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lunedì 23 maggio 2011

Ministero dello sviluppo economico Nota 30-12-2010 n. 201046 Applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2011. Emanata da Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXII - Sistema Camerale.

Nota 30 dicembre 2010, n. 201046 (1).
Applicazione del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle imprese e nel REA a decorrere dal 1° gennaio 2011.

(1) Emanata da Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXII - Sistema Camerale.




Alle
Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura
  
Loro sedi

e, p.c.: Al
Ministero dell'economia e delle finanze
  
Ragioneria generale dello Stato - I.G.F.
  
00187 Roma

All'
Unioncamere
  
P.zza Sallustio, 21
  
00187 Roma

Alla
Infocamere S.c.p.a.
  
C.so Stati Uniti, 14
  
35127 Padova

Alla
Infocamere S.c.p.a.
  
Via G. B. Morgagni, 30/H
  
00100 Roma

All'
Istituto Guglielmo Tagliacarne
  
Via Appia Pignatelli, 62
  
00178 Roma






1. Premessa.
L'art. 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal comma 19 dell'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina e, in caso di variazioni significative del fabbisogno, aggiorna, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei Registri di cui all'articolo 8 della stessa legge, ivi compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa e quelli applicabili alle unità locali.
Il comma 4 del citato art. 18 stabilisce che il diritto annuale è determinato sulla base della procedura sotto indicata:
a) individuazione del fabbisogno finanziario necessario per l’espletamento dei servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2 della stessa legge, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle Regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle Camere nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l’Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte nel Registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurata al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.
Si tenga a questo riguardo presente che non essendo stato ancora adottato il regolamento interministeriale previsto dal comma 7 del medesimo art. 18 al fine di rideterminare i presupposti per il pagamento del diritto annuale, restano in vigore in merito le disposizioni dell'analogo regolamento vigente, per quanto compatibile con le innovazioni legislative apportate al riguardo dal D.Lgs. n. 23/2010.



2. Determinazione del fabbisogno.
Questo Ministero, avendo acquisito in apposita riunione in data 14 dicembre 2010 il parere favorevole in merito dell'Unioncamere e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ha individuato, per l'anno 2011, ai sensi della lettera a) e della lettera b) del comma 4 dello stesso art. 18, il fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle Camere di commercio è tenuto a fornire e l'obiettivo annuale di efficienza in relazione al quale determinare la conseguente quota di detrazione da tale fabbisogno.
Da tale determinazione, non sono state evidenziate variazioni significative di fabbisogno né, tenuto conto anche della perdurante difficile situazione congiunturale, motivi per aggiornare le misure del diritto annuale stabilite per il precedente esercizio con il decreto ministeriale 22 dicembre 2009. Nel nuovo quadro normativo, che prevede l'aggiornamento annuale come eventualità e non più come adempimento necessario, tali misure potrebbero conseguentemente considerarsi tacitamente prorogate per il 2011 anche in assenza di ulteriori provvedimenti.



3. Determinazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2011.
Tuttavia, si è ritenuto necessario avviare comunque l'iter di definizione del decreto di determinazione del diritto annuale per il 2011, non solo per poter confermare in generale, anche per l'anno 2011, le stesse misure del diritto annuale già previste per il 2010, ma per adottare le altre determinazioni che la legge attribuisce a tale provvedimento e per disciplinare la misura del diritto annuale per quei soggetti per i quali le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 23/2010 comportano un obbligo di pagamento in passato non previsto ovvero variazioni nel sistema di determinazione delle misure stesse.
In particolare si tratta:
a) delle società semplici, con ragione sociale agricola o non agricola, e delle società di avvocato iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 che, a seguito delle modifiche normative, sono tenute dall'anno 2011 al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente e non più in misura fissa;
b) delle imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, che sono tenute dal 2011 al versamento di un diritto in misura fissa in luogo di una misura commisurata al fatturato;
c) dei soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), che sono tenuti dal 2011 al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, mentre non erano tenuti fino al 2010 al versamento di alcun diritto annuale.
Per le predette tipologie di soggetti, che subiscono variazioni in merito al sistema di determinazione delle misure del diritto annuale a seguito delle innovazioni in materia contenute nel D.Lgs. n. 23/2010, il predetto schema di decreto - in attesa della regolamentazione attuativa di tali nuove disposizioni e, comunque, dei necessari approfondimenti anche relativamente alle modalità di acquisizione e verifica dei dati di fatturato e, in generale, di capacità contributiva - individua misure transitorie che consentono di dare immediata attuazione alle medesime innovazioni secondo criteri di gradualità e sostenibilità dell'onere. Naturalmente il predetto provvedimento diventerà efficace e vincolante solo una volta che sarà firmato da ambedue i Ministri competenti e perfezionato con il visto dei competenti organi di controllo e con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Al riguardo si fa riserva prima possibile di ulteriori comunicazioni, tenendo conto che la completa definizione della questione dovrà comunque intervenire con congruo anticipo rispetto al termine ordinario di pagamento del diritto annuale per l'anno 2011 che, come per gli anni precedenti, rimane stabilito entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.



4. Diritto annuale per le nuove iscrizioni dal 1° gennaio 2001.
Alla luce di quanto sopra esposto e nelle more del perfezionamento del provvedimento relativo all'anno 2011, occorre tuttavia individuare le misure del diritto annuale da applicare alle nuove imprese ed unità locali che si iscrivono al Registro delle imprese ed ai nuovi soggetti che si iscrivono al REA a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Al riguardo, alla luce delle predette considerazioni sulla sostanziale invarianza del fabbisogno e dell'assenza di aggiornamento di tali misure, che fanno ritenere ancora applicabile, per quanto non in contrasto con le innovazioni legislative intervenute, le disposizioni dell'analogo decreto vigente per il 2010, e che inducono a tener conto, in via prudenziale e salvo conguaglio, delle misure previste nel citato schema di decreto nei casi in cui non può invece farsi riferimento al precedente decreto, si forniscono le seguenti indicazioni.
Resta fermo, innanzitutto, che tutti i soggetti obbligati di nuova iscrizione o annotazione sono tenuti, già sulla base delle disposizioni vigenti, a versare il diritto dovuto tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda o comunicazione.
Restano ferme inoltre le seguenti misure di diritto annuale già fissate per il 2010 da corrispondersi da parte dei medesimi soggetti di nuova iscrizione o annotazione nel 2011:




nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro imprese:
€ 88,00

nuove unità locali appartenenti a imprese già iscritte nella sezione speciale del Registro imprese (importo arrotondato):
€ 18,00

nuove imprese individuali iscritte nella Sez. ordinaria del Registro imprese (già pagavano la misura prevista per la I fascia di fatturato, ora prevista come misura fissa):
€ 200,00

tutte le altre nuove imprese iscritte nel Registro imprese diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni (pagavano e pagano come per la I fascia di fatturato):
€ 200,00

nuove unità locali appartenenti a imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese:
€ 40,00

nuove unità locali di imprese con sede principale all’estero di cui all’art. 9, c. 2, lett. b), D.P.R. n. 581/1995:
€ 110,00

nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero:
€ 110,00





Per i casi in cui non può invece farsi riferimento alle misure del diritto annuale previste dal precedente decreto ed in cui è opportuno tener conto, in via prudenziale e salvo conguaglio, delle misure previste nel citato schema di decreto, si indicano tali nuove misure:




nuovi soggetti iscritti al REA:
€ 30,00

nuove imprese con ragione di società semplice non agricola:
€ 200,00

nuove società di cui al c. 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 96/2001:
€ 200,00

nuove imprese con ragione di società semplice agricola:
€ 100,00

nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola o di società di cui al c. 2, art. 16, D.Lgs. n. 96/2001:
€ 40,00

nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola:
€ 20,00





Il Direttore generale
Gianfrancesco Vecchio



D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, art. 1
D.M. 22 dicembre 2009
L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 2
L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 18

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