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sabato 5 gennaio 2013

Corte dei Conti: ..CIRCOLAZIONE STRADALE   -   FORZE ARMATE   -   GIUDIZIO DI CONTO..

CIRCOLAZIONE STRADALE   -   FORZE ARMATE   -   GIUDIZIO DI CONTO
C. Conti Emilia-Romagna Sez. giurisdiz., 28-09-2006, n. 1010
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con nota del 19 marzo 2002 la Questura di (Lpd) segnalava alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna un incidente stradale avvenuto il xxx in Rimini, nel quale era stata coinvolta un'autovettura in dotazione a detta Questura.
In sintesi, alle ore 19.00 circa del giorno sopra indicato, in (Lpd), l'Ispettore della Polizia di Stato (Lpd), in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto della Questura di (Lpd), alla guida dell'autovettura di servizio Alfa Romeo 166 targata Polizia (Lpd) percorreva via xxx con direzione di marcia via xxx quando, giunto all'intersezione con via xxx, nell'impegnare l'incrocio veniva a collisione con il veicolo Fiat Panda targato xxx, condotto da C.C., che proveniva dalla sua destra sulla direttrice favorita di via xxx.
L'urto si concretava al centro dell'incrocio, tra la parte anteriore destra dell'autovettura della Polizia e la parte anteriore sinistra del veicolo privato che rimaneva interamente distrutta.
Su luogo del sinistro interveniva una pattuglia del Nucleo Radiomobile Carabinieri, che provvedeva alle constatazioni di legge.
Nell'occorso, la conducente dell'autovettura privata riportava un trauma contusivo e distorsione del rachide cervicale.
Il veicolo dell'Amministrazione, danneggiato nella parte anteriore destra (parafango anteriore destro, cerchio in lega anteriore destro e paraurti anteriore destro), veniva riparato con una spesa complessiva pari a Euro 3.873,65.
Per quanto concerne la dinamica dell'incidente, nel verbale compilato dai Carabinieri, sulla base dei rilievi effettuati e delle dichiarazioni rese, si espone che l'autovettura Alfa Romeo (veicolo “A”), giunta all'altezza dell'incrocio delle vie xxx, (si fermava in rispetto del segnale di dare precedenza, di seguito mentre verificava ed impegnava l'area di incrocio veniva in collisione con il veicolo “B” (la Fiat Panda) proveniente dalla laterale destra via xxx), soggiungendosi che tra le cause dell'incidente vi sono anche la posizione di un terzo veicolo che si trovava in sosta irregolare sull'area di incrocio, limitando la visibilità e la sicurezza dei veicoli che via xxx s'immettevano in via Vascelli, nonché le avverse condizioni atmosferiche (pioggia battente).
Nello stesso verbale sono inoltre riportate le seguenti annotazioni: “Natura dell'incidente: scontro frontale - laterale. Entità del traffico al momento dell'incidente: normale. Condizioni del tempo: pioggia. Particolarità della strada: intersezione non segnalata. Tipo di strada: a senso unico di marcia. Pavimentazione: asfaltata. Condizioni della strada: senza anomalie. Stato del fondo stradale: bagnato. Varie: L'autovettura BMW di colore scuro 330 D targata......era parcheggiata in modo da intralciare e coprire la visibilità del veicolo “A”, che proveniva da via xxx. La stessa veniva contravvenzionata da una pattuglia di Polizia della Questura di (Lpd)....ai sensi dell'art. 158/comma 1° lett. F e 5° del C.d.S.”.
Sulla base degli accertamenti svolti e delle risultanze emerse, la Questura di (Lpd) non adottava alcun provvedimento disciplinare nei confronti del sig. L., non ritenendo sussistente la colpa grave, “in quanto l'evento si verificava a causa delle condizioni precarie di visibilità dovute alla pioggia torrenziale” (cfr. rapporto-denuncia di danno erariale in data 19 marzo 2002).
All'esito dell'esame degli atti, la Procura Regionale - in conformità a quanto stabilito dall'art. 5, 1° comma (come sostituito dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1996, n. 639), del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 - destinava al sig. L. un invito a dedurre notificato in data 10 settembre 2005.
A tale invito l'interessato dava riscontro depositando deduzioni scritte nelle quali precisava, anzitutto, che il giorno 11 aprile 2001, di servizio con mansioni di autista e tutela del Prefetto di (Lpd), alla guida dell'autovettura Alfa Romeo 166 si stava recando con urgenza a prelevare il predetto nei pressi di via Castiglione su sollecitazione telefonica del Capo di Gabinetto della locale Prefettura, come documentato dall'allegata attestazione in data 5 ottobre 2005 dello stesso Capo di Gabinetto dott. Matteo Piantedosi.
Sosteneva che dirigendosi verso viale XII giugno, giunto al crocevia tra via xxx e via xxx aveva arrestato l'autovettura al fine di accertare che dalla sua destra non sopraggiungesse nessuno, ma che in corrispondenza dell'incrocio vi erano alcune macchine parcheggiate sulla destra che impedivano assolutamente la visibilità sicché, al momento di impegnare l'incrocio stesso, era “obbligato ad avanzare lievemente l'autovettura di servizio” per verificare che la viabilità fosse tale da permettergli l'attraversamento del crocevia.
Soggiungeva che la situazione era resa ancor più difficoltosa dalle condizioni meteorologiche “inclementi con pioggia torrenziale” e che l'intersezione non era segnalata, ed evidenziava, poi, che a suo giudizio “e dal tipo di collisione ricevuta” la Fiat Panda non viaggiava sicuramente ad una velocità commisurata alle condizioni stradali ed atmosferiche in essere al momento dell'incidente né alla viabilità dell'incrocio in questione.
Rappresentava, inoltre, che in merito al sinistro in questione la commissione disciplinare interna della Questura di (Lpd) aveva ritenuto di non adottare alcun provvedimento nei suoi confronti e che la stessa non aveva ravvisato alcuna colpa grave a suo carico.
Le argomentazioni addotte dal sig. L. non sono state ritenute idonee a giustificare un eventuale provvedimento di archiviazione nei suoi confronti sicché la Procura regionale, con atto di citazione del 21 dicembre 2005 debitamente notificato, ha invitato il sunnominato a comparire davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna per sentirsi ivi condannare al risarcimento in favore dell'erario dei danni prodotti liquidati nella somma di Euro 3.873,65 od in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale sino al soddisfo, e con rifusione di spese.
A fondamento della domanda attrice, ed a confutazione delle controdeduzioni allegate dal sig. L., si adduce che il sinistro avvenne in quanto il conducente della vettura appartenente alla Polizia di Stato non prestò la dovuta osservanza all'obbligo di arrestarsi, in presenza di un incrocio per il quale egli era tenuto a dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano da destra.
Secondo parte attrice, non rileva che l'intersezione non fosse segnalata, poiché proprio in difetto di segnalazione riemerge in ogni caso la regola generale che impone di dare la precedenza (art. 145, 2° comma C.d.S.) e, tra l'altro, la violazione di tale precetto è sanzionata parimenti a quello di inosservanza alle prescrizioni dettate dalla segnaletica orizzontale o verticale.
Si osserva inoltre come non appaia confortato dai dati obiettivi quanto sostenuto dall'odierno convenuto, e cioè che egli si era arrestato ed aveva progressivamente affrontato l'incrocio verificando l'assenza di veicoli favoriti, e si rileva che l'esame del rilievo planimetrico e lo stesso punto d'urto, localizzato sulla zona anteriore destra del veicolo di servizio, sino all'altezza della ruota indica, contrariamente a quanto asserito in deduzioni dal conducente sig. L., che la Fiat Panda urtò il veicolo antagonista in pieno, senza alcun accenno di rallentamento, frenata o manovra risolvente, tanto da riportare l'intera parte anteriore distrutta.
Si afferma che tale rilievo obiettivo consente di ritenere che il veicolo della Polizia abbia azzardato un passaggio veloce dell'incrocio, incurante degli altri mezzi che stavano per impegnare l'intersezione, e che prive di ogni valenza esimente appaiono comunque le deduzioni offerte, se non piuttosto nel senso contrario di supportare il giudizio in merito alla sussistenza della colpa grave alla stregua di quanto disposto dall'art. 141, comma 3, C.d.S. che impone una particolare prudenza in prossimità di intersezioni e nei casi di insufficiente visibilità, e dell'art. 145, commi 1 e 2, dello stesso codice, in cui si dispone che “i conducenti approssimandosi ad una intersezione devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Quando due veicoli stanno per impegnare un'intersezione ...si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra salvo diversa segnalazione”.
Si deduce che la previsione dettata dalle suddette disposizioni imponeva una tanto maggior diligenza nel caso in cui l'accertamento della presenza dei veicoli procedenti sulla direttrice favorita fosse resa difficile - per varie ragioni - da una visuale dell'incrocio non libera ed ulteriormente ostacolata da avverse condizioni climatiche.
In altre parole tale evenienza, secondo parte attrice, non può valere come elemento riduttivo del grado della colpa, ma, al contrario, proprio perché la visibilità era già assai compromessa e ridotta dalla “pioggia torrenziale” in corso, e la vettura BMW parcheggiata irregolarmente era già presente al momento dell'auto della Polizia, l'ostacolo era visibile e quindi le difficoltà preesistenti, conoscibili e del tutto prevedibili, sicché tali circostanze imponevano al conducente del veicolo di Stato un comportamento corretto improntato ad una particolare prudenza, ed esse costituiscono la misura della condotta corretta omessa, dalla quale desumere la gravità della colpa.
Riguardo, poi, a quanto evidenziato dal convenuto circa il fatto che il sinistro si concretò quando il veicolo della polizia aveva già impegnato l'intersezione, e che nonostante ciò il conducente privato, pur preferito, non ne tenne conto se non tardivamente, giungendo a forte velocità nel punto del sinistro, si arguisce che tale argomento si rifà evidentemente ai noti principi giurisprudenziali elaborati in materia di c.d. “precedenza di fatto”, ma peraltro non applicabili al caso di specie, stante che pacificamente essa può riconoscersi sussistente solamente quando l'impegno dell'intersezione avvenga con tale anticipo da consentire l'attraversamento senza che si verifichi collisione, e senza che il veicolo favorito sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, a rallentare o deviare la propria traiettoria (citate: Cass. Pen. Sez. IV 8 febbraio 1994 n. 1528, 15 giugno 1994 n. 6939; Cass, Civ Sez. ICI 20 dicembre 1995 n. 12982), laddove, per le medesime ragioni, tale precedenza non può essere invocata in presenza di collisione, che già di per sé evidenzia la superficialità, omissione od erroneità delle valutazioni (citate: Pret. Catania 22 gennaio 1997 - Cass. Civ. Sez. III 16 marzo 1995 n. 3075 - Cass. Pen. Sez. IV 15 giugno 1994 n. 1528, 10 dicembre 1992 n. 11822, 14 settembre 1991 n. 9615).
Si osserva inoltre che nessun rilievo può avere l'asserita velocità non moderata della Fiat Panda, sia perché non diminuiva le possibilità di avvistamento, sia perché trattasi comunque di evento non imprevedibile.
Si sostiene che la colpa grave del conducente del veicolo di proprietà dell'Amministrazione si apprezza inoltre sia per la facile prevedibilità dell'evento, essendo il sinistro avvenuto in centro urbano, quindi trafficato, il che rendeva del tutto probabile e prevedibile il sopraggiungere di veicoli dalle direzioni favorite, sia in ragione della facile evitabilità dell'evento stesso, semplicemente prestando la dovuta attenzione al sopraggiungere di veicoli arrestandosi sul limite dell'intersezione, ed affrontando lentamente l'incrocio sino al punto in cui era possibile conseguire la sufficiente visuale.
Si osserva, da ultimo, che alcun rilievo può assumere il giudizio dell'Amministrazione in merito alla mancanza della colpa grave, essendo tale valutazione comunque rimessa al giudizio definitivo della Sezione.
Si chiede, pertanto, che sia affermata la responsabilità del Sig. L., con condanna al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione, debitamente aumentati per rivalutazione monetaria e interessi legali sollecitandosi, tuttavia, la Sezione affinché faccia ampio uso del potere riduttivo dell'addebito in ragione di tutte le circostanze, dell'assenza di precedenti e dello stato di servizio.
Su istanza del Procuratore Regionale di cui al suddetto atto di citazione, il Presidente di questa Sezione giurisdizionale, con determinazione in data 1° febbraio 2006, ai fine di definire la controversia ai sensi dell'art. 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, ha stabilito in Euro 2.000,00 (duemila) la somma comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, oltre le spese di giudizio, pagabile dal sig. L. a ristoro del danno arrecato all'Erario, assegnando al predetto il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica dell'atto di citazione per il deposito, presso la Segreteria della Sezione, della dichiarazione di accettazione dell'addebito.
Il sig. L., lasciato trascorrere inutilmente il termine per la proposizione di tale dichiarazione, si è costituito in giudizio in data odierna mediante deposito di comparsa di risposta recante a margine procura defensionale a favore dell'avv. Nicola Iovacchini.
Nell'odierna pubblica il Presidente della Sezione, rilevato il tardivo deposito della suddetta comparsa, ha consentito all'avv. Nicola Iovacchini di illustrarne oralmente il contenuto.
Il difensore del convenuto ha quindi preso la parola ricostruendo, anzitutto, la dinamica dell'incidente alla stregua del rapporto tecnico descrittivo del sinistro redatto dai Carabinieri; ha sostenuto che il sig. L. si è arrestato all'incrocio e che il suo comportamento è stato prudente, evidenziando, al riguardo, le pessime condizioni di visibilità e la sosta irregolare dell'autovettura BMW che ostruiva la visuale; ha addotto che l'Alfa Romeo 166 è stata danneggiata nella parte anteriore destra e che dalla posizione dei veicoli dopo la collisione risulta che la Fiat Panda ha urtato l'autovettura della polizia nello spigolo; ha precisato, inoltre, che in corrispondenza dell'incrocio dove è avvenuto il sinistro è stata realizzata una rotatoria, a riprova del fatto che in quel punto si sono verificati molti incidenti, ed ha concluso chiedendo, in via principale, l'assoluzione del convenuto e, in via subordinata, la riduzione dell'addebito con liquidazione dello stesso nella misura di 2.000 Euro così come determinata nel provvedimento presidenziale del 1° febbraio 2006.
Il Pubblico Ministero ha eccepito la tardività della comparsa depositata dalla controparte; ha poi richiamato i rilievi planimetrici contenuti nel rapporto dei Carabinieri, deducendo che l'impatto tra i due veicoli è stato pieno e che il comportamento del sig. L., il quale ha omesso di dare la precedenza, è stato gravemente colposo; ha osservato, inoltre, che le avverse condizioni atmosferiche e la limitata visibilità sono circostanze sfavorevoli al convenuto, ed ha concluso confermando la richiesta di condanna , con la precisazione di non opporsi all'esercizio del potere riduttivo nel limite dell'importo di 2.000 Euro fissato in sede monitoria.
Motivi della decisione
L'ipotesi di danno erariale sottoposta al giudizio della Corte è causalmente collegata all'incidente stradale occorso l'11 aprile 2001 all'autovettura Alfa Romeo 166 targata Polizia E 4 in dotazione alla Questura di (Lpd).
Per tale evento dannoso è stato chiamato in giudizio il sig. (Lpd), che al momento dell'incidente era alla guida dell'autoveicolo in qualità di Ispettore della Polizia di Stato.
Preliminarmente, con riguardo alla eccepita tardività del deposito della comparsa di costituzione dell'odierno convenuto, osserva il Collegio che il termine di venti giorni antecedenti l'udienza, stabilito per il deposito di atti e documenti, ha natura ordinatoria e non perentoria, e la sua inosservanza non comporta alcuna preclusione alla costituzione in giudizio ed alla nomina del difensore, né impedisce la disamina, da parte del giudice, delle argomentazioni contenute nella comparsa allorquando, come nel caso concreto, ne sia stata consentita l'illustrazione orale nella pubblica udienza in contraddittorio con la parte attrice.
Passando al merito, per quanto concerne la dinamica del sinistro, così come ricostruibile sulla base del rapporto tecnico descrittivo redatto dal personale dei Carabinieri intervenuto sul posto, non sembra che possano sussistere dubbi sul fatto che la collisione tra l'autovettura Alfa Romeo 166 della polizia e l'autovettura Fiat Panda sia stata provocata dall'auto di servizio, che ha impegnato l'incrocio mentre dalla sua destra stava sopraggiungendo l'auto privata, favorita dal diritto di precedenza.
Peraltro, nell'elaborato planimetrico allegato al suddetto rapporto il punto d'urto dei veicoli risulta localizzato - sul piano viabile - al centro dell'incrocio, e dalla descrizione dei danni riportati dalle due autovetture emerge che l'impatto ha interessato l'intera parte anteriore destra dell'Alfa Romeo 166 sino all'altezza della ruota (“parafango ant. dx, cerchio in lega ant. dx, paraurti ant. dx”), sicché l'auto è stata colpita in pieno dal veicolo antagonista, come del resto appare comprovato dall'ingente entità dei danni subiti dalla Fiat Panda, la cui parte anteriore sinistra è andata praticamente distrutta (“distrutta tutta parte ant. sinistra, cofano motore, sportello e vetro ant. sx, parafango ant. dx”).
In sostanza, dunque, il convenuto, ha intrapreso l'attraversamento dell'incrocio senza rendersi conto del sopraggiungere del veicolo favorito, così da interferire con la traiettoria di quest'ultimo e provocare la collisione dello stesso contro l'auto di servizio.
Riguardo, poi, alla condotta di guida del sig. L., giova anzitutto precisare che le considerazioni formulate dalla Questura di (Lpd), che ha ritenuto insussistente la colpa grave in capo al sunnominato deducendo che “l'evento si verificava a causa delle condizioni precarie di visibilità dovute alla pioggia torrenziale”, per quanto meritevoli di attenta considerazione non vincolano il Collegio, che può e deve valutare liberamente le conclusioni adottate in sede amministrativa, per affermare, o escludere, la sussistenza della responsabilità per danno erariale nei confronti del convenuto.
Ciò posto, va rilevato che il conducente del veicolo della polizia, giunto all'altezza dell'incrocio di via xxx, entrambe a senso unico di marcia, aveva l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra, per cui avrebbe dovuto effettuare l'attraversamento del crocevia soltanto dopo aver adeguatamente verificato che sulla strada “privilegiata” non transitasse alcun veicolo a distanza tale da non potergli consentire di portare a termine tale manovra con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione.
D'altra parte, una situazione di ridotta visibilità come quella esistente al momento del sinistro, per causa sia della pioggia intensa sia della presenza di un'autovettura parcheggiata irregolarmente, imponeva al sig. L. un comportamento di maggiore cautela, tanto più che il sopraggiungere di veicoli da destra era circostanza del tutto prevedibile.
Né risulta dagli atti che a carico della conducente della Fiat Panda sia stato accertato un concorso di colpa nella determinazione dell'incidente.
L'evento dannoso è dunque ascrivibile alla esclusiva responsabilità dell'odierno convenuto quale effetto dell'inosservanza dell'obbligo di accordare la precedenza al veicolo sopravveniente da destra, inosservanza che nella specie appare di particolare gravità in relazione alla evidente pericolosità delle accertate circostanze di fatto nelle quali è avvenuto l'incidente, tali per cui il sig. L. avrebbe potuto prevederlo ed evitarlo, sicché nella condotta del predetto sono individuabili profili di rilevante imprudenza idonei a configurare l'elemento soggettivo della colpa grave.
Stabilito quanto sopra, per quanto concerne il danno cagionato all'erario si osserva che esso è stato esattamente quantificato nell'importo di Euro 3.873,65 corrispondente alla spesa complessivamente sostenuta dall'Amministrazione per la riparazione dell'automezzo incidentato.
Il Collegio, tuttavia, tenuto conto delle accertate esigenze di servizio e dell'assenza di sanzioni disciplinari, ritiene che vi siano le condizioni per l'esercizio del potere di riduzione dell'addebito di cui all'art. 52 r.d. n. 1214 del 1934, e determina in Euro 2.000 (duemilacinquecento), comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria sino alla data di deposito della sentenza, l'importo da porre a carico del sig. L., cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla data stessa fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando
Condanna
(Lpd) al pagamento in favore dell'Erario della somma di Euro 2.000 (duemila), comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla data stessa fino al saldo, nonché al pagamento delle spese di giudizio che all'atto della pubblicazione della sentenza anzidetta si liquidano in Euro 210,52 (duecentodieci euro/52)
Così deciso in (Lpd), nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2006.
Depositata in Segreteria il 28 settembre 2006.

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