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lunedì 10 dicembre 2012

Corte dei Conti:...Al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare)...

Corte dei Conti...ispettore nella polizia di Stato, dispensato dal servizio, per fisica inabilità, con ... riguardano anche il personale equiparato (per la polizia di Stato: Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione ... novembre 1987, n. 472, secondo cui al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione ...


C. Conti Abruzzo Sez. giurisdiz., Sent., 13-11-2012, n. 389
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso presentato alla segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ed assunto in carico in data 22 luglio 2009, (Lpd) - già ispettore nella polizia di Stato, dispensato dal servizio, per fisica inabilità, con decorrenza 2 giugno 1996 (decreto del ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza, in data 10 gennaio 1997) - invocava il riconoscimento di quanto in epigrafe, con accessori di legge. Con atti pervenuti in data 7 ottobre 2010 e 10 maggio 2011, l'I.N.P.D.A.P. inviava copia del fascicolo pensionistico e propria memoria tendente ad ottenere l'estromissione dell'istituto dal giudizio in corso.
Con atti depositati in data 18 novembre 2009 e 5 aprile 2011, l'amministrazione inviava copia del fascicolo intestato all'interessato e proprie memorie con le quali illustrava, antea, i fatti in contestazione ed eccepiva, in ultimo, l'improcedibilità del ricorso per mancata notificazione del medesimo. Il giudizio, nel prosieguo processuale, si radicava presso il giudice in intestazione, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Con memoria depositata in data 6 maggio 2011, l'avv. Fabrizio (Lpd) insisteva per l'accoglimento delle domande.
Dagli atti di causa risulta che il provvedimento oggetto di doglianza era adottato sulla base del giudizio emesso dal comitato per le pensioni privilegiate ordinarie il quale, riconoscendo il nesso di causalità ed ammettendo la classificazione per le sole riscontrate infermità duodenite ulcerosa e bronchite cronica, si esprimeva per l'ascrizione delle medesime alla tabella B, ragguagliata a cinque annualità della pensione di ottava categoria (adunanza n. 89 in data 14 dicembre 2001), in evidente, lesivo e grave contrasto con le precedenti valutazioni della C.M.O. in Chieti (verbale mod. ML/B n. (Lpd) in data 21 novembre 1995) in ordine a miglior classificazione di più esteso quadro patologico (sesta categoria, tabella A, per anni quattro, rinnovabile), complesso a fondamento, d'altronde, del richiamato provvedimento di dispensa dal servizio.
Con sentenza - ordinanza n. 51 del 2012, atteso che deve essere riconosciuta, in primis, legittimazione passiva concorrente all'I.N.P.D.A.P. e all'amministrazione, in applicazione dei pertinenti e condivisibili principi enunciati dalla giurisprudenza (Corte dei conti: Sezione III giurisdizionale centrale, sentenze n. 175 del 2001 e 177 del 1998; Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 335 del 2005; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 480 del 2009; Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 145 del 2011) è più volte richiamati, d'altra parte, innanzi ad analoghe istanze d'estromissione presentate invano dallo stesso istituto previdenziale; la domanda appare altresì regolarmente notificata all'amministrazione (ricorso giurisdizionale depositato in data 22 luglio 2009, pag. 5) e, di conseguenza, l'eccezione proposta dalla stessa si rivela priva di fondamento; si tratta, inoltre, di soggetto nei confronti del quale non assume rilievo la circostanza che le infermità sofferte abbiano determinato o meno l'inabilità al servizio (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 267 del 2004), requisito richiesto dall'art. 64 ma non dall'art. 67 del D.P.R. n. 1092 del 1973 (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, sentenza n. 182 del 2004); appare comunque necessario, al fine del decidere, interessare il Collegio medico legale, Sezione speciale presso la Corte dei conti, affinché, previo esame della intera documentazione allegata, esprima motivato parere, entro novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, in merito: alla esatta diagnosi delle allegate infermità; alla dipendenza delle citate affezioni da causa di servizio, anche sotto il profilo della concausalità; alla classificazione, singola e cumulativa, delle stesse patologie, si riconosceva la legittimazione passiva concorrente del ministero dell'interno e dell'istituto previdenziale, si rigettava l'eccezione sollevata dalla predetta amministrazione e si ordinava l'espletamento del supplemento d'istruttoria descritto in motivazione.
Il Collegio medico legale riferiva con parere n. 5976 in data 31 maggio 2012, pervenuto in data 6 giugno 2012, ritenendo equa, in relazione alle sole patologie dipendenti la causa di servizio, la classificazione formulata dal C.P.P.O. ed escludendo l'artropatia diffusa del rachide, infermità che non risulta documentata in sede di v.c. del 1995.
Con memoria depositata in data 16 luglio 2012, l'avv. (Lpd) precisando, con i dovuti richiami a pertinente documentazione, che è stata pretermessa, in sede di accertamento del diritto alla pensione privilegiata, l'infermità di "artrosi diffusa del rachide", la cui sussistenza era stata presa in considerazione ai fini della declaratoria d'inidoneità al servizio e conseguente dispensa, concludeva per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata a decorrere dal 2.6.1996 e, in via subordinata, all'assegno rinnovabile.
Alla pubblica udienza in data 25 settembre 2012, il suddetto difensore confermava quanto al precedente scritto ed il dott. Di (Lpd) eccepiva la prescrizione quinquennale.
Motivi della decisione
1. In primis, deve essere ammessa la legittimità della motivazione per relationem ad altra sentenza (Corte di cassazione: Sezione V, sentenza n. 1539 del 2003; Sezione lavoro, sentenze nn. 13937 del 2002 e 821 del 1987) della quale si condividano le argomentazioni logiche e giuridiche (Corte di cassazione: Sezione III, sentenza n. 7713 del 2002; Sezioni unite, sentenza n. 5612 del 1998) ovvero i punti e gli elementi essenziali (Corte di cassazione, Sezione lavoro, sentenze nn. 18296 del 2002 e 1664 del 1979).
Del resto, per quanto concerne il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ex art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la motivazione della sentenza, in presenza delle condizioni e dei casi contemplati dall'art. 9, primo comma, dello stesso provvedimento, può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme, precedente che, comunque sia, deve essere espressamente indicato in modo da far comprendere la ratio decidendi del giudice secondo il principio cogente posto dall'art. 111 Cost. (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 160 del 2004).
2. La mancata comparizione, senza giustificati motivi, del rappresentante del ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 420, primo comma, c.p.c., è apprezzabile, al fine della decisione e con gli altri elementi acquisiti, quale indizio del contegno processuale assunto dalla parte stessa (Corte di cassazione, Sezione lavoro, sentenze nn. 5170 del 1987, 5210 del 1984 e 721 del 1984).
3. Ciò premesso, si osserva che le doglianze del ricorrente, precisate con memoria depositata in data 16 luglio 2012, appaiono fondate.
Invero, ad alcuni dipendenti dello Stato si applicano esclusivamente gli articoli 67 e seguenti del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, disposizioni che riguardano anche il personale equiparato (per la polizia di Stato: Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 295 del 2005; Sezione III giurisdizionale centrale, sentenze nn. 267, 182 del 2004, 494 del 2003 e 298 del 2002; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 1260 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 419 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza n. 2063 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza n. 1984 del 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 85 del 1999, tutte sulla norma ricavabile dall'art. 5, sesto comma, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, secondo cui al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare; per il personale di cui all'art. 61 - servizi antincendi e corpo forestale - del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092: Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 134 del 2007 e 584 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, sentenza n. 698 del 2007; Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige, sentenze nn. 2 e 3 del 2005; Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 176 del 2005, 375 del 2004 e 1052 del 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 721 del 2004; Sezione III giurisdizionale, pensioni civili, sentenza n. 61631 in data 1 febbraio 1988, anche in merito alla interpretazione degli articoli 61, 67 e 75 del citato D.P.R.; per il corpo di polizia penitenziaria: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 171 e 170 del 2008; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 6 del 2007; art. 56, quarto comma, del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 - Al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare).
Pertanto, la concessione del trattamento privilegiato ai soggetti appartenenti alla predetta categoria, nella descritta estensione, non è subordinata alla circostanza che l'infermità sofferta abbia determinato l'inabilità al servizio (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, citata sentenza n. 267 del 2004), requisito richiesto dall'art. 64 ma non dall'art. 67 (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, citata sentenza n. 182 del 2004).
Di tale, consolidata ed articolata interpretazione giudiziale si condivide interamente il percorso argomentativo.
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto - salvi gli effetti della prescrizione quinquennale ex articoli 2 del R.D.L. n. 295 del 1939, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985, e 2943 c.c. - riconoscendo all'interessato, per l'infermità artropatia diffusa del rachide, il diritto al trattamento di ottava categoria, tabella A, secondo le specifiche conclusioni tecniche offerte dalla C.M.O. in Chieti (verbale mod. BL/B in data 21 novembre 1995).
Attesa la natura della patologia in disamina, notoriamente non suscettibile di miglioramento, il predetto trattamento spetta a vita.
4. Sulle maggiori somme dovute a (Lpd) occorre computare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti, Sezioni riunite, con sentenza n. 10/QM del 2002.
5. Non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
Nec plus ultra.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
accoglie il ricorso citato in epigrafe, nel senso e nei limiti di cui in motivazione;
dispone l'invio degli atti alla parte resistente, per l'immediata ed esatta esecuzione;
manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Nulla per le spese.

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