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lunedì 10 dicembre 2012

TAR: ..Forze Armate: ... ricorrente da esposizione ad uranio impoverito e/o nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale ...



FORZE ARMATE
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-09-2011, n. 7397
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 14 ottobre 2009, depositato nei termini, il Com. 1ª Classe Marina Militare in congedo (Lpd). ha chiesto l'annullamento del provvedimento MDPREV/49534/20ª/SBA/0166752 in data 2 settembre 2009 del Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva, con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente, tendente alla concessione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, ovvero dei benefici previsti dall'art. 2, comma 78, della legge 24/12/2007 n. 244 e 2, primo comma, del D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37.
Il ricorrente fa presente di aver prestato servizio di leva nella Marina Militare e di essere stato impiegato dal mese di novembre del 2002 al mese di marzo 2003 presso il Poligono interforze di (Lpd); sottoposto ad accertamenti sanitari lo stesso è stato riconosciuto affetto da "leucemia mieloide acuta" per cui in data 10 aprile 2009 presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità, nonché il riconoscimento dei benefici già previsti per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo. L'Amministrazione della Difesa con l'atto impugnato respingeva la suddetta istanza significando che non risulterebbe che il ricorrente "sia stato comandato in missioni di qualunque natura, dentro e fuori dei confini nazionali regolarmente preordinate".
A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:
1) Illegittimità per violazione dell'art. 2, comma 78, della legge 24/12/2007 n. 244 e dell'art. 2, commi primo e secondo, del D.P.R. n. 37/2009. Illegittimità per violazione ed erronea interpretazione dell'art. 1, comma primo, lett. c) del D.P.R. 7/7/2006 n. 243.
Si sostiene che il ricorrente rientra, in quanto impiegato presso un poligono di tiro, fra i destinatari di cui all'art. 2, comma 78, della legge n. 244 del 2007, che autorizzava la spese di 10 milioni di euro per il triennio 2008/2010 per il riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale impiegato, tra l'altro nei poligoni di tiro, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico.
Con successivi motivi aggiunti, notificati il 1 dicembre 2009, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 9 novembre 2009 del Ministero della Difesa con il quale si chiede agli Enti interessati un rapporto informativo completo sul servizio svolto dal ricorrente, in particolare dal novembre 2002 al marzo 2003, presso il Poligono interforze di Perdosdefogu.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha contestato le ragioni dell'impugnativa ed ha insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato, mentre ha chiesto che sia dichiarato inammissibile per la parte concernente la domanda della speciale elargizione di cui al D.P.R. n. 37 del 2009 per carenza d'interesse.
Alla pubblica udienza del 13 aprile 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso si appalesa in parte infondato ed in parte inammissibile per le seguenti considerazioni.
In ordine alla pretesa di parte ricorrente concernente il riconoscimento dei benefici già previsti per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, va precisato che l'art. 1, commi 562564, della legge n. 266/2005, allorchè ha disposto la progressiva estensione dei benefici previsti per le suddette vittime ai così detto "soggetti equiparati" ha definito come equiparati coloro che "abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali sia conseguito il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini internazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative" sulla base di un giudizio formulato dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 242/2006. Alla luce di tale disposizione normativa la tesi del ricorrente, secondo la quale dovrebbe trovare applicazione nei suoi confronti il D.P.R. n. 243/2006, atteso che, avendo egli prestato servizio presso un poligono di tiro, si verificherebbe la circostanza delle "particolari condizioni ambientali" di cui all'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005 concernente i così detti "equiparati" alle vittime del dovere, non appare giuridicamente sostenibile in quanto il ricorrente non ha prestato servizio comandato in missioni di qualunque natura, dentro e fuori dai confini nazionali. Tale interpretazione trova conferma anche nel fatto che il legislatore con il successivo D.P.R. n. 37/2009 ha introdotto una speciale norma (art. 2, comma 2, lett. b), che ha esteso il riconoscimento di adeguati indennizzi anche al personale militare e civile italiano impiegato nei poligono di tiro che abbia contratto infermità o patologie tumorali a seguito del servizio svolto nei suddetti poligoni.
In ordine poi alla ulteriore pretesa del ricorrente concernente la concessione della speciale elargizione di cui al suddetto D.P.R. n. 37/2009, la stessa deve dichiarare inammissibile per carenza di interesse, atteso che, come documentalmente provato dalla difesa erariale, il relativo procedimento è in fase di istruttoria in attesa della necessaria acquisizione del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in ordine alla dipendenza dell'infermità contratta dal ricorrente da esposizione ad uranio impoverito e/o nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico.
Conclusivamente, pertanto, il ricorso va in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile, mentre le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti attesa la particolare natura della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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