C. Conti Calabria Sez. giurisdiz., Sent., 31-10-2012, n. 313
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il ricorrente, già sovrintendente della Polizia di Stato, lamenta la mancata corresponsione della pensione per il periodo gennaio - marzo 1998, in applicazione dell'art. 1 del D.L. 3 novembre 1997 n. 375.
A sostegno della sua pretesa sostiene che tale norma, in base ai principi generali sull'irretroattività delle leggi, non può che applicarsi ai trattamenti pensionistici richiesti successivamente al 3.11.1997 e che non può trovare applicazione nei suoi confronti perché la sua posizione era già cristallizzata anteriormente alla entrata in vigore del predetto decreto per avere presentato e visto accogliere con D.P. del 9.7.1997 la domanda di collocamento a riposo.
Con ordinanza n. 254/2011 del 21 dicembre 2011 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito della soppressione dell'Inpdap ed il subentro dell'I.N.P.S. in tutti i rapporti attivi e passivi (ex art. 21, comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011).
Con memoria del 7 maggio 2012 l'Inpdap - gestione ex I.N.P.S. ha eccepito il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla sua qualità di ordinatore secondario di spesa; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso Il ricorso è stato riassunto tempestivamente nei confronti dell'I.N.P.S. ma non della Prefettura di Taranto, litisconsorte necessario in quanto è l'amministrazione che ha liquidato il trattamento pensionistico con la decorrenza contestata, come tale legittimata a provvedere alla modifica; per cui all'udienza del 23.5.2012 con ordinanza a verbale stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
Motivi della decisione
In via pregiudiziale deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva fondata dalla resistente I.N.P.S. sulla propria qualità di ordinatore secondario di spesa, laddove è proprio tale qualità che giustifica la sua partecipazione al giudizio quale litisconsorte del Ministero dell'Interno Prefettura di Taranto, che ai sensi dell'art. 203 del TU 29 dicembre 1973 n. 1092 è l'unico soggetto legittimato alla modifica del provvedimento.
Nel merito la pretesa giudiziale, concernente il diritto alla corresponsione della pensione per il periodo gennaio -marzo 1998, in cui il trattamento è stato sospeso in applicazione dell'art. 1 del D.L. 3 novembre 1997, n. 375, è infondata e va pertanto respinta.
Il ricorrente lamenta sostanzialmente l'erronea interpretazione di tale norma, che prevede la sospensione dalla data della sua entrata in vigore fino a quella di entrata in vigore della legge finanziaria dei trattamenti pensionistici di anzianità, che avrebbe dato luogo ad una sua inammissibile applicazione retroattiva, in contrasto con il canone dell'irretroattività della legge, dovendo la sua posizione giuridica considerarsi ormai "cristalizzata" e come tale intangibile alla data di entrata in vigore della predetta disposizione in quanto con D.P. del 9.7.1997 era stata accolta la domanda di collocamento a riposo dal 30.12.1997.
Tale prospettazione non può essere accolta stante la non condivisibilità della premessa su cui si fonda e cioè l'intangibilità del diritto a pensione derivante dall'accoglimento della domanda di dimissioni ; tale provvedimento ha spiegato i suoi effetti costitutivi limitatamente all'ambito che gli è proprio dell'estinzione del rapporto di servizio alla data del 30.12.1997, ma non ha spiegato effetti costitutivi del diritto a pensione, che non può che sorgere in base ad un distinto provvedimento sulla base del presupposto dell'estinzione del rapporto di servizio.
Nè sotto tale profilo la norma presenta evidenti elementi di irrazionalità atteso che rimane esclusa per espressa previsione la sua applicabilità nei confronti dei lavoratori per cui fosse già intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro alla data della sua entrata in vigore mentre contiene una clausola di salvaguardia per i soggetti che come l'odierno ricorrente erano ancora in servizio ed avevano avuto accolte le dimissioni, nel senso di consentire la revoca delle stesse con conseguente riammissione in servizio.
Facoltà della quale il ricorrente non ha inteso avvalersi pur essendone, come emerge dal carteggio in atti, stato reso edotto dall'Amministrazione.
Né a diverse conclusioni può giungersi per la mancata conversione in legge dell'art. 1 del D.L. n. 375/1997, atteso che l'art. 63 della legge n. 449/97 lo ha espressamente abrogato, prevedendo altresì che "restano salvi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti".
Per completezza motivazionale va aggiunto che 1) l'art. 59 comma 54 della su citata legge finanziaria ha confermato la sospensione delle norme che prevedevano i trattamenti pensionistici anticipati per il periodo dal 3.11.1997 sino alla sua entrata in vigore, per cui sono rimasti esclusi dal blocco solo i trattamenti pensionistici relativi a rapporti di lavoro estinti anteriormente alla predetta data;
2) con l'ordinanza n. 278/2003 la Corte Costituzionale ha ritenuto la manifesta infondatezza della denunciata violazione dell'art. 38 Cost nel presupposto che l'interessato non aveva alla data di entrata in vigore della legge ancora maturato il diritto a pensione.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese legali nei confronti della sola Inps, non essendosi la Prefettura di Taranto costituita; ad esse si provvede trattandosi di liquidazione successiva alla sua entrata in vigore (art. 41) in base ai criteri di cui al DM 20.7.20102 n 140 determinando il compenso complessivamente in Euro 200,00.
P.Q.M.
Il giudice delle pensioni presso la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, ogni contraria, istanza, deduzione ed eccezione disattesa rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese legali che si liquidano in Euro 200,00 (duecento).
11.22 10/12/2012
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