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lunedì 23 maggio 2011

TAR "...Il provvedimento in questione è stato dichiaratamente assunto in attuazione  dell'art. 26 della legge n°187 del 5.5.1976, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, secondo cui, nei periodi di aspettativa per infermità, al personale in servizio permanente dell'Arma  dei Carabinieri spettano lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi (cfr. art. 1 comma 1). Ai fini in questione, il comma 2 della disposizione suindicata espressamente prevede che "...due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a  tre mesi"...."

FORZE ARMATE
T.A.R. #################### Napoli Sez. VI, Sent., 27-04-2011, n. 2367
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con  nota dell' Ufficio Personale n°####################/421 di prot.llo del 25.6.2007, notificata l'8.7.2008, il Comando Regione Carabinieri #################### ha disposto che lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso erogati  al sig. ####################, infermiere professionale in servizio permanente effettivo  presso l'Infermeria Presidiaria del suddetto Comando, a partire dal 9 Agosto 2008, sarebbero ridotti della metà, ove il medesimo militare fosse rimasto in licenza straordinaria di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio.
Il suddetto provvedimento risulta spedito in attuazione del disposto di cui  all'art. 26 della legge n°187/76, che prevede l'applicazione della riduzione in argomento nell'ipotesi di superamento del dodicesimo mese (gg. 365) di assenza per infermità non dipendente dal servizio.
Avverso  il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto impugnazione, chiedendo, altresì, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte, con conseguente concessione dell'equo indennizzo, e la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.
A sostegno della spiegata azione riferisce di essere stato inviato, nel mese di aprile 2001 e fino al mese di agosto dello stesso anno, in Bosnia - Erzegovina,  a supporto dei contingenti militari e Nato e che, nell'esercizio delle mansioni assegnategli, sarebbe venuto a contatto con apparecchiature emittenti radiazioni ionizzanti provenienti da uranio impoverito, che gli avrebbero provocato le patologie di seguito indicate.
Queste le tappe che - secondo la ricostruzione offerta in ricorso - hanno scandito l'emersione dello stato morboso denunciato.
In  data 24.5.2007 il ricorrente accusava un forte dolore all'addome e, a seguito di visita medica, gli veniva prescritto un farmaco antiepilettico ("Lyrica").
La persistenza del dolore lo induceva a sottoporsi (il 19.6.2007) ad accertamenti diagnostici, all'esito dei quali veniva evidenziata una formazione espansiva ipointensa del diametro di circa 8 cm.
Nel  corso del successivo ricovero (del 16.7.2007) presso l'Azienda Universitaria Policlinico, gli veniva diagnosticato un fegato di dimensioni aumentate e densità disomogenea proprio a causa della suddetta neoformazione, nel frattempo divenuta di circa 9,5 cm.
Sempre  di sua iniziativa, il ricorrente si sottoponeva ad intervento chirurgico presso l'ospedale Cardarelli di Napoli "...per segmentectomia  del VII sconfinante all'VIII..".
In data 19.2.2008 il ricorrente avanzava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della descritta infermità e di concessione dell'equo indennizzo.
In data 22.4.2008 il fascicolo veniva trasmesso alla C.M.O., che però, ancora alla data di presentazione del ricorso, non avrebbe invitato il ricorrente per gli esami clinici.
Nel frattempo, ed a cagione di tutto quanto finora evidenziato, il sig. M. sviluppava una sindrome depressiva reattiva post traumatica, per la quale sarebbe tuttora bisognoso di cure terapeutiche.
Nel  costrutto giuridico di parte ricorrente, lo stato morboso denunciato risulterebbe eziologicamente collegato alle attività di istituto svolte.
Segnatamente,  la grave malattia contratta deriverebbe dall'effetto combinato dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti e polveri provenienti dall'esplosione di dardi arricchiti da uranio impoverito con la quasi totale assenza dei pur prescritti cicli vaccinali - esami ematochimici (essendo stati questi ultimi somministrati in modo irregolare).
L'Amministrazione  non avrebbe, infatti, sottoposto il sig. M. ad alcuna forma di controllo medico sistematico teso a verificare la possibile evoluzione di qualche patologia né lo avrebbe ammonito sui rischi connessi alle missione in cui sarebbe poi stato impiegato.
Peraltro,  tale atteggiamento negligente sarebbe rimasto immutato anche dopo che il ricorrente accusava i primi dolori addominali, che, anzi, sarebbero stati curati con terapie del tutto inadeguate.
Sulla  scorta delle richiamate premesse, il ricorrente ha impugnato il provvedimento sopraindicato, articolando le seguenti censure:
1) violazione degli artt. 32, 36 e 38 della costituzione, del d.p.r. n. 461 del 29.10.2001, della legge n. 187 del 1976;
Il  provvedimento impugnato non terrebbe conto del vincolo di pregiudizialità rinveniente dalla pendenza del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta;
2) il provvedimento impugnato non recherebbe un doveroso approfondimento sulle cause di insorgenza della suddetta patologia.
Con  il medesimo atto di gravame il ricorrente ha, altresì, chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte, con conseguente concessione dell'equo indennizzo, e la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni, stimati in Euro 1.200.000,00, salva diversa e maggiore quantificazione in corso di causa.
Resiste in giudizio il Ministero della Difesa.
La domanda cautelare spiegata dal ricorrente è stata respinta con ordinanza n°2108 del 30.7.2008.
All'udienza del 9.3.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di quanto di seguito indicato.
Preliminarmente,  giova ribadire - giusta quanto già anticipato nella premessa in fatto -  che il petitum attoreo riflette una struttura complessa siccome articolata in tre distinte domande che traggono, però, contemporaneamente alimento dalla medesima premessa fattuale e giuridica.
Il ricorrente, infatti, a fronte delle patologie da cui è stato colpito, ha adito questo Tribunale per ottenere l'annullamento del provvedimento emesso dall'Amministrazione intimata circa l'assetto dei profili economici del rapporto di servizio ed ha contemporaneamente spiegato autonome azione di accertamento e di condanna, rispettivamente in vista del riconoscimento di tali patologie come dipendenti da causa di servizio, con conseguente concessione dell'equo indennizzo, e della condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni sofferti a cagione delle medesime patologie, evidentemente imputate alla propria Amministrazione come conseguenze di attività illecita.
Ciò nondimeno, a dispetto della divisata complessità della res iudicanda, l'opzione metodologica privilegiata nell'atto di gravame è stata quella di una coeva trattazione delle suddette rivendicazioni, mediante l'elaborazione di un  identico costrutto giuridico che non è stato, però, adattato alle peculiarità proprie delle singole iniziative assunte in ambito processuale.
Siffatta impostazione non ha evidentemente giovato alla chiarezza dell'esposizione delle tesi attoree, la cui traiettoria argomentativa, a cagione della inevitabile genericità dei postulati fattuali e giuridici di riferimento, offerti indistintamente a sostegno di tutte le domande formulate, non è apparsa sufficientemente adeguata a delineare un coerente modello ermeneutico per la compiuta disamina dei temi in discussione.
Tanto  premesso, e richiamata la vicenda in fatto come sopra ricostruita, si rende, viceversa, necessario, ai fini di una compiuta valutazione di ciascuna delle diverse questioni introdotte con il medesimo mezzo di gravame, optare per un diverso approccio ermeneutico che riconduca le singole domande proposte nell'ambito della propria cornice giuridica di riferimento.
In coerenza con siffatta metodica, occorre prendere abbrivio dallo scrutinio dell'azione impugnatoria.
A  tal riguardo, giova anticipare che il ricorso, in parte qua, deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Con tale atto (prot.llo n°####################/421 di prot.llo del 25.6.2007, notificata l'8.7.2008),  l'Ufficio del Comando Regione Carabinieri #################### ha disposto che, a partire dal 9 Agosto 2008, lo stipendio e gli altri assegni di carattere  fisso erogati al sig. ####################, infermiere professionale in servizio permanente effettivo presso l'Infermeria Presidiaria del suddetto Comando, sarebbero stati ridotti della metà ove il medesimo militare fosse rimasto in licenza straordinaria di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio.
Il provvedimento in questione è stato dichiaratamente assunto in attuazione  dell'art. 26 della legge n°187 del 5.5.1976, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, secondo cui, nei periodi di aspettativa per infermità, al personale in servizio permanente dell'Arma  dei Carabinieri spettano lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi (cfr. art. 1 comma 1). Ai fini in questione, il comma 2 della disposizione suindicata espressamente prevede che "...due periodi di aspettativa per infermità si sommano quando tra essi non intercorre un periodo di servizio attivo superiore a  tre mesi".
Le determinazioni assunte traggono  alimento dalla ricostruzione del periodo di aspettativa (già detratto quello spettante per licenza straordinaria) di cui il ricorrente aveva già fruito, nonché dalla dichiarata non riferibilità a cause riconducibili al servizio d'istituto delle infermità (al momento) accertate.
Quanto a tale ultimo aspetto, è doveroso evidenziare che il provvedimento dell'Amministrazione si pone a  valle di giudizi medico - legali resi dai competenti organi tecnici nell'ambito del procedimento di verifica dell'idoneità del ricorrente allo svolgimento del servizio d'istituto.
Ed, invero, in data 25.1.2008, la Commissione Medico Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta accordava al ricorrente, dopo averlo sottoposto a visita, un ulteriore periodo di convalescenza per giorni 60, attestando, tra l'altro, che le infermità dal medesimo contratte risultavano, allo stato, non dipendenti da causa di servizio.
Il medesimo organo, nella successiva seduta dell'1.4.2008, concludeva gli accertamenti medico - legali esprimendosi per la piena idoneità del ricorrente al servizio militare incondizionato nell'Arma dei Carabinieri, evidenziando, al contempo, che la pregressa inabilità era stata determinata da infermità,  allo stato attuale, non ancora valutata come dipendente da causa di servizio.
Ciò nondimeno, a giudizio del Collegio, la mentovata statuizione provvedimentale va invalidata, siccome illegittima.
E  ciò a cagione del fatto che oblitera del tutto la conclamata pendenza del procedimento attivato dal ricorrente con istanza presentata il 19.2.2008 e volto, giustappunto, al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte.
La  mancata, preventiva delibazione di siffatta istanza pone le determinazioni assunte dall'Amministrazione intimata in aperta distonia con la speciale disciplina di settore che, in subiecta materia, governa la posizione di stato giuridico ed economico dei militari impiegati in particolari missioni.
Ed, invero, rispetto all'ordinario regime giuridico che regola il trattamento economico del personale militare in aspettativa per infermità temporanee, assume rilievo dirimente, nel caso in esame, la peculiare condizione soggettiva  del richiedente, già militare in servizio permanente nell'Arma dei Carabinieri, impegnato in una missione internazionale di pace.
In  siffatte evenienze trova applicazione, ratione temporis, l'art. 4 ter del D.L. 29122000 n. 393, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 27.
Il comma 3 dell'articolo citato prevede che al "..personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1(e cioè che "...contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità.."), non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste comportino  inidoneità permanente al servizio".
Il successivo comma 3 bis, introdotto dall'art. 3bis, D.L. 19 luglio 2001, n. 294,  nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, aggiunge che "Fino alla definizione dei procedimenti medicolegali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 (e, dunque, anche al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente) è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera".
Una  piana lettura delle suddette disposizioni - più volte riprese dal legislatore (cfr. art 3 del d.l. n°451/2001, art. 4 del d.l. n°8/2008, art. 1 del d.l. n°147/2008, art. 4 del d.l. n°209/2008, art. 3 del d.l. n°108/2009) e da ultimo confluite nell'art. 881 del D.Lgs. 1532010 n. 66, recante il cd. Codice dell'ordinamento militare - consente agevolmente di cogliere la chiara volontà del legislatore di assicurare al personale suddetto, esposto a particolari fattori di rischio, un'ampia copertura normativa mediante la sterilizzazione di ogni possibile implicazione negativa rinveniente dall'impiego in missioni così delicate.
Per quanto di più diretto interesse, il contenuto precettivo dell'art. 4 ter comma 3 bis, sopra citato, per come fatto palese dallo stesso valore semantico della norma in esso compendiata, inverte l'ordinario rapporto di presupposizione che  lega la definizione del trattamento economico allo svolgimento, in via continuativa, dell'attività di servizio.
Ed, invero, nell'economia della richiamata fattispecie normativa, l'assenza dal servizio del militare già impiegato in missioni internazionali - per  infermità potenzialmente idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità riconoscibile come dipendente da causa di  servizio- assume una valenza neutra ai fini della determinazione del trattamento economico provvisorio, che dovrà essere erogato nella misura  intera fintantoché non troverà compiuta definizione il procedimento medico - legale (precedentemente attivato e) volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
In altri termini, in presenza delle condizioni suindicate, la stessa pendenza del ridetto procedimento esplica una valenza pregiudiziale che preclude, in radice, la possibilità di assumere misure modificative peggiorative del trattamento economico in godimento.
Solo  all'esito di una compiuta disamina, dal punto di vista medico - legale,  della posizione del soggetto istante sarà, viceversa, possibile allineare alle relative risultanze l'assetto (definitivo) dei profili economici del rapporto di servizio.
Fino a quel momento dovrà, invero, essere "... corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera".
In  altri termini, e per quanto di più diretto interesse, il regime speciale sopra delineato viene a cessare nei soli casi in cui vi è la prova definitiva - acclarata nell'ambito della sede propria del tipico procedimento medico legale previsto dalla disciplina di settore - dell'assenza di un nesso di derivazione causale delle infermità denunciate dal servizio espletato.
Ove il suddetto procedimento si concluda in termini negativi per il soggetto istante la norma speciale (id est comma 3 bis, introdotto dall'art. 3bis, D.L. 19 luglio 2001, n. 294)  diviene recessiva e, viceversa, si riespande, assurgendo a regola del caso concreto, la disposizione generale di cui all'art. 26 della legge n°187 del 5.5.1976 nella parte in cui prevede le riduzioni retributive oggi avversate.
In definitiva, nei particolari  casi sopra scrutinati, l'attuazione del modello legale di cui all'art. 26 cit. può aver luogo (anche con effetto retroattivo) solo nel caso di reiezione dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Né è possibile valorizzare, ai fini in questione, gli arresti valutativi di cui l'Amministrazione intimata già disponeva alla data di emanazione del provvedimento impugnato (id est i verbali della C.M.O del 25.1.2008 e dell'1.4.2008).
Come  chiaramente può, evincersi, dalla disamina di tali atti, sopra già riportati, si tratta di giudizi medico legali non definitivi, resi in via incidentale nell'ambito del diverso procedimento volto ad accertare l'idoneità del ricorrente allo svolgimento dei suoi compiti di istituto.
Di  contro, la disciplina di settore valorizza esclusivamente le conclusioni medico legali conseguite nell'ambito del tipico procedimento  di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
E',  in altri termini, necessario un accertamento diretto, condotto, principaliter, proprio sulla possibile efficienza causale o concausale dell'azione d'istituto rispetto all'insorgenza (o all'aggravarsi) dello stato morboso del dipendente.
Nel caso di specie, il giudizio reso dalla Commissione Medico Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta, nella seduta dell'1.4.2008, destinato ad assorbire quello interlocutorio del 25.1.2008, si limita a registrare che la pregressa inabilità era stata determinata da infermità, allo stato attuale, non ancora valutata come dipendente da causa di servizio.
La formula all'uopo utilizzata esaurisce ogni efficacia asseverativa nel rilevare la mancanza - a quel momento - di un positivo apprezzamento circa l'esistenza di profili di implicazione causale che potessero collegare all'azione di istituto l'insorgenza del fenomeno morboso.
Quanto  appena evidenziato riflette, di per sé, l'inettitudine strutturale di siffatta attestazione ad accreditarsi, ai fini in questione, come un definitivo ed appagante giudizio medico legale che, viceversa, proprio in ragione del chiaro valore semantico dell'espressione sopra riportata,  doveva intendersi come ancora non svolto.
In definitiva, l'accertamento richiesto dalla disciplina di settore non è stato compiuto, di talchè l'intangibilità del trattamento economico in godimento doveva intendersi ancora presidiata dalla disposizione speciale di cui all'art. 4 ter comma 3 bis D.L. 29122000 n. 393.
In  ragione di quanto fin qui detto, la domanda spiegata dal ricorrente va accolta e, per l'effetto, s'impone l'annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi quelli ulteriori.
Viceversa,  priva di pregio si rivela l'ulteriore pretesa azionata in giudizio volta ad ottenere, in via diretta, una pronuncia di riconoscimento della  patologia contratta come dipendente da causa di servizio e, per l'effetto, l'accertamento del diritto alla concessione dell'equo indennizzo.
Su punto, è sufficiente obiettare che il relativo procedimento, attivato con istanza del 19.2.2008, è tuttora pendente, come, peraltro, ribadito dalla difesa del ricorrente nel corso dell'odierna udienza di discussione.
Di  conseguenza resta inibita, in apicibus, l'adozione dei provvedimenti richiesti, la cui spedizione comporterebbe un'impropria sostituzione del  Tribunale nell'esercizio di prerogative proprie dell'Autorità procedente, con conseguente compressione del principio generale di divisione dei poteri.
Si è, infatti, affermato  in giurisprudenza che la domanda giurisdizionale con cui il soggetto interessato chiede l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta ed il riconoscimento del proprio diritto all'equo indennizzo per la medesima causale, va dichiarata inammissibile, in quanto il giudizio esperibile innanzi al G.A., in subiecta materia, è strutturato come giudizio di impugnazione, essendo la posizione azionata dal dipendente di interesse legittimo; mentre una posizione di diritto soggettivo sorge solo una volta che ne sia avvenuto  il riconoscimento ad opera della P.A. (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n° 4621 del 23.9.2009; Cons. di Stato sez. VI, n° 4368 dell'8.7.2009; Cons.  di Stato sez. VI, n° 5293 del 24.10.2008; Cons. di Stato sez. IV, n° 3914 del 10.7.2007; Cons. di Stato sez. IV, n° 3769 del 27.6.2007; T.A.R. Liguria n° 802 del
3.6.2005; T.A.R. LazioRoma n° 3093 del 26.4.2005; T.A.R. LazioRoma n° 12056 del 29.10.2004; T.A.R. ####################Salerno n° 224 del 27.3.2003).
Siffatta  conclusione deve ritenersi coerente anche con il nuovo codice del processo amministrativo: l'art. 34 comma 2 del d. lgs. 104/2010 fa, infatti, espressamente divieto al Giudice di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.
La  reazione difensiva avverso la mancata pronuncia dell'Amministrazione intimata sulla domanda presentata dal ricorrente avrebbe dovuto essere ritualmente convogliata nella tipica azione di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990 (ora art. 31 del dlg. 104/2010).
L'impossibilità di cogliere nella domanda in epigrafe gli estremi identificativi della suddetta azione preclude, in radice, ogni sforzo - che sfocerebbe in un evidente vizio di ultrapetizione - del Collegio di accordare siffatta tutela nell'ambito del presente giudizio.
In definitiva, tale domanda va dichiarata inammissibile.
Nel  percorso delibativo che il Tribunale è chiamato a svolgere occorre ora procedere allo scrutinio della domanda risarcitoria azionata dal ricorrente.
Tale pretesa è stata, infatti, spiegata in via del tutto autonoma e non già in chiave complementare della domanda impugnatoria, già sopra esaminata.
Segnatamente,  il ricorrente deduce di aver contratto, in servizio, gravi patologie per effetto dell'incontrollata esposizione all'uranio impoverito (cd. sindrome dei Balcani, dovuta all'uso massiccio di tale sostanza negli armamenti utilizzati dalle forze armate della NATO durante l'intervento in tale area);
- che egli, infatti, aveva operato nelle zone della Bosnia - Erzegovina dal mese di aprile 2001 fino al mese di agosto del medesimo anno, quale infermiere professionale;
- che, senza dubbio doveva essere ascritto a causa di servizio l'angioma epatico per il quale era stato operato e che alla sua insorgenza aveva certo concorso l'Amministrazione intimata, non avendo apprestato idonee misure per contrastare efficacemente la contaminazione dei propri militari.
Orbene,  in via preliminare il Collegio è tenuto, anzitutto, a qualificare l'azione proposta in ragione del titolo giuridico (responsabilità extracontrattuale 2043 c.c. ovvero responsabilità contrattuale ex artt. 1218 c.c. e 2087 c.c.) che - in base alla prospettazione di parte - ne costituisce il fondamento giustificativo.
Ciò  in ragione delle rilevanti implicazioni, anche di ordine processuale, che si riconnettono, sul piano del regime giuridico di riferimento, al diverso paradigma di illecito desumibile dalla domanda attorea.
Sul  punto, il giudice della giurisdizione ha più volte affermato che deve ritenersi non dirimente "...ai fini dell'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità proposta, la qualificazione formale data dal danneggiato in termini di responsabilità contrattuale o  extracontrattuale, ovvero mediante il richiamo di norme di legge (art. 2043 e ss., 2087 c.c.), indizi di per sé non decisivi, essendo necessario considerare i tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se  sia stata denunciata una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente, nei confronti della generalità dei cittadini e nei confronti dei propri dipendenti, costituendo, in tal caso, il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso; oppure se la condotta lesiva dell'amministrazione
presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d'impiego e le sia imputata la violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori (art. 2087 c.c.);  nel qual caso la responsabilità ha natura contrattuale conseguendo l'ingiustizia del danno alle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto di lavoro si articola e sostanziandosi la condotta lesiva nelle specifiche modalità di gestione del rapporto di lavoro. Soltanto nel caso in cui, all'esito dell'indagine condotta secondo gli indicati criteri, non possa pervenirsi all'identificazione dell'azione proposta dal danneggiato, si deve qualificare l'azione come di responsabilità extracontrattuale"(cfr. ex multis Cass. SS.UU. n°5468 del 6.3.2009; Consiglio Stato, sez. V, 27 dicembre 2010, n. 9461).
Orbene,  ritiene il Collegio che la domanda risarcitoria, per come concretamente  formulata, trovi il proprio fondamento giustificativo nella prospettata  inosservanza dei precisi obblighi che l'art. 2087 cod. civ. ("L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro") pone a carico del datore di lavoro onde salvaguardare la salute dei lavoratori dipendenti; norma ritenuta applicabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione.
In  ragione di ciò, come peraltro di recente evidenziato anche da questo Tribunale in una controversia del tutto analoga (cfr. TAR ####################, Sez.  VII, n°17232 del 5.8.2010), la cognizione della controversia, riguardando una questione riferibile al rapporto di impiego di personale  non contrattualizzato della P.A., è devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A.
Ulteriore corollario della riconducibilità dell'azione in argomento al paradigma della responsabilità contrattuale si apprezza in tema di riparto dell'onere della prova quanto ai profili costitutivi dell'illecito da inadempimento.
Sotto tale profilo, ed in aderenza ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, può affermarsi che, ai fini dell'accertamento della responsabilità contrattuale, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza  di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il  nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro -  una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. Pertanto, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a  seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di
lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c.,  è pur sempre onerato della prova del fatto costituente l'inadempimento e  del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. lav., 20 maggio 2010, n. 12351).
Orbene,  nella suddetta prospettiva deve, anzitutto, rilevarsi la manifesta elusione dell'onere probatorio gravante sul ricorrente quanto al rapporto di derivazione causale tra lo stato morboso da cui è risultato affetto e la complessiva condotta tenuta dall'Amministrazione intimata, essendo - sul punto - la richiesta attorea rimasta affidata ad astratte enunciazioni del tutto disancorate da una puntuale verifica della loro concreta predicabilità.
Segnatamente, nel costrutto giuridico di parte ricorrente l'approfondimento medico - legale delle cause che hanno portato alla sviluppo della denunciata malattia oncologica sarebbe quasi superfluo a fronte della "mole di giurisprudenza che evidenzia il nesso di causalità tra il servizio prestato nei Balcani e le cosiddette patologie da uranio impoverito, evoluzione logicamente e scientificamente prevedibile".
Secondo  tale prospettazione, a fronte delle note interrelazioni (in tema di causa ed effetto) tra gravi forme di neoplasie e l'impiego di personale militare nelle suddette aree, contaminate da radioattività superiore alla norma, l'Amministrazione avrebbe dovuto sottoporre il sig. M., prima dell'impiego, a vaccinazioni ed esami ematochimici, ammonendolo sui rischi che la missione di guerra avrebbe comportato per la sua salute, dove era ben noto che sarebbe rimasto esposto all'uranio impoverito ed a radiazioni ionizzanti.
In ogni  caso, al termine della missione, avrebbe dovuto assicurare un controllo  medico sistematico teso a verificare la possibile evoluzione negativa di eventuali patologie.
Tanto lo stesso sig. M. "...fin dal gennaio 2001 aveva evidenziato ai suoi superiori, proprio  perché esperto in materia, in quanto infermiere specializzato".
Di  contro, l'Amministrazione resistente, si sarebbe limitata a somministrargli cicli di vaccinazione irregolari e, perfino, dinanzi ad un evento ben preciso - i forti dolori accusati dal ricorrente all'addome in data 24.5.2007 - non si sarebbe peritata di disporre approfonditi accertamenti, limitandosi a prescrivere un farmaco, il "Lyrica", decisamente inadeguato.
Orbene, così  ricostruito il perimetro delle deduzioni attoree, a giudizio del Collegio non può essere disconosciuta l'esistenza di un fattore generico  di rischio connesso all'impiego del ricorrente, quale infermiere professionale, nel periodo tra il mese di aprile 2011 e quello di agosto  del medesimo anno, nella missione internazionale che ha avuto luogo nelle aree di crisi internazionale della Bosnia - Erzegovina a supporto dei contingenti militari della Nato.
Indizi di  una possibile situazione di criticità, ancorchè non precisamente dimensionata, si evincono, infatti, dalle stesse iniziative assunte sul piano normativo.
Il legislatore, all'epoca dei fatti per cui è processo, diede, invero, avvio (con legge n. 27 del 2001,  attuata con il decreto del 2 ottobre del 2002 del Ministero della Salute) ad una campagna di monitoraggio sanitario sulle condizioni di salute dei cittadini italiani che, a qualunque titolo, avevano operato o  stavano operando nei territori della Bosnia Herzegovina e del Kossovo.
Ciò  nondimeno, il generico fattore di rischio connesso al suddetto contesto  ambientale si rivela, di per se stesso, insufficiente a reggere, con la  pretesa automaticità, un rapporto di derivazione causale con lo stato di infermità allegata dal ricorrente.
E ciò a cagione della conclamata indisponibilità - ancor più evidente all'epoca dei fatti - di univoci dati di riferimento che consentano, in base alla migliore scienza ed esperienza, di strutturare un rapporto di collegamento qualificato tra la sua presenza nelle suddette aree e l'insorgenza della specifica patologia diagnosticatagli.
Ed,  invero, già su un piano generale, nella stessa relazione di consulenza tecnica depositata a corredo del ricorso in epigrafe, si dà atto della mancanza di elementi scientifici di sicuro affidamento, così come dei risultati complessivamente insufficienti cui sarebbero giunte le commissioni di indagine di nomina governativa, che, ancora oggi, non avrebbero offerto contributi decisivi, nemmeno dal punto di vista statistico.
Ed è proprio a cagione delle divisate incertezze che il consulente tecnico di parte dà conto della diversa impostazione privilegiata dalla commissione parlamentare di inchiesta, istituita presso il Senato della Repubblica (delibera del Senato dell'11.102006), nella parte in cui ha proposto, a determinati fini (di tipo sostanzialmente indennitario), di sostituire al "nesso di causalità" un "criterio di probabilità". In altri termini, non potendosi  affermare - ma neppure escludere - una relazione tra gravi eventi morbosi diagnosticati a personale impegnato nelle suindicate campagne e la relativa causa scatenante, il fatto stesso che l'evento si sia verificato costituirebbe, di per sé, a prescindere dalla dimostrazione di un nesso diretto, motivo sufficiente per il ricorso a strumenti riparatori.
Nella suddetta prospettiva, il criterio di probabilità dovrebbe consentire di riconoscere in capo alle vittime di gravi patologie ed ai loro familiari il diritto "al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso  il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione)  in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità".
Tanto premesso, appare di tutta evidenza come - in disparte la diversa questione dei presupposti per la riconoscibilità di misure di carattere cd. indennitario, cui si riferisce il metodo propugnato dal predetto organo parlamentare - siffatto modello non sia esportabile, con la pretesa automaticità, sul versante dell'accertamento della responsabilità da illecito, che resta tuttora scandita, nei sui presupposti operativi, dai paradigmi fissati (in tema di responsabilità contrattuale) agli artt. 1218 e ss del codice civile.
In  tale diversa prospettiva, il Collegio non può che respingere, siccome del tutto inappagante, la metodica suggerita nell'atto di gravame che, riduttivamente, confina in una dimensione astratta, di mera compatibilità, la doverosa indagine euristica sulla effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del presunto illecito, la cui imputabilità a terzi implica, per converso, un rigoroso accertamento, da  svolgere in concreto e sulla base di indici conoscitivi sufficientemente attendibili.
In particolare, può ritenersi integrato un rapporto cd. di causalità materiale tra condotta ed evento allorché ricorrano due condizioni:
(a)  che la condotta abbia costituito un antecedente necessario dell'evento,  nel senso che questo rientri tra le conseguenze "normali" del fatto, secondo la migliore scienza ed esperienza;
(b)  che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento.
Ricondotta, dunque, l'indagine ermeneutica sui binari di una corretta metodica euristica, deve, anzitutto, registrarsi la strutturale deficienza della stessa attività assertiva svolta dal ricorrente nella descrizione della nocività dell'ambiente "di lavoro", solo genericamente affermata per effetto del mero rinvio all'avvenuto impiego nella missione in Bosnia, in siti dove si era da poco combattuto o dove si erano da poco conclusi i  bombardamenti da parte delle forze alleate.
Salvo  che per i suddetti generici cenni, le allegazioni di parte ricorrente si sono, infatti, esaurite nella semplice esposizione dei tempi e dei modi di insorgenza e di evoluzione dell'evento morboso, obliterando finanche la descrizione del preciso contesto territoriale in cui il ricorrente ha operato, con conseguente rinuncia, già in partenza, a qualsivoglia sforzo ricostruttivo che consentisse di dimensionare l'intensità dei generici ed astratti rischi connessi alla sua presenza nelle suindicate aree geografiche.
Nell'esposizione  offerta nel gravame è mancata, invero, una puntuale descrizioni delle mansioni concretamente assegnate e delle relative modalità esecutive (se  operative o sedentarie), la precisa indicazione dei luoghi in cui il ricorrente ha svolto la sua missione in raffronto di comparazione (spaziale e temporale) con quelli sottoposti a bombardamenti con munizionamento speciale ad uranio depleto, una possibile quantificazione  del livello di esposizione ai rischi anche in relazione alla stessa durata della missione.
Del pari, è rimasto del  tutto inesplorato il tema - pur rilevante - della concreta riconducibilità della patologia diagnosticata al ricorrente all'area di rischio specificamente connessa alla presenza di fattori nocivi nell'area della Bosnia. Non può essere obliterato, infatti, che gli studi di settore hanno fatto registrate, da un punto di vista statistico, un eccesso solo di neoplasie maligne di tipo ematologico (cfr. relazioni della Commissione di indagine cd. Mandelli allegata alla  relazione di consulenza tecnica di parte), alle quali non sembra riconducibile quella allegata dal ricorrente.
E'  mancato, in definitiva, il raffronto con altri possibili fonti di rischio e, dunque, l'analisi critica di spiegazioni alternative, che non  risultano nemmeno prese in considerazione, di talchè il collegamento tra di due eventi (lo svolgimento della missione e l'insorgenza dello stato patologico) è rimasto solamente enunciato, in quanto ancorato a generiche basi abduttive, prive di qualsivoglia riscontro anche in termini probabilistici.
Tali lacune assumono viepiù rilievo ove si consideri che - giusta quanto si evince dalla stessa documentazione scientifica allegata a corredo della precitata relazione di consulenza tecnica - l'angioma epatico (infermità diagnosticata al ricorrente) viene definito come "...il più comune tumore benigno del fegato.....non vi sono fattori noti che causino la comparsa di un angioma al fegato".
In altri termini, nel costrutto giuridico attoreo, il generico fattore di rischio, dovuto al luogo in cui il ricorrente ha svolto la propria azione di istituto, è rimasto irrimediabilmente ridimensionato nella sua  potenziale valenza dimostrativa, siccome non sviluppato nelle sue concrete implicazioni in riferimento alla peculiare situazione del ricorrente.
In definitiva, le acquisizioni processuali consegnano, quanto al thema decidendum, un risultato probatorio manifestamente insufficiente a reggere l'affermato rapporto di derivazione causale dell'infermità diagnosticata al ricorrente (angioma epatico) dal suo impiego in azioni d'istituto.
Tale  qualificato collegamento non può dirsi, ad oggi, riconoscibile sia a cagione della incerta eziopatogenesi dello specifico fenomeno morboso da  cui il ricorrente è risultato affetto sia in considerazione della dubbia attitudine causale del descritto contesto di impiego a generare siffatte malattie, in quanto la potenzialità lesiva dei fattori di inquinamento generati dagli eventi bellici non può dirsi ancorata a dati  scientifici sufficientemente chiari ed è, comunque, nello specifico caso in esame, resa ancora più evanescente dalle divisate lacune che, sul piano assertivo prima ancora che probatorio, hanno caratterizzato il  costrutto giuridico attoreo.
Il nesso eziologico che lega la condotta all'evento, in assenza di un rischio specifico, com'è nel caso di specie, non può, infatti, essere desunto da  presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto che, quanto meno in termini di probabilità, consentano di accreditare relazioni significative tra la causa indicata e l'insorgenza della malattia.
Le considerazioni sfavorevoli sopra svolte - già di per se stesse decisive ai fini della reiezione del proposto gravame - assumono rilievo anche sotto diverso profilo.
La responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'obbligo di sicurezza sancito dall'art. 2087 c.c. non ha, infatti, natura oggettiva, ma implica pur sempre l'accertamento  della colpa, occorrendo che il danno sia conseguenza diretta della violazione di norme di prevenzione specifiche o di carattere generale (Cass. 7629/2004, 1575/2000, 7792/98).
Dalla già affermata natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087 c.c.,  la giurisprudenza ricava, inoltre, come già sopra anticipato, significative implicazioni sul piano della distribuzione dei relativi oneri probatori.
E' lo stesso datore di lavoro, infatti, che, in deroga ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c., viene ad essere gravato (ai sensi dell'art. 1218 c.c.) dell'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento.
Resta,  però, pur sempre a carico del lavoratore la prova del suddetto inadempimento e la sua rilevanza causale rispetto al danno lamentato.
Nel caso di specie, nell'economia cioè della fattispecie di cui all'art. 2087 c.c.,  l'inadempimento giuridicamente rilevante è quello che si sostanzia nella violazione e nell'elusione di determinati obblighi di comportamento, che devono risultare imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche ed essere idonei ad evitare il danno.
Grava, dunque, sul lavoratore l'onere di indicare (ed anzi provare) le misure di sicurezza violate (cfr. Cassazione civile, sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3650, 10441/2007, 12445/2006), in quanto proprio in ciò si sostanzia la condotta di inadempimento.
Affatto diverso risulta il contenuto di siffatti oneri probatori a seconda che le misure di sicurezza - asseritamente omesse - siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte parimenti vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici oppure debbano essere ricavate dalla stessa disposizione (art. 2087 c.c., cit.) che impone l'obbligo di sicurezza.
Nel  primo caso - di misure di sicurezza (o prevenzione), per così dire, nominate - il lavoratore ha l'onere di provare soltanto la fattispecie costitutiva prevista dalla fonte impositiva della misura stessa - cioè il rischio specifico, che s'intende prevenire o contenere - nonchè, ovviamente, il nesso di causalità materiale tra l'inosservanza della misura ed il danno subito (dopo di che il datore deve provare di non averla potuta adottare per fatto a lui non imputabile, o che il danno si  sarebbe verificato comunque).
Nel secondo, ferma la necessità che il lavoratore indichi la misura di sicurezza asseritamente omessa, occorre altresì che tale misura (oltre ad essere idonea ad evitare il danno o a limitarne le conseguenze) fosse esigibile  con riferimento a standard di sicurezza suggeriti dalle conoscenze del tempo e di normale adozione nel settore (Cass. 12445/2006, 16250/2003, 3740/95).
Ne consegue che la verificazione del  sinistro non è di per sè sufficiente per far scattare a carico del datore di lavoro l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo  carico presuppone sempre la previa dimostrazione, da parte dell'attore,  che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno, e non può essere estesa ad ogni  ipotetica misura di prevenzione, venendo altrimenti a configurarsi un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che la norma invero non prevede (cfr. Cassazione civile, sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3650).
Tanto  premesso, vanno in questa sede, anzitutto, richiamate le considerazioni  già sopra svolte sull'assenza di sicure conoscenze scientifiche che valessero ad orientare, all'epoca dei fatti, l'azione preventiva dell'Amministrazione nella neutralizzazione dei fattori di rischio connessi all'impiego di militari nelle aree della Bosnia Erzegovina.
Risulta,  pertanto, preclusa ab imis la possibilità di ricostruire un comportamento virtuoso oggettivamente esigibile in capo alla Amministrazione, cui comparare la condotta concretamente tenuta onde apprezzarne eventuali profili di distonia e, per l'effetto, radicare un giudizio di complessiva antidoverosità nell'organizzazione e nella gestione degli eventi connessi all'impiego del ricorrente nella campagna  in Bosnia.
D'altro canto, di ciò vi è indiretta conferma nella stesse deduzioni di parte ricorrente che - al di là di generiche enunciazioni di principio - non consentono di enucleare, alla stregua delle conoscenze scientifiche e delle norme di comune prudenza all'epoca disponibili, specifiche regole precauzionali di sicurezza, che nella specie sarebbero state disattese.
Va, dunque, revocata in dubbio la premessa da cui muovono le contestazioni di negligenza sollevate dal ricorrente.
Secondo  il costrutto giuridico attoreo sarebbero state già ampiamente note le interrelazione, in tema di causa ed effetto, tra la mera presenza nelle suddette aree, contaminate da radioattività superiore alla norma, e l'insorgenza di gravi patologie.
Lo stesso ricorrente, sig. M., avrebbe espressamente richiamato l'attenzione della  sua Amministrazione onde approntare adeguate misure per scongiurare i suddetti rischi: nell'atto di gravame (fol. 4) si legge, infatti, che "...fin dal gennaio 2001 aveva evidenziato ai suoi superiori, proprio perché esperto in materia, in quanto infermiere specializzato".
Nella  prospettazione di parte ricorrente, l'Amministrazione - in linea con il  cd. "protocollo Mandelli" avrebbe dovuto sottoporre il sig. M., prima dell'impiego, a vaccinazioni ed esami ematochimici, ammonendolo sui rischi che la missione di guerra avrebbe comportato per la sua salute, dove era ben noto che sarebbe rimasto esposto all'uranio impoverito ed a  radiazioni ionizzanti.
In ogni caso, al termine della missione, avrebbe dovuto assicurare un controllo medico sistematico teso a verificare la possibile evoluzione negativa di eventuali patologie.
Orbene, contrariamente a quanto sul punto dedotto dal ricorrente, va evidenziato che le acquisizioni processuali non consegnano alcun dato di rilievo scientifico idoneo ad accreditare l'esistenza, già all'epoca dei fatti, da un lato, di ben individuati fattori di rischio ambientale e, dall'altro, di regole precauzionale idonee a fronteggiarli.
La  stessa letteratura scientifica allegata alla consulenza di parte - per quanto successiva al periodo della missione in esame - non fornisce, sul  punto, alcun affidabile elemento di riscontro, ed anzi offre un quadro complessivo di assoluta incertezza: gli studi della Commissione d'indagine di nomina ministeriale, cd. Mandelli, evidenziano patologie tumorali complessivamente inferiori ai casi attesi e si limitano a registrare un eccesso, statisticamente significativo, di casi di Linfoma  di Hodgkin, sollecitando al contempo ulteriori ricerche ed un programma  di controllo sanitario a lungo termine.
Sul piano normativo, in coerenza con le divisate esigenze conoscitive, a partire dal cd. protocollo Mandelli, le misure introdotte si sono risolte nell'avvio - ex lege n. 27 del 2001,  attuata con il decreto del 2 ottobre del 2002 del Ministero della Salute - di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che avevano operato nei territori della BosniaHerzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria.
Segnatamente,  il suddetto programma sanitario consisteva nella predisposizione di una  serie di visite mediche e di accertamenti di laboratorio.
Come  efficacemente evidenziato dall'Amministrazione resistente, la suddetta campagna di monitoraggio, pur obbligatoria, implicava l'adesione da parte dei soggetti interessati (in tal senso anche la direttiva del Ministero della Difesa - Direzione Generale della sanità Militare del 23  luglio 2004).
Di contro, alla stregua delle controdeduzioni offerte dall'Amministrazione intimata - non smentite dal  ricorrente - questi, dopo i primi tre prelievi ematici (4 gennaio 2002,  16 luglio 2002, 24 gennaio 2003), "decideva di non sottoporsi ad ulteriori esami avvalendosi, pertanto della facoltà di non aderire alla campagna di monitoraggio, così previsto dalla Direttiva del Ministro".
E  ciò sebbene lo stesso ricorrente fosse consapevole dei rischi connessi alle condizioni ambientali dei luoghi in cui era stata espletata la missione, avendoli egli - esperto del settore - finanche evidenziati ai suoi superiori fin dal gennaio 2001 (cfr. atto di ricorso fol. 4).
Tale sopravvenienza, di rilievo indubbiamente assorbente, varrebbe, di per sé, a concretare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c.,  la prova contraria circa la non imputabilità al datore di lavoro dell'inadempimento nell'assolvimento degli obblighi di sicurezza cui era  tenuto.
Ciò nondimeno, sotto diverso profilo occorre, inoltre, chiedersi se l'evento lamentato dal ricorrente (id est  insorgenza dell'angioma epatico) rappresenti un'effettiva concretizzazione dello specifico rischio che le norme di condotta (misure di profilassi prescritte dal Protocollo Mandelli e dalle successive circolari) asseritamente violate tendevano a prevenire.
Nella  suddetta prospettiva, mette conto evidenziare che gli accertamenti di laboratorio prescritti, in via ordinaria, si risolvevano - come precisato dallo stesso ricorrente - in esami ematochimici.
E'  necessario allora capire se l'adozione delle suddette precauzioni avrebbe, e con quale indice di probabilità, evitato l'insorgenza e, comunque, l'evoluzione dello stato morboso diagnosticato al ricorrente: in altri termini, l'azione ipotizzata, ma (in via di mera ipotesi) omessa, avrebbe impedito l'evento?
Anche tale profilo - del tutto obliterato nel costrutto giuridico attoreo - sembra dover condurre ad esito negativo: l'estratto del trattato di patologia medica anno 2006, allegato alla relazione di consulenza tecnica di parte, evidenzia, infatti, che "...la presenza di un angioma epatico viene oggi rilevata causalmente durante un'ecografia eseguita per un qualunque motivo".
Alla stregua di quanto detto le uniche misure di sicurezza che, all'epoca dei fatti, governavano la condotta dell'Amministrazione sembrerebbero avere valenza  neutra, in quanto - in ogni caso - inidonee all'accertamento dell'infermità poi diagnostica (ma grazie a tecniche di indagine diverse) al ricorrente.
Di ciò, peraltro, vi è  conferma nella stessa vicenda in esame: ed, invero, solo in occasione della risonanza magnetica effettuata il 19.6.2007 - peraltro in epoca successiva al termine di scadenza, fissato in cinque anni, della campagna di monitoraggio prevista dal d.m. del 2002 - ed in modo del tutto fortuito, veniva rilevata la neoformazione epatica poi diagnosticata come angioma; nel relativo referto si evidenza, infatti, quanto segue "..come reperto accessorio si segnala formazione espansiva ipotensa..".
Anche in considerazione di quanto  fin qui detto si rivelano, infine, del tutto inconferenti le residue osservazioni censoree circa la terapia farmacologica (id est prescrizione del farmaco Lyrica) consigliata per i dolori all'addome accusati il 24.5.2007, la cui inadeguatezza - al momento di effettuazione della visita - è rimasta, peraltro, del tutto indimostrata.
In definitiva, gli elementi offerti a corredo della spiegata azione risarcitoria non consentono, ad una valutazione complessiva, di ritenere accertata la responsabilità dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2087 c.c.
Ne discende il rigetto dell'azione di condanna spiegata dal ricorrente.
Quanto  al governo delle spese di giudizio, la parziale soccombenza delle pretese attoree induce a privilegiare la soluzione della compensazione tra le parti dei relativi oneri.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale della #################### (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi e nei limiti indicati in parte motiva e,  per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi quelli ulteriori.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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