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venerdì 22 marzo 2013

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 27 febbraio 2013 Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Procida. (13A02456) (GU n.68 del 21-3-2013)






MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 febbraio 2013  
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei  veicoli  sull'isola
di Procida. (13A02456) 
(GU n.68 del 21-3-2013)
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni ed i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento  turistico,  l'afflusso  e  la  circolazione   di   veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; 
  Vista la delibera della Giunta Comunale del Comune  di  Procida  in
data 27 dicembre 2012, n. 160, concernente il divieto di  afflusso  e
di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli,  motoveicoli
e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  non  facenti  parte   della
popolazione stabilmente residente sull'Isola; 
  Vista la successiva delibera dello stesso Comune di Procida in data
9 gennaio 2013, n. 5 di integrazione della sopra citata deliberazione
del 27 dicembre 2012, n. 160; 
  Vista la nota n. 5186 del 17 settembre 2012 e la nota di  sollecito
n. 7260 del 18 dicembre 2012, con le quali  si  chiedeva  all'Azienda
Autonoma di cura, soggiorno e turismo delle  isole  di  Ischia  e  di
Procida e alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza; 
  Vista la nota della Prefettura  di  Napoli  prot.  0012217  del  19
febbraio  2013,  con  la   quale   si   esprime   parere   favorevole
all'emissione del decreto; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Ritenuto opportuno adottare i richiesti  provvedimenti  restrittivi
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieto 
 
  Dal 28 marzo 2013 al 30 settembre 2013, sono vietati  l'afflusso  e
la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli,  motoveicoli
e  ciclomotori,  appartenenti  a  persone  non  facenti  parte  della
popolazione stabilmente  residente  sull'isola,  anche  se  risultino
cointestati con persone residenti. 
                               Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
  Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto  i  seguenti
veicoli: 
  a) autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori  con  targa  estera  e
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di soggetti  non
residenti nella  Regione  Campania,  sempre  che  siano  condotti  da
persone non residenti in alcun  Comune  della  Campania  che  possono
sbarcare e circolare sull'isola solo  per  raggiungere  il  luogo  di
destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo  o
in parcheggi privati; 
  b) autoveicoli, motoveicoli e  ciclomotori  ad  esclusiva  trazione
elettrica e autoveicoli, motoveicoli e  ciclomotori  appartenenti  ai
proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che,  pur
non essendo residenti, risultino iscritti nei  ruoli  comunali  della
tassa per la nettezza urbana, e  che  possono  sbarcare  e  circolare
sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione.  Per  il  libero
transito sull'isola, dovranno munirsi di specifico  abbonamento  alle
aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno; 
  c) veicoli noleggiati e condotti da persone che  hanno  la  propria
residenza nel Comune di Procida; 
  d) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli  tecnici
delle  aziende  erogatrici  di  pubblici  servizi  nell'isola,  carri
funebri   e   autoveicoli   appartenenti   al   servizio    ecologico
dell'Amministrazione provinciale di Napoli; 
  e)   autoveicoli   che   trasportano   invalidi,   purche'   muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art.  381  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495  e  successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato  da  una  competente  autorita'
italiana o estera; 
  f) autoveicoli che trasportano artisti e materiale  occorrente  per
manifestazioni   turistiche,    culturali    e    sportive,    previa
autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale; 
  g)  autovetture  trainanti  caravan  o  carrelli   tenda,   nonche'
autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per  tutto  il
periodo di divieto  di  cui  all'art.  1,  nel  punto  in  cui  hanno
effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco; 
  h) veicoli destinati agli approvvigionamenti  alimentari  di  massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5  t,  ad  eccezione  di
quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali; 
  i) veicoli adibiti al trasporto di  cose  di  massa  complessiva  a
pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal
lunedi' al venerdi'; 
  j) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in  uso
al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC. 
                               Art. 3 
 
  Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di  appurata
e reale necessita' ed urgenza,  di  concedere  ulteriori  deroghe  al
divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida. 
                               Art. 4 
 
                              Sanzioni 
 
  Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e'  punito  con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  410  a
euro 1.643 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art.  8  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al
decreto del Ministro della Giustizia in data 19 dicembre 2012. 
                               Art. 5 
 
                              Vigilanza 
 
  Il Prefetto di  Napoli  e'  incaricato  della  esecuzione  e  della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato. 
    Roma, 27 febbraio 2013 
 
                                            Il vice Ministro: Ciaccia 

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 2, foglio n. 35 


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