Translate

lunedì 23 maggio 2011

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 18-5-2011 n. 21 Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola. Cessazioni dal 1° settembre 2011 - Trasmissione dei dati necessari alla determinazione ed al pagamento delle pensioni attraverso flusso informatico. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, d’intesa con la Direzione centrale organizzazione e qualità, la Direzione centrale sistemi informativi ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Nota 18 maggio 2011, n. 21 (1).
Trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola. Cessazioni dal 1° settembre 2011 - Trasmissione dei dati necessari alla determinazione ed al pagamento delle pensioni attraverso flusso informatico.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, d’intesa con la Direzione centrale organizzazione e qualità, la Direzione centrale sistemi informativi ed il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.




Alle
Direzione provinciali e territoriali

Ai
Dirigenti generali centrali e regionali

Ai
Direttori regionali

Ai
Coordinatori delle consulenze professionali

Alle
Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati

Agli
Enti di patronato

Al
Ministero della pubblica istruzione
  
Dipartimento per i servizi nel territorio
  
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione

Agli
Uffici Scolastici Regionali

Agli
Uffici scolastici provinciali (ex centri servizi amministrativi)

Alla
Sovrintendenza scolastica della provincia autonoma di Bolzano

Alla
Sovrintendenza scolastica della provincia autonoma di Trento

All’
Intendenza scolastica per le scuole in lingua tedesca Bolzano

All'
Intendenza scolastica per le scuole delle località ladine
  
Bolzano






1. Procedura trasferimento dati
Si conferma la procedura di trasferimento dei dati utilizzata nei precedenti anni per il personale del comparto scuola, ivi compreso il personale A.T.A. e gli insegnanti tecnico - pratici (I.T.P.) provenienti dagli Enti locali per effetto dell'articolo 8 della L. 3 maggio 1999, n. 124, che cesserà dal servizio con decorrenza 1° settembre 2011.
A partire dal corrente anno, la liquidazione delle pensioni è effettuato tramite l'applicativo Pensioni SIN, salvi i casi particolari individuati al paragrafo 2 e tenendo conto del criterio di competenza esplicitato al paragrafo 3 della presente nota.
Si segnala che all'interno della procedura è previsto un apposito campo per l'informazione relativa all'adesione al Fondo Credito.
Dai flussi informatici continuano ad essere escluse le pratiche concernenti il personale che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del D.M. n. 331/1997. Ne consegue che nei confronti di quest'ultimo, gli Uffici scolastici provinciali (ex C.S.A.) dovranno inviare esclusivamente il prospetto cartaceo con la documentazione prescritta.
Nei confronti del personale in oggetto, la cui cessazione al 1° settembre 2011 è stata comunicata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il suddetto dicastero provvede ad aggiornare e sostituire i dati ricevuti con quelli presenti nella banca dati SPT in merito alle detrazioni fiscali spettanti.
Per il personale della scuola, che cesserà dal servizio dal 1° settembre 2011, gli Uffici scolastici provinciali (ex C.S.A.) hanno già inoltrato i prospetti dati inseriti nei primi due flussi che verranno trasferiti alle sedi in data 23 maggio p.v; i medesimi Uffici provvederanno ad inviare alle Sedi dell'Inpdap gli ulteriori prospetti dati inseriti nell'apposito supporto magnetico secondo le scadenze di seguito riportate ed indipendentemente dalla tipologia della scuola:
- 27 maggio;
- 17 giugno;
- 30 giugno.
Si invitano le Sedi provinciali e territoriali a definire con sollecitudine le posizioni pensionistiche che verranno di volta in volta trasferite attraverso i flussi informatici.
Gli Uffici scolastici provinciali dovranno inviare, in concomitanza con la trasmissione informatica dei dati, i prospetti cartacei relativi alle pratiche inserite nel flusso.
Si rammenta che in virtù dell'intesa con la Direzione Informatica del MEF, i dati riferiti alle detrazioni fiscali per familiari a carico ex art. 12 del TUIR per il personale scolastico vengono trasferiti alle Sedi provinciali e territoriali dell'Inpdap mediante procedura automatizzata.
La Direzione Sistemi Informativi caricherà nell'applicativo DETRA 2011 le dichiarazione individuali riferite al 2011, così come comunicate al MEF dal personale scolastico in costanza di servizio. La dichiarazione disponibile sull'applicativo DETRA 2011 sarà automaticamente abbinata tramite codice fiscale e produrrà gli effetti economici di riconoscimento delle detrazioni in concomitanza delle progressive lavorazioni per il pagamento previste nei sistemi GPPweb e SIN.
Nel caso in cui la sede riceva una nuova o diversa richiesta di detrazioni per carichi familiari dovrà inserire una nuova dichiarazione secondo le modalità in uso che prevedono, nell'ipotesi di variazione delle detrazioni, la possibilità di avvalersi della funzione "copia" per recuperare le informazioni dei familiari già disponibili nei sistemi.
Ancorché l'informazione risulti nel flusso informatico, al prospetto cartaceo dovrà essere allegata, debitamente sottoscritta, anche l'eventuale adesione esplicita dell'interessato all'iscrizione, in qualità di pensionato, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPDAP prevista dall'art. 3-bis della L. n. 222 del 22 novembre 2007, che ha convertito in legge il D.L. n. 159 del 1 ottobre 2007, secondo quanto disposto dalla nota 29 febbraio 2008, n. 1 della Direzione Centrale Credito di questo Istituto. Dovrà essere utilizzato a tal fine il modulo di adesione, scaricabile dal sito internet dell'Istituto.



2. Utilizzo procedura S7 web - Casi particolari Come precisato nel precedente paragrafo, a partire da quest'anno sono liquidate con l'applicativo Pensioni SIN le pensioni di tutto il personale del comparto scuola, ad eccezione di quelle concernenti il personale che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del D.M. n. 331/1997 che, non inserite nei flussi informatici, continueranno ad essere liquidate con la procedura S7 web.
La medesima procedura S7 web continuerà, altresì, ad essere utilizzata nei casi in cui, a favore di un pensionando scuola con cessazione 2011, risulti in pagamento su Gpp web una partita di pensione ad altro titolo; a tal fine è in corso di predisposizione una nota tecnica nella quale sarà fornito un elenco di nominativi esclusi dalla lavorazione in Sin in quanto già presenti a sistema.
Otre alle casistiche sopra illustrate, si potrebbe verificare l'ipotesi in cui un soggetto ricompreso tra il personale A.T.A. o tra gli insegnanti tecnico-pratici (I.T.P), provenienti dagli Enti locali, chieda la liquidazione del trattamento pensionistico più favorevole tra quello determinato con le regole della Cassa Stato e quello correlato alla Cassa pensioni dipendenti enti locali; nell'ipotesi in cui risulti più favorevole il calcolo con le regole degli Enti locali, la liquidazione della pensione dovrà necessariamente avvenire tramite l'applicativo pensioni S7 web.



3. Applicazione del criterio di competenza per la lavorazione delle pensioni scuola 2011 Con le disposizioni previste dalla nota 26 gennaio 2005, n. 85, dalla nota 4 febbraio 2005, n. 102, dalla nota 6 maggio 2005, n. 401 e da ultimo con nota n. 584 del 18 aprile 2008 della D.C. Organizzazione e Qualità (allora D.C. Sviluppo Organizzativo e Formazione), sono stati delineati i criteri generali di competenza per la gestione delle pratiche istituzionali da parte delle unità operative dell'INPDAP. In coerenza alle suddette note, con il nuovo assetto organizzativo delle Sedi Provinciali/Territoriali e, soprattutto, con i principi guida dell'Istituto che privilegiano il rapporto tra le Sedi Inpdap e gli Enti/Amministrazioni nell'attribuzione della competenza si è passati da un criterio basato sulla residenza dell'iscritto ad un criterio che fa riferimento alla "Sede di lavoro" quale luogo dove l'iscritto svolge la propria attività lavorativa (Provincia - CAP-COP).
Al fine di consentire l'individuazione dell'ultima scuola di appartenenza, il MIUR ha invitato gli istituti scolastici a trasmettere correttamente i dati richiesti e, in particolare, il CAP e il COP della scuola in modo da rispettare, nella generalità dei casi, il criterio di ripartizione individuato da questo Istituto.
Nei casi residuali, che dovrebbero rivestire natura di eccezionalità, in cui il MIUR si trovi nelle condizioni di non poter fornire il dato relativo all'ultima scuola di riferimento, provvederà ad indicare l'USP (Ex CSA - Provveditorato Provinciale) di riferimento.
Di conseguenza queste pratiche saranno indirizzate verso la Sede INPDAP competente per la gestione degli USP, nella fattispecie delle Province su cui insistono le Sedi territoriali, il flusso verrà indirizzato a Roma 1, Milano 1, Napoli 2 e Torino 1.
Le sedi territoriali realmente competenti, che nel frattempo hanno ricevuto correttamente il cartaceo, potranno farsi assegnare la competenza del flusso inviando a DCSI ASSISTENZA UTENTI una mail con oggetto "TRASFERIMENTO COMPETENZA PENSIONI MIUR 2011", con l'elenco dei nominativi e relativi codici fiscali dei pensionandi per i quali viene chiesta la assegnazione della competenza sul SIN.
Ovviamente per i casi particolari indicati al paragrafo 2 e/o comunque per quelle pratiche che continueranno ad essere gestite su S7 Web, l'eventuale reindirizzamento delle pratiche tra Sedi avverrà con le solite modalità previste per S7 Web, così come avvenuto negli anni precedenti.


La presente nota è diramata d'intesa con la DC Organizzazione e Qualità, con la DC Sistemi Informativi e con il Ministero della pubblica istruzione.


Il Dirigente generale
Dott. Giorgio Fiorino



L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8
D.M. 29 luglio 1997, n. 331
D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 3-bis
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 12

Nessun commento: