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lunedì 10 dicembre 2012

Corte dei Conti:... giugno 1983 con la qualifica di assistente capo della Polizia di Stato, da parte del sig. ... 2 marzo 1983 con la qualifica di appuntato della Polizia di Stato, da parte del sig. ...




C. Conti Calabria Sez. giurisdiz., Sent., 30-10-2012, n. 308
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso depositato il 23 marzo 2012, i ricorrenti - premesso da parte del sig. (Lpd) di essere in pensione dal 30 giugno 1983 con la qualifica di assistente capo della Polizia di Stato, da parte del sig. (Lpd) si essere in pensione dall'1 luglio 1983 con la qualifica di maresciallo di prima classe dell'Aeronautica militare, da parte il sig. (Lpd) di essere in pensione dal 2 marzo 1983 con la qualifica di appuntato della Polizia di Stato, da parte del sig. (Lpd) di essere in pensione dal 26 settembre 1983 con la qualifica di appuntato dei Carabinieri, da parte del sig. (Lpd)di essere in pensione dal 10 gennaio 1983 con la qualifica di brigadiere dei Carabinieri - invocano la rideterminazione dell'assegno di quiescenza mediante il riconoscimento del diritto alla maggiorazione del 18 per cento:
- ai sensi dell'art. 15 della legge n. 177/1976 su tutto lo stipendio in godimento senza scorporazione dell'indennità integrativa speciale;
- ai sensi dell'art. 15 della legge n. 177/1976 su tutto lo stipendio in godimento senza scorporazione dell'assegno funzionale
per cui chiedono che l'I.N.P.S. venga condannato alla corresponsione delle pensioni come sopra rideterminate e al pagamento della differenza delle precedenti rate non adeguate oltre ad interessi e rivalutazione come per legge.
L'Istituto previdenziale si è costituito con una memoria depositata il 10 ottobre 2012 con la quale, eccepita la prescrizione quinquennale e contestato il diritto all'eventuale cumulo tra interessi e rivalutazione trattandosi di prestazioni pensionistiche, ha dedotto l'infondatezza della domanda attrice e per l'effetto ne ha chiesto il rigetto.
Nel corso dell'odierno dibattimento le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente precisate in atti.
Tanto premesso in fatto, occorre nel merito anzi tutto osservare che l'art. 53 del D.P.R. n. 1092/1973, modificato dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, ha stabilito che "ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:
a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;
b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa;
c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751"(primo comma).
"Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile" (secondo comma).
Conseguentemente, condividendo quanto posto in risalto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Sezione Seconda Centrale d'Appello - sent. n. 355 dell'11 luglio 2004), ritiene questo giudice che l'anzidetta disposizione, nell'introdurre la maggiorazione del 18% della base pensionabile individuata nell'ultimo stipendio o nell'ultima paga percepiti e negli assegni ed indennità in esso elencati, ha però previsto che nessun altro elemento retributivo, anche se pensionabile, può essere considerato a tal fine se la legge non ne stabilisca espressamente la sua inclusione nella base pensionabile.
In ragione di ciò, posto che la "base pensionabile" è data dallo "stipendio" o dalle "indennità" tassativamente indicati (lettere a, b, c), e va aumentata del 18 per cento ai fini del calcolo della pensione (comma 1), mentre vanno esclusi da tale "base" tutti gli assegni non espressamente previsti (nelle lettere a, b, c), va da sé che anche eventuali indennità qualificati dalla legge "pensionabili", in mancanza di una espressa previsione legislativa non possono comunque essere considerati nella "base pensionabile" da maggiorare nella misura del 18 per cento. E' il caso dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno di funzione oggetto del giudizio. Detto emolumenti non rientrano nella espressa previsione degli assegni suscettibili di maggiorazione ai sensi dell'art. art. 53 del D.P.R. n. 1092 del 1973, modificato dall'art. 16 della legge n. 177 del 1976 in materia di pensioni militari, per cui la domanda non può ritenersi giuridicamente fondata.
P.Q.M.
Il Giudice delle pensioni presso la sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Liquida le spese di lite in Euro 500,00.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

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