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sabato 5 gennaio 2013

Consiglio di Stato: CIRCOLAZIONE STRADALE

CIRCOLAZIONE STRADALE
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 29-11-2012, n. 6059
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso n. 3855 del 2005, proposto avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, il sig. G.I. impugnava il provvedimento del 30 marzo 2005, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti gli aveva comunicato la decurtazione di sette punti dalla patente di guida, sulla base di due verbali di infrazione: il primo, n. 2169 del 20 giugno 2004, emesso dalla Polizia Stradale - Sezione di Napoli (NA) ed il secondo, n. 1W, redatto il 4 agosto 2004 dal Comando Municipale di Velletri (RM), verbali che il ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto.
2. Con la sentenza n. 6670 del 2008, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, dopo aver preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione a resistere sollevata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, accoglieva il ricorso proposto dal signor I..
Il Tribunale adito rilevava in particolare che nel corso del giudizio di primo grado il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non aveva fornito alcuna prova dell'avvenuta notifica del verbale n. 2169 del 2004, redatto dalla Polizia Stradale - Sezione di Napoli né tantomeno dell'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria ivi comminata e non aveva fornito alcuna notizia in merito al verbale n. 1W del 2004, predisposto dal Comando della Polizia Municipale di Velletri.
3. Avverso detta sentenza, l'Avvocatura Generale dello Stato, in difesa del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha proposto appello (Ricorso n. 9142 del 2008), deducendo che la pronuncia del Tar per la Campania si basava sull'asserita mancata notifica al ricorrente dei due verbali di contestazione, che non aveva consentito a quest'ultimo di impugnare detti verbali, senza tener conto del fatto che l'Amministrazione aveva prodotto le prove idonee a dimostrare che, viceversa, tale adempimento aveva avuto luogo.
La difesa dell'Amministrazione ha aggiunto, inoltre, che quanto sopra risultava confermato dalla nota della Polizia Stradale - Sezione di Napoli prot. n. ID549604 del 10 settembre 2008, che in seguito ad un nuovo interpello, aveva comunicato che il verbale n. 2169 del 2004 era stato regolarmente notificato con A.R. del 30 settembre 2004 e ricevuto in data 7 ottobre 2004 e che la violazione al codice della Strada contestata era stata oblata in data 19 novembre 2004 nonché dalla nota n. 9461 del 10 settembre 2004 del comando di Polizia Municipale di Velletri in cui si rappresentava che il verbale n. 1W del 2004 era stato consegnato de visu al signor I. che lo aveva firmato per ricevuta.
4. Con memoria di costituzione in giudizio, depositata in data 5 dicembre 2008 e con una successiva memoria di difesa, depositata in data 14 settembre 2012, il signor I. ha contestato integralmente l'appello avversario, ribadendo che la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2005 era da considerarsi illegittima in quanto aveva ad oggetto verbali mai notificati; che tale evenienza aveva reso impossibile l'adozione di idonee misure di tutela previste dalle vigenti norme; che il Ministero nel corso del giudizio di primo grado non aveva fornito alcuna prova dell'avvenuta notifica dei verbali e del pagamento della sanzione pecuniaria; che, infine, l'Amministrazione, nel produrre solo successivamente allo svolgimento del giudizio di primo grado, le sopracitate note dei competenti organi di Polizia non aveva fornito, nel corso del presente giudizio, alcuna valida spiegazione circa l'indispensabilità di detta prova o circa l'impossibilità di non averla potuta produrre nel giudizio di primo grado, ponendosi così in contrasto con il disposto dell'art.104, comma 2, c.p.a. che non ammette nel processo d'appello nuovi mezzi di prova e la presentazione di nuovi documenti.
5. All'udienza del 23 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Preliminarmente il Collegio rileva che i documenti presentati dall'Amministrazione appellante rivestono ai fini del presente giudizio un carattere d'indispensabilità, atteso che la causa in oggetto verte proprio sulla contestazione che l'appellato, originario ricorrente in primo grado, muove nei confronti dell'Amministrazione, relativamente alla mancata notifica del verbale n. 2169 del 2004 emesso dalla Polizia - Sezione di Napoli e del verbale emesso dal Comando Municipale di Velletri n. 1W del 2004 nonché all'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria connessa al primo di detti verbali.
Per quanto sopra esposto il Collegio dichiara ammissibili, ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a., i suddetti documenti presentati nel corso presente giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato, ritenendoli, per quanto sopraesposto, indispensabili ai fini della decisione della causa.
7. Osserva il Collegio che da tali documenti emerge che:
- la Polizia Stradale di Napoli, nuovamente interpellata relativamente al verbale n. 2169 del 2004, ha ribadito (nota prot. n. ID549604 del 2008) che detto verbale era stato regolarmente notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata il 30 settembre 2004 e ricevuta il 7 ottobre 2004 e che la relativa oblazione era stata effettuata dall'interessato in data 19 novembre 2004.
- la Polizia Municipale di Velletri, contattata quale organo accertatore dell'infrazione commessa dal Sig. I., ha fatto presente (nota n. 9461 del 2008) che il verbale era stato contestato de visu all'interessato, il quale aveva anche firmato la relativa ricevuta e che non risultavano ricorsi dallo stesso presentati avverso il medesimo verbale.
8. In conclusione il Collegio osserva che in base agli elementi acquisiti tramite le note dei competenti organi di Polizia Stradale risulta dimostrato per tabulas che il signor I. era venuto a conoscenza dei contestati verbali in un caso tramite notifica con raccomandata A./R. del 30 settembre 2004 (ricevuta il successivo 7 ottobre 2004) e nell'altro tramite consegna diretta, attestata da sottoscrizione per ricevuta.
9. Per quanto si qui esposto l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
10. In relazione ai particolari profili della causa le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello (Ricorso n.9142/2008), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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