Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Nota 6-12-2012 n. 8063/R.U./U
Provvedimenti di riconoscimento della professione di docente - Direttiva 2005/36/CE - Insegnamento tecnico pratico “Conversazione di lingua straniera” - Classe di concorso 3/C. Chiarimenti.
Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti e per l’autonomia scolastica - Ufficio IX.
Nota 6 dicembre 2012, n. 8063/R.U./U (1).
Provvedimenti di riconoscimento della professione di docente - Direttiva 2005/36/CE - Insegnamento tecnico pratico “Conversazione di lingua straniera” - Classe di concorso 3/C. Chiarimenti.
(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti e per l’autonomia scolastica - Ufficio IX.
Ai
Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Ai
Sovrintendenti scolastici delle province autonome di Bolzano e Trento
Al
Sovrintendente agli studi della regione autonoma Valle d'Aosta
Ai
Dirigenti scolastici di tutte le istituzioni scolastiche
Alla
Direzione generale del personale scolastico
Pervengono a questo Ministero numerose segnalazioni riguardanti l’inserimento, nelle graduatorie d’istituto di terza fascia (docenti abilitati), di cittadini comunitari che, avendo ottenuto da questa Direzione Generale un decreto di riconoscimento della formazione professionale acquisita in Paesi diversi dall’Italia, dichiarano di possedere l’idoneità all’esercizio della professione d’insegnante tecnico pratico di “Conversazione di lingua straniera” classe di concorso 3/C.
Al riguardo occorre chiarire quanto di seguito indicato.
Questa Direzione, nell’ambito della propria competenza, riconosce, ai sensi della direttiva 2005/36/CE le formazioni professionali di docente acquisite in altri Paesi, rilasciando, in particolare, decreti di riconoscimento per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per le classi di concorso 45/A e 46/A.
Accade che, spesso, i titolari di tale riconoscimento, dichiarino, nella scheda on line d’iscrizione nelle graduatorie d’istituto, di essere abilitati anche all’insegnamento di Conversazione di madrelingua. Ciò non corrisponde al vero.
Il titolo di ammissione alla classe di concorso 3/C “Conversazione in lingua straniera” è costituito, secondo l’ordinamento scolastico italiano, da “Titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua oggetto di conversazione è lingua madre corrispondente a diploma d’istruzione secondaria di secondo grado congiunto ai titoli professionali” (D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998).
L’attività di conversazione in lingua straniera, pertanto, oltre che non essere professione corrispondente nell’altro Paese, non risponde neppure alla definizione di professione regolamentata ai sensi della direttiva citata in oggetto. Il titolo di ammissione, infatti, non è costituito da un titolo di formazione italiano al quale assimilare, in base alla direttiva comunitaria, il corrispondente titolo rilasciato da altro Paese comunitario, ma è costituito direttamente da un titolo di altro Paese che, avendo diretta valenza in Italia per disposto normativo nazionale, non ha bisogno di riconoscimento con atto amministrativo, rendendo, in tal modo, inapplicabile la direttiva medesima.
In sostanza, la normativa nazionale già garantisce agli interessati il libero esercizio professionale, quali docenti non idonei.
L’idoneità a tale insegnamento, come risaputo, si consegue mediante procedura concorsuale riservata prevista dalla normativa nazionale.
Si chiarisce che quest’Amministrazione, nelle prime applicazioni della direttiva 89/48/CEE e della direttiva 92/51/CEE, ora sostituite dalla direttiva 2005/36/CE, e fino a tutto l’anno 2002, riconosceva, erroneamente, unitamente all’abilitazione all’esercizio della professione di docente di lingua straniera nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado - classi di concorso 45/A e 46/A, anche l’insegnamento tecnico pratico di conversazione in lingua madre.
In seguito, però, e più esattamente dall’anno 2003, l’Amministrazione ha mutato il proprio avviso, assumendo, per le ragioni sopra esposte, un orientamento negativo, non rilasciando più decreti di riconoscimento per l’insegnamento tecnico pratico di “conversazione di lingua straniera”.
Tutto ciò premesso, s’invitano le SS.LL. a voler attentamente vigilare, anche attraverso il ricorso a monitoraggio, sulla posizione nelle graduatorie di coloro che hanno autocertificato, subdolamente o erroneamente, il possesso dell’idoneità all’esercizio della professione di docente tecnico pratico di “Conversazione di Lingua straniera” a seguito di riconoscimento professionale da parte del MIUR, intervenendo nelle situazioni d’irregolarità che dovessero riscontrarsi.
Il Direttore generale
Carmela Palumbo
Dir. 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE
Nota 6-12-2012 n. 8063/R.U./U
Provvedimenti di riconoscimento della professione di docente - Direttiva 2005/36/CE - Insegnamento tecnico pratico “Conversazione di lingua straniera” - Classe di concorso 3/C. Chiarimenti.
Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti e per l’autonomia scolastica - Ufficio IX.
Nota 6 dicembre 2012, n. 8063/R.U./U (1).
Provvedimenti di riconoscimento della professione di docente - Direttiva 2005/36/CE - Insegnamento tecnico pratico “Conversazione di lingua straniera” - Classe di concorso 3/C. Chiarimenti.
(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti e per l’autonomia scolastica - Ufficio IX.
Ai
Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Ai
Sovrintendenti scolastici delle province autonome di Bolzano e Trento
Al
Sovrintendente agli studi della regione autonoma Valle d'Aosta
Ai
Dirigenti scolastici di tutte le istituzioni scolastiche
Alla
Direzione generale del personale scolastico
Pervengono a questo Ministero numerose segnalazioni riguardanti l’inserimento, nelle graduatorie d’istituto di terza fascia (docenti abilitati), di cittadini comunitari che, avendo ottenuto da questa Direzione Generale un decreto di riconoscimento della formazione professionale acquisita in Paesi diversi dall’Italia, dichiarano di possedere l’idoneità all’esercizio della professione d’insegnante tecnico pratico di “Conversazione di lingua straniera” classe di concorso 3/C.
Al riguardo occorre chiarire quanto di seguito indicato.
Questa Direzione, nell’ambito della propria competenza, riconosce, ai sensi della direttiva 2005/36/CE le formazioni professionali di docente acquisite in altri Paesi, rilasciando, in particolare, decreti di riconoscimento per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per le classi di concorso 45/A e 46/A.
Accade che, spesso, i titolari di tale riconoscimento, dichiarino, nella scheda on line d’iscrizione nelle graduatorie d’istituto, di essere abilitati anche all’insegnamento di Conversazione di madrelingua. Ciò non corrisponde al vero.
Il titolo di ammissione alla classe di concorso 3/C “Conversazione in lingua straniera” è costituito, secondo l’ordinamento scolastico italiano, da “Titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua oggetto di conversazione è lingua madre corrispondente a diploma d’istruzione secondaria di secondo grado congiunto ai titoli professionali” (D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998).
L’attività di conversazione in lingua straniera, pertanto, oltre che non essere professione corrispondente nell’altro Paese, non risponde neppure alla definizione di professione regolamentata ai sensi della direttiva citata in oggetto. Il titolo di ammissione, infatti, non è costituito da un titolo di formazione italiano al quale assimilare, in base alla direttiva comunitaria, il corrispondente titolo rilasciato da altro Paese comunitario, ma è costituito direttamente da un titolo di altro Paese che, avendo diretta valenza in Italia per disposto normativo nazionale, non ha bisogno di riconoscimento con atto amministrativo, rendendo, in tal modo, inapplicabile la direttiva medesima.
In sostanza, la normativa nazionale già garantisce agli interessati il libero esercizio professionale, quali docenti non idonei.
L’idoneità a tale insegnamento, come risaputo, si consegue mediante procedura concorsuale riservata prevista dalla normativa nazionale.
Si chiarisce che quest’Amministrazione, nelle prime applicazioni della direttiva 89/48/CEE e della direttiva 92/51/CEE, ora sostituite dalla direttiva 2005/36/CE, e fino a tutto l’anno 2002, riconosceva, erroneamente, unitamente all’abilitazione all’esercizio della professione di docente di lingua straniera nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado - classi di concorso 45/A e 46/A, anche l’insegnamento tecnico pratico di conversazione in lingua madre.
In seguito, però, e più esattamente dall’anno 2003, l’Amministrazione ha mutato il proprio avviso, assumendo, per le ragioni sopra esposte, un orientamento negativo, non rilasciando più decreti di riconoscimento per l’insegnamento tecnico pratico di “conversazione di lingua straniera”.
Tutto ciò premesso, s’invitano le SS.LL. a voler attentamente vigilare, anche attraverso il ricorso a monitoraggio, sulla posizione nelle graduatorie di coloro che hanno autocertificato, subdolamente o erroneamente, il possesso dell’idoneità all’esercizio della professione di docente tecnico pratico di “Conversazione di Lingua straniera” a seguito di riconoscimento professionale da parte del MIUR, intervenendo nelle situazioni d’irregolarità che dovessero riscontrarsi.
Il Direttore generale
Carmela Palumbo
Dir. 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE
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