Translate

venerdì 22 marzo 2013

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 27 febbraio 2013 Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Capri ed Anacapri. (13A02443) (GU n.68 del 21-3-2013)






MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 febbraio 2013  
Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei  veicoli  sull'isola
di Capri ed Anacapri. (13A02443) 
(GU n.68 del 21-3-2013)
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta  al  Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile; 
  Vista la delibera della Giunta  del  Comune  di  Capri  in  data  9
ottobre 2012, n.  284,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e  di
circolazione sull'isola di Capri, degli  autoveicoli,  motoveicoli  e
ciclomotori,  appartenenti  a  persone  non   facenti   parte   della
popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e di Anacapri; 
  Vista la delibera della Giunta del Comune di Anacapri  in  data  14
novembre 2012, n. 157,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e  di
circolazione sull'isola di Capri, dei veicoli appartenenti a  persone
non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei  Comuni
di Capri e Anacapri; 
  Vista la deliberazione del Commissario  Straordinario  dell'Azienda
Autonoma di cura, soggiorno e turismo di  Capri  in  data  3  ottobre
2012, n. 49, concernente il divieto di  afflusso  e  di  circolazione
sull'isola di Capri, degli autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori,
appartenenti  a  persone  non   facenti   parte   della   popolazione
stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri; 
  Vista la nota della Prefettura  di  Napoli  prot.  0012217  del  19
febbraio  2013,  con  la   quale   si   esprime   parere   favorevole
all'emissione del decreto in questione; 
  Vista la nota n. 5186 del 17 settembre 2012 e la nota di  sollecito
n. 7260 del 18 dicembre 2012, con le quali si chiedeva  alla  Regione
Campania l'emissione del parere di competenza; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Ritenuto opportuno adottare i richiesti  provvedimenti  restrittivi
della circolazione stradale per le  ragioni  espresse  nei  succitati
atti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieto 
 
  Dal 28 marzo 2013 al 1° novembre 2013 e dal 20 dicembre 2013  al  7
gennaio 2014, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di
Capri degli autoveicoli, motoveicoli e  ciclomotori,  appartenenti  a
persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei
Comuni di Capri e Anacapri. 
                               Art. 2 
 
                               Deroghe 
 
  Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto  i  seguenti
veicoli: 
    a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a  persone
facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in
godimento abitazioni ubicate nei Comuni dell'isola, ma non  residenti
purche' iscritti nei ruoli comunali della tassa  per  lo  smaltimento
dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga e' limitata ad un solo veicolo
per nucleo familiare e i Comuni  dell'isola  dovranno  rilasciare  un
apposito contrassegno per il loro afflusso; 
    b) autoambulanze per  servizio  con  foglio  di  accompagnamento,
servizi di polizia, carri  funebri  e  veicoli  trasporto  merci,  di
qualsiasi provenienza sempre che non in contrasto con le  limitazioni
alla circolazione vigenti sulle  strade  dell'isola  e  /veicoli  che
trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali,  sulla  base
di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria; 
    c)  autoveicoli  che   trasportano   invalidi,   purche'   muniti
dell'apposito contrassegno previsto dall'art.  381  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495  e  successive
modifiche ed integrazioni, rilasciato  da  una  competente  autorita'
italiana o estera; 
    d) autoveicoli con targa estera, sempre che  siano  condotti  dal
proprietario o da  un  componente  della  famiglia  del  proprietario
stesso, purche' residenti all'estero; 
    e)  autoveicoli  che   trasportano   materiale   occorrente   per
manifestazioni   turistiche,    culturali    e    sportive,    previa
autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o  Anacapri  e  per  la
durata temporale dei singoli eventi; 
    f) autoveicoli di proprieta' dell'Amministrazione Provinciale  di
Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria; 
    g) autoveicoli di servizio per il trasporto  di  attrezzature  in
uso al Servizio Territoriale del Dipartimento Provinciale dell'ARPAC. 
                               Art. 3 
 
                              Sanzioni 
 
  Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e'  punito  con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  410  a
euro 1.643 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art.  8  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di  cui  al
decreto del Ministro della Giustizia in data 19 dicembre 2012. 
                               Art. 4 
 
                      Autorizzazioni in deroga 
 
  Al Prefetto di Napoli e' concessa la facolta' in caso di appurata e
reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in
deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei
Comuni di Capri ed Anacapri. 
                               Art. 5 
 
                              Vigilanza 
 
  Il Prefetto di  Napoli  e'  incaricato  della  esecuzione  e  della
assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti
con il presente decreto, per tutto il periodo considerato. 
    Roma, 27 febbraio 2013 
 
                                            Il vice Ministro: Ciaccia 

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
registro n. 2, foglio n. 36 


Nessun commento: