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sabato 5 gennaio 2013

DECRETO 24 dicembre 2012 Adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107. (12A13738)

DECRETO 24 dicembre 2012  
Adeguamento dell'ammontare delle tasse e  dei  diritti  marittimi  ai
sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica  28
maggio 2009, n. 107. (12A13738) 
 
 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 agosto 1971, n. 822; 
  Vista la legge 5 maggio 1976, n. 355; 
  Visto il decreto-legge 2 ottobre 1981,  n.  546,  convertito  dalla
legge 1° dicembre 1981, n. 692; Visto il decreto-legge 13 marzo 1988,
n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153; 
  Visto il regolamento di cui al decreto del  Ministro  della  marina
mercantile 5 settembre 1989, n. 339, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 989, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296
(legge  finanziaria  2007),  come   modificato   dall'art.   16   del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto  2007  n.  127,  che  autorizza  il  Governo  ad
adottare un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse  e
dei diritti marittimi, dettando i relativi criteri direttivi; 
  Vista in particolare la lettera c) del citato comma 989 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che,  nel  prevedere  -  tra  i
criteri  direttivi  di  cui  dover   tener   conto   per   l'adozione
dell'anzidetto regolamento -  l'adeguamento  graduale  dell'ammontare
delle tasse e dei diritti marittimi sulla base del tasso d'inflazione
a decorrere dalla data della loro ultima  determinazione,  stabilisce
che si provvede a tale  adeguamento  con  decreto  del  Ministro  dei
trasporti, ora Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  28  maggio
2009, n. 107, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 180 del 5 agosto 2009,  recante  il  regolamento  per  la
revisione della disciplina delle tasse e dei  diritti  marittimi,  da
qui in avanti denominato «il regolamento»; 
  Visto in particolare l'art. 4, comma  2  del  regolamento,  che  ha
stabilito   le   modalita'   ed   i   parametri   per   l'adeguamento
dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi disciplinati dalla
vigente legislazione  e  dallo  stesso  regolamento,  prevedendo  che
l'adeguamento venga effettuato, per il periodo intercorrente  tra  il
1° gennaio 1993, data dell'ultima determinazione dell'ammontare delle
tasse e dei diritti marittimi, e la data di  entrata  in  vigore  del
regolamento stesso, prendendo a  base  il  75  per  cento  del  tasso
d'inflazione ufficialmente rilevato e graduando l'adeguamento in modo
da applicarlo nella misura del 33 per  cento  nell'anno  2009,  nella
misura di un ulteriore 33 per cento nell'anno 2010, e per il restante
34 per cento nell'anno 2011, mentre, per gli anni successivi al 2011,
l'adeguamento deve essere effettuato annualmente in  ragione  del  75
per cento del tasso ufficiale d'inflazione; 
  Visto altresi' l'art. 4, comma 3, del regolamento che fa  salve  le
disposizioni dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria del 4 ottobre 1985
per l'utilizzazione del porto di  Trieste,  ratificato  con  legge  6
marzo 1987, n. 110, che escludono  l'adeguamento  per  la  tassazione
relativa alle merci destinate all'Austria o da  essa  provenienti,  e
prescrive, inoltre, che alle operazioni commerciali che  si  svolgono
presso i punti franchi di detto porto si applicano i medesimi criteri
di adeguamento di  cui  al  comma  2  dell'art.  4  del  regolamento,
prendendo tuttavia a base  il  100  per  cento  del  tasso  ufficiale
d'inflazione, al fine di riequilibrare il rapporto differenziale  tra
la misura della tassazione applicata nel porto franco  di  Trieste  e
quella applicata nella generalita' dei porti nazionali; 
  Visto l'art. 5, comma  7-undecies  del  decreto-legge  30  dicembre
2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che  ha
rinviato l'applicazione delle suddette norme relative all'adeguamento
disponendone la decorrenza dal 1° gennaio 2012; 
  Visto l'art. 11, comma 1. lettera a) del decreto-legge 29  dicembre
2011,  n.  216,  con  il  quale  e'  stato  disposto   un   ulteriore
differimento al 1° gennaio 2013 del predetto adeguamento; 
  Considerato che la legge 24 febbraio 2012, n. 14, non ha convertito
in  legge  la  lettera  a),  comma  1,  dell'art.  11,   del   citato
decreto-legge n. 216/2011, e che, pertanto, e'  necessario  procedere
all'adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi; 
  Considerato che a causa del differimento recato dall'art. 5,  comma
7-undecies del decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  194,  convertito
dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  25,  il  periodo  da  prendere  in
considerazione per detto adeguamento e' quello  compreso  tra  il  1°
gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2011 e che secondo il principio  della
gradualita' triennale previsto dall'art. 4, comma 2, del  regolamento
l'applicazione dell'adeguamento va ripartita nel triennio 2012,  2013
e 2014, nelle rispettive misure  del  33%,  33%  e  34%,  cosi'  come
l'applicazione degli adeguamenti annuali previsti dallo  stesso  art.
4, comma 2, del regolamento nella misura del 75 per cento  del  tasso
ufficiale d'inflazione va effettuata a partire dall'anno 2015; 
  Considerato che  i  dati  definitivi  delle  variazioni  del  tasso
d'inflazione annuale sono pubblicati dall'ISTAT nel mese  di  gennaio
dell'anno successivo a quello di riferimento e pertanto e'  possibile
procedere all'adeguamento annuale solo a partire dal 1°  febbraio  di
ogni anno; 
  Preso atto che il tasso d'inflazione FOI accertato  dall'ISTAT  per
il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 e' pari al 59,3%; 
  Ritenuto che siano da escludere dall'adeguamento i tributi  di  cui
al titolo IV della legge 9  febbraio  1963,  n.  82,  in  quanto  non
inquadrabili nella categoria delle tasse e dei diritti marittimi  non
avendo  gli  stessi  alcuna  diretta  attinenza  con  le   operazioni
commerciali nei porti e con l'effettivo esercizio della navigazione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo Unico 
 
  1. Le aliquote relative alla  tassa  di  ancoraggio  e  alla  tassa
portuale di cui al regolamento citato nelle premesse  sono  aumentate
nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna  di
esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato  dall'ISTAT  per  il
periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011,  risultato  pari  al
59,3%, con la seguente gradualita': 
    a) con decorrenza dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto,  sono  aumentate  in  misura  pari   al   33%   dell'aumento
complessivo in cifra come sopra calcolato; 
    b)  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2013,  sono  ulteriormente
aumentate in misura pari al 33%  dell'aumento  complessivo  in  cifra
come sopra calcolato; 
    c)  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2014,  sono  ulteriormente
aumentate in misura pari al 34%  dell'aumento  complessivo  in  cifra
come sopra calcolato. 
  Gli importi aggiornati delle aliquote di cui al presente comma sono
indicati,  rispettivamente,  nella  tabella  A  e  nella  tabella  B,
allegate al presente decreto. 
  2. Per i soli  punti  franchi  del  porto  di  Trieste  e  fino  al
raggiungimento delle aliquote di cui al comma 1 vigenti  negli  altri
porti,  le  aliquote  relative  alla  tassa  erariale  e  alla  tassa
portuale, rispettivamente previste dagli articoli 8 e 9  del  decreto
ministeriale 5 settembre 1989, n. 339, sono  aumentate  nella  misura
risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il tasso
d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal  1°  gennaio
1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualita': 
    a) con decorrenza dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto,  sono  aumentate  in  misura  pari   al   33%   dell'aumento
complessivo in cifra come sopra calcolato; 
    b)  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2013,  sono  ulteriormente
aumentate in misura pari al 33%  dell'aumento  complessivo  in  cifra
come sopra calcolato; 
    c)  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2014,  sono  ulteriormente
aumentate in misura pari al 34%  dell'aumento  complessivo  in  cifra
come sopra calcolato. 
  Gli importi aggiornati delle aliquote di cui al presente comma sono
indicati nella tabella C, allegata al presente decreto. 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le tasse e gli altri diritti marittimi previste dagli articoli 5,  7,
14, 16, 23, 24, 25, 43 e 44 della legge 9 febbraio 1963, n. 82,  sono
aumentati nella misura risultante in cifra  calcolata  applicando  su
ciascuna  di  esse  il  75%  del  tasso  d'inflazione  FOI  accertato
dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al  31  dicembre  2011,
con la seguente gradualita': 
    a) con decorrenza dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto,  sono  aumentate  in  misura  pari   al   33%   dell'aumento
complessivo in cifra come sopra calcolato; 
    b)  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2013,  sono  ulteriormente
aumentate in misura pari al 33%  dell'aumento  complessivo  in  cifra
come sopra calcolato; 
    c)  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2014,  sono  ulteriormente
aumentate in misura pari al 34%  dell'aumento  complessivo  in  cifra
come sopra calcolato. 
  Sono esclusi dagli aumenti di cui al presente comma  i  tributi  di
cui al titolo IV della legge 9 febbraio 1963, n. 82. 
  4. Negli anni successivi al 2014, ai sensi dell'art.  4,  comma  2,
del regolamento, l'adeguamento e' effettuato annualmente  in  ragione
del 75% del tasso d'inflazione FOI accertato  dall'ISTAT  per  l'anno
precedente e decorre dal 1° febbraio di ciascun anno. 
  5. Per le tasse di cui al comma 2, per i punti franchi del porto di
Trieste, negli anni successivi al 2014, ai sensi dell'art.  4,  comma
3,  del  regolamento,  l'adeguamento  e'  effettuato  annualmente  in
ragione del tasso d'inflazione FOI  accertato  dall'ISTA  per  l'anno
precedente e decorre  dal  1°  febbraio  di  ciascun  anno,  fino  al
raggiungimento delle aliquote vigenti negli altri porti. 
  6. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 24 dicembre 2012 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                              e dei trasporti         
                                                  Passera             
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Grilli 
                                                            Tabella A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                            Tabella B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

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