IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono
state dettate le istruzioni relative all'applicazione del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni ed i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune di Procida in
data 27 dicembre 2012, n. 160, concernente il divieto di afflusso e
di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli
e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabilmente residente sull'Isola;
Vista la successiva delibera dello stesso Comune di Procida in data
9 gennaio 2013, n. 5 di integrazione della sopra citata deliberazione
del 27 dicembre 2012, n. 160;
Vista la nota n. 5186 del 17 settembre 2012 e la nota di sollecito
n. 7260 del 18 dicembre 2012, con le quali si chiedeva all'Azienda
Autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di
Procida e alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza;
Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 0012217 del 19
febbraio 2013, con la quale si esprime parere favorevole
all'emissione del decreto;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati
atti;
Decreta:
Art. 1
Divieto
Dal 28 marzo 2013 al 30 settembre 2013, sono vietati l'afflusso e
la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli
e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabilmente residente sull'isola, anche se risultino
cointestati con persone residenti.
Art. 2
Deroghe
Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti
veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di soggetti non
residenti nella Regione Campania, sempre che siano condotti da
persone non residenti in alcun Comune della Campania che possono
sbarcare e circolare sull'isola solo per raggiungere il luogo di
destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o
in parcheggi privati;
b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ad esclusiva trazione
elettrica e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai
proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur
non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della
tassa per la nettezza urbana, e che possono sbarcare e circolare
sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Per il libero
transito sull'isola, dovranno munirsi di specifico abbonamento alle
aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;
c) veicoli noleggiati e condotti da persone che hanno la propria
residenza nel Comune di Procida;
d) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici
delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri
funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico
dell'Amministrazione provinciale di Napoli;
e) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita'
italiana o estera;
f) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per
manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa
autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale;
g) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonche'
autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il
periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno
effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
h) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari di massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, ad eccezione di
quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali;
i) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal
lunedi' al venerdi';
j) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso
al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC.
Art. 3
Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata
e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al
divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida.
Art. 4
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a
euro 1.643 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della Giustizia in data 19 dicembre 2012.
Art. 5
Vigilanza
Il Prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 27 febbraio 2013
Il vice Ministro: Ciaccia
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n. 2, foglio n. 35
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