CARABINIERI - CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE
C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz., 23-05-2006, n. 643
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
In data 3 dicembre 2001, come risulta dalla segnalazione del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Toscana della Guardia di Finanza del 2.5.2002, l'appuntato (Lpd), alla guida della vettura di servizio Alfa Romeo targata (Lpd) di (Lpd), aveva urtato, con erronea manovra, un'altra autovettura, mentre transitava sull'intersezione delle autostrade A/14-Bologna-Milano.
I fatti oggetto di tale segnalazione sono stati contestati al si(Lpd) (Lpd) dalla Procura Regionale presso questa Sezione, con invito notificato il 21 novembre 2003.
All'invito ha controdedotto il si(Lpd) (Lpd), con nota depositata oltre i termini il 27 dicembre 2003, evidenziando che, stanti le circostanze del sinistro, non potrebbe ritenersi sussistere la colpa grave, intesa come comportamento spregiudicato o ispirato alla massima imprudenza o manifestazione di estrema imperizia. Ha, inoltre, precisato che la pattuglia occupante l'autovettura condotta dal convenuto era comandata con apposito ordine di servizio all'esecuzione di atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili, onde si rese necessario incominciare ad effettuare la manovra di spostamento sulla corsia di emergenza, previa attivazione dei dispositivi di segnalazione, manovra durante la quale si verificò il sinistro. Chiedeva, infine, l'audizione personale.
Non ritenendo sufficienti gli elementi addotti dall'interessato per superare l'ipotesi di responsabilità amministrativa, la Procura regionale provvedeva poi a citare in giudizio, in data 30.3.2004, il si(Lpd) (Lpd), per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Erario, della somma di Euro 2.525,47 o di quella diversa ritenuta dal Collegio giudicante, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.
A fondamento della domanda, sostiene parte attrice che il sinistro avvenne per effetto della condotta gravemente colposa tenuta dall'appuntato, il quale non si era uniformato ai normali criteri di cautela e prudenza dettati dalle norme del codice della strada, con ciò urtando il veicolo di un privato nell'atto di portarsi nella corsia di emergenza, come dal medesimo convenuto affermato, al fine di evitare l'ingorgo di traffico in cui si era trovato durante l'accompagnamento di una pattuglia di militari della Guardia di Finanza, comandata per lo svolgimento di un normale, se pur importante servizio d'istituto.
Il comportamento dell'autista integrerebbe, pertanto, gli estremi della colpa grave, in quanto con tale ingiustificato tentativo di liberarsi dal traffico, egli avrebbe accentuato la difficoltà della sua manovra, favorendo il verificarsi dell'evento.
In relazione all'elemento del danno, esso è stato indicato dalla Procura nella somma di Euro 2.525,47, corrispondente al danneggiamento subito dal veicolo di proprietà dell'amministrazione.
La Procura, in considerazione della ridotta entità della somma e della semplicità della fattispecie, ha sollecitato al si(Lpd) Presidente di questa Sezione la valutazione sull'opportunità di procedere con lo speciale rito previsto dall'art. 55 del R.D. 1214/34.
Faceva seguito la determinazione della somma da pagarsi da parte del convenuto all'Erario.
All'udienza pubblica fissata per il 6 ottobre 2004, il Collegio disponeva il rinvio a nuovo ruolo del giudizio, a causa della rilevata omessa notificazione dell'atto di citazione al convenuto, non costituitosi.
Conseguentemente, a seguito d'istanza di fissazione d'udienza da parte della Procura Regionale, veniva fissata la successiva discussione della causa per l'udienza odierna del 5 ottobre 2005.
L'atto di citazione e la determinazione Presidenziale ex art. 55 del T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti venivano ritualmente notificati al si(Lpd) (Lpd), che non accettava nei termini la determina e si costituiva personalmente con nota depositata il 23 maggio 2005.
In tale memoria, sostanzialmente venivano ribaditi gli elementi di valutazione già espressi nelle precedenti controdeduzioni del 16 gennaio 2004 ed è stato, inoltre, richiamato che, pur avendo chiesto l'audizione personale, il convenuto non sarebbe stato sentito dal Procuratore Regionale. Nell'odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero, ha preliminarmente precisato, che la richiesta audizione personale non fu disposta in quanto le controdeduzione del convenuto, come risulta agli atti, pervennero oltre la scadenza del termine di trenta giorni fissato nell'invito a dedurre; si è, infine, riportato alle deduzioni in atti.
Il si(Lpd) (Lpd) non è stato rappresentato in udienza.
Motivi della decisione
I - L'ipotesi di danno erariale sottoposta al giudizio di questa Corte è collegata al comportamento del convenuto che avrebbe causato il danneggiamento della vettura di servizio Alfa Romeo targata (Lpd) di (Lpd) con la propria incauta condotta, a seguito del tamponamento della vettura che lo precedeva nel tratto di intersezione tra le autostrade A/14-Bologna-Milano, durante lo svolgimento di una manovra di spostamento nella corsia di emergenza, nel tentativo di liberarsi dal traffico in cui si era imbattuto il mezzo durante l'esecuzione di un normale servizio di istituto.
Il danno conseguente è stato quantificato, secondo la prospettazione della Procura Regionale presso questa Sezione, nei danni riportati dal veicolo di proprietà dell'amministrazione, cui devono aggiungersi gli importi relativi alla rivalutazione monetaria, alla corresponsione degli interessi legali ed alla rifusione delle spese di giudizio.
II - Nel merito, il Collegio deve soffermarsi sulla valutazione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità in relazione al giudizio instaurato.
Ad avviso della Sezione, sussistono nei confronti del convenuto oltre che l'esistenza del rapporto di servizio, il comportamento causativo di danno erariale nonché il nesso causale tra comportamento e danno. Sussiste, altresì, l'elemento soggettivo da individuare nella colpa grave per la palese violazione delle norme relative alla circolazione dei veicoli (v. artt. 140, 141, 2° comma e 149, 1° comma, c.d.s.) che non trova giustificazione in esigenze di servizio.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte dei Conti, il concetto di colpa grave va inquadrato nella nozione di colpa professionale di cui all'art. 1176, 2° comma, c.c. e va inteso come osservanza non già della normale diligenza del “bonus pater familias”, bensì di quella particolare diligenza occorrente con riguardo alla natura e alle caratteristiche di una specifica attività esercitata.
Perché si abbia colpa grave non è richiesto, perciò, che si sia tenuto un comportamento assolutamente abnorme, ma è sufficiente che l'agente abbia omesso di attivarsi come si attiverebbe, nelle stesse situazioni, anche il meno provveduto degli esercenti quella determinata attività. In altri termini, è ritenuto sufficiente, per la sussistenza del suindicato grado di colpa, che nella fattispecie l'agente abbia serbato comunque un comportamento contrario a regole deontologiche elementari.
Non può, nel caso in esame, porsi in dubbio che il comportamento del convenuto, il quale non è riuscito ad arrestare il veicolo alla cui guida era posto durante un incolonnamento autostradale può essere stato determinato solo dal mancato rispetto, gravemente colposo, delle note regole di cautela e prudenza caratteristiche della marcia, dette stop and go, in quanto appare caratterizzato da superficialità, negligenza inescusabile, mancato rispetto delle norme del codice della strada e più in generale dei criteri di buon senso che qualsiasi utente della strada avrebbe seguito in tale situazione. In relazione all'elemento del danno, la Sezione reputa che nei confronti del si(Lpd) (Lpd) vada, infine, esercitato il potere riduttivo dell'addebito di cui art. 52 del R.D. 1214/34.
Coerentemente con le esigenze di complessiva equità, il danno subito dall'amministrazione, che consiste nel danno subito dal veicolo di proprietà dell'amministrazione stessa, deve essere opportunamente ridotto fino alla somma di Euro 1.600,00 (millesicento/00), comprensiva di interessi e rivalutazione fino alla data di pubblicazione della sentenza, a cui vanno aggiunti gli interessi dalla data della pubblicazione al soddisfo. Infatti, ad avviso della Sezione, le circostanze oggettive dell'accaduto devono essere valutate al fine di determinare correttamente il danno addebitabile all'appuntato in considerazione della, se pur erronea, convinzione di ottimizzare i tempi d'esecuzione del servizio d'istituto. L'istanza della Procura va pertanto accolta, nei termini di cui in motivazione.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, condanna l'appuntato (Lpd) al pagamento nei confronti dell'erario della somma di Euro 1.600,00 (milleseicento/00), comprensiva di interessi e rivalutazione fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, oltre ad interessi legali da computarsi sulle somme rivalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al pagamento effettivo.
Le spese di giustizia, computate in Euro 191,87 (centonovantuno/87) seguono la soccombenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5 ottobre 2005.
Depositata in segreteria il 23 maggio 2006.
C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz., 23-05-2006, n. 643
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
In data 3 dicembre 2001, come risulta dalla segnalazione del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Toscana della Guardia di Finanza del 2.5.2002, l'appuntato (Lpd), alla guida della vettura di servizio Alfa Romeo targata (Lpd) di (Lpd), aveva urtato, con erronea manovra, un'altra autovettura, mentre transitava sull'intersezione delle autostrade A/14-Bologna-Milano.
I fatti oggetto di tale segnalazione sono stati contestati al si(Lpd) (Lpd) dalla Procura Regionale presso questa Sezione, con invito notificato il 21 novembre 2003.
All'invito ha controdedotto il si(Lpd) (Lpd), con nota depositata oltre i termini il 27 dicembre 2003, evidenziando che, stanti le circostanze del sinistro, non potrebbe ritenersi sussistere la colpa grave, intesa come comportamento spregiudicato o ispirato alla massima imprudenza o manifestazione di estrema imperizia. Ha, inoltre, precisato che la pattuglia occupante l'autovettura condotta dal convenuto era comandata con apposito ordine di servizio all'esecuzione di atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili, onde si rese necessario incominciare ad effettuare la manovra di spostamento sulla corsia di emergenza, previa attivazione dei dispositivi di segnalazione, manovra durante la quale si verificò il sinistro. Chiedeva, infine, l'audizione personale.
Non ritenendo sufficienti gli elementi addotti dall'interessato per superare l'ipotesi di responsabilità amministrativa, la Procura regionale provvedeva poi a citare in giudizio, in data 30.3.2004, il si(Lpd) (Lpd), per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Erario, della somma di Euro 2.525,47 o di quella diversa ritenuta dal Collegio giudicante, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.
A fondamento della domanda, sostiene parte attrice che il sinistro avvenne per effetto della condotta gravemente colposa tenuta dall'appuntato, il quale non si era uniformato ai normali criteri di cautela e prudenza dettati dalle norme del codice della strada, con ciò urtando il veicolo di un privato nell'atto di portarsi nella corsia di emergenza, come dal medesimo convenuto affermato, al fine di evitare l'ingorgo di traffico in cui si era trovato durante l'accompagnamento di una pattuglia di militari della Guardia di Finanza, comandata per lo svolgimento di un normale, se pur importante servizio d'istituto.
Il comportamento dell'autista integrerebbe, pertanto, gli estremi della colpa grave, in quanto con tale ingiustificato tentativo di liberarsi dal traffico, egli avrebbe accentuato la difficoltà della sua manovra, favorendo il verificarsi dell'evento.
In relazione all'elemento del danno, esso è stato indicato dalla Procura nella somma di Euro 2.525,47, corrispondente al danneggiamento subito dal veicolo di proprietà dell'amministrazione.
La Procura, in considerazione della ridotta entità della somma e della semplicità della fattispecie, ha sollecitato al si(Lpd) Presidente di questa Sezione la valutazione sull'opportunità di procedere con lo speciale rito previsto dall'art. 55 del R.D. 1214/34.
Faceva seguito la determinazione della somma da pagarsi da parte del convenuto all'Erario.
All'udienza pubblica fissata per il 6 ottobre 2004, il Collegio disponeva il rinvio a nuovo ruolo del giudizio, a causa della rilevata omessa notificazione dell'atto di citazione al convenuto, non costituitosi.
Conseguentemente, a seguito d'istanza di fissazione d'udienza da parte della Procura Regionale, veniva fissata la successiva discussione della causa per l'udienza odierna del 5 ottobre 2005.
L'atto di citazione e la determinazione Presidenziale ex art. 55 del T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti venivano ritualmente notificati al si(Lpd) (Lpd), che non accettava nei termini la determina e si costituiva personalmente con nota depositata il 23 maggio 2005.
In tale memoria, sostanzialmente venivano ribaditi gli elementi di valutazione già espressi nelle precedenti controdeduzioni del 16 gennaio 2004 ed è stato, inoltre, richiamato che, pur avendo chiesto l'audizione personale, il convenuto non sarebbe stato sentito dal Procuratore Regionale. Nell'odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero, ha preliminarmente precisato, che la richiesta audizione personale non fu disposta in quanto le controdeduzione del convenuto, come risulta agli atti, pervennero oltre la scadenza del termine di trenta giorni fissato nell'invito a dedurre; si è, infine, riportato alle deduzioni in atti.
Il si(Lpd) (Lpd) non è stato rappresentato in udienza.
Motivi della decisione
I - L'ipotesi di danno erariale sottoposta al giudizio di questa Corte è collegata al comportamento del convenuto che avrebbe causato il danneggiamento della vettura di servizio Alfa Romeo targata (Lpd) di (Lpd) con la propria incauta condotta, a seguito del tamponamento della vettura che lo precedeva nel tratto di intersezione tra le autostrade A/14-Bologna-Milano, durante lo svolgimento di una manovra di spostamento nella corsia di emergenza, nel tentativo di liberarsi dal traffico in cui si era imbattuto il mezzo durante l'esecuzione di un normale servizio di istituto.
Il danno conseguente è stato quantificato, secondo la prospettazione della Procura Regionale presso questa Sezione, nei danni riportati dal veicolo di proprietà dell'amministrazione, cui devono aggiungersi gli importi relativi alla rivalutazione monetaria, alla corresponsione degli interessi legali ed alla rifusione delle spese di giudizio.
II - Nel merito, il Collegio deve soffermarsi sulla valutazione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità in relazione al giudizio instaurato.
Ad avviso della Sezione, sussistono nei confronti del convenuto oltre che l'esistenza del rapporto di servizio, il comportamento causativo di danno erariale nonché il nesso causale tra comportamento e danno. Sussiste, altresì, l'elemento soggettivo da individuare nella colpa grave per la palese violazione delle norme relative alla circolazione dei veicoli (v. artt. 140, 141, 2° comma e 149, 1° comma, c.d.s.) che non trova giustificazione in esigenze di servizio.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte dei Conti, il concetto di colpa grave va inquadrato nella nozione di colpa professionale di cui all'art. 1176, 2° comma, c.c. e va inteso come osservanza non già della normale diligenza del “bonus pater familias”, bensì di quella particolare diligenza occorrente con riguardo alla natura e alle caratteristiche di una specifica attività esercitata.
Perché si abbia colpa grave non è richiesto, perciò, che si sia tenuto un comportamento assolutamente abnorme, ma è sufficiente che l'agente abbia omesso di attivarsi come si attiverebbe, nelle stesse situazioni, anche il meno provveduto degli esercenti quella determinata attività. In altri termini, è ritenuto sufficiente, per la sussistenza del suindicato grado di colpa, che nella fattispecie l'agente abbia serbato comunque un comportamento contrario a regole deontologiche elementari.
Non può, nel caso in esame, porsi in dubbio che il comportamento del convenuto, il quale non è riuscito ad arrestare il veicolo alla cui guida era posto durante un incolonnamento autostradale può essere stato determinato solo dal mancato rispetto, gravemente colposo, delle note regole di cautela e prudenza caratteristiche della marcia, dette stop and go, in quanto appare caratterizzato da superficialità, negligenza inescusabile, mancato rispetto delle norme del codice della strada e più in generale dei criteri di buon senso che qualsiasi utente della strada avrebbe seguito in tale situazione. In relazione all'elemento del danno, la Sezione reputa che nei confronti del si(Lpd) (Lpd) vada, infine, esercitato il potere riduttivo dell'addebito di cui art. 52 del R.D. 1214/34.
Coerentemente con le esigenze di complessiva equità, il danno subito dall'amministrazione, che consiste nel danno subito dal veicolo di proprietà dell'amministrazione stessa, deve essere opportunamente ridotto fino alla somma di Euro 1.600,00 (millesicento/00), comprensiva di interessi e rivalutazione fino alla data di pubblicazione della sentenza, a cui vanno aggiunti gli interessi dalla data della pubblicazione al soddisfo. Infatti, ad avviso della Sezione, le circostanze oggettive dell'accaduto devono essere valutate al fine di determinare correttamente il danno addebitabile all'appuntato in considerazione della, se pur erronea, convinzione di ottimizzare i tempi d'esecuzione del servizio d'istituto. L'istanza della Procura va pertanto accolta, nei termini di cui in motivazione.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, condanna l'appuntato (Lpd) al pagamento nei confronti dell'erario della somma di Euro 1.600,00 (milleseicento/00), comprensiva di interessi e rivalutazione fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, oltre ad interessi legali da computarsi sulle somme rivalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al pagamento effettivo.
Le spese di giustizia, computate in Euro 191,87 (centonovantuno/87) seguono la soccombenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5 ottobre 2005.
Depositata in segreteria il 23 maggio 2006.
Nessun commento:
Posta un commento