T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-04-2011, n. 596Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
- che sono impugnati i provvedimenti di cui meglio in epigrafe, disposti nei confronti del ricorrente, maresciallo dell'Arma dei Carabinieri. In particolare, lo stesso ha ricevuto la sanzione disciplinare della "consegna" perché "addetto a stazione distaccata, per superficialità e minore senso di responsabilità, all'atto di assentarsi dal reparto per un lungo periodo, ometteva di comunicare al superiore diretto eventi avvenuti sul territorio impedendogli così di compiere con celerità i dovuti accertamenti e determinando la necessità di intervento di altro reparto e creando disservizio in violazione degli articoli 10 comma 3, 13 e 14" del regolamento di disciplina, fatto commesso in #################### dal 22 giugno al 16 luglio 2010 (doc. 3 ricorrente, copia sanzione). Le norme regolamentari citate, in vigore all'epoca dei fatti, dispongono poi "Il militare investito di un grado deve essere
di esempio nel compimento dei doveri, poiché l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione" (art. 10 comma 3); "1. Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facoltà discrezionali e decisionali a lui conferite con l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al fine di conseguire il risultato migliore. 2. Il militare ha il dovere di assumere l'iniziativa quando manchi di ordini e sia nell'impossibilità di chiederne o di riceverne o quando non possa eseguire per contingente situazione quelli ricevuti o quando siano chiaramente mutate le circostanze che avevano determinato gli ordini impartiti. In tal caso deve: a) agire razionalmente e con senso di responsabilità per assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l'ordine originario; b) informare, appena possibile, i propri superiori. 3. Il
militare, specie se investito di particolari funzioni e responsabilità, non può invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non aver ricevuto ordini o direttive" (art. 13); "Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate" (art. 14). Il ricorrente per gli stessi fatti è stato poi sottoposto a trasferimento per incompatibilità ambientale, in quanto "la vicenda... è ampiamente conosciuta nell'ambito del reparto e sfavorevolmente commentata, ha arrecato grave nocumento al prestigio dell'istituzione, ha inciso sul prestigio personale e sull'autorità del maresciallo, che per esperienza di servizio e grado rivestito deve costituire costante punto di esempio e di riferimento per
i militari dipendenti" (doc. 1 ricorrente, copia trasferimento). Richiamandosi in sostanza a tali motivazioni, il ricorso gerarchico del ricorrente è stato poi respinto (doc. 2 ricorrente, copia decisione);
- che i due motivi di ricorso fanno centro il primo, volto a contestare il trasferimento, sull'asserita mancanza dei presupposti per lo stesso, il secondo, volto a contestare la sanzione e riproduttivo, anche quanto alla ricostruzione dei fatti proposta, del ricorso gerarchico (doc. 4 ricorrente, copia di esso), sull'altrettanto asserita mancanza di violazione ai propri doveri;
- che i fatti vanno ricostruiti nei sintetici termini che seguono, anche in base alla integrazione istruttoria contenuta nella relazione della p.a. 13 aprile 2011, consegnata in adempimento all'ordinanza della Sezione 7 aprile 2011 n°520. Non è anzitutto contestato che un cittadino, certo ####################, di ####################, sia proprietario di un motoveicolo d'epoca, una Vespa Piaggio Rally tg. #################### risalente agli anni "70 del secolo scorso, che tale veicolo abbia consegnato, nel 2008, ad un carrozziere di #################### di nome ####################, asseritamente intenzionato a mostrarlo ad amici, e che non ne abbia più ottenuto la restituzione (v. copia verbale denuncia querela D. 15 luglio 2010 all. alla relazione 13 aprile 2011 e doc. 9 ricorrente, copia annotazione di p.g. 25 giugno 2010 asseritamente da lui redatta in tal data e concorde sul punto). Risulta poi documentalmente che il citato C. il 29 settembre
2008 abbia denunciato alla Stazione C.C. di #################### lo smarrimento dei documenti del veicolo (v. copia denuncia all. alla relazione 13 aprile 2011), che in tal modo egli si sia intestato il veicolo stesso, e che la denuncia fosse ideologicamente falsa, in quanto i documenti erano rimasti in possesso di #################### (v. copia c.n.r. 11 aprile 2011 all. alla relazione 13 aprile 2011). Non è parimenti contestato che ####################, su consiglio di un amico, tale A.P., che lo accompagnò sul posto, si sia rivolto alla Stazione C.C. di ####################, e per essa al Comandante, allora il m.llo P., per ottenere la restituzione della motocicletta (v. copia verbale denuncia querela D. 15 luglio 2010 all. alla relazione 13 aprile 2011 e doc. 9 ricorrente, copia annotazione di p.g. 25 giugno 2010 asseritamente da lui redatta in tal data e concorde sul punto). La ricostruzione dei fatto offerta dal ricorrente diverge da
quella offerta dall'amministrazione sul concreto contenuto del colloquio. Secondo il ricorrente, D. e il di lui amico si limitarono a prospettare un contrasto di natura civilistica, ovvero patrimoniale, che si riduceva alla corretta determinazione della somma pretesa da C. per restituire il bene a fronte di riparazioni asseritamente sullo stesso effettuate; in tali termini il ricorrente stesso, all'atto di lasciare il reparto per una licenza, avrebbe dato corretta informazione dei fatti al Comandante titolare, verbalmente ovvero anche con la citata annotazione del 25 giugno (doc. 9 ricorrente, cit. e ricorso p. 5; sull'informazione solo verbale v. doc. 16 amministrazione, copia s.i.t. M.llo N., Comandante effettivo che con il ricorrente conferì). Secondo l'amministrazione, invece, già nel corso di tale colloquio sarebbe emerso il fatto della falsa denuncia presentata da C., fatto che
com'è ovvio avrebbe dovuto far propendere per una ben diversa qualificazione della vicenda, trattandosi di reato perseguibile d'ufficio (v. in part. copia della c.n.r. 28 luglio 2010, doc. 3 amministrazione). Viceversa, sono accertati gli ulteriori sviluppi della vicenda: A.P., in virtù di un rapporto personale di amicizia, ebbe a manifestare le proprie perplessità sull'accaduto all'ufficiale Comandante la Compagnia C.C. di ####################; grazie poi al pronto attivarsi di questi sono stati compiuti atti di indagine, in particolare l'escussione a s.i.t. di ####################, l'acquisizione di copia della falsa denuncia e il sequestro del veicolo presso C., che hanno portato ad un procedimento penale nei confronti dello stesso (v. copie atti citati all. alla relazione 13 aprile 2011);
- che i fatti accertati conducono a ritenere corretto e legittimo l'operato dell'amministrazione e quindi a respingere entrambi i motivi di ricorso. E'oggetto di valutazione da parte dell'A. G. penale (v. copia c.n.r. 11 aprile 2011, cit.) se nella condotta del m.llo P. nei confronti di D. e di P. vi sia stato il dolo del reato di rifiuto di atti d'ufficio; è però certo a prescindere da ciò che il m.llo P. medesimo in tale circostanza agì con oggettiva leggerezza. A fronte delle dichiarazioni di D., il quale, come ammesso dallo stesso ricorrente (suo doc. 9 cit. quinto paragrafo), gli aveva parlato di una intestazione del veicolo non autorizzata, minima diligenza investigativa avrebbe consentito di verificare l'attuale intestazione del bene e di reperire, agli atti della stessa stazione di ####################, la falsa denuncia di C., così come fatto senza difficoltà dal personale della
Compagnia successivamente interessata: tutto ciò giustifica la sanzione della consegna alla luce delle citate norme di regolamento. E'poi accertato, come si è detto, che A.P. nutrì sull'operato del m.llo P. perplessità abbastanza gravi da indurlo a rivolgersi ad altro reparto dei C.C., e secondo logica tali perplessità sono state condivise da #################### e dalla di lui moglie: in tal senso è corretto aver ritenuto che la vicenda sia stata commentata in modo sfavorevole ed abbia fatto perdere al ricorrente la necessaria credibilità nell'ambiente di appartenenza, dato che l'amministrazione dispone in proposito di ampia discrezionalità, nella specie esercitata in modo non illogico (sul principio, v. per tutte TAR Lazio Roma sez. i 11 gennaio 2006 n°249). E' poi chiaro che tale ragionamento non è infirmato dai precedenti favorevoli del ricorrente, attestati dai documenti prodotti alla
odierna udienza, riferibili però tutti a fatti antecedenti la vicenda per cui è causa;
- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna G.L.P. a rifondere all'Amministrazione intimata le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 500.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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lunedì 23 maggio 2011
TAR "...sono impugnati i provvedimenti di cui meglio in epigrafe, disposti nei confronti del ricorrente, maresciallo dell'Arma dei Carabinieri. In particolare, lo stesso ha ricevuto la sanzione disciplinare della "consegna" perché "addetto a stazione distaccata, per superficialità e minore senso di responsabilità, all'atto di assentarsi dal reparto per un lungo periodo, ometteva di comunicare al superiore diretto eventi avvenuti sul territorio impedendogli così di compiere con celerità i dovuti accertamenti e determinando la necessità di intervento di altro reparto e creando disservizio in violazione degli articoli 10 comma 3, 13 e 14" del regolamento di disciplina, fatto commesso in #################### dal 22 giugno al 16 luglio 2010 (doc. 3 ricorrente, copia sanzione)...."
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