GIUDICE

                                                                   (Adelisa Corsetti)         
Depositata in Segreteria 1/4/2011
IL DIRIGENTE






SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA Sentenza 192 2011 Pensioni 01-04-2011

 

Nessun commento: