CARABINIERI - FORZE ARMATE
T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 17-10-2012, n. 1838
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'art. 33 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 (di recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) espressamente prevede che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
La norma va letta in connessione al comma 1 dell'art. 15 del D.P.R. n. 170 del 2007 dal quale si evince chiaramente che l'accordo sindacale ha inteso ampliare le ipotesi per le quali è consentita la concessione del congedo straordinario previsto dagli artt. 15 del D.P.R. n. 395 del 1995, 3 della L. n. 537 del 1993 e 37 del D.P.R. n. 3 del 1957.
Si tratta, quindi, di una disposizione che va ad incidere su un istituto che rimane del tutto distinto dal congedo parentale previsto dall'art. 34 della L. n. 151 del 2001 con il quale ha in comune soltanto il presupposto della paternità o maternità (Cfr. T.A.R. Milano Lombardia sez. III 16 giugno 2011 n. 1560, T.A.R. Lazio sez. I 22 febbraio 2011 n. 1626)
Lo dimostra anche il fatto che il congedo parentale può essere fruito fino all'ottavo anno di vita del bambino mentre il congedo straordinario de quo può essere chiesto solo nei primi tre anni di vita dello stesso (sicché ben sarebbe possibile fruire del solo congedo straordinario fino al terzo anno di età e di tutto il congedo parentale dal quarto all'ottavo anno).
Inoltre, il congedo straordinario previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 170 del 2007, diversamente dal congedo parentale , rimane soggetto ai limiti previsti dalla disciplina di settore con riguardo alla sua durata massima che rimane di 45 giorni anche qualora ricorrano più ipotesi nelle quali ne è prevista la concessione.
Ne deriva che del tutto legittimamente il ricorrente ha fruito delle licenze per congedo straordinario e che il disposto recupero delle retribuzione è illegittimo.
L'atto impugnato deve, quindi, essere annullato..
Le spese di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono come di regola la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che sono liquidate in complessivi Euro 1200(milleducento). - di cui 800,00 per onorari, 200,00 per diritti e 200,00 per spese - oltre Iva, Cassa e rimborso spese forfettarie come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 17-10-2012, n. 1838
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L'art. 33 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 (di recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) espressamente prevede che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".
La norma va letta in connessione al comma 1 dell'art. 15 del D.P.R. n. 170 del 2007 dal quale si evince chiaramente che l'accordo sindacale ha inteso ampliare le ipotesi per le quali è consentita la concessione del congedo straordinario previsto dagli artt. 15 del D.P.R. n. 395 del 1995, 3 della L. n. 537 del 1993 e 37 del D.P.R. n. 3 del 1957.
Si tratta, quindi, di una disposizione che va ad incidere su un istituto che rimane del tutto distinto dal congedo parentale previsto dall'art. 34 della L. n. 151 del 2001 con il quale ha in comune soltanto il presupposto della paternità o maternità (Cfr. T.A.R. Milano Lombardia sez. III 16 giugno 2011 n. 1560, T.A.R. Lazio sez. I 22 febbraio 2011 n. 1626)
Lo dimostra anche il fatto che il congedo parentale può essere fruito fino all'ottavo anno di vita del bambino mentre il congedo straordinario de quo può essere chiesto solo nei primi tre anni di vita dello stesso (sicché ben sarebbe possibile fruire del solo congedo straordinario fino al terzo anno di età e di tutto il congedo parentale dal quarto all'ottavo anno).
Inoltre, il congedo straordinario previsto dall'art. 15 del D.P.R. n. 170 del 2007, diversamente dal congedo parentale , rimane soggetto ai limiti previsti dalla disciplina di settore con riguardo alla sua durata massima che rimane di 45 giorni anche qualora ricorrano più ipotesi nelle quali ne è prevista la concessione.
Ne deriva che del tutto legittimamente il ricorrente ha fruito delle licenze per congedo straordinario e che il disposto recupero delle retribuzione è illegittimo.
L'atto impugnato deve, quindi, essere annullato..
Le spese di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono come di regola la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che sono liquidate in complessivi Euro 1200(milleducento). - di cui 800,00 per onorari, 200,00 per diritti e 200,00 per spese - oltre Iva, Cassa e rimborso spese forfettarie come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
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