IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono
state dettate le istruzioni relative all'applicazione del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile;
Vista la delibera della Giunta del Comune di Capri in data 9
ottobre 2012, n. 284, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e di Anacapri;
Vista la delibera della Giunta del Comune di Anacapri in data 14
novembre 2012, n. 157, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione sull'isola di Capri, dei veicoli appartenenti a persone
non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni
di Capri e Anacapri;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda
Autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 3 ottobre
2012, n. 49, concernente il divieto di afflusso e di circolazione
sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;
Vista la nota della Prefettura di Napoli prot. 0012217 del 19
febbraio 2013, con la quale si esprime parere favorevole
all'emissione del decreto in questione;
Vista la nota n. 5186 del 17 settembre 2012 e la nota di sollecito
n. 7260 del 18 dicembre 2012, con le quali si chiedeva alla Regione
Campania l'emissione del parere di competenza;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati
atti;
Decreta:
Art. 1
Divieto
Dal 28 marzo 2013 al 1° novembre 2013 e dal 20 dicembre 2013 al 7
gennaio 2014, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di
Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a
persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei
Comuni di Capri e Anacapri.
Art. 2
Deroghe
Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti
veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone
facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in
godimento abitazioni ubicate nei Comuni dell'isola, ma non residenti
purche' iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo
per nucleo familiare e i Comuni dell'isola dovranno rilasciare un
apposito contrassegno per il loro afflusso;
b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento,
servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di
qualsiasi provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni
alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e /veicoli che
trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base
di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorita'
italiana o estera;
d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal
proprietario o da un componente della famiglia del proprietario
stesso, purche' residenti all'estero;
e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per
manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa
autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o Anacapri e per la
durata temporale dei singoli eventi;
f) autoveicoli di proprieta' dell'Amministrazione Provinciale di
Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria;
g) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in
uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC.
Art. 3
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a
euro 1.643 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al
decreto del Ministro della Giustizia in data 19 dicembre 2012.
Art. 4
Autorizzazioni in deroga
Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta' in caso di appurata e
reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in
deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei
Comuni di Capri ed Anacapri.
Art. 5
Vigilanza
Il Prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 27 febbraio 2013
Il vice Ministro: Ciaccia
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
registro n. 2, foglio n. 36
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